Art. 3 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
                            dell'interno 
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2020». 
  2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n.  145
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la parola «penale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  di
deformazione dell'aspetto della persona mediante  lesioni  permanenti
al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»; 
    b) le parole «fino al 30 settembre 2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»; 
    c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti  «31
ottobre 2020». 
  3. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole «Fino  al  31  gennaio  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021». 
  4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole «31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2020». 
  5. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Per  le
strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate  nei  territori
colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati
a partire dal 2 ottobre 2018, cosi' come individuati  dalla  delibera
dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  266  del  15  novembre  2018,
nonche' nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro  Italia
nel 2016 e 2017, cosi' come individuati dagli allegati 1, 2  e  2-bis
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni  di
Casamicciola Terme, Lacco Ameno  e  Forio  dell'isola  di  Ischia  in
ragione degli eventi sismici  verificatisi  il  21  agosto  2017,  il
termine per il completamento dell'adeguamento  alle  disposizioni  di
prevenzione incendi, di cui al primo  periodo,  e'  prorogato  al  30
giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale  dei  vigili
del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.».