art. 1 note (parte 1)

           	
				
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  comma   3-bis   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e' operato il rinvio. 
              Restano invariati il valore e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              comma 1 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   1-ter
          dell'articolo 21 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196
          recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica": 
              "Art. 21 Bilancio di previsione 
              1. - 1-bis. Omissis 
              1-ter.  La  prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio contiene esclusivamente: 
              a) la determinazione del livello massimo del ricorso al
          mercato finanziario e del  saldo  netto  da  finanziare  in
          termini di competenza e di  cassa,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento,  in  coerenza  con  gli  obiettivi
          programmatici  del  saldo  del  conto   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2; 
              b)  norme  in  materia  di  entrata  e  di  spesa   che
          determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
          di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
          seconda sezione o sugli altri saldi  di  finanza  pubblica,
          attraverso la modifica, la  soppressione  o  l'integrazione
          dei parametri che regolano  l'evoluzione  delle  entrate  e
          della  spesa  previsti  dalla  normativa  vigente  o  delle
          sottostanti autorizzazioni  legislative  ovvero  attraverso
          nuovi interventi; 
              c)  norme  volte  a  rafforzare  il  contrasto   e   la
          prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva  ovvero  a
          stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali  e
          contributivi; 
              d)   gli   importi   dei   fondi   speciali    previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
              e) l'importo complessivo massimo destinato, in  ciascun
          anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei  contratti
          del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48,  comma  1,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  alle
          modifiche  del  trattamento  economico  e   normativo   del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
              f) eventuali  norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti finanziari delle  leggi  di  cui  all'articolo  17,
          commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a  garanzia
          dei saldi di  finanza  pubblica,  misure  correttive  degli
          effetti finanziari derivanti dalle sentenze  definitive  di
          cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17; 
              g) le norme eventualmente  necessarie  a  garantire  il
          concorso degli enti territoriali agli obiettivi di  finanza
          pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
              Omissis.". 
              comma 2 
              Si riporta il testo del comma 718 dell'articolo 1 della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1 
              Commi 1. - 717. Omissis 
              718. Fermo restando quanto previsto dal  comma  207,  e
          fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi  di  cui
          al comma 719: 
              a) l'aliquota IVA del 10 per cento e'  incrementata  di
          1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019  e  di  ulteriori
          1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
              b) l'aliquota IVA del 22 per cento e'  incrementata  di
          2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7
          punti percentuali a decorrere dal  1°  gennaio  2020  e  di
          ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1°  gennaio
          2021; 
              c) a decorrere dal 1° gennaio 2019,  con  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,
          l'aliquota dell'accisa sulla benzina e  sulla  benzina  con
          piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa  sul  gasolio  usato
          come carburante, di cui  all'allegato  I  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in
          misura tale  da  determinare  maggiori  entrate  nette  non
          inferiori a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a  1.683
          milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954  milioni  di  euro
          per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024  e
          a 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025  e
          per ciascuno degli  anni  successivi  il  provvedimento  e'
          efficace dalla data  di  pubblicazione  nel  sito  internet
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
              Omissis.". 
              comma 6 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 3 Cedolare secca sugli affitti 
              1. Omissis 
              2. A decorrere dall'anno 2011, il canone  di  locazione
          relativo ai contratti aventi ad  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo e le relative  pertinenze  locate  congiuntamente
          all'abitazione, puo'  essere  assoggettato,  in  base  alla
          decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella  forma
          della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul  reddito
          delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
          delle imposte di registro  e  di  bollo  sul  contratto  di
          locazione; la cedolare secca sostituisce anche  le  imposte
          di registro e di bollo sulla risoluzione e  sulle  proroghe
          del contratto di locazione. Sul canone di  locazione  annuo
          stabilito dalle parti  la  cedolare  secca  si  applica  in
          ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare  secca
          puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
          quali  non  sussiste  l'obbligo  di  registrazione.  Per  i
          contratti stipulati secondo le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9  dicembre  1998,  n.
          431, relativi ad  abitazioni  ubicate  nei  comuni  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
          30 dicembre 1988, n. 551,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli  altri  comuni
          ad  alta  tensione  abitativa  individuati   dal   Comitato
          interministeriale   per   la   programmazione    economica,
          l'aliquota  della  cedolare  secca  calcolata  sul   canone
          pattuito dalle parti  e'  ridotta  al  10  per  cento.  Sui
          contratti di locazione aventi a  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di  cui
          al  presente  comma,  alla  fideiussione  prestata  per  il
          conduttore non si applicano le imposte  di  registro  e  di
          bollo. 
              Omissis.". 
              comma 8 
              Si riporta il testo vigente del comma 773 dell'articolo
          1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          egge finanziaria 2007): 
              "773. Con effetto sui periodi contributivi  maturati  a
          decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione  dovuta  dai
          datori di  lavoro  per  gli  apprendisti  artigiani  e  non
          artigiani e'  complessivamente  rideterminata  nel  10  per
          cento della retribuzione imponibile ai fini  previdenziali.
          Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, e' stabilita  la  ripartizione
          del  predetto  contributo  tra  le  gestioni  previdenziali
          interessate. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si
          applicano anche con riferimento agli obblighi  contributivi
          previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella
          degli apprendisti. Con riferimento ai periodi  contributivi
          di  cui  al  presente  comma  viene  meno  per  le  regioni
          l'obbligo del  pagamento  delle  somme  occorrenti  per  le
          assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di  cui
          all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i
          datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero  di
          addetti pari o inferiore a  nove  la  predetta  complessiva
          aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi  datori  di
          lavoro e' ridotta  in  ragione  dell'anno  di  vigenza  del
          contratto   e   limitatamente   ai   soli   contratti    di
          apprendistato  di  8,5  punti  percentuali  per  i  periodi
          contributivi maturati nel primo anno di contratto  e  di  7
          punti percentuali per i periodi contributivi  maturati  nel
          secondo anno di contratto, restando  fermo  il  livello  di
          aliquota del  10  per  cento  per  i  periodi  contributivi
          maturati negli anni di contratto successivi al  secondo.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2007  ai  lavoratori  assunti  con
          contratto di apprendistato ai sensi del capo I  del  titolo
          VI del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  e
          successive modificazioni, sono estese  le  disposizioni  in
          materia di indennita' giornaliera di  malattia  secondo  la
          disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e
          la relativa contribuzione e' stabilita con  il  decreto  di
          cui al secondo periodo del presente comma.". 
              comma 9 
              Si riporta il testo dei commi 1121 e 1124 dell'articolo
          1 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "1121. Ai  fini  della  revisione  delle  tariffe,  con
          effetto dal 1° gennaio 2019, dei premi e  contributi  INAIL
          per l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  e  le
          malattie  professionali,  ai  sensi  dell'articolo  3   del
          decreto  legislativo   23   febbraio   2000,   n.   38,   e
          dell'articolo 1, comma 128, della legge 27  dicembre  2013,
          n. 147, considerate le risultanze  economico-finanziarie  e
          attuariali e tenuto conto degli andamenti  prospettici  del
          predetto Istituto, in aggiunta alle  risorse  indicate  nel
          citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del  2013,
          si tiene conto delle seguenti minori entrate, pari  a  euro
          410 milioni per l'anno 2019, a euro 525 milioni per  l'anno
          2020 e a euro 600 milioni per l'anno 2021. 
              1122 - 1123. Omissis 
              1124. L'INAIL, per garantire  la  sostenibilita'  delle
          nuove tariffe di cui al comma 1121, comunque  sottoposte  a
          revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne
          assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in  caso
          di    accertato    significativo    scostamento    negativo
          dell'andamento  delle  entrate,   tale   da   compromettere
          l'equilibrio  economico-finanziario  e   attuariale   della
          gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze l'adozione delle  conseguenti
          misure correttive. 
              Omissis.". 
              comma 10 
              Si riporta il testo del comma 102 dell'articolo 1 della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2018-2020),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1 - 
              Commi 1. - 101. Omissis 
              102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro  il
          31 dicembre 2020, l'esonero e' riconosciuto in  riferimento
          ai soggetti che non abbiano  compiuto  il  trentacinquesimo
          anno di eta', ferme restando le condizioni di cui al  comma
          101. 
              Omissis." 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1-bis   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   96
          (Disposizioni urgenti per  la  dignita'  dei  lavoratori  e
          delle imprese), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  1-bis.   Esonero   contributivo   per   favorire
          l'occupazione giovanile 
              1. [Abrogato]. 
              2. [Abrogato]. 
              3. [Abrogato]. 
              4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e  2,  valutati  in
          31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di
          euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per  l'anno
          2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022,  in  54,32
          milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni  di  euro
          per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5,  pari  a
          6,97 milioni di euro per l'anno 2019,  a  0,48  milioni  di
          euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, a 16,38 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  a  6,08
          milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37  milioni  di  euro
          per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a  decorrere
          dall'anno 2025, si provvede: 
              a) quanto a 27,8 milioni di euro  per  l'anno  2020,  a
          48,5 milioni di euro per l'anno 2021,  a  33,4  milioni  di
          euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024,  mediante  le
          maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2; 
              b) quanto a 38,8 milioni di euro  per  l'anno  2019,  a
          84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro
          per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e  a  46,8  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte
          delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6. 
              5. Il Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementato di 6,97 milioni di euro per  l'anno  2019,  di
          0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di  2,88  milioni  di
          euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro  per  l'anno
          2022, di 6,08 milioni di euro per  l'anno  2023,  di  44,37
          milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2025. 
