art. 1 note (parte 5)

           	
				
 
              255.  Sono  esonerati  dal  pagamento  del   contributo
          onnicomprensivo  annuale  gli   studenti   che   soddisfano
          congiuntamente i seguenti requisiti: 
              a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore
          della situazione economica  equivalente  (ISEE),  calcolato
          secondo  le  modalita'   previste   dall'articolo   8   del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' dall'articolo
          2-sexies  del  decreto-legge  29   marzo   2016,   n.   42,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2016,
          n. 89, e' inferiore o eguale a 13.000 euro; 
              b) sono iscritti all'universita' di appartenenza da  un
          numero di anni accademici inferiore o  uguale  alla  durata
          normale del corso di studio, aumentata di uno; 
              c) nel caso di iscrizione al  secondo  anno  accademico
          abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto  del  primo
          anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di
          iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano
          conseguito, nei dodici mesi  antecedenti  la  data  del  10
          agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti
          formativi. 
              256. Nel caso di iscrizione al primo  anno  accademico,
          l'unico requisito da soddisfare e' quello di cui  al  comma
          255, lettera a). 
              257. Per gli studenti  che  appartengono  a  un  nucleo
          familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000
          euro e che soddisfano entrambi  i  requisiti  di  cui  alle
          lettere  b)   e   c)   del   comma   255,   il   contributo
          onnicomprensivo annuale non puo' superare il  7  per  cento
          della quota di ISEE eccedente 13.000 euro. 
              258. Per gli studenti  che  appartengono  a  un  nucleo
          familiare il cui ISEE sia inferiore a  30.000  euro  e  che
          soddisfano il requisito di cui alla lettera  c)  del  comma
          255, ma non quello di cui  alla  lettera  b)  del  medesimo
          comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale  non  puo'
          superare quello determinato ai sensi dei commi 255  e  257,
          aumentato del 50 per cento, con un  valore  minimo  di  200
          euro. 
              259. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce, nel
          rispetto di quanto previsto dai commi da 255 a  258  e  del
          principio di equilibrio di bilancio di ciascuna universita'
          statale: 
              a) eventuali ulteriori casi di esonero, o  graduazione,
          del  contributo  onnicomprensivo  annuale,  per  specifiche
          categorie  di  studenti,  individuate  in  relazione   alla
          carriera  universitaria  individuale  o  alla   particolare
          situazione personale; 
              b)  le   modalita'   di   versamento   del   contributo
          onnicomprensivo annuale, in una  o  piu'  rate,  unitamente
          alle  maggiorazioni  dovute  in   caso   di   ritardo   nel
          versamento. 
              260. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui
          comma 252, le universita'  statali  non  possono  istituire
          ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti,  fino
          al rilascio del titolo finale  di  studio,  fatti  salvi  i
          contributi  per  i  servizi  prestati  su  richiesta  dello
          studente per esigenze individuali e le imposte erariali. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del  citato
          decreto legislativo n. 68 del 2012: 
              "Art. 9 Graduazione dei contributi per la frequenza  ai
          corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai
          contributi 
              1.  Ai  fini   della   graduazione   dell'importo   dei
          contributi dovuti per la  frequenza  ai  corsi  di  livello
          universitario, le universita' statali e le  istituzioni  di
          alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito
          denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica
          degli iscritti secondo le modalita' previste  dall'articolo
          8, comma 3, e possono tenere  conto  dei  differenziali  di
          costo  di  formazione  riconducibili  alle   diverse   aree
          disciplinari. 
              2. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente
          dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli
          studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il
          conseguimento della borsa di  studio  e  gli  studenti  con
          disabilita',  con  riconoscimento  di  handicap  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, o con un'invalidita' pari o superiore  al  sessantasei
          per cento. 
              3. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente
          dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli
          studenti stranieri beneficiari di borsa di  studio  annuale
          del  Governo  italiano   nell'ambito   dei   programmi   di
          cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi
          culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi.
          Negli anni accademici successivi  al  primo,  l'esonero  e'
          condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del
          Ministero degli affari  esteri,  nonche'  al  rispetto  dei
          requisiti  di  merito  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,
          preventivamente     comunicati      dall'universita'      o
          dall'istituzione di alta formazione artistica,  musicale  e
          coreutica al Ministero degli affari esteri. 
              4. Gli studenti costretti ad interrompere gli  studi  a
          causa  di  infermita'  gravi   e   prolungate   debitamente
          certificate sono  esonerati  totalmente  dal  pagamento  di
          tasse e contributi universitari in tale periodo. 
              5. Le universita' esonerano totalmente dalla  tassa  di
          iscrizione e dai  contributi  gli  studenti  che  intendano
          ricongiungere  la  loro  carriera  dopo   un   periodo   di
          interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per
          gli anni accademici in cui non  siano  risultati  iscritti.
          Per tale periodo  essi  sono  tenuti  al  pagamento  di  un
          diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita'. 
              6. Gli studenti che beneficiano delle  disposizioni  di
          cui ai commi 4  e  5  non  possono  effettuare  negli  anni
          accademici  di  interruzione  degli  studi  alcun  atto  di
          carriera. La richiesta di tale beneficio non e'  revocabile
          nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione
          non e' preso in considerazione ai  fini  della  valutazione
          del merito di cui al presente decreto. 
              7. Le Istituzioni  e  le  universita'  statali  possono
          prevedere   autonomamente,   nei   limiti   delle   proprie
          disponibilita' di bilancio e tenuto conto della  condizione
          economica dello studente, la concessione di esoneri  totali
          o parziali dalla  tassa  di  iscrizione  e  dai  contributi
          universitari, con riferimento a: 
              a) studenti con disabilita' con  invalidita'  inferiore
          al sessantasei per cento; 
              b) studenti che concludano gli studi  entro  i  termini
          previsti dai rispettivi ordinamenti con  regolarita'  nella
          acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi; 
              c) studenti  che  svolgano  una  documentata  attivita'
          lavorativa. 
              8. Per gli studenti iscritti ai  corsi  di  laurea,  di
          laurea magistrale a ciclo unico, di laurea  magistrale,  di
          dottorato di ricerca, nonche' ai corsi accademici di  primo
          e di  secondo  livello  le  universita'  e  le  istituzioni
          rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del  comma  2,
          la prima rata della tassa di iscrizione  e  dei  contributi
          versata;  nel  caso  in   cui   le   graduatorie   per   il
          conseguimento  della  borsa  di  studio  non  siano   state
          pubblicate al momento della scadenza  delle  iscrizioni  ai
          corsi, il rimborso e' effettuato entro un mese  dalla  data
          di pubblicazione di tali graduatorie. 
              9.  Gli  studenti  che  presentino   i   requisiti   di
          eleggibilita' per il conseguimento della  borsa  di  studio
          che si iscrivono a un anno successivo di  corso,  non  sono
          tenuti  al  pagamento  della  tassa  di  iscrizione  e  dei
          contributi, sino alla pubblicazione delle  graduatorie  per
          il conseguimento della borsa di studio. 
              10. Le universita' non statali legalmente  riconosciute
          riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi
          di mezzi, una quota  del  contributo  statale,  erogato  ai
          sensi della legge 29  luglio  1991,  n.  243,  mediante  la
          concessione degli esoneri totali dal pagamento di  tasse  e
          contributi universitari di cui al comma 2, e  di  ulteriori
          esoneri, stabiliti autonomamente dalle  stesse  universita'
          tenendo conto dei criteri di cui al comma 7. 
              11.  Le  Istituzioni  e   le   universita'   comunicano
          annualmente,  entro  il  30  aprile,  al  Ministero  e   al
          Consiglio nazionale degli studenti universitari, il  numero
          di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa
          di iscrizione e dai  contributi  universitari,  secondo  le
          diverse tipologie  di  esonero,  nonche'  la  distribuzione
          degli studenti per classi di  importo  delle  tasse  e  dei
          contributi. 
              12. Al fine di garantire alle universita'  non  statali
          legalmente riconosciute una adeguata copertura degli  oneri
          finanziari  che  ad  esse  derivano  dall'applicazione  del
          presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla
          legge  29  luglio  1991,  n.  243,  il  Ministro  definisce
          specifici incentivi che tengano  conto  dell'impegno  degli
          atenei nelle politiche per  il  diritto  allo  studio,  con
          particolare riferimento  all'incremento  del  numero  degli
          esoneri totali,  rispetto  all'anno  accademico  2000-2001,
          dalla tassa di iscrizione  e  dai  contributi  universitari
          degli studenti che presentino i requisiti di  eleggibilita'
          per  il  conseguimento  della  borsa  di  studio   di   cui
          all'articolo 8.". 
              comma 284 
              La legge 21 dicembre  1999,  n.  508  recante  "Riforma
          delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale  di
          danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli
          Istituti  superiori  per  le  industrie   artistiche,   dei
          Conservatori  di   musica   e   degli   Istituti   musicali
          pareggiati" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio  2000,
          n. 2. 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   5-bis
          dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.  165  del
          2001: 
              "Art. 7 Gestione delle risorse umane 
              1. - 5. Omissis. 
