Art. 6 
 
 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 
 
  1. All'articolo 1, comma 1145,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 
  2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, le parole  «2017-2018  e  2018-2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021». 
  3. All'articolo 11,  comma  2,  secondo  periodo,  della  legge  20
novembre 2017, n. 167, le parole «entro  il  31  ottobre  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020». 
  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole  «31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre  2020».   Restano   fermi   i   termini   di
conservazione di residui previsti a legislazione vigente. 
  5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge  27
dicembre 2013, n. 147, gia' prorogati fino al 2020  dall'articolo  1,
comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  sono  ulteriormente
prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con  propria
delibera  all'assegnazione  delle  risorse  a  valere  sulle  risorse
disponibili del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  relative  al
periodo di programmazione 2014-2020, nel limite  massimo  complessivo
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025,  sulla
base di programmi quinquennali presentati entro il  31  luglio  2020,
secondo le modalita' e i criteri di cui al citato articolo  1,  comma
43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.