              6. Al fine di garantire la  neutralita'  sui  saldi  di
          finanza pubblica,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di
          cui ai commi 1 e 2 e comunica  le  relative  risultanze  al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  il  mese
          successivo al  trimestre  di  riferimento,  anche  ai  fini
          dell'adozione delle eventuali iniziative  da  intraprendere
          ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196." 
              Si riporta il testo del comma 247 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1 - 
              Commi 1 - 246. Omissis 
              247. I programmi operativi nazionali e  regionali  e  i
          programmi operativi complementari  possono  prevedere,  nel
          limite complessivo di 500  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli  anni  2019  e  2020,  nell'ambito  degli   obiettivi
          specifici previsti  dalla  relativa  programmazione  e  nel
          rispetto della normativa europea in  materia  di  aiuti  di
          Stato, misure per favorire nelle regioni  Abruzzo,  Molise,
          Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e  Sardegna
          l'assunzione  con  contratto  a  tempo   indeterminato   di
          soggetti che non  abbiano  compiuto  trentacinque  anni  di
          eta', ovvero di soggetti di  almeno  trentacinque  anni  di
          eta' privi di un impiego regolarmente retribuito da  almeno
          sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero
          contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da
          113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' elevato
          fino al 100 per cento, nel limite  massimo  di  importo  su
          base annua pari a quanto stabilito dall'articolo  1,  comma
          118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed e' cumulabile
          con  altri  esoneri   o   riduzioni   delle   aliquote   di
          finanziamento    previsti    dalla    normativa    vigente,
          limitatamente al periodo di applicazione degli  stessi.  In
          attuazione  del  presente  comma  sono  adottate,  con   le
          rispettive procedure previste dalla normativa  vigente,  le
          occorrenti   azioni   di   rimodulazione   dei    programmi
          interessati. 
              Omissis.". 
              comma 12 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 8
          del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  22  (Disposizioni
          per   il   riordino   della   normativa   in   materia   di
          ammortizzatori   sociali   in   caso   di    disoccupazione
          involontaria   e   di   ricollocazione    dei    lavoratori
          disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
          183): 
              "Art. 8. Incentivo all'autoimprenditorialita' 
              1. Il lavoratore  avente  diritto  alla  corresponsione
          della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata,  in
          unica soluzione, dell'importo complessivo  del  trattamento
          che gli spetta e che non gli e'  stato  ancora  erogato,  a
          titolo di incentivo all'avvio  di  un'attivita'  lavorativa
          autonoma o di impresa individuale o per  la  sottoscrizione
          di una quota di capitale sociale di una  cooperativa  nella
          quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione
          di attivita' lavorative da parte del socio. 
              Omissis.". 
              comma 13 
              Si riporta il testo dei commi 28 e 29  dell'articolo  2
          della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in  materia
          di riforma del mercato del lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2 Ammortizzatori sociali 
              1. - 27. Omissis 
              28. Con effetto sui  periodi  contributivi  di  cui  al
          comma 25, ai rapporti di lavoro  subordinato  non  a  tempo
          indeterminato  si  applica  un  contributo  addizionale,  a
          carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per  cento  della
          retribuzione   imponibile   ai   fini   previdenziali.   Il
          contributo  addizionale   e'   aumentato   di   0,5   punti
          percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a
          tempo determinato, anche in regime di somministrazione.  Le
          disposizioni del precedente periodo  non  si  applicano  ai
          contratti di lavoro domestico nonche' nelle ipotesi di  cui
          al comma 29. 
              29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si
          applica: 
              a) ai lavoratori assunti a termine in  sostituzione  di
          lavoratori assenti; 
              b) ai lavoratori assunti a termine per  lo  svolgimento
          delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,  nonche',  per  i
          periodi contributivi maturati dal 1°  gennaio  2013  al  31
          dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai
          contratti  collettivi  nazionali  stipulati  entro  il   31
          dicembre 2011 dalle organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei
          datori di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative.
          Alle  minori  entrate   derivanti   dall'attuazione   della
          presente disposizione, valutate in 7 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214; 
              b-bis. A partire dal 1°  gennaio  2020,  ai  lavoratori
          assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio  della
          provincia di Bolzano, delle attivita'  stagionali  definite
          dai  contratti   collettivi   nazionali,   territoriali   e
          aziendali stipulati dalle organizzazioni dei  lavoratori  e
          dei datori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative
          entro il 31 dicembre 2019. 
              c) agli apprendisti; 
              d)   ai   lavoratori   dipendenti    delle    pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29,  comma  2,
          lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
              Omissis.". 
              comma 17 
              Si riporta il testo  dei  commi  1  e  2  dell'articolo
          16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123
          (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita   economica   nel
          Mezzogiorno), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16-ter. Sistema automatico per la  detezione  dei
          flussi di merce in entrata nei centri storici delle  citta'
          metropolitane 
              1. Al fine di incrementare la sicurezza nella citta' di
          Matera ed in generale nelle citta' metropolitane del  Paese
          e' autorizzata la realizzazione di  un  sistema  automatico
          per la detezione dei flussi di merce in entrata nei  centri
          storici volto  alla  prevenzione  di  fenomeni  di  vehicle
          ramming-attack attraverso la realizzazione di un  ulteriore
          modulo  della  Piattaforma  logistica  nazionale   digitale
          (PLN). 
              2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma  1,
          il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente  di
          0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di  euro  per
          il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019 nonche'  di  2
          milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il  2021,
          senza obbligo di  cofinanziamento  da  parte  del  soggetto
          attuatore   unico   di   cui   all'articolo   61-bis    del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27.  Il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla
          convenzione con il soggetto attuatore  unico  le  modifiche
          necessarie. 
              Omissis.". 
              comma 24 
              Il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          recante "Testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia" e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  30  settembre
          1993, n. 230, S.O. 
              comma 25 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1075
          dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              "1075.  Ai  fini  del  monitoraggio  dello   stato   di
          avanzamento degli interventi finanziati con le risorse  del
          fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140,  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, e  dell'effettivo  utilizzo
          delle citate risorse, anche tenuto conto  del  monitoraggio
          di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  e
          delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello
          Stato, ciascun Ministero invia entro  il  15  settembre  di
          ogni anno alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  al
          Ministero dell'economia e delle finanze e alle  Commissioni
          parlamentari   competenti   per   materia,   una   apposita
          relazione. La relazione contiene inoltre  un  aggiornamento
          della previsione  sugli  ulteriori  stati  di  avanzamento,
          nonche'  una  indicazione   delle   principali   criticita'
          riscontrate nell'attuazione delle opere. 
              Omissis.". 
              Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante
          "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          6 febbraio 2012, n. 30. 
              comma 26 
              Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   14-ter
          dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58 (Misure  urgenti  di  crescita  economica  e  per  la
          risoluzione di specifiche situazioni di crisi): 
              "Art.  30.  Contributi  ai  comuni  per  interventi  di
          efficientamento   energetico   e   sviluppo    territoriale
          sostenibile 
              1. - 14-bis. Omissis 
              14-ter. Per stabilizzare  i  contributi  a  favore  dei
          comuni allo scopo di potenziare  gli  investimenti  per  la
          messa in sicurezza di scuole, strade,  edifici  pubblici  e
          patrimonio comunale e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche  a   beneficio   della   collettivita',   a
          decorrere dall'anno  2020  e'  autorizzato  l'avvio  di  un
          programma pluriennale per la realizzazione degli interventi
          di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  30  dicembre
          2018, n. 145. A tale fine, a  partire  dall'anno  2020,  le
          effettive disponibilita' finanziarie  sono  ripartite,  con
          decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15
          gennaio di ciascun  anno,  tra  i  comuni  con  popolazione
          inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune  un
          contributo di pari  importo.  Il  comune  beneficiario  del
          contributo di cui al presente comma e' tenuto  ad  iniziare
          l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.
          Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  di   inizio
          dell'esecuzione dei lavori di cui al presente  comma  o  di
          parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e'
          revocato, in tutto o  in  parte,  entro  il  15  giugno  di
          ciascun anno, con decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le
          somme derivanti dalla  revoca  dei  contributi  di  cui  al
          periodo precedente sono assegnate, con il medesimo  decreto
          ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei
          lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente
          comma,  dando  priorita'  ai  comuni  con  data  di  inizio
          dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
          recupero. I comuni beneficiari dei  contributi  di  cui  al
          periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione  dei
          lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano  i
          commi 110, 112, 113 e  114  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite  ai  sensi  del
          comma 14-quater, per un ammontare pari  al  60  per  cento,
          sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle  finalita'
          di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento  sono
          destinate, a decorrere dall'anno 2020,  alle  finalita'  di
          cui all'articolo 10, comma 1, lettera  d),  della  legge  7
          luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e' definito il riparto  delle  risorse
          tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
          esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del  perdurare  del
          superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
          (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147  e
          dei valori limite relativi al biossido di azoto  (NO2),  di
          cui alla procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della
          complessita' dei processi di conseguimento degli  obiettivi
          indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  21  maggio  2008.   Al   fine   di
          fronteggiare le criticita' dei collegamenti  viari  tra  la
          Valtellina  e  il  capoluogo  regionale  e  allo  scopo  di
          programmare  immediati  interventi   di   riqualificazione,
          miglioramento e  rifunzionalizzazione  della  rete  viaria,
          diretti a conseguire idonei standard di sicurezza  stradale
          e adeguata  mobilita',  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con il presidente della giunta  regionale
          della Lombardia e con  il  presidente  della  provincia  di
          Lecco, nomina,  con  proprio  decreto,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,   un   Commissario
          straordinario    incaricato    di    sovraintendere    alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione  degli  interventi  sulla  rete  viaria,  in
          particolare nella tratta Lecco - Sondrio  lungo  la  strada
          statale 36, in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche'  la
          ex strada statale  639  e  la  strada  provinciale  72,  in
          gestione alla provincia di Lecco. Con il  medesimo  decreto
          sono altresi' stabiliti i termini, le modalita',  i  tempi,
          l'eventuale supporto tecnico, le  attivita'  connesse  alla
          realizzazione  delle  opere  e  l'eventuale  compenso   del
          Commissario straordinario con oneri  a  carico  del  quadro
          economico degli interventi da realizzare o  da  completare,
          nei limiti di quanto indicato dall'articolo  15,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          Commissario straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposite convenzioni, di  strutture  delle  amministrazioni
          interessate nonche' di societa' controllate dalle  medesime
          amministrazioni, nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica.  All'articolo   61   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al  comma  7  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Per  la  realizzazione  di  tali  interventi  si
          applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  settembre
          1997, n. 357»; 
              b) al comma 21, le  parole:  «31  dicembre  2019»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021». 