              5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni  pubbliche
          di stipulare contratti di collaborazione che si  concretano
          in  prestazioni   di   lavoro   esclusivamente   personali,
          continuative  e  le  cui  modalita'  di  esecuzione   siano
          organizzate dal committente anche con riferimento ai  tempi
          e al luogo di  lavoro.  I  contratti  posti  in  essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi
          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
          fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  non  si
          applica alle pubbliche amministrazioni. 
              Omissis.". 
              comma 286 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1126
          dell'articolo 1 della citata legge  17  dicembre  2017,  n.
          205: 
              "1126. Al fine di garantire la continuita' operativa  e
          gestionale necessaria per il conseguimento degli  obiettivi
          strategici relativi alle attivita'  informatiche  riservate
          allo Stato ai sensi del  decreto  legislativo  19  novembre
          1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, gli
          istituti  contrattuali  che  disciplinano  il  rapporto  di
          servizio tra il Ministero dell'economia e delle  finanze  e
          la societa' di cui all'articolo 59 del decreto  legislativo
          30  luglio  1999,  n.   300,   sono   prorogati   fino   al
          completamento delle procedure in corso per la  stipula  del
          nuovo atto regolativo. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 51 del  decreto-legge
          26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale e  per  esigenze  indifferibili),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 51. Attivita' informatiche in favore di organismi
          pubblici 
              1. Al fine di  migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza
          dell'azione  amministrativa  ed  al  fine  di  favorire  la
          sinergia  tra  processi  istituzionali   afferenti   ambiti
          affini, favorendo la digitalizzazione  dei  servizi  e  dei
          processi  attraverso  interventi  di  consolidamento  delle
          infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e
          interoperabilita' tra le banche dati, in  coerenza  con  le
          strategie  del  Piano  triennale  per  l'informatica  nella
          pubblica amministrazione, la Societa' di  cui  all'articolo
          83, comma 15, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, puo' offrire  servizi  informatici  strumentali  al
          raggiungimento  degli  obiettivi  propri  delle   pubbliche
          amministrazioni  e  delle  societa'   pubbliche   da   esse
          controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le  condizioni
          della fornitura  dei  servizi  sono  definiti  in  apposita
          convenzione. 
              2. In coerenza con gli obiettivi generali  indicati  al
          primo  comma,  possono  avvalersi  della  Societa'  di  cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di
          implementarne e  accelerarne  la  trasformazione  digitale,
          assicurando la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo  del
          sistema informatico; 
              b) il Consiglio di Stato,  al  fine  di  assicurare  la
          sicurezza,  la  continuita'  e  lo  sviluppo  del   sistema
          informatico della giustizia amministrativa; 
              c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di  assicurare  la
          sicurezza,  la  continuita'  e  lo  sviluppo  del   sistema
          informatico,  anche  per  il  necessario   adeguamento   ai
          processi telematici; 
              d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della  legge
          28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al
          fine di rendere effettive le norme relative all'istituzione
          di  un  "sistema   comunitario   di   monitoraggio   e   di
          informazione sul traffico navale", ivi incluso  il  sistema
          denominato Port Management and  Information  System  (PMIS)
          inerente    la    digitalizzazione     dei     procedimenti
          amministrativi  afferenti   le   attivita'   portuali,   da
          realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima,  nonche'
          di   sviluppare,   mediante   utilizzo    degli    ordinari
          stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle
          attivita' della stessa amministrazione marittima; 
              e) la Societa' di cui all'articolo  33,  comma  1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  al  fine
          di assicurare e implementare le possibili  sinergie  con  i
          sistemi informativi del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e dell'Agenzia del demanio; 
              f) la Societa' di cui  all'articolo  8,  comma  2,  del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al  fine
          di favorire la diffusione, l'evoluzione,  l'integrazione  e
          le  possibili  sinergie   delle   piattaforme   immateriali
          abilitanti la digitalizzazione della PA, di  cui  al  Piano
          Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
          razionalizzando  le   infrastrutture   sottostanti   e   le
          modalita' di realizzazione. 
              3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi
          di cui al primo comma, fermo  restando  il  concorso  della
          societa' agli obiettivi di finanza pubblica, alla  societa'
          di cui all'articolo 83,  comma  15,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  6  agosto  2008,  n.  133,  non  si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 9,  commi  28  e  29,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  nel
          rispetto delle direttive dell'azionista e  del  controllore
          analogo.". 
              comma 290 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          10-bis.1 della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 10-bis.1  Monitoraggio  dell'evasione  fiscale  e
          contributiva 
              1. Contestualmente alla nota di aggiornamento di cui al
          comma 1 dell'articolo 10-bis, e' presentato un rapporto sui
          risultati conseguiti in  materia  di  misure  di  contrasto
          all'evasione  fiscale  e  contributiva,  distinguendo   tra
          imposte  accertate  e  riscosse  nonche'  tra  le   diverse
          tipologie di avvio  delle  procedure  di  accertamento,  in
          particolare evidenziando i risultati del recupero di  somme
          dichiarate e non versate e della correzione di errori nella
          liquidazione sulla base delle dichiarazioni,  evidenziando,
          ove  possibile,  il   recupero   di   gettito   fiscale   e
          contributivo   attribuibile   alla   maggiore   propensione
          all'adempimento  da  parte  dei  contribuenti.  Il  Governo
          indica,   altresi',   le   strategie   per   il   contrasto
          dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e  il
          confronto dei risultati con gli obiettivi. 
              2. Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze
          riferite all'anno precedente, possono  essere  ascritte  su
          base permanente ai risultati dell'attivita' di contrasto  e
          prevenzione dell'evasione fiscale e  contributiva,  nonche'
          di miglioramento  dell'adempimento  spontaneo,  di  cui  al
          comma 4, lettera e),  al  netto  di  quelle  necessarie  al
          mantenimento dell'equilibrio di bilancio e  alla  riduzione
          del rapporto tra il debito e  il  prodotto  interno  lordo,
          sono attribuite al Fondo per la riduzione  della  pressione
          fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto
          ai fini  indicati  dalla  normativa  istitutiva  del  Fondo
          medesimo. 
              3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma  1,
          che e' corredato da una esaustiva nota  illustrativa  delle
          metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo
          delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli
          enti  locali  del  proprio  territorio,  si  avvale   della
          «Relazione  sull'economia  non  osservata  e  sull'evasione
          fiscale e contributiva»,  predisposta  da  una  Commissione
          istituita con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              4.  La  Commissione  redige   una   Relazione   annuale
          sull'economia  non  osservata  e  sull'evasione  fiscale  e
          contributiva, contenente anche una nota illustrativa  delle
          metodologie  utilizzate   per   effettuare   le   stime   e
          finalizzata a: 
              a) recepire e commentare le  valutazioni  sull'economia
          non  osservata  effettuate  dall'ISTAT  sulla  base   della
          normativa che  regola  la  redazione  dei  conti  economici
          nazionali; 
              b) stimare l'ampiezza  e  la  diffusione  dell'evasione
          fiscale e  contributiva  e  produrre  una  stima  ufficiale
          dell'ammontare  delle   entrate   sottratte   al   bilancio
          pubblico,  con  la  massima  disaggregazione  possibile   a
          livello   settoriale,    territoriale    e    dimensionale,
          utilizzando una  metodologia  di  rilevazione,  riferita  a
          tutti  i  principali  tributi,  anche  locali,  basata  sul
          confronto tra i dati della contabilita' nazionale e  quelli
          acquisiti    dall'anagrafe    tributaria,    con    criteri
          trasparenti,   stabili   nel   tempo,    e    adeguatamente
          pubblicizzati; 
              c)  valutare  l'evoluzione  nel   tempo   dell'evasione
          fiscale  e  contributiva  e  delle  entrate  sottratte   al
          bilancio pubblico; 
              d) illustrare le strategie e gli interventi attuati per
          contrastare e prevenire l'evasione fiscale e  contributiva,
          nonche' quelli volti a  stimolare  l'adempimento  spontaneo
          degli obblighi fiscali e contributivi; 
              e) valutare i risultati dell'attivita' di  contrasto  e
          prevenzione, nonche' di stimolo all'adempimento spontaneo; 
              f)  indicare  le  linee  di  intervento  e  prevenzione
          dell'evasione fiscale e contributiva, nonche' quelle  volte
          a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi  fiscali
          e contributivi. 