              Omissis.". 
              comma 28 
              Si riporta il testo vigente del comma 86  dell'articolo
          1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              "Art. 1 
              Commi 1. - 85. Omissis 
              86.    Il    finanziamento    concesso    al    Gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
          investimenti  relativi  alla  rete  tradizionale,  compresi
          quelli per manutenzione straordinaria, avviene,  a  partire
          dalle somme erogate  dal  1º  gennaio  2006,  a  titolo  di
          contributo    in     conto     impianti.     Il     Gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno  del
          sistema di contabilita' regolatoria, tiene in  evidenza  la
          quota   figurativa   relativa   agli   ammortamenti   delle
          immobilizzazioni  finanziate  con   detta   modalita'.   La
          modifica del sistema di finanziamento di  cui  al  presente
          comma avviene senza oneri per lo Stato  e  per  il  Gestore
          dell'infrastruttura         ferroviaria          nazionale;
          conseguentemente, i  finanziamenti  di  cui  al  comma  84,
          effettuati a titolo di contributo  in  conto  impianti,  si
          considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
          il valore fiscale del bene. 
              Omissis.". 
              comma 31 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  21  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
              "Art. 21 Programma degli acquisti e programmazione  dei
          lavori pubblici 
              1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   adottano   il
          programma biennale degli acquisti di beni e  servizi  e  il
          programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi
          aggiornamenti  annuali.  I  programmi  sono  approvati  nel
          rispetto dei documenti programmatori e in coerenza  con  il
          bilancio e, per gli  enti  locali,  secondo  le  norme  che
          disciplinano la programmazione economico-finanziaria  degli
          enti. 
              2. Le opere pubbliche incompiute  sono  inserite  nella
          programmazione triennale di cui al comma  1,  ai  fini  del
          loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
          alternative quali il riutilizzo, anche  ridimensionato,  la
          cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione  di
          altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 
              3. Il programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori  il  cui
          valore stimato sia  pari  o  superiore  a  100.000  euro  e
          indicano, previa attribuzione del codice unico di  progetto
          di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n.  3,
          i lavori da avviare nella prima  annualita',  per  i  quali
          deve essere riportata l'indicazione  dei  mezzi  finanziari
          stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
          ovvero disponibili in base a  contributi  o  risorse  dello
          Stato, delle regioni a statuto ordinario o  di  altri  enti
          pubblici. Per i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
          1.000.000  euro,  ai  fini   dell'inserimento   nell'elenco
          annuale,  le   amministrazioni   aggiudicatrici   approvano
          preventivamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica.   Ai   fini   dell'inserimento   nel   programma
          triennale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   approvano
          preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
          delle alternative  progettuali,  di  cui  all'articolo  23,
          comma 5. 
              4. Nell'ambito del programma di  cui  al  comma  3,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano anche  i  lavori
          complessi  e  gli   interventi   suscettibili   di   essere
          realizzati  attraverso  contratti  di  concessione   o   di
          partenariato pubblico privato. 
              5. Nell'elencazione delle fonti di  finanziamento  sono
          indicati anche i  beni  immobili  disponibili  che  possono
          essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
          immobili nella propria disponibilita' concessi  in  diritto
          di godimento, a titolo di contributo, la cui  utilizzazione
          sia  strumentale  e  tecnicamente  connessa  all'opera   da
          affidare in concessione. 
              6. Il programma biennale di forniture  e  servizi  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono gli  acquisti  di
          beni e di  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o
          superiore a 40.000  euro.  Nell'ambito  del  programma,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano  i  bisogni  che
          possono  essere  soddisfatti  con  capitali   privati.   Le
          amministrazioni pubbliche  comunicano,  entro  il  mese  di
          ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
          d'importo superiore a 1 milione di euro  che  prevedono  di
          inserire nella programmazione biennale  al  Tavolo  tecnico
          dei  soggetti  di  cui  all'articolo  9,   comma   2,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  che  li
          utilizza ai fini dello  svolgimento  dei  compiti  e  delle
          attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
          servizi informatici e di connettivita'  le  amministrazioni
          aggiudicatrici   tengono   conto   di    quanto    previsto
          dall'articolo 1, comma 513, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. 
              7. Il programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti  annuali  sono  pubblicati
          sul profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite  i
          sistemi informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie
          autonome di cui all'articolo 29, comma 4. 
              8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  previo  parere
          del  CIPE,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   sono
          definiti: 
              a) le modalita' di aggiornamento dei  programmi  e  dei
          relativi elenchi annuali; 
              b)  i  criteri  per  la  definizione  degli  ordini  di
          priorita',   per   l'eventuale   suddivisione   in    lotti
          funzionali, nonche' per il riconoscimento delle  condizioni
          che  consentano  di  modificare  la  programmazione  e   di
          realizzare un intervento o  procedere  a  un  acquisto  non
          previsto nell'elenco annuale; 
              c)  i  criteri  e  le   modalita'   per   favorire   il
          completamento delle opere incompiute; 
              d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel  programma
          e  il  livello  di  progettazione  minimo   richiesto   per
          tipologia e classe di importo; 
              e) gli schemi tipo e le informazioni  minime  che  essi
          devono contenere, individuate anche  in  coerenza  con  gli
          standard  degli  obblighi  informativi  e  di   pubblicita'
          relativi ai contratti; 
              f) le  modalita'  di  raccordo  con  la  pianificazione
          dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
          committenza ai quali le  stazioni  appaltanti  delegano  la
          procedura di affidamento. 
              8-bis. La  disciplina  del  presente  articolo  non  si
          applica alla pianificazione delle  attivita'  dei  soggetti
          aggregatori e delle centrali di committenza. 
              9. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.". 
              comma 33 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  102  del
          citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              "Art. 102 Collaudo e verifica di conformita' 
              1. Il responsabile  unico  del  procedimento  controlla
          l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore  dei
          lavori per i lavori  e  al  direttore  dell'esecuzione  del
          contratto per i servizi e forniture. 
              2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per  i
          lavori e a verifica di conformita' per i servizi e  per  le
          forniture, per certificare che l'oggetto del  contratto  in
          termini  di  prestazioni,   obiettivi   e   caratteristiche
          tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato  ed
          eseguito nel rispetto delle previsioni e delle  pattuizioni
          contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
          superiore a 1 milione di euro e inferiore  alla  soglia  di
          cui all'articolo 35 il certificato di  collaudo,  nei  casi
          espressamente individuati dal decreto di cui  al  comma  8,
          puo'  essere  sostituito  dal   certificato   di   regolare
          esecuzione  rilasciato  per  i  lavori  dal  direttore  dei
          lavori. Per i lavori  di  importo  pari  o  inferiore  a  1
          milione di euro  e  per  forniture  e  servizi  di  importo
          inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35,  e'  sempre
          facolta'   della   stazione   appaltante   sostituire    il
          certificato di collaudo o il  certificato  di  verifica  di
          conformita'  con  il  certificato  di  regolare  esecuzione
          rilasciato per i lavori dal  direttore  dei  lavori  e  per
          forniture   e   servizi   dal   responsabile   unico    del
          procedimento.  Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   il
          certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre  tre
          mesi dalla data di ultimazione  delle  prestazioni  oggetto
          del contratto. 
              3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve
          avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei  lavori
          o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal  decreto
          del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
          comma 8, di particolare  complessita'  dell'opera  o  delle
          prestazioni da collaudare, per  i  quali  il  termine  puo'
          essere elevato sino ad un anno. Il certificato di  collaudo
          o il certificato di verifica di  conformita'  ha  carattere
          provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due  anni
          dalla sua emissione. Decorso tale termine, il  collaudo  si
          intende tacitamente approvato ancorche' l'atto  formale  di
          approvazione non sia stato  emesso  entro  due  mesi  dalla
          scadenza del medesimo termine. 
              4. 