              5. Per adempiere all'obiettivo  di  stimare  l'ampiezza
          dell'evasione fiscale e contributiva, di cui  al  comma  4,
          lettera b), nella Relazione di  cui  al  medesimo  comma  4
          viene effettuata una misurazione del divario tra le imposte
          e i contributi effettivamente versati  e  le  imposte  e  i
          contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime  di
          perfetto adempimento, escludendo gli  effetti  delle  spese
          fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis,  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196. A tal fine,  in  particolare,  si
          misurano: 
              a)  i  mancati  gettiti   derivanti   da   errori   dei
          contribuenti nel calcolo delle imposte e dei contributi  in
          sede di dichiarazione; 
              b) gli omessi  versamenti  rispetto  a  quanto  risulta
          dovuto in base alle dichiarazioni; 
              c)  il  divario  tra  le  basi  imponibili  fiscali   e
          contributive dichiarate e quelle teoriche desumibili  dagli
          aggregati di contabilita' nazionale,  distinguendo  tra  la
          parte di tale divario ascrivibile alle  spese  fiscali,  di
          cui al citato articolo 21, comma 11-bis, e la parte residua
          di tale divario, che viene attribuita  all'occultamento  di
          basi imponibili; 
              d)  le   mancate   entrate   fiscali   e   contributive
          attribuibili all'evasione, valutate sottraendo, dal divario
          tra le entrate effettive e quelle potenzialmente ottenibili
          in un regime di perfetto  adempimento,  le  minori  entrate
          ascrivibili alle spese fiscali, di cui al  citato  articolo
          21, comma 11-bis. 
              6.  I  risultati  del  contrasto  all'evasione  e   del
          miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui  al  comma
          4,  lettera  e),  sono  misurati  sulla  base  di  separata
          valutazione  delle  entrate  risultanti  dalle  complessive
          attivita'  di  verifica  e  accertamento  effettuate  dalle
          amministrazioni, comprensive di quelle di cui al  comma  5,
          lettere  a)  e  b),   e   dell'andamento   dell'adempimento
          spontaneo, correlato  alla  correttezza  dei  comportamenti
          dichiarativi dei contribuenti, che  e'  approssimato  dalla
          variazione, rispetto all'anno precedente, della  parte  del
          divario tra le basi imponibili dichiarate e quelle teoriche
          attribuita all'occultamento di basi imponibili, di  cui  al
          comma 5, lettera c), e dalla variazione, rispetto  all'anno
          precedente, delle mancate entrate  fiscali  e  contributive
          attribuibili all'evasione, di cui al comma 5,  lettere  a),
          b) e d). Nella valutazione dell'andamento  dell'adempimento
          spontaneo rispetto all'anno precedente si tiene conto degli
          effetti  dell'evoluzione  del  quadro   macroeconomico   di
          riferimento sugli aggregati di contabilita'  nazionale.  Si
          da' conto delle mancate entrate di cui al comma 5,  lettere
          a), b) e d), sia complessivamente che separatamente, sia in
          valore  assoluto  che  in  rapporto  alle  basi  imponibili
          teoriche, applicando la massima  disaggregazione  possibile
          per: tipo di imposta, categoria,  settore,  dimensione  dei
          contribuenti, ripartizione territoriale.". 
              comma 292 
              Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259  recante
          "Codice delle  comunicazioni  elettroniche"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O. 
              comma 294 
              Si riporta il testo dell'articolo 1  del  decreto-legge
          31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti  per  la  tutela
          dei  consumatori,  la  promozione  della  concorrenza,   lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la  rottamazione  di  autoveicoli),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Ricarica  nei  servizi  di  telefonia  mobile,
          trasparenza  e  liberta'  di  recesso  dai  contratti   con
          operatori telefonici, televisivi e di servizi internet 
              1. Al fine di favorire la concorrenza e la  trasparenza
          delle  tariffe,  di  garantire  ai  consumatori  finali  un
          adeguato livello di conoscenza sugli effettivi  prezzi  del
          servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte
          presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli  operatori
          di  telefonia,  di  reti  televisive  e  di   comunicazioni
          elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi
          per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in
          forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico
          telefonico o del servizio richiesto. E' altresi' vietata la
          previsione di termini temporali  massimi  di  utilizzo  del
          traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola
          difforme e' nulla e non comporta la nullita' del contratto,
          fatti salvi  i  vincoli  di  durata  di  eventuali  offerte
          promozionali comportanti  prezzi  piu'  favorevoli  per  il
          consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano  la
          propria  offerta  commerciale  alle  predette  disposizioni
          entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              1-bis.  I  contratti  di  fornitura  nei   servizi   di
          comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al
          decreto legislativo 1º agosto 2003, n.  259,  prevedono  la
          cadenza di rinnovo delle offerte e della  fatturazione  dei
          servizi, ad esclusione di quelli promozionali  a  carattere
          temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile,
          su base mensile o di multipli del mese. 
              1-bis.1. Nei  contratti  di  cui  al  comma  1-bis,  il
          diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In  caso
          di  emissione  di  fatture  a  debito  nei   riguardi   del
          consumatore per conguagli riferiti a  periodi  maggiori  di
          due anni, qualora l'Autorita' garante della  concorrenza  e
          del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento
          di violazioni del codice del consumo,  di  cui  al  decreto
          legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  relative   alle
          modalita' di esecuzione dei  conguagli  e  di  fatturazione
          adottate  dall'operatore  interessato,  l'utente   che   ha
          presentato un  reclamo  riguardante  il  conguaglio,  nelle
          forme  previste  dall'Autorita'  per  le   garanzie   nelle
          comunicazioni, ha diritto alla  sospensione  del  pagamento
          finche' non sia  stata  verificata  la  legittimita'  della
          condotta  dell'operatore.   L'operatore   deve   comunicare
          all'utente l'avvio  del  procedimento  di  cui  al  secondo
          periodo e informarlo dei conseguenti diritti.  E'  in  ogni
          caso diritto dell'utente, all'esito della verifica  di  cui
          al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso
          non  superiore  a  tre  mesi,  il  rimborso  dei  pagamenti
          effettuati a titolo di indebito conguaglio. 
              1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e
          di  comunicazioni  elettroniche,  indipendentemente   dalla
          tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui
          al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              1-quater.   L'Autorita'   per   le    garanzie    nelle
          comunicazioni  garantisce  la  pubblicazione  dei   servizi
          offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis,  in
          modo da  assicurare  che  i  consumatori  possano  compiere
          scelte informate. 
              1-quinquies. In caso di violazione dei  commi  1-bis  e
          1.bis.1 l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
          ordina all'operatore la  cessazione  della  condotta  e  il
          rimborso delle eventuali somme  indebitamente  percepite  o
          comunque  ingiustificatamente   addebitate   agli   utenti,
          indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso  non
          inferiore a trenta giorni. 
              2. L'offerta  commerciale  dei  prezzi  dei  differenti
          operatori della telefonia deve evidenziare  tutte  le  voci
          che compongono l'offerta, al fine di consentire ai  singoli
          consumatori un adeguato confronto. 
              2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
          determina le modalita' per  consentire  all'utente,  a  sua
          richiesta, al momento della chiamata da un numero  fisso  o
          cellulare   e   senza   alcun   addebito,   di    conoscere
          l'indicazione  dell'operatore  che   gestisce   il   numero
          chiamato. 
              3. I contratti per adesione stipulati con operatori  di
          telefonia  e  di  reti  televisive   e   di   comunicazione
          elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
          devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal
          contratto o di trasferire le utenze presso altro  operatore
          senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e  senza
          spese  non  giustificate  da  costi  dell'operatore  e  non
          possono imporre un obbligo di preavviso superiore a  trenta
          giorni. Le clausole difformi sono  nulle,  fatta  salva  la
          facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni  del
          presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati  alla
          data di entrata in vigore  del  presente  decreto  entro  i
          successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative
          al  recesso  o  al  trasferimento  dell'utenza   ad   altro
          operatore sono commisurate al valore  del  contratto  e  ai
          costi  reali  sopportati  dall'azienda,  ovvero  ai   costi
          sostenuti per dismettere la linea telefonica  o  trasferire
          il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento
          della  pubblicizzazione   dell'offerta   e   in   fase   di
          sottoscrizione del contratto, nonche'  comunicate,  in  via
          generale,   all'Autorita'    per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni, esplicitando analiticamente la  composizione
          di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica. 
              3-bis.   Le   modalita'   utilizzabili   dal   soggetto
          contraente che intenda recedere da un  contratto  stipulato
          con operatori di  telefonia  e  di  reti  televisive  e  di
          comunicazione elettronica, nonche' in  caso  di  cambio  di
          gestore, devono essere semplici e di immediata  attivazione
          e devono seguire le medesime forme utilizzabili al  momento
          dell'attivazione o  dell'adesione  al  contratto.  In  ogni
          caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive  e  di
          comunicazioni    elettroniche    devono    consentire    la
          possibilita' per consumatori  e  utenti  di  comunicare  il
          recesso o il cambio di gestore con modalita' telematiche. 
              3-ter.  Il  contratto  stipulato   con   operatori   di
          telefonia  e  di  reti  televisive   e   di   comunicazione
          elettronica, ove comprenda offerte promozionali  aventi  ad
          oggetto la fornitura sia di servizi che di beni,  non  puo'
          avere durata superiore a ventiquattro  mesi.  Nel  caso  di
          risoluzione anticipata si  applicano  i  medesimi  obblighi
          informativi  e  i  medesimi  limiti  agli  oneri   per   il
          consumatore di cui al comma 3, terzo  periodo,  e  comunque
          gli  eventuali  relativi  costi  devono   essere   equi   e
          proporzionati al valore del contratto e alla durata residua
          della promozione offerta. 
              3-quater. E' fatto  obbligo  ai  soggetti  gestori  dei
          servizi di telefonia e di  comunicazioni  elettroniche,  ai
          fini  dell'eventuale  addebito  al  cliente  del  costo  di
          servizi in abbonamento offerti da terzi,  di  acquisire  la
          prova del previo consenso espresso del  medesimo.  In  ogni
          caso, e' fatto divieto agli operatori  di  telefonia  e  di
          comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita' per
          il consumatore  o  per  l'utente  di  ricevere  servizi  in
          abbonamento da parte dello stesso operatore,  o  di  terzi,
          senza   il   previo   consenso   espresso   e   documentato
          all'attivazione di tale tipologia di servizi. 
              4. L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
          vigila  sull'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle
          disposizioni di cui al comma 2  e  al  comma  3-quater.  La
          violazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1,  1-bis,
          1-bis.1, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater e' sanzionata
          dall'Autorita'  per   le   garanzie   nelle   comunicazioni
          applicando  l'articolo  98,  comma  16,  del  codice  delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo
          1º  agosto  2003,  n.  259,  e  successive   modificazioni.
          L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi  del  comma
          1-quinquies e' sanzionata applicando l'articolo  98,  comma
          11, del medesimo codice. 
              4-bis. Il periodo mensile o suoi  multipli  di  cui  al
          comma 1-bis costituisce standard  minimo  nelle  condizioni
          generali di contratto e nella Carta dei servizi.  Nel  caso
          di variazione dello  standard  da  parte  dell'operatore  e
          tenendo conto delle tempistiche di cui al comma  1-ter,  si
          applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore
          di   ciascun   utente   interessato    dalla    illegittima
          fatturazione,  maggiorato  di  euro  1  per   ogni   giorno
          successivo   alla   scadenza    del    termine    assegnato
          dall'Autorita' ai sensi del comma 1-quinquies.  L'Autorita'
          vigila sul rispetto della presente disposizione nell'ambito
          delle competenze di cui all'articolo 1,  comma  6,  lettera
          a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997,
          n. 249.". 
              comma 297 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   1   e   2
          dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 133 del  2014,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, come modificato dal comma 508 della  presente
          legge: 
              "Art. 30 Promozione straordinaria del Made in  Italy  e
          misure per l'attrazione degli investimenti 
              1. Al fine di ampliare  il  numero  delle  imprese,  in
          particolare  piccole  e  medie,  che  operano  nel  mercato
          globale,  espandere  le  quote   italiane   del   commercio
          internazionale, valorizzare l'immagine del  Made  in  Italy
          nel mondo, sostenere  le  iniziative  di  attrazione  degli
          investimenti esteri in Italia, il Ministro  dello  sviluppo
          economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  un  Piano
          per  la  promozione  straordinaria  del  Made  in  Italy  e
          l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di  cui
          al presente comma e'  adottato  d'intesa  con  il  Ministro
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali con riferimento alle azioni di cui  al  comma  2,
          lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole  e
          agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per  la
          realizzazione delle suddette azioni. Le modifiche al  piano
          di cui al presente comma  sono  adottate  con  decreto  del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, d'intesa con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali con riferimento alle azioni  di  cui
          al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle  imprese
          agricole  e  agroalimentari,  nonche'  alle  iniziative  da
          adottare per la realizzazione delle suddette azioni. 
              2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le
          seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie: 
              a)   iniziative   straordinarie   di    formazione    e
          informazione sulle opportunita' offerte dai mercati  esteri
          alle imprese in particolare piccole e medie; 
              b)  supporto   alle   piu'   rilevanti   manifestazioni
          fieristiche italiane di livello internazionale; 
              c) valorizzazione delle produzioni  di  eccellenza,  in
          particolare agricole e agroalimentari, e tutela  all'estero
          dei marchi e delle certificazioni di qualita' e di  origine
          delle imprese e dei prodotti; 
              d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei
          diversi mercati, anche attraverso appositi accordi  con  le
          reti di distribuzione; 
              e) realizzazione di un segno distintivo unico,  per  le
          iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione
          universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari
          che siano rappresentative della qualita' e  del  patrimonio
          enogastronomico italiano; 
              f) realizzazione di campagne di  promozione  strategica
          per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi
          e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding; 
              g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di  e-commerce
          da parte delle piccole e medie imprese; 
              h) realizzazione di tipologie  promozionali  innovative
          per l'acquisizione e la fidelizzazione  della  domanda  dei
          mercati esteri; 
              i) rafforzamento organizzativo delle start  up  nonche'
          delle  micro,  piccole  e  medie  imprese  in   particolare
          attraverso l'erogazione di contributi a  fondo  perduto  in
          forma di voucher; 
              l)  sostegno  ad   iniziative   di   promozione   delle
          opportunita'  di  investimento  in   Italia,   nonche'   di
          accompagnamento e assistenza degli  investitori  esteri  in
          Italia. 
              Omissis.". 
              comma 298 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  168  e  170
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.  18  (Ordinamento  dell'Amministrazione   degli   affari
          esteri): 
              "Art. 168. Esperti. 
              L'Amministrazione degli affari esteri  puo'  utilizzare
          negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e
          negli uffici consolari,  per  l'espletamento  di  specifici
          incarichi che richiedano particolare competenza  tecnica  e
          ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici,
          esperti tratti da personale dello Stato o di Enti  pubblici
          appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. 
              Qualora  per  speciali  esigenze  anche  di   carattere
          tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
          presso uffici all'estero ad esperti  tratti  dal  personale
          dello Stato e da  Enti  pubblici,  l'Amministrazione  degli
          affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino  ad
          un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
          Amministrazione purche'  di  notoria  qualificazione  nelle
          materie connesse con le funzioni del posto  che  esse  sono
          destinate a ricoprire, comprovata  da  adeguata  esperienza
          professionale.  Le  persone  predette  devono   essere   in
          possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa  tra
          i trenta e i sessantacinque anni e godere  di  costituzione
          fisica idonea ad affrontare il clima della  sede  cui  sono
          destinate.  All'atto  dell'assunzione   dell'incarico,   le
          persone  predette  prestano  promessa  solenne   ai   sensi
          dell'art. 11 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,   n.   3.
          L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'  da'
          diritto, alla scadenza,  a  indennizzo  o  liquidazione  di
          alcun genere. 
              L'esperto  inviato  in  servizio  presso   un   ufficio
          all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa  un  posto
          espressamente   istituito,   sentito   il   consiglio    di
          amministrazione, ai sensi dell'articolo  32,  nell'organico
          dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai  fini  del
          trattamento economico, a quello di primo  segretario  o  di
          consigliere o di primo consigliere, nel limite  massimo  di
          otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed  assume
          in loco la qualifica di  addetto  per  il  settore  di  sua
          competenza. Per  gli  esperti  in  servizio  all'estero  si
          osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
          e  170  in  quanto  applicabili,  dell'articolo  148  e  le
          disposizioni della parte terza per essi previste. 
              Resta  fermo  il  posto  corrispondente  ai  fini   del
          trattamento  economico  a  quello  di  primo   consigliere,
          attualmente ricoperto  dai  singoli  interessati,  sino  al
          termine definitivo del loro incarico, nonche' il  posto  di
          pari livello gia' istituito per gli  esperti  regionali  di
          cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n.  52,  e
          successive modificazioni. 
              Gli  incarichi  di  cui  al  presente   articolo   sono
          conferiti con decreto del Ministro per gli  affari  esteri,
          sentito il Consiglio di amministrazione del  Ministero,  di
          concerto con il Ministro per il tesoro e, per il  personale
          di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche  con  il
          Ministro  competente  o  vigilante.  Gli   incarichi   sono
          biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
          incarichi purche', nel complesso,  non  superino  gli  otto
          anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento  a
          giudizio del Ministro per gli affari esteri. 