              5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del  codice
          civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i  vizi
          dell'opera o delle  prestazioni,  ancorche'  riconoscibili,
          purche' denunciati dalla stazione appaltante prima  che  il
          certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
              6.   Per   effettuare   le   attivita'   di    collaudo
          sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al  comma  2,
          le stazioni appaltanti nominano tra i propri  dipendenti  o
          dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a  tre
          componenti con qualificazione rapportata alla  tipologia  e
          caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti  di
          moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
          dei collaudatori nazionale o regionale di  pertinenza  come
          previsto al comma 8  del  presente  articolo.  Il  compenso
          spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto,  per  i
          dipendenti   della   stazione    appaltante,    nell'ambito
          dell'incentivo  di  cui  all'articolo  113,  mentre  per  i
          dipendenti   di   altre   amministrazioni   pubbliche    e'
          determinato  ai  sensi  della  normativa  applicabile  alle
          stazioni appaltanti e nel rispetto  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i  dipendenti  della
          stazione appaltante ovvero tra  i  dipendenti  delle  altre
          amministrazioni,  e'  individuato  il  collaudatore   delle
          strutture  per  la  redazione  del  collaudo  statico.  Per
          accertata carenza nell'organico della stazione  appaltante,
          ovvero di  altre  amministrazioni  pubbliche,  le  stazioni
          appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
          all'articolo 31, comma 8. 
              7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo  e
          di verifica di conformita'. 
              a) ai magistrati ordinari, amministrativi e  contabili,
          e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita'  di
          servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo  pari
          o superiore alle soglie di  rilevanza  comunitaria  di  cui
          all'articolo   35   a   quelli    in    quiescenza    nella
          regione/regioni  ove  e'  stata   svolta   l'attivita'   di
          servizio; 
              b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli  della  pubblica
          amministrazione  in  servizio,  ovvero  in  trattamento  di
          quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o
          superiore alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria  di  cui
          all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove e' svolta
          per i dipendenti in servizio, ovvero e'  stata  svolta  per
          quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio; 
              c) a coloro che nel triennio  antecedente  hanno  avuto
          rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori
          economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione  del
          contratto; 
              d) a coloro che  hanno,  comunque,  svolto  o  svolgono
          attivita'   di    controllo,    verifica,    progettazione,
          approvazione, autorizzazione,  vigilanza  o  direzione  sul
          contratto da collaudare; 
              d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di
          gara. 
              8. Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma
          27-octies,  sono  disciplinate  e  definite  le   modalita'
          tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui
          il certificato di collaudo dei lavori e il  certificato  di
          verifica  di  conformita'  possono  essere  sostituiti  dal
          certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi  del
          comma 2. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  di  detto
          decreto, si applica l'articolo 216,  comma  16,  anche  con
          riferimento  al   certificato   di   regolare   esecuzione,
          rilasciato ai sensi del comma 2. 
              9. Al termine del lavoro sono redatti: 
              a) per i beni del patrimonio  culturale  un  consuntivo
          scientifico predisposto dal direttore dei lavori  o  ,  nel
          caso di interventi  su  beni  culturali  mobili,  superfici
          decorate di beni architettonici e a materiali  storicizzati
          di  beni  immobili  di  interesse   storico   artistico   o
          archeologico, da restauratori di beni culturali,  ai  sensi
          dalla normativa vigente, quale  ultima  fase  del  processo
          della conoscenza e del restauro e  quale  premessa  per  il
          futuro programma di intervento sul bene;  i  costi  per  la
          elaborazione del consuntivo scientifico sono  previsti  nel
          quadro economico dell'intervento; 
              b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; 
              c)  una  relazione  tecnico-scientifica   redatta   dai
          professionisti afferenti alle  rispettive  competenze,  con
          l'esplicitazione  dei  risultati  culturali  e  scientifici
          raggiunti.". 
              comma 35 
              Il riferimento al testo del decreto legislativo n.  229
          del 2011 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 25. 
              comma 37 
              Il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33  recante
          "Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  5  aprile
          2013, n. 80. 
              comma 38 
              Si riporta il testo dei commi 139, 140, 141, 143,  144,
          145 e 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.
          145  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
          finanziario 2019 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2019-2021), come modificato dalla presente legge: 
              "  139.Al  fine  di  favorire  gli  investimenti   sono
          assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi  a
          opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici  e  del
          territorio, nel limite complessivo di 350 milioni  di  euro
          per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di
          550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2023
          al 2025, di 700 milioni di euro per  l'anno  2026,  di  750
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2027  al
          2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli  anni
          2032 e 2033 e di 300 milioni di euro  per  l'anno  2034.  I
          contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere
          integralmente finanziate da altri soggetti. 
              140. Gli  enti  di  cui  al  comma  139  comunicano  le
          richieste di contributo al Ministero dell'interno entro  il
          termine  perentorio   del   15   settembre   dell'esercizio
          precedente  all'anno  di  riferimento  del  contributo.  La
          richiesta deve  contenere  le  informazioni  riferite  alla
          tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP)  e
          ad eventuali  forme  di  finanziamento  concesse  da  altri
          soggetti sulla stessa opera. La  mancanza  dell'indicazione
          di un CUP valido ovvero l'errata indicazione  in  relazione
          all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta
          l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: 
              a) la richiesta di contributo deve  riferirsi  a  opere
          inserite in uno strumento programmatorio; 
              b) ciascun  comune  puo'  inviare  una  richiesta,  nel
          limite massimo di 1.000.000 di euro per i  comuni  con  una
          popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per  i
          comuni con popolazione da 5.001  a  25.000  abitanti  e  di
          5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore  a
          25.000 abitanti; 
              c) il contributo puo' essere richiesto per tipologie di
          investimenti  che  sono  specificatamente  individuate  nel
          decreto del Ministero dell'interno con cui  sono  stabilite
          le modalita' per la trasmissione delle domande; 
              c-bis)  non  possono   presentare   la   richiesta   di
          contributo i comuni che risultano beneficiari in uno  degli
          anni del biennio precedente. 
              141. L'ammontare del contributo  attribuito  a  ciascun
          ente e' determinato, entro il  15  novembre  dell'esercizio
          precedente all'anno  di  riferimento  del  contributo,  con
          decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   secondo   il
          seguente ordine di priorita': a) investimenti di  messa  in
          sicurezza  del  territorio  a  rischio  idrogeologico;   b)
          investimenti di messa  in  sicurezza  di  strade,  ponti  e
          viadotti;  c)  investimenti  di  messa  in   sicurezza   ed
          efficientamento energetico degli  edifici,  con  precedenza
          per  gli  edifici  scolastici,  e  di  altre  strutture  di
          proprieta' dell'ente. Ferme restando le  priorita'  di  cui
          alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste
          pervenute superi  l'ammontare  delle  risorse  disponibili,
          l'attribuzione  e'  effettuata  a  favore  degli  enti  che
          presentano   la   minore   incidenza   del   risultato   di
          amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto
          alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,
          2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto  dal  decreto
          legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,   risultanti   dai
          rendiconti   della   gestione   del   penultimo   esercizio
          precedente a quello di riferimento, assicurando,  comunque,
          ai comuni con risultato di amministrazione, al netto  della
          quota accantonata, negativo,  un  ammontare  non  superiore
          alla meta' delle risorse disponibili. Nel caso  di  mancata
          approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del
          piano  di  eliminazione  delle   barriere   architettoniche
          (P.E.B.A.) entro il 31  dicembre  dell'anno  precedente,  i
          contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. 
              142. Omissis 
              143. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma
          139 e' tenuto ad affidare i  lavori  per  la  realizzazione
          delle opere pubbliche entro i termini di seguito  indicati,
          decorrenti dalla data di emanazione del decreto di  cui  al
          comma 141: a) per le opere con costo fino  a  100.000  euro
          l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei  mesi;  b)
          per le opere il cui costo e' compreso tra  100.001  euro  e
          750.000 euro l'affidamento dei lavori deve  avvenire  entro
          dieci mesi; c) per le opere il cui costo  e'  compreso  tra
          750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve
          avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui  costo
          e' compreso tra 2.500.001  e  5.000.000  l'affidamento  dei
          lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente
          comma, per costo dell'opera pubblica si  intende  l'importo
          complessivo  del  quadro  economico  dell'opera   medesima.
          Qualora l'ente beneficiario del contributo,  per  espletare
          le procedure di selezione del contraente, si avvalga  degli
          istituti della centrale unica di committenza (CUC) o  della
          stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui  al  primo
          periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da
          eventuali ribassi d'asta sono vincolati  fino  al  collaudo
          ovvero alla regolare esecuzione  di  cui  al  comma  144  e
          successivamente possono  essere  utilizzati  per  ulteriori
          investimenti, per le medesime finalita' previste dal  comma
          141, a condizione che gli stessi  vengano  impegnati  entro
          sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. 
              144. I contributi assegnati con il decreto  di  cui  al
          comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti
          beneficiari per il  20  per  cento  entro  il  28  febbraio
          dell'anno di riferimento del  contributo,  per  il  60  per
          cento alla verifica dell'avvenuto affidamento  dei  lavori,
          attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma  146,
          e per il restante 20  per  cento  previa  trasmissione,  al
          Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero
          del certificato di regolare  esecuzione  rilasciato  per  i
          lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102
          del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50. 
              145. Nel caso di mancato rispetto dei termini  e  delle
          condizioni previsti dai commi 143 e 144, il  contributo  e'
          recuperato dal Ministero dell'interno secondo le  modalita'
          di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228.  I  contributi  recuperati   sono
          assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari
          del decreto piu' recente di cui al comma  141,  secondo  la
          graduatoria ivi prevista. 
              146. - 147. Omissis 
              148. Le attivita' di supporto, vigilanza  e  assistenza
          tecnica connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma
          139 sono disciplinate secondo  le  modalita'  previste  con
          decreto del Ministero dell'interno con oneri posti a carico
          delle  medesime  risorse  nel  limite  massimo  annuale  di
          100.000 euro. 
              Omissis.". 
              comma 40 
              Si riporta il testo vigente del comma 96  dell'articolo
          1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "96. Il fondo di cui al  comma  95  e'  finalizzato  al
          rilancio degli investimenti delle amministrazioni  centrali
          dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del  fondo
          di cui al comma 95 e' destinata  alla  realizzazione,  allo
          sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto  pubblico
          di massa su sede propria. A valere  sul  fondo  di  cui  al
          comma 95,  sono  destinate  al  prolungamento  della  linea
          metropolitana 5 (M5) da Milano  fino  al  comune  di  Monza
          risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il  2019,  10
          milioni di euro per il 2020, 25  milioni  di  euro  per  il
          2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni  di  euro
          per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024,  200  milioni
          di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026  e  10
          milioni di euro per il 2027. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  19  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica
          utilita'): 
              "Art. 19 L'approvazione del progetto 
              1. Quando l'opera da realizzare  non  risulta  conforme
          alle  previsioni  urbanistiche,  la   variante   al   piano
          regolatore  puo'  essere  disposta  con  le  forme  di  cui
          all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalita' di cui ai
          commi seguenti. 
              2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo
          da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della
          variante allo strumento urbanistico. 
              3. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto  di
          approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte
          della  autorita'  competente  e'  trasmesso  al   consiglio
          comunale, che puo' disporre l'adozione della corrispondente
          variante allo strumento urbanistico. 
              4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la  Regione  o
          l'ente  da  questa  delegato  all'approvazione  del   piano
          urbanistico comunale  non  manifesta  il  proprio  dissenso
          entro  il  termine  di  novanta  giorni,  decorrente  dalla
          ricezione della delibera del  consiglio  comunale  e  della
          relativa completa documentazione, si intende  approvata  la
          determinazione  del  consiglio   comunale,   che   in   una
          successiva seduta ne dispone l'efficacia.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  14  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
              "Art. 14 Conferenze di servizi 
              1. La conferenza di  servizi  istruttoria  puo'  essere
          indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta
          di altra amministrazione coinvolta nel procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita' previste dall'articolo  14-bis  o  con  modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
              2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
          dall'amministrazione  procedente  quando   la   conclusione
          positiva del procedimento e'  subordinata  all'acquisizione
          di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o  altri  atti
          di  assenso,   comunque   denominati,   resi   da   diverse
          amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  a
          piu' atti di assenso, comunque denominati,  da  adottare  a
          conclusione di  distinti  procedimenti,  di  competenza  di
          diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
          e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,  da  una
          delle amministrazioni procedenti. 
              3.  Per  progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
              4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione  di
          impatto  ambientale  di  competenza  regionale,  tutte   le
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo
          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita
          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai
          sensi  dell'articolo  14-ter,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152. 
              5.  L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata   ai
          soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
          nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.". 
              comma 43 
              Il riferimento al  testo  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 25. 
              comma 46 
              Il riferimento al  testo  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 25. 
              comma 49 
              Il riferimento al  testo  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 25. 
              comma 55 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          18  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,   n.   118
          (Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42): 
              "Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci 
              1. Omissis 
              2. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1
          trasmettono  i  loro  bilanci  preventivi  ed   i   bilanci
          consuntivi alla Banca dati unitaria  delle  amministrazioni
          pubbliche, secondo  gli  schemi  e  le  modalita'  previste
          dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196. Gli schemi,  standardizzati  ed  omogenei,  assicurano
          l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi
          enti territoriali.". 
              comma 56 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  128  e  129
          dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013): 
              "128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
          a qualsiasi titolo dovute dagli enti  locali  al  Ministero
          dell'interno  sono  recuperate  a   valere   su   qualunque
          assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
          ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  270  del  2001  per   la
          reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi  di
          recuperi relativi ad  assegnazioni  e  contributi  relativi
          alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
          immobili di classe «D», nonche' per i maggiori gettiti  ICI
          di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche'  commi  da
          40  a  45  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.   262,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n.  286,  il  Ministero  dell'interno,  su  richiesta
          dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del
          Segretario e del responsabile finanziario, che  attesta  la
          necessita'  di  rateizzare   l'importo   dovuto   per   non
          compromettere la stabilita' degli  equilibri  di  bilancio,
          procede all'istruttoria  ai  fini  della  concessione  alla
          rateizzazione  in  un  periodo  massimo  di   cinque   anni
          dall'esercizio successivo  a  quello  della  determinazione
          definitiva  dell'importo  da  recuperare,  con  gravame  di
          interessi al tasso  riconosciuto  sui  depositi  fruttiferi
          degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
          momento  dell'inizio  dell'operazione.  Tale  rateizzazione
          puo' essere concessa anche su somme  dovute  e  determinate
          nell'importo definitivo anteriormente al 2012. 
              129.  In  caso   di   incapienza   sulle   assegnazioni
          finanziarie di cui  al  comma  128,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          Entrate, provvede a trattenere le  relative  somme,  per  i
          comuni interessati,  all'atto  del  pagamento  agli  stessi
          dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
          postale e, per le province, all'atto del riversamento  alle
          medesime  dell'imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
          60 del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          riscossa tramite modello F24.3.  Con  cadenza  trimestrale,
          gli importi  recuperati  dall'Agenzia  delle  entrate  sono
          riversati  dalla  stessa  Agenzia  ad   apposito   capitolo
          dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  fini   della
          successiva  riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
          cui l'Agenzia delle entrate  non  riesca  a  procedere,  in
          tutto o in  parte,  al  recupero  richiesto  dal  Ministero
          dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la  somma  residua
          direttamente all'entrata del bilancio  dello  Stato,  dando
          comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. 
              Omissis.". 
              comma 57 
              Il riferimento al  testo  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 25. 
              comma 61 
              Il riferimento al  testo  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 25. 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 9
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "Art. 9. Funzioni. 
              1. Omissis. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
              a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
              b) promuove e sancisce  intese  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              Omissis.". 
              comma 64 
              Il riferimento al  testo  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 25. 
              comma 67 
              Si riporta il testo vigente del comma 329 dell'articolo
          2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              "329. Allo scopo di  garantire  la  prosecuzione  delle
          attivita' di monitoraggio del  rischio  sismico  attraverso
          l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative  integrate
          dei fattori di rischio nelle diverse aree  del  territorio,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  247,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311,  e'  autorizzata  la  spesa  di  1,5
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 
              Omissis." 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   5-bis
          dell'articolo 8 del decreto-legge 26 aprile  2013,  n.  43,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,
          n. 71  (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area
          industriale  di  Piombino,  di   contrasto   ad   emergenze
          ambientali, in favore delle  zone  terremotate  del  maggio
          2012 e per accelerare la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
          realizzazione degli interventi per Expo 2015): 
              "Art. 8 Norme per la prosecuzione  delle  attivita'  di
          rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009
          in Abruzzo 
              1. - 5. Omissis 
              5-bis. Le disponibilita'  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,  sono
          integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla  copertura
          del relativo onere, pari a un milione di  euro  per  l'anno
          2013, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2013,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1   del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,   n.   26
          (Disposizioni urgenti per  la  cessazione  dello  stato  di
          emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
          l'avvio della fase post emergenziale nel  territorio  della
          regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  alla  protezione
          civile): 
              "Art. 1 Funzioni delle amministrazioni territoriali  ed
          altre disposizioni in relazione agli eventi sismici  del  6
          aprile 2009 
              1. Il Presidente  della  regione  Abruzzo,  Commissario
          delegato per le attivita' di cui all'articolo 4,  comma  2,
          del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le
          funzioni di Commissario delegato per la  ricostruzione  dei
          territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a  decorrere
          dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello  stato  di
          emergenza, operando con i poteri e le deroghe di  cui  alle
          ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri
          adottate per superare il contesto emergenziale, e  prosegue
          gli interventi di primo soccorso e di assistenza in  favore
          delle  popolazioni  colpite   dai   medesimi   eventi,   ad
          esclusione  degli  interventi  per  il  completamento   del
          progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e
          scolastici (MUSP). In considerazione di quanto previsto dal
          periodo precedente ed allo scopo di assicurare  la  massima
          funzionalita' delle attivita' di monitoraggio  del  rischio
          sismico, e' autorizzata la spesa di 1 milione di  euro  per
          l'anno 2011 e di 1 milione di euro  a  decorrere  dall'anno
          2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione  di  spesa
          di cui all'articolo 2, comma 329, della legge  24  dicembre
          2007, n.  244.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo  5,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  1º
          ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 novembre 2005, n.  244.  Il  Commissario  delegato
          puo' nominare quali sub-Commissari i sindaci dei comuni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge  28  aprile
          2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2009, n. 77, nonche'  i  presidenti  delle  province
          interessate,  per  le  rispettive  competenze.   Per   tali
          incarichi non spettano rimborsi, compensi o  indennita'  di
          alcun genere. 