              Gli esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato  sono
          collocati  fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste   dai
          rispettivi ordinamenti. 
              Gli esperti tratti dal personale dello  Stato,  inviati
          ad  occupare  un  posto  di  organico   in   rappresentanze
          permanenti presso  Organismi  internazionali,  non  possono
          superare il numero  di  cinquantuno,  comprese  le  quattro
          unita' fissate dall'articolo 58, comma  2,  della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52,  e  successive  modificazioni.  Il
          Ministro  per  gli  affari  esteri  puo'  chiedere  che  il
          Ministro per il lavoro e  la  previdenza  sociale  metta  a
          disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri  fino
          a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di  grado
          non inferiore a  direttore  di  sezione  o  equiparato,  in
          posizione di fuori ruolo per essere inviati  all'estero  ai
          sensi del presente articolo. 
              Gli esperti che l'Amministrazione degli  affari  esteri
          puo' utilizzare a norma del presente articolo  non  possono
          complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
          di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
          l'esclusione   delle   unita'   riservate    da    speciali
          disposizioni  di  legge  all'espletamento  di   particolari
          compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico  e  della
          sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
          organizzata e  delle  violazioni  in  materia  economica  e
          finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
          europea, di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  19
          marzo 2001, n. 68. 
              Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
          al personale comandato o collocato fuori  ruolo  presso  il
          Ministero  degli  affari  esteri   in   virtu'   di   altre
          disposizioni ne' a quello inviato  all'estero  in  missione
          temporanea." 
              "Art. 170. Assegni e indennita'. 
              Il personale dell'Amministrazione degli affari  esteri,
          oltre allo stipendio e agli assegni di  carattere  fisso  e
          continuativo previsti per l'interno,  compresa  l'eventuale
          indennita' o retribuzione di posizione nella misura  minima
          prevista dalle disposizioni  applicabili,  tranne  che  per
          tali assegni sia diversamente disposto, percepisce,  quando
          e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e  gli
          uffici  consolari  di  prima  categoria,  l'indennita'   di
          servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che
          occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti
          in base alle disposizioni del presente decreto. 
              Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria  puo'
          essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale  suddetto
          in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al
          trattamento previsto dal presente decreto. 
              Salvo i casi specificamente previsti,  le  disposizioni
          della presente parte si applicano al  personale  dei  ruoli
          organici dell'Amministrazione degli affari esteri. 
              Ai fini delle  disposizioni  della  presente  parte  si
          intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre  che
          minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i  figli
          naturali legalmente riconosciuti,  i  figli  adottivi,  gli
          affiliati,  i  figli  nati  da  precedente  matrimonio  del
          coniuge, nonche' i figli maggiorenni  inabili  a  qualsiasi
          proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
          previste dall'articolo 7 comma 3,  della  legge  31  luglio
          1975, n. 364. 
              Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo  34  per
          un periodo che, anche per effetto  di  eventuali  proroghe,
          non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale
          ha titolo al trattamento economico  di  cui  alla  presente
          parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli  173,
          175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche'  al  primo
          comma dell'articolo 200. 
              Le disposizioni di cui agli  articoli  175,  176,  178,
          179, 181 e al titolo II della parte terza  si  interpretano
          nel senso che non si applicano al personale assegnato o  in
          servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede  in
          Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi
          delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere  dal
          loro   effettivo   trasferimento   presso   la    residenza
          demaniale.". 
              comma 300 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  49  del   citato
          decreto-legge   n.   34   del   2019,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 49. Credito d'imposta per  la  partecipazione  di
          PMI a fiere internazionali 
              1. Al fine di migliorare il livello e  la  qualita'  di
          internazionalizzazione delle  PMI  italiane,  alle  imprese
          esistenti alla data del 1° gennaio  2019  e'  riconosciuto,
          per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un  credito  d'imposta
          nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2
          fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta  e'
          riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo  massimo  di
          10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni  di  euro
          per l'anno 2021. 
              2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma   1   e'
          riconosciuto   per   le   spese   di    partecipazione    a
          manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si
          svolgono in Italia o all'estero, relativamente  alle  spese
          per l'affitto degli spazi  espositivi;  per  l'allestimento
          dei medesimi spazi;  per  le  attivita'  pubblicitarie,  di
          promozione    e    di    comunicazione,    connesse    alla
          partecipazione. 
              3. Il credito d'imposta e'  riconosciuto  nel  rispetto
          delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al
          regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento
          (UE) n. 717/2014 della commissione,  del  27  giugno  2014,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.  Il
          credito  d'imposta  e'  utilizzabile,   esclusivamente   in
          compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              4. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
          applicative del  presente  articolo,  con  riferimento,  in
          particolare, a: 
              a)  le  tipologie  di  spese  ammesse   al   beneficio,
          nell'ambito di quelle di cui al comma 2; 
              b) le procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che
          avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
          relative domande, nel rispetto dei limiti di cui  al  comma
          1; 
              c)   l'elenco    delle    manifestazioni    fieristiche
          internazionali di settore, che  si  svolgono  in  Italia  o
          all'estero, per cui e' ammesso il credito di imposta; 
              d) le  procedure  di  recupero  nei  casi  di  utilizzo
          illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
          dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,
          n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2010, n. 73. 
              5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
          dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita
          fruizione, totale o parziale,  del  credito  d'imposta,  la
          stessa ne da' comunicazione  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico che, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6,  del
          citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede  al  recupero
          del relativo importo, maggiorato di  interessi  e  sanzioni
          secondo legge. 
              6. All'onere di cui al comma 1, pari  a  5  milioni  di
          euro per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          50.". 
              comma 301 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 35 Reclutamento del personale 
              1. - 3-ter. Omissis 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
              Omissis.". 
              comma 304 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge
          12 luglio 2011, n. 120  (Modifiche  al  testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
          concernenti  la  parita'  di   accesso   agli   organi   di
          amministrazione e di controllo delle  societa'  quotate  in
          mercati regolamentati): 
              "Art. 2 Decorrenza 
              1. Le disposizioni della presente legge si applicano  a
          decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione
          e degli organi  di  controllo  delle  societa'  quotate  in
          mercati regolamentati successivo ad un anno dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  riservando  al
          genere  meno  rappresentato,  per  il  primo   mandato   in
          applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto
          degli amministratori e dei sindaci eletti.". 
              comma 308 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          11 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre  2016,  n.  225
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale   e   per   il
          finanziamento di esigenze indifferibili): 
              "Art. 11. Misure urgenti per il trasporto regionale 
              1. A copertura dei  debiti  del  sistema  di  trasporto
          regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza
          pubblica, e' attribuito alla Regione Campania un contributo
          straordinario, nel limite  di  600  milioni  di  euro,  per
          l'anno 2016 per  far  fronte  ai  propri  debiti  verso  la
          societa' EAV s.r.l.,  riguardanti  esercizi  pregressi  per
          attivita' di gestione e investimenti svolte dall'EAV  sulla
          rete. Entro il 31 dicembre 2016 la quota di cui al  periodo
          precedente e'  trasferita  alla  Regione  Campania  su  sua
          richiesta per essere immediatamente versata,  nello  stesso
          termine, su conto vincolato della Societa' EAV  S.r.l.  per
          le finalita' di cui al comma 2. 
              Omissis.". 
              comma 309 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  44  del   citato
          decreto-legge   n.   34   del   2019,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  44.  Semplificazione  ed   efficientamento   dei
          processi di programmazione, vigilanza ed  attuazione  degli
          interventi finanziati  dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione 
              1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la
          qualita'  degli  investimenti  finanziati  con  le  risorse
          nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di
          programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di
          accelerarne  la   spesa,   per   ciascuna   Amministrazione
          centrale,  Regione  o  Citta'  metropolitana  titolare   di
          risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo  e  coesione  di
          cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011,
          n. 88,  in  sostituzione  della  pluralita'  degli  attuali
          documenti programmatori  variamente  denominati  e  tenendo
          conto  degli  interventi  ivi  inclusi,  l'Agenzia  per  la
          coesione territoriale procede, sentite  le  amministrazioni
          interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti  al
          fine di sottoporre all'approvazione del CIPE,  su  proposta
          del Ministro per il Sud e la coesione  territoriale,  entro
          quattro mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto, un unico Piano operativo per ogni  amministrazione
          denominato  «Piano  sviluppo  e  coesione»,  con  modalita'
          unitarie di gestione e monitoraggio. 
              2. Al fine di rafforzare il  carattere  unitario  delle
          politiche di coesione e della relativa programmazione e  di
          valorizzarne  la  simmetria  con  i   Programmi   Operativi
          Europei, ciascun Piano e' articolato per aree tematiche, in
          analogia   agli   obiettivi   tematici   dell'Accordo    di
          Partenariato, con conseguente trasferimento delle  funzioni
          attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti
          con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti  di
          programmazione oggetto di  riclassificazione,  ad  appositi
          Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle  Amministrazioni
          titolari  dei  Piani  operativi,   ai   quali   partecipano
          rappresentanti  del  Dipartimento  per  le   politiche   di
          coesione, dell'Agenzia per la  coesione  territoriale,  del
          Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
          politica  economica  e  rappresentanti,  per  i  Piani   di
          competenza regionale, dei  Ministeri  competenti  per  area
          tematica, ovvero, per i Piani di  competenza  ministeriale,
          rappresentanti  delle  regioni,  nonche'  del  partenariato
          economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui  alle
          lettere d) ed e) del comma  3.  Per  la  partecipazione  ai
          Comitati  di  sorveglianza  non  sono  dovuti  gettoni   di
          presenza,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti
          comunque denominati. 
              3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2,  ferme
          restando le competenze specifiche normativamente attribuite
          alle amministrazioni centrali,  regionali  e  alle  Agenzie
          nazionali: 
              a) approvano la metodologia e i criteri  usati  per  la
          selezione delle operazioni; 
              b) approvano le relazioni di attuazione e finali; 
              c) esaminano eventuali proposte di modifiche  al  Piano
          operativo,  ovvero  esprimono  il  parere  ai  fini   della
          sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE; 
              d) esaminano ogni aspetto  che  incida  sui  risultati,
          comprese le verifiche sull'attuazione; 
              e) esaminano i risultati delle valutazioni. 
              4. I Comitati di sorveglianza dei  programmi  attuativi
          regionali FSC 2007-2013 gia' istituiti integrano la propria
          composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi
          2 e 3. 
              5. Le Amministrazioni titolari  dei  Piani  sviluppo  e
          coesione monitorano  gli  interventi  sul  proprio  sistema
          gestionale  e   rendono   disponibili,   con   periodicita'
          bimestrale, i dati di  avanzamento  finanziario,  fisico  e
          procedurale  alla  Banca  dati   Unitaria   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          ragioneria generale dello  Stato  secondo  le  disposizioni
          dell'articolo 1, comma 703,  lettera  l),  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione  dal
          finanziamento, sono identificati con  il  Codice  Unico  di
          Progetto (CUP). 
              6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano  in
          ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di
          programmazione   oggetto   di    riclassificazione,    come
          determinate alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  interventi   individuati   e   il   relativo
          finanziamento,  la  titolarita'  dei  programmi   o   delle
          assegnazioni deliberate dal CIPE e  i  soggetti  attuatori,
          ove individuati anche nei documenti attuativi. 
              7. In sede di prima approvazione, il Piano  sviluppo  e
          coesione di cui al comma 1 puo' contenere: 
              a) gli interventi dotati di progettazione  esecutiva  o
          con procedura di aggiudicazione avviata, individuati  sulla
          base dei dati di monitoraggio presenti, alla  data  del  31
          dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di  cui
          all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147; 
              b)  gli  interventi  che,  pur  non  rientrando   nella
          casistica  di  cui  alla   lettera   a),   siano   valutati
          favorevolmente da parte del Dipartimento per  le  politiche
          di coesione della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
          dell'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  sentite  le
          amministrazioni titolari delle risorse di cui al  comma  1,
          in ragione della coerenza con le "missioni" della  politica
          di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento
          di economia e finanza 2019 e con gli  obiettivi  strategici
          del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei,  fermo
          restando l'obbligo di generare obbligazioni  giuridicamente
          vincolanti entro il 31 dicembre 2021. 
              8.  L'Amministrazione  titolare  del  Piano   operativo
          oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta
          responsabile   della   selezione   degli   interventi,   in
          sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  della
          vigilanza  sulla   attuazione   dei   singoli   interventi,
          dell'utilizzo delle risorse  per  fare  fronte  a  varianti
          dell'intervento,  della  presentazione   degli   stati   di
          avanzamento nonche' delle  richieste  di  erogazione  delle
          risorse ai beneficiari. 
              9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il
          CIPE, con la medesima delibera di  approvazione  del  Piano
          sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne  la
          realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla
          progettazione e all'attuazione da  parte  del  Dipartimento
          per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la  coesione
          territoriale e della Struttura per la progettazione di beni
          ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
              10. Le risorse di cui al  comma  1,  eventualmente  non
          rientranti   nel   Piano   sviluppo   e   coesione,    sono
          riprogrammate  con  delibera  del  CIPE  su  proposta   del
          Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine  di
          contribuire  al  finanziamento  di  un  Piano  sviluppo   e
          coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al  comma  7,
          lettera b). 
              10-bis.  Le  risorse  di  cui  al  comma   10   possono
          finanziare: 
              a)  i  contratti  istituzionali  di  sviluppo,  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2017,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2017, n. 123; 
              b)     la     progettazione     degli      investimenti
          infrastrutturali. 
              11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione
          territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
          dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le norme di
          legge relative alle risorse di cui al comma  1,  in  quanto
          compatibili. 
              11-bis. Al fine di accelerare  la  realizzazione  degli
          interventi finanziati con  le  risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e  la  coesione,  anche  sulla  base  di  atti  di
          indirizzo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la
          coesione territoriale  promuove,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  azioni  di  accompagnamento
          alle amministrazioni responsabili della  spesa,  attraverso
          appositi  accordi   di   cooperazione   con   le   medesime
          amministrazioni. 
              12. In relazione alle nuove risorse del Fondo  sviluppo
          e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145
          e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del
          presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da
          sottoporre al  CIPE  per  il  finanziamento  di  interventi
          infrastrutturali devono  essere  corredate  della  positiva
          valutazione  tecnica  da  parte  del  Dipartimento  per  le
          politiche di coesione. Salvo diversa e motivata  previsione
          nella delibera di assegnazione del CIPE, tali  assegnazioni
          decadono ove non diano luogo a obbligazioni  giuridicamente
          vincolanti  entro  tre  anni  dalla   pubblicazione   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima
          delibera.  Le   relative   risorse   non   possono   essere
          riassegnate alla medesima Amministrazione. 
              13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui  al
          comma 2 nella progettazione e realizzazione  di  interventi
          infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di
          cui al comma 10-bis, lettera b) finanziano  i  costi  della
          progettazione tecnica  dei  progetti  infrastrutturali  che
          abbiano  avuto  la  valutazione  positiva  da  parte  delle
          strutture  tecniche  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,  sulla  base  dell'effettiva   rispondenza   alle
          priorita' di  sviluppo  e  ai  fabbisogni  del  territorio,
          dell'eventuale  necessita'   di   fronteggiare   situazioni
          emergenziali, da sostenere da parte  delle  Amministrazioni
          titolari dei Piani operativi  di  cui  al  comma  1,  anche
          attraverso il ricorso alla Struttura per  la  progettazione
          di beni ed edifici pubblici di cui  all'articolo  1,  comma
          162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i
          quali  sia  completata   positivamente   la   progettazione
          esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si
          renderanno disponibili per la realizzazione.  Alle  risorse
          del Fondo sviluppo  e  coesione  assegnate  alle  finalita'
          specifiche di cui al  presente  comma  non  si  applica  il
          vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1,
          comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
              14.  Ai  Piani  operativi  redatti  a   seguito   della
          riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi
          gia' vigenti per la programmazione 2014-2020. Il  CIPE,  su
          proposta  del  Ministro  per   il   Sud   e   la   coesione
          territoriale, d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali e le autonomie, previa intesa con  la  Conferenza
          Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per  assicurare
          la  fase  transitoria  della  disciplina   dei   cicli   di
          programmazione 2000-2006 e 2007-2013  e  per  coordinare  e
          armonizzare le regole vigenti in  un  quadro  ordinamentale
          unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di
          sviluppo  e   coesione,   si   applicano   le   regole   di
          programmazione vigenti. 
              15. Il Ministro per il Sud e la  coesione  territoriale
          presenta al CIPE: 
              a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione
          delle disposizioni del presente articolo; 
              b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire  dall'anno
          2020,  una  relazione  annuale  sull'andamento  dei   Piani
          operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.". 
              comma 310 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   7-bis   del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,   n.   18
          (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
          con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
          aree  del  Mezzogiorno),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 7-bis. Principi per il riequilibrio territoriale 
              1. Il Ministro per il Sud e  la  coesione  territoriale
          cura   l'applicazione   del   principio   di   assegnazione
          differenziale  di  risorse  aggiuntive   a   favore   degli
          interventi nei territori  delle  regioni  Abruzzo,  Molise,
          Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna,
          come definito dalla legge nazionale per  il  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea
          per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). 