              2.  Il  Commissario  delegato  nominato  ai  sensi  del
          decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  cessa
          dall'incarico il  31  gennaio  2010  ed  entro  tale  data,
          fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione
          Abruzzo ed al Ministero dell'economia e  delle  finanze  lo
          stato  degli  interventi   realizzati   e   in   corso   di
          realizzazione, la situazione contabile di tutte le  entrate
          e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi,  i
          soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonche' la
          situazione   analitica   dei   debiti    derivanti    dalle
          obbligazioni e dagli impegni  assunti  per  il  superamento
          dell'emergenza, con l'indicazione della relativa  scadenza,
          ai  fini  del  successivo  subentro.  Con   ordinanza   del
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del  2009,
          vengono  disciplinati  il   passaggio   di   consegne,   il
          trasferimento  delle  residue  risorse  finanziarie  e   le
          modalita' di controllo della spesa per la ricostruzione del
          territorio abruzzese. 
              2-bis. Ferma la previsione di  cui  all'articolo  2-bis
          del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  il
          Governo e' tenuto a trasmettere al  Parlamento  informative
          sulle  spese  sostenute  nella  fase   di   emergenza.   Le
          informative sono trasmesse entro novanta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto e a conclusione dell'emergenza. 
              2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e
          2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  si
          interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di
          prosecuzione  per  i  procedimenti  di  cui  alle  medesime
          disposizioni e' dovuta limitatamente a quelli per  i  quali
          le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel
          periodo dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009,  ad  eccezione
          dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli
          amministrativi di primo grado gia' definiti. 
              2-quater. All'articolo 9 del  decreto-legge  28  aprile
          2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2009, n. 77,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          comma: 
              «9-bis.  Le  ordinanze  di  cui  all'articolo  191  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni, limitatamente  ai  territori  colpiti  dagli
          eventi sismici di cui al presente decreto,  possono  essere
          reiterate fino a quattro volte».". 
              comma 70 
              Si riporta il testo dell'articolo 14 del  decreto-legge
          4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90  (Disposizioni  urgenti  per  il
          recepimento  della  Direttiva  2010/31/UE  del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del  19  maggio   2010,   sulla
          prestazione energetica  nell'edilizia  per  la  definizione
          delle  procedure  d'infrazione  avviate  dalla  Commissione
          europea, nonche' altre disposizioni in materia di  coesione
          sociale), come modificato dal presente comma  e  dal  comma
          175 della presente legge: 
              "Art.  14  Detrazioni   fiscali   per   interventi   di
          efficienza energetica 
              1. Le disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  48,
          della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  e   successive
          modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento,
          anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
          2020. La detrazione di cui al presente comma e' ridotta  al
          50 per cento per le spese, sostenute dal 1°  gennaio  2018,
          relative agli interventi di acquisto e  posa  in  opera  di
          finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista   dal
          regolamento delegato (UE) n.  811/2013  della  Commissione,
          del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di  cui
          al  presente  comma  gli  interventi  di  sostituzione   di
          impianti di climatizzazione invernale con  impianti  dotati
          di caldaie a condensazione con  efficienza  inferiore  alla
          classe di cui  al  periodo  precedente.  La  detrazione  si
          applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a  condensazione  di  efficienza
          almeno pari alla classe A di prodotto prevista  dal  citato
          regolamento  delegato  (UE)  n.  811/2013   e   contestuale
          installazione  di  sistemi  di  termoregolazione   evoluti,
          appartenenti  alle  classi  V,   VI   oppure   VIII   della
          comunicazione  della  Commissione  2014/C  207/02,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria
          calda a condensazione. 
              2. La detrazione di cui al comma 1  si  applica,  nella
          misura del 65 per cento, anche  alle  spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente: 
              a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
          condominiali di cui  agli  articoli  1117  e  1117-bis  del
          codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
          di cui si compone il singolo condominio,  sostenute  dal  6
          giugno 2013 al 31 dicembre 2021; 
              b) per l'acquisto e la posa in opera delle  schermature
          solari di cui all'allegato  M  al  decreto  legislativo  29
          dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al  31
          dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di
          60.000 euro; 
              b-bis)  per  l'acquisto  e  la   posa   in   opera   di
          micro-cogeneratori in sostituzione di  impianti  esistenti,
          sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,  fino  a
          un valore massimo della detrazione  di  100.000  euro.  Per
          poter beneficiare della suddetta detrazione gli  interventi
          in oggetto  devono  condurre  a  un  risparmio  di  energia
          primaria (PES), come definito all'allegato III del  decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  agosto  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
          2011, pari almeno al 20 per cento. 
              2-bis. La detrazione nella misura del 50 per  cento  si
          applica altresi' alle spese sostenute  nell'anno  2020  per
          l'acquisto  e   la   posa   in   opera   di   impianti   di
          climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori
          di calore alimentati da biomasse combustibili,  fino  a  un
          valore massimo della detrazione di 30.000 euro. 
              2-ter.  Per  le  spese  sostenute  per  interventi   di
          riqualificazione energetica di cui al presente articolo,  i
          soggetti che nell'anno precedente a quello di  sostenimento
          delle  spese  si  trovavano   nelle   condizioni   di   cui
          all'articolo 11, comma  2,  e  all'articolo  13,  comma  1,
          lettera a), e comma 5, lettera a), del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  luogo  della
          detrazione   possono   optare   per   la    cessione    del
          corrispondente credito ai fornitori  che  hanno  effettuato
          gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la
          facolta' di successiva cessione del credito.  Le  modalita'
          di attuazione delle disposizioni del  presente  comma  sono
          definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al
          31  dicembre  2021  per  interventi   di   riqualificazione
          energetica di parti comuni degli edifici condominiali,  che
          interessino  l'involucro  dell'edificio  con   un'incidenza
          superiore al 25  per  cento  della  superficie  disperdente
          lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
          1 spetta  nella  misura  del  70  per  cento.  La  medesima
          detrazione spetta, nella misura del 75 per  cento,  per  le
          spese  sostenute   per   interventi   di   riqualificazione
          energetica  relativi   alle   parti   comuni   di   edifici
          condominiali  finalizzati  a  migliorare   la   prestazione
          energetica invernale ed estiva e che conseguano  almeno  la
          qualita'  media  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  26   giugno   2015,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.  162
          del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente  comma
          sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese  non
          superiore a euro 40.000 moltiplicato per  il  numero  delle
          unita' immobiliari che compongono l'edificio. 
              2-quater.1. Per le spese relative  agli  interventi  su
          parti comuni di edifici condominiali ricadenti  nelle  zone
          sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
          del rischio  sismico  e  alla  riqualificazione  energetica
          spetta,   in   alternativa   alle    detrazioni    previste
          rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo  e
          dal comma  1-quinquies  dell'articolo  16,  una  detrazione
          nella  misura  dell'80  per  cento,  ove   gli   interventi
          determinino  il  passaggio  ad  una   classe   di   rischio
          inferiore,  o  nella  misura  dell'85  per  cento  ove  gli
          interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
          inferiori. La predetta detrazione  e'  ripartita  in  dieci
          quote annuali di pari importo e si applica su un  ammontare
          delle spese non superiore a euro 136.000  moltiplicato  per
          il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio. 
              2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui  al
          comma 2-quater e' asseverata  da  professionisti  abilitati
          mediante l'attestazione della prestazione energetica  degli
          edifici prevista dal decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 26 giugno 2015 di cui al citato  comma  2-quater.
          L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo economico sostenibile (ENEA)  effettua  controlli,
          anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
          agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,  con
          procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti
          disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
          la   decadenza   dal   beneficio,   ferma    restando    la
          responsabilita'   del   professionista   ai   sensi   delle
          disposizioni vigenti. Per le attivita' di  cui  al  secondo
          periodo, e' autorizzata in favore  dell'ENEA  la  spesa  di
          500.000 euro per l'anno 2017 e di 1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. 
              2-sexies. Per le  spese  sostenute  per  interventi  di
          riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in
          luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi  da
          quelli indicati al  comma  2-ter,  possono  optare  per  la
          cessione del corrispondente credito ai fornitori che  hanno
          effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
          con la facolta' di successiva cessione del credito.  Rimane
          esclusa  la  cessione  ad  istituti   di   credito   e   ad
          intermediari finanziari. Le  modalita'  di  attuazione  del
          presente  comma  sono  definite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
              2-septies. Le detrazioni di cui  al  presente  articolo
          sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le  case
          popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
          stesse finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti
          nella forma di societa' che rispondono ai  requisiti  della
          legislazione europea in materia di in house providing e che
          siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
          per  interventi  di  efficienza  energetica  realizzati  su
          immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per  conto  dei
          comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,  nonche'
          dalle cooperative di abitazione a proprieta'  indivisa  per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. 
              3.  La  detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente
          articolo e'  ripartita  in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive  modificazioni,  e
          all'articolo 29, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
              3.1. A partire dal 1º gennaio 2020, unicamente per  gli
          interventi di ristrutturazione importante di primo  livello
          di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26
          giugno  2015  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n.  162  del  15  luglio  2015,  recante
          adeguamento  del  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico, 26 giugno 2009 - Linee guida  nazionali  per  la
          certificazione  energetica,  per  le  parti  comuni   degli
          edifici condominiali, con un  importo  dei  lavori  pari  o
          superiore a 200.000 euro, il soggetto avente  diritto  alle
          detrazioni puo'  optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto
          delle stesse, per un contributo di  pari  ammontare,  sotto
          forma di sconto sul corrispettivo  dovuto,  anticipato  dal
          fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
          rimborsato sotto forma di credito d'imposta  da  utilizzare
          esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di
          pari  importo,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei
          limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
          2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi
          ha a sua volta facolta' di cedere il credito  d'imposta  ai
          propri fornitori di beni e servizi,  con  esclusione  della
          possibilita' di  ulteriori  cessioni  da  parte  di  questi
          ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
          di credito e ad intermediari finanziari. 