              2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto
          delle risorse dei programmi  di  spesa  in  conto  capitale
          finalizzati alla crescita o al sostegno degli  investimenti
          da assegnare  sull'intero  territorio  nazionale,  che  non
          abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
          deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo  di
          destinare agli  interventi  nel  territorio  delle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
          Sicilia e Sardegna un volume  complessivo  di  stanziamenti
          ordinari  in  conto  capitale  almeno  proporzionale   alla
          popolazione residente. 
              2-bis.  Entro  il   30   giugno   di   ogni   anno   le
          amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud
          e la coesione territoriale e al  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con  apposita  comunicazione,  l'elenco  dei
          programmi di spesa ordinaria in conto capitale  di  cui  al
          comma 2. 
              2-ter. I contratti di programma tra il Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e  i  contratti
          di programma tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  e  la  Rete  ferroviaria   italiana   Spa   sono
          predisposti in conformita' all'obiettivo di cui al comma  2
          del presente articolo. 
              3. Il Ministro per il Sud e  la  coesione  territoriale
          presenta   annualmente   alle    Camere    una    relazione
          sull'attuazione di quanto previsto dal  presente  articolo,
          con   l'indicazione   delle   idonee   misure    correttive
          eventualmente necessarie. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          amministrazioni  interessate   provvedono   alle   relative
          attivita' nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.". 
              comma 311 
              Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 1
          della citata legge n. 147 del 2013: 
              "6. In  attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              Omissis.". 
              comma 313 
              Si riporta il testo dei commi 61, 63 e 64 della  citata
          legge n. 205  del  2017,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "61. Al fine di favorire  la  creazione  di  condizioni
          favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti  nelle  aree
          portuali  delle  regioni  piu'   sviluppate,   cosi'   come
          individuate  dalla  normativa  europea,  ammissibili   alle
          deroghe  previste  dall'articolo  107  del   Trattato   sul
          funzionamento    dell'Unione    europea,    e'     prevista
          l'istituzione della Zona logistica semplificata. 
              62. Omissis. 
              63. La Zona logistica  semplificata  e'  istituita  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare su proposta del Ministro per il sud e la  coesione
          territoriale,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti e il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, su proposta della regione interessata, per
          una durata massima di sette anni,  rinnovabile  fino  a  un
          massimo di ulteriori sette anni. La proposta  e'  corredata
          da  un  piano  di  sviluppo  strategico,  specificando   la
          delimitazione delle zone interessate  in  coerenza  con  le
          zone portuali. 
              64. Le  nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti  che
          operano nella Zona logistica semplificata  fruiscono  delle
          agevolazioni e semplificazioni  di  cui  all'  articolo  5,
          commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a
          finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3,
          lettera c),  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2017, n. 123. 
              65. Omissis. 
              65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati  in
          20 milioni di  euro  negli  anni  2020,  2021  e  2022,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
          sviluppo e  la  coesione-programmazione  2014-2020  di  cui
          all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.
          147. 
              65-ter. Nell'ambito della strategia  nazionale  per  lo
          sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per  le
          politiche di coesione della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e' istituito un fondo di sostegno  alle  attivita'
          economiche, artigianali e commerciali con una dotazione  di
          30 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021  e
          2022. Il fondo e' ripartito tra  i  comuni  presenti  nelle
          aree interne con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione
          territoriale, che ne  stabilisce  termini  e  modalita'  di
          accesso e rendicontazione. 
              65-quater. Agli oneri derivanti  dal  comma  65-ter  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
          sviluppo e  la  coesione-programmazione  2014-2020  di  cui
          all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.
          147. 
              Omissis.". 
              comma 314 
              Si riporta il testo vigente del comma 13  dell'articolo
          1 della citata legge  n.  147  del  2013,  come  modificata
          dall'articolo 1, commi 895 e 896 della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205: 
              "  13.  Al  fine  di  assicurare   l'efficacia   e   la
          sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale  per  lo
          sviluppo delle aree interne  del  Paese,  in  coerenza  con
          l'Accordo  di  partenariato  per  l'utilizzo  dei  fondi  a
          finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo  di
          programmazione 2014-2020, e'  autorizzata  la  spesa  di  3
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni  di  euro
          per ciascuno  degli  anni  2015  e  2016,  a  carico  delle
          disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
          della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
              Omissis.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  895  e  896
          dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              "895. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,
          comma 13, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  come
          modificata dall'articolo  1,  comma  811,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, a valere sulle dotazioni  del  Fondo
          di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.  183,
          relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree
          interne, e' incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2019 e 2020 e  di  31,18  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021. 
              896. Per effetto di  quanto  disposto  dal  comma  895,
          l'autorizzazione di spesa a favore delle  aree  interne,  a
          valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di  cui  alla
          citata legge n. 183 del 1987, e' pari, complessivamente,  a
          281,18 milioni di  euro.  La  ripartizione  delle  risorse,
          definita all'articolo 1, comma 812, della legge 28 dicembre
          2015, n. 208, e' modificata come segue: 16 milioni di  euro
          per l'anno 2015, 60 milioni di euro  per  l'anno  2016,  94
          milioni di euro per l'anno 2017, 20  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni
          di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per  l'anno
          2021. 
              Omissis.". 
              La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante  "Coordinamento
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita' europee ed adeguamento  dell'ordinamento  interno
          agli atti normativi comunitari" e' pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O. 
              comma 316 
              Si riporta il testo degli articoli 4 e 5, commi 1 e  2,
          del citato decreto-legge n. 91 del  2017,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. Istituzione di zone economiche speciali - ZES 
              1. Al fine  di  favorire  la  creazione  di  condizioni
          favorevoli   in    termini    economici,    finanziari    e
          amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune  aree
          del   Paese,   delle   imprese   gia'   operanti,   nonche'
          l'insediamento  di  nuove  imprese  in  dette  aree,   sono
          disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
          l'istituzione di una Zona economica  speciale,  di  seguito
          denominata «ZES». 
              2.  Per  ZES  si  intende  una   zona   geograficamente
          delimitata e  chiaramente  identificata,  situata  entro  i
          confini  dello  Stato,  costituita  anche   da   aree   non
          territorialmente  adiacenti  purche'  presentino  un  nesso
          economico  funzionale,  e  che  comprenda  almeno   un'area
          portuale con le caratteristiche stabilite  dal  regolamento
          (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  sugli  orientamenti  dell'Unione  per   lo
          sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT).  Per
          l'esercizio di attivita' economiche  e  imprenditoriali  le
          aziende gia' operative e quelle che si  insedieranno  nella
          ZES  possono  beneficiare  di   speciali   condizioni,   in
          relazione alla natura  incrementale  degli  investimenti  e
          delle attivita' di sviluppo di impresa. 
              3. Le modalita' per l'istituzione di una  ZES,  la  sua
          durata, i  criteri  generali  per  l'identificazione  e  la
          delimitazione  dell'area   nonche'   i   criteri   che   ne
          disciplinano l'accesso e  le  condizioni  speciali  di  cui
          all'articolo 5  nonche'  il  coordinamento  generale  degli
          obiettivi  di  sviluppo  sono  definiti  con  decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          sentita la  Conferenza  unificata,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
              4. Le proposte di istituzione  di  ZES  possono  essere
          presentate dalle regioni meno sviluppate e in  transizione,
          cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
          alle deroghe previste dall'articolo 107  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
              4-bis.  Ciascuna  regione  di  cui  al  comma  4   puo'
          presentare una proposta  di  istituzione  di  una  ZES  nel
          proprio territorio, o al massimo  due  proposte  ove  siano
          presenti piu' aree portuali che abbiano le  caratteristiche
          di cui al comma 2.  Le  regioni  che  non  posseggono  aree
          portuali aventi  tali  caratteristiche  possono  presentare
          istanza  di  istituzione  di  una   ZES   solo   in   forma
          associativa,  qualora  contigue,  o  in  associazione   con
          un'area portuale avente le caratteristiche di cui al  comma
          2. 
              5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, da  adottare  su  proposta  del
          Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  se
          nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  su  proposta  delle  regioni  interessate.   La
          proposta e' corredata da un piano di  sviluppo  strategico,
          nel rispetto delle modalita' e dei criteri individuati  dal
          decreto di cui al comma 3. 