              3-bis. Al fine  di  effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
          l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo   economico   sostenibile   (ENEA)   elabora    le
          informazioni  contenute  nelle  richieste   di   detrazione
          pervenute per via telematica e trasmette una relazione  sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze   territoriali.
          Nell'ambito  di  tale  attivita',  l'ENEA   predispone   il
          costante  aggiornamento   del   sistema   di   reportistica
          multi-anno delle dichiarazioni  ai  fini  della  detrazione
          fiscale di cui all'articolo 1, comma 349,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  gia'  attivo  e   assicura,   su
          richiesta, il necessario supporto tecnico  alle  regioni  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3-ter. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che  devono
          soddisfare   gli   interventi   che    beneficiano    delle
          agevolazioni di cui al presente articolo,  ivi  compresi  i
          massimali di  costo  specifici  per  singola  tipologia  di
          intervento,  nonche'  le  procedure  e  le   modalita'   di
          esecuzione di controlli a campione, sia documentali che  in
          situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare  il  rispetto
          dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
          more dell'emanazione dei decreti di cui al presente  comma,
          continuano  ad   applicarsi   il   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,  e  il
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  11  marzo
          2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  66  del  18
          marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza  con  la
          legislazione  e  la  normativa  vigente   in   materia   di
          efficienza energetica, limitatamente ai relativi  contenuti
          tecnici, adegua il  portale  attualmente  in  essere  e  la
          relativa modulistica per la trasmissione dei  dati  a  cura
          dei  soggetti  beneficiari  delle  detrazioni  di  cui   al
          presente articolo. 
              3-quater.  Al  fine  di  agevolare  l'esecuzione  degli
          interventi di efficienza  energetica  di  cui  al  presente
          articolo,  e'  istituita,  nell'ambito  del  Fondo  di  cui
          all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.
          102, una  sezione  dedicata  al  rilascio  di  garanzie  su
          operazioni di finanziamento degli stessi. A  tal  fine,  la
          dotazione del Fondo suddetto puo' essere integrata  fino  a
          25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a  carico
          del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25  milioni
          di euro  annui  per  il  periodo  2018-2020  a  carico  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
          emissione     di     CO2     destinati     ai      progetti
          energetico-ambientali di cui all'articolo  19  del  decreto
          legislativo  13  marzo  2013,  n.   30,   previa   verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente,  con  le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          articolo 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
          presente comma, con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
          regolamentare da adottare entro novanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  dal
          Ministro  dello   sviluppo   economico   e   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata,   sono
          individuati,  nel  rispetto  degli  equilibri  di   finanza
          pubblica, le priorita',  i  criteri,  le  condizioni  e  le
          modalita' di funzionamento, di  gestione  e  di  intervento
          della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
          sezione stessa.". 
              comma 72 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9-bis   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  9-bis.  Semplificazione   delle   procedure   di
          intervento  dell'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar
          Ligure occidentale 
              1. Il Commissario straordinario  adotta,  entro  il  15
          gennaio  2019,  con  propri  provvedimenti,   su   proposta
          dell'Autorita'  di  sistema   portuale   del   Mar   Ligure
          occidentale, un  programma  straordinario  di  investimenti
          urgenti per la ripresa e lo  sviluppo  del  porto  e  delle
          relative  infrastrutture  di  accessibilita'   e   per   il
          collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo  Colombo
          con la citta' di Genova, nonche' per la messa in  sicurezza
          idraulica  e  l'adeguamento  alle  norme  in   materia   di
          sicurezza dei luoghi di lavoro da realizzare a  cura  della
          stessa Autorita' di sistema portuale entro  trentasei  mesi
          dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con
          l'applicazione delle deroghe di  cui  all'articolo  1,  nei
          limiti delle risorse finalizzate allo scopo,  ivi  comprese
          le risorse previste nel bilancio della citata Autorita'  di
          sistema portuale e da altri soggetti. 
              1-bis. Al fine di  consentire  i  necessari  lavori  di
          messa in sicurezza  e  di  adeguamento  idraulico  del  rio
          Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in
          materia di sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro,  nonche'  di
          razionalizzazione  dell'accessibilita'  dell'area  portuale
          industriale  di  Genova  Sestri  Ponente,  il   Commissario
          straordinario provvede all'aggiornamento del  Programma  di
          cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per  le  medesime
          finalita', e'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  480
          milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024,  di  cui  40
          milioni di euro per l'anno 2020, 60  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, 80  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  120
          milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di  euro  per
          l'anno 2024.". 
              comma 73 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2002): 
              "Art. 45. (Limiti di impegno) 
              1. - 2. Omissis 
              3. Per la realizzazione  delle  infrastrutture  per  la
          mobilita' al servizio della  Fiera  del  Levante  di  Bari,
          della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della  Fiera
          di Padova  sono  autorizzati,  rispettivamente,  limiti  di
          impegno quindicennali di 1  milione  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno
          2003. 
              Omissis.". 
              comma 75 
              Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  recante
          "Nuovo codice della strada" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              comma 76 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  104  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670   (Approvazione   del   testo   unico    delle    leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige): 
              "104. Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le  norme
          del  titolo  VI  e  quelle  dell'art.  13  possono   essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
          competenza, della regione o delle due province. 
              Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49,  relative
          al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e  di
          quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta del Governo e, rispettivamente, della  regione  o
          della provincia di Bolzano.". 
              comma 77 
              Si riporta il testo del comma 6  dell'articolo  13  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  670  del
          1972, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13 
              1. - 5. Omissis 
              6.  Le  concessioni  per  grandi  derivazioni  a  scopo
          idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  in  forza   di   disposizioni   normative   o
          amministrative  che  prevedono  un  termine   di   scadenza
          anteriore al 31  dicembre  2023,  ancorche'  scadute,  sono
          prorogate di diritto per il periodo utile al  completamento
          delle procedure di evidenza pubblica e comunque  non  oltre
          la predetta data, ed  esercitate  fino  a  tale  data  alle
          condizioni  stabilite  dalle  norme   provinciali   e   dal
          disciplinare di concessione vigenti alla  data  della  loro
          scadenza. Le province e i  concessionari  possono,  in  tal
          caso, concordare  eventuali  modificazioni  degli  oneri  e
          delle obbligazioni previsti  dalle  concessioni  in  corso,
          secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui  al
          comma 1. 
              Omissis.". 
              comma 78 
              Il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  recante
          "Codice dei contratti pubblici" e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
              comma 79 
              Si riporta il testo vigente del comma 859 dell'articolo
          1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "859. A  partire  dall'anno  2020,  le  amministrazioni
          pubbliche, diverse  dalle  amministrazioni  dello  Stato  e
          dagli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, applicano: 
              a) le misure di cui alla lettera a)  dei  commi  862  o
          864, se il debito commerciale residuo, di cui  all'articolo
          33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  rilevato
          alla fine dell'esercizio  precedente  non  si  sia  ridotto
          almeno del 10 per  cento  rispetto  a  quello  del  secondo
          esercizio precedente. In ogni caso le medesime  misure  non
          si applicano se il debito commerciale residuo  scaduto,  di
          cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del
          2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non  e'
          superiore al 5 per cento del totale delle fatture  ricevute
          nel medesimo esercizio; 
              b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la
          condizione  di  cui  alla  lettera  a),  ma  presentano  un
          indicatore di  ritardo  annuale  dei  pagamenti,  calcolato
          sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente,  non
          rispettoso  dei  termini  di  pagamento  delle  transazioni
          commerciali,  come  fissati  dall'articolo  4  del  decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
              Omissis.". 
              comma 81 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  20  della
          legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 1988): 
              "Art.  20.  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione   di   un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo complessivo di  28  miliardi  di  euro  (70).  Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
              2. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
              a) riequilibrio territoriale delle strutture,  al  fine
          di garantire una idonea capacita' di posti letto  anche  in
          quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture  non  sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
              b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
          elevato degrado strutturale; 
              c) ristrutturazione del 30 per cento  dei  posti  letto
          che   presentano   carenze   strutturali    e    funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
              d) conservazione in  efficienza  del  restante  50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
              e)    completamento    della    rete    dei     presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
              f)  realizzazione  di  140.000   posti   in   strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma  dell'articolo  5  della  legge  23
          dicembre 1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i
          servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni
          di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio
          di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
              g) adeguamento alle norme di sicurezza  degli  impianti
          delle strutture sanitarie; 
              h)  potenziamento   delle   strutture   preposte   alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
              i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
          cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione  o  provincia
          autonoma con propria determinazione. 
              3. Il secondo decreto  di  cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
              4. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
              5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il CIPE determina le quote di mutuo che  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. [I progetti sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che
          decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli
          investimenti pubblici]. 
              5-bis. Dalla data del  30  novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di  cui  all'articolo  4,  comma  15,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  sono  approvati  dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
              6. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
              7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi  banditi
          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 69  dell'articolo
          2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2010): 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              Commi 1. - 68. Omissis 
              69. Ai fini del programma pluriennale di interventi  in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
          11  marzo  1988,  n.  67,   e   successive   modificazioni,
          rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma
          796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni, e' elevato a 24 miliardi di euro,
          fermo  restando,  per  la  sottoscrizione  di  accordi   di
          programma con le regioni e l'assegnazione di  risorse  agli
          altri enti del settore  sanitario  interessati,  il  limite
          annualmente definito in base alle effettive  disponibilita'
          di bilancio. L'incremento  di  cui  al  presente  comma  e'
          destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito,
          con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilita'  a
          valere sui citati 23 miliardi di euro. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 555 dell'articolo
          1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "555. Ai fini del programma pluriennale  di  interventi
          in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
          tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
          11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di  euro
          dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191, e' elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando,  per
          la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni  e
          l'assegnazione di  risorse  agli  altri  enti  del  settore
          sanitario interessati, il limite  annualmente  definito  in
          base   alle   effettive   disponibilita'    di    bilancio.
          L'incremento  di  cui  al  presente  comma   e'   destinato
          prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con  la
          sottoscrizione di  accordi,  la  propria  disponibilita'  a
          valere sui citati 24 miliardi di euro. 
              Omissis.". 
              comma 82 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  1  della
          legge 3 agosto 2007, n. 120  (Disposizioni  in  materia  di
          attivita' libero-professionale intramuraria e  altre  norme
          in  materia  sanitaria),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1. Attivita' libero-professionale intramuraria. 
              1. - 2. Omissis 
              3. La risoluzione degli accordi  di  programma  di  cui
          all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, si applica anche alla parte degli accordi di programma
          relativa agli interventi di  ristrutturazione  edilizia  di
          cui al comma 1 per i quali la regione non abbia  conseguito
          il collaudo entro il  31  dicembre  2021  e  che  risultino
          iniziati e non collaudati al 31 dicembre 2014. 
              Omissis.". 
              comma 83 
              Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 3 del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3 Ulteriori disposizioni urgenti per  lo  sblocco
          di opere  indifferibili,  urgenti  e  cantierabili  per  il
          rilancio dell'economia 
              1. - 3. Omissis 
              3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai
          commi  5  e  6,  le  condizioni  di  appaltabilita'  e   di
          cantierabilita'   si   realizzano   quando    i    relativi
          adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma  2,  sono
          compiuti entro il 31 dicembre 2021. 
              Omissis.". 
              comma 85 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  19  del
          decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione  della
          direttiva 2009/29/CE che modifica la  direttiva  2003/87/CE
          al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra): 
              "Art. 19 Messa all'asta delle quote 
              1. A decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta  della
          quantita'  di  quote  determinata   con   decisione   della
          Commissione europea, ai sensi dell'articolo  10,  paragrafo
          2,  della  direttiva  2003/87/CE,   e'   disciplinata   dal
          regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il  ruolo
          di responsabile per il collocamento di cui  al  regolamento
          sulle aste e  pone  in  essere  a  questo  scopo  tutte  le
          attivita'    necessarie,    propedeutiche,    connesse    e
          conseguenti, ivi incluse quelle  finalizzate  a  consentire
          alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie
          per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformita' al
          citato regolamento e agli eventuali indirizzi e  norme  dei
          Ministeri competenti. 
              2. I proventi delle aste sono  versati  al  GSE  in  un
          apposito conto corrente dedicato "Trans-European  Automated
          Real-time  Gross  Settlement   Express   Transfer   System"
          ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed  i
          relativi interessi maturati su  un  apposito  conto  acceso
          presso la Tesoreria dello Stato, intestato al  Dipartimento
          del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai  ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  5,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
          destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
          sensi e per gli effetti della direttiva  2009/29/CE,  degli
          stati di previsione interessati. Le somme di cui  al  primo
          ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte  a
          gestione separata e non sono pignorabili. 
              3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
          provvede,  previa   verifica   dell'entita'   delle   quote
          restituite e dei corrispondenti  proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
          il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
          delle aste, nella misura del 70  per  cento  a  favore  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e del 30  per  cento  a  favore  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              4.   Un'apposita   convenzione   fra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di "responsabile del  collocamento",  in  coerenza
          con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa  la  gestione
          del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
          provvede a valere sui proventi  delle  aste  ai  sensi  del
          comma 6, lettera i). 
              5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
          aste e' riassegnato con i decreti di  cui  al  comma  3  ad
          apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del
          Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma
          5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n.  72,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  2010,
          n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3
          dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010.  A
          seguito del completamento dei rimborsi di tali  crediti  la
          quota  di  detti  proventi   e'   riassegnata,   ai   sensi
          dell'articolo 25, comma 1,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214,  al  Fondo  per  l'ammortamento  dei
          titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre
          2003, n. 398, e successive modificazioni. 
              6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il  50  per
          cento dei proventi delle singole  aste  e'  destinato  alle
          seguenti attivita'  per  misure  aggiuntive  rispetto  agli
          oneri complessivamente derivanti  a  carico  della  finanza
          pubblica dalla normativa vigente alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
              a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,  anche
          contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e
          le energie rinnovabili e al  Fondo  di  adattamento,  cosi'
          come  reso  operativo  dalla  conferenza  di   Poznan   sui
          cambiamenti  climatici  (COP  14  e  COP/MOP  4),  favorire
          l'adattamento agli  impatti  dei  cambiamenti  climatici  e
          finanziare attivita' di ricerca e di  sviluppo  e  progetti
          dimostrativi  volti  all'abbattimento  delle  emissioni   e
          all'adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  compresa   la
          partecipazione alle iniziative realizzate  nell'ambito  del
          Piano strategico europeo per le  tecnologie  energetiche  e
          delle piattaforme tecnologiche europee; 
              b)  sviluppare  le  energie  rinnovabili  al  fine   di
          rispettare l'impegno comunitario di utilizzare  il  20  per
          cento di energia rinnovabile entro  il  2020  e  sviluppare
          altre tecnologie che contribuiscano alla transizione  verso
          un'economia  a  basse  emissioni  di  carbonio   sicura   e
          sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
          incrementare l'efficienza energetica del 20 per  cento  per
          il 2020; 
              c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione  e
          ad accrescere  l'afforestazione  e  la  riforestazione  nei
          Paesi in via di sviluppo che avranno  ratificato  l'accordo
          internazionale  sui   cambiamenti   climatici,   trasferire
          tecnologie e favorire l'adattamento  agli  effetti  avversi
          del cambiamento climatico in tali Paesi; 
              d) favorire il sequestro  mediante  silvicoltura  nella
          Comunita'; 
              d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi  terrestri
          e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti  protetti
          nazionali,  internazionali  e  dell'Unione  europea,  anche
          mediante l'impiego di  idonei  mezzi  e  strutture  per  il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
              e) incentivare la cattura  e  lo  stoccaggio  geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
              f) incoraggiare il passaggio a modalita'  di  trasporto
          pubblico a basse emissioni; 
              g) finanziare la ricerca e lo sviluppo  dell'efficienza
          energetica  e   delle   tecnologie   pulite   nei   settori
          disciplinati dal presente decreto; 
              h) favorire misure  intese  ad  aumentare  l'efficienza
          energetica e l'isolamento delle abitazioni o a  fornire  un
          sostegno  finanziario  per  affrontare   le   problematiche
          sociali dei nuclei a reddito medio-basso; 
              i) coprire le spese amministrative connesse al  sistema
          per lo scambio di quote di  emissioni  di  gas  ad  effetto
          serra nella Comunita' istituito ai  sensi  della  direttiva
          2003/87/CE,  diverse  dai  costi  di  cui  alla   direttiva
          2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41; 
              i-bis) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo
          26 delle  linee  guida  di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorita'  di
          assegnazione alle imprese accreditate della  certificazione
          ISO 50001. 
              6-bis. La quota  annua  dei  proventi  derivanti  dalle
          aste, eccedente il valore  di  1000  milioni  di  euro,  e'
          destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro  per
          il 2020 e di 150 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal
          2021, al  Fondo  di  cui  all'articolo  27,  comma  2,  per
          finanziare   interventi   di   decarbonizzazione    e    di
          efficientamento energetico del settore industriale  e,  per
          una quota fino ad un massimo di 20 milioni  di  euro  annui
          per  gli  anni  dal  2020  al  2024,  al  "Fondo   per   la
          riconversione  occupazionale  nei  territori  in  cui  sono
          ubicate  centrali  a  carbone"  da  istituire   presso   il
          Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto  adottato
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente   disposizione   dal   Ministro   dello   sviluppo
          economico. I criteri, le  condizioni  e  le  procedure  per
          l'utilizzo delle risorse del "Fondo  per  la  riconversione
          occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali  a
          carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, con il Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, anche ai fini del rispetto  del  limite  di  spesa
          degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli  oneri
          relativi ai predetti  fondi  si  utilizzano  le  quote  dei
          proventi delle aste assegnate al Ministero  dello  sviluppo
          economico e, ove necessario, per la  residua  copertura  si
          utilizzano le quote dei  proventi  assegnate  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              7.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  presentano,   a   norma   della   decisione   n.
          280/2004/CE,  alla  Commissione   europea   una   relazione
          sull'utilizzo dei  proventi  e  sulle  azioni  adottate  in
          conformita' con il comma 5. 
              8. Al fine di consentire alla  Commissione  europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della
          direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
          alla  Commissione  europea  ogni  informazione   pertinente
          almeno  due  mesi   prima   l'approvazione   della   citata
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza di cui al regolamento aste, il  Comitato  puo'
          richiedere  le  informazioni  necessarie  alla   Segreteria
          tecnica ed  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento.".