              6.  La  regione,  o  le  regioni  nel   caso   di   ZES
          interregionali, formulano la proposta di istituzione  della
          ZES,    specificando    le    caratteristiche     dell'area
          identificata. Il soggetto per  l'amministrazione  dell'area
          ZES,  di  seguito  "soggetto  per  l'amministrazione",   e'
          identificato in un Comitato di  indirizzo  composto  da  un
          commissario straordinario del Governo,  nominato  ai  sensi
          dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo
          presiede,  dal   Presidente   dell'Autorita'   di   sistema
          portuale, da  un  rappresentante  della  regione,  o  delle
          regioni   nel   caso   di   ZES   interregionale,   da   un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  ministri
          e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti.  Nell'ipotesi  in  cui  i   porti   inclusi
          nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale
          di un'Autorita' di  sistema  portuale  con  sede  in  altra
          regione, al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorita'
          di sistema portuale che ha sede nella  regione  in  cui  e'
          istituita la ZES. Ai membri del Comitato non  spetta  alcun
          compenso, indennita' di carica, corresponsione  di  gettoni
          di  presenza  o  rimborsi  per  spese   di   missione.   Al
          commissario   straordinario   del   Governo   puo'   essere
          corrisposto  un  compenso  nel  limite  massimo  di  quanto
          previsto dall'articolo 15, comma  3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di  indirizzo  si
          avvale del segretario generale  dell'Autorita'  di  sistema
          portuale  per  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
          gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. Agli oneri di funzionamento del Comitato  si  provvede
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. 
              7. Il soggetto per l'amministrazione  deve  assicurare,
          in particolare: 
              a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento  e  la
          piena operativita' delle aziende presenti nella ZES nonche'
          la promozione  sistematica  dell'area  verso  i  potenziali
          investitori internazionali; 
              b) l'utilizzo di servizi sia economici che  tecnologici
          nell'ambito ZES; 
              c) l'accesso alle prestazioni di servizi  da  parte  di
          terzi. 
              7-bis. Il Segretario generale dell'Autorita' di sistema
          portuale puo' stipulare, previa autorizzazione del Comitato
          di indirizzo, accordi o convenzioni quadro  con  banche  ed
          intermediari finanziari. 
              8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che  si
          insedieranno  nell'area,  sono  tenute  al  rispetto  della
          normativa nazionale ed europea, nonche' delle  prescrizioni
          adottate per il funzionamento della stessa ZES." 
              "Art. 5. Benefici fiscali e semplificazioni 
              1. 1. Le nuove imprese e  quelle  gia'  esistenti,  che
          avviano    un    programma    di    attivita'    economiche
          imprenditoriali o di investimenti  di  natura  incrementale
          nella ZES, possono usufruire delle  seguenti  tipologie  di
          agevolazioni: 
              a) l'attivita'  economica  nelle  ZES  e'  libera,  nel
          rispetto delle norme nazionali  ed  europee  sull'esercizio
          dell'attivita'  d'impresa.  Al  fine  di  semplificare   ed
          accelerare   l'insediamento,   la   realizzazione   e    lo
          svolgimento  dell'attivita'  economica   nelle   ZES   sono
          disciplinati i seguenti criteri derogatori  alla  normativa
          vigente, procedure  semplificate  e  regimi  procedimentali
          speciali  applicabili.  Per  la  celere   definizione   dei
          procedimenti amministrativi, sono ridotti  di  un  terzo  i
          termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge  7  agosto
          1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          in  materia  di  valutazione  d'impatto  ambientale  (VIA),
          valutazione ambientale strategica  (VAS)  e  autorizzazione
          integrata  ambientale  (AIA);  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo  2013,  n.
          59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al
          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  13  febbraio  2017,  n.  31,  in   materia   di
          autorizzazione paesaggistica; al  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, in materia edilizia; alla legge 28  gennaio  1994,  n.
          84, in materia di concessioni demaniali portuali; 
              a-bis)  eventuali  autorizzazioni,  licenze,  permessi,
          concessioni  o  nulla  osta  comunque  denominati  la   cui
          adozione  richiede  l'acquisizione   di   pareri,   intese,
          concerti o altri atti di  assenso  comunque  denominati  di
          competenza di piu' amministrazioni sono adottati  ai  sensi
          dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
          ivi previsti sono ridotti della meta'; 
              a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, assicura il raccordo tra gli sportelli  unici
          istituiti ai sensi della normativa vigente e  lo  sportello
          unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,  che  opera
          quale responsabile unico del procedimento  ai  sensi  della
          legge n. 241 del 1990  per  la  fase  di  insediamento,  di
          realizzazione e  di  svolgimento  dell'attivita'  economica
          nella ZES. Lo sportello unico  e'  disponibile  in  formato
          digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano, ed e'
          organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati
          per  la  presentazione  dell'istanza  nei  quali   e',   in
          particolare, indicata  la  presenza  di  eventuali  vincoli
          ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di eventuali
          termini di conclusione del procedimento; 
              a-quater)  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri e' istituita la Cabina di  regia  ZES,  presieduta
          dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
          coesione territoriale  e  composta  dal  Ministro  per  gli
          affari regionali  e  le  autonomie,  dal  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  dai
          Presidenti delle regioni e delle province  autonome  e  dai
          presidenti dei Comitati di indirizzo delle  ZES  istituite,
          nonche' dagli altri Ministri competenti in base  all'ordine
          del giorno. Alle riunioni della  Cabina  di  regia  possono
          essere invitati come osservatori i rappresentanti  di  enti
          pubblici locali e nazionali e dei  portatori  di  interesse
          collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle  riunioni
          della Cabina di  regia,  che  si  avvale  a  tal  fine  del
          Dipartimento per le politiche di coesione della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri,  riguarda  principalmente  la
          verifica e il  monitoraggio  degli  interventi  nelle  ZES,
          sulla base dei dati raccolti ai sensi  del  comma  6.  Alla
          prima riunione della Cabina di regia e' altresi'  approvata
          la delibera recante il regolamento  di  organizzazione  dei
          lavori della stessa; 
              a-quinquies) entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
          interessata  puo'  presentare  al  Ministro  per  il   Sud,
          Autorita' politica delegata per  la  coesione  territoriale
          una   proposta   di   protocollo    o    convenzione    per
          l'individuazione  di  ulteriori  procedure  semplificate  e
          regimi  procedimentali  speciali.  La  proposta   individua
          dettagliatamente le procedure oggetto  di  semplificazioni,
          le norme di  riferimento  e  le  amministrazioni  locali  e
          statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
          cui alla  lettera  a-quater).  Sono  parti  dell'accordo  o
          protocollo  la  regione  proponente  e  le  amministrazioni
          locali  o  statali   competenti   per   ogni   procedimento
          individuato; 
              a-sexies)  nelle  ZES  possono  essere  istituite  zone
          franche doganali intercluse ai sensi del  regolamento  (UE)
          n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9
          ottobre   2013,   che   istituisce   il   codice   doganale
          dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.
          La  perimetrazione  di  dette  zone  franche  doganali   e'
          proposta da ciascun  Comitato  di  indirizzo  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione,  ed  e'  approvata  con  determinazione   del
          direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla proposta; 
              a-septies) al fine di  incentivare  il  recupero  delle
          potenzialita' nell'Area portuale  di  Taranto  e  sostenere
          l'occupazione,  e'  istituita  la  Zona   franca   doganale
          interclusa ai sensi del regolamento (UE)  n.  952/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,  la
          cui perimetrazione e' definita  dall'Autorita'  di  sistema
          portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
          direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
              b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel
          Piano di sviluppo strategico della ZES di cui  all'articolo
          4, comma 5,  alle  condizioni  definite  dal  soggetto  per
          l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
          84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto
          della normativa europea e delle norme vigenti in materia di
          sicurezza, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di
          semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
              2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES,
          il credito d'imposta di cui  all'articolo  1,  commi  98  e
          seguenti,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,   e'
          commisurato alla  quota  del  costo  complessivo  dei  beni
          acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per
          ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
          medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208. 
              Omissis.". 
              comma 317 
              Il testo del comma 6 dell'articolo 1 della citata legge
          n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art.  1,  comma
          311. 
              comma 319 
              Si riporta il testo dei commi 98 e 108 dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              " 98. Alle imprese che  effettuano  l'acquisizione  dei
          beni strumentali nuovi indicati nel comma 99,  destinati  a
          strutture produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle
          regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,  Sicilia  e
          Sardegna, ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo
          107,  paragrafo   3,   lettera   a),   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, e nelle  zone  assistite
          delle regioni Molise e Abruzzo,  ammissibili  alle  deroghe
          previste dall'articolo 107, paragrafo 3,  lettera  c),  del
          Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea,   come
          individuate dalla Carta degli aiuti a  finalita'  regionale
          2014-2020 C(2014)6424 final del  16  settembre  2014,  come
          modificata  dalla  decisione  C(2016)5938  final   del   23
          settembre 2016, fino al 31 dicembre 2020 e'  attribuito  un
          credito d'imposta nella  misura  massima  consentita  dalla
          citata  Carta.  Alle  imprese  attive  nel  settore   della
          produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della
          pesca e  dell'acquacoltura,  disciplinato  dal  regolamento
          (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e
          della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca
          e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di  beni
          strumentali nuovi, gli aiuti sono  concessi  nei  limiti  e
          alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
          di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale  e  delle
          zone rurali e ittico. 
              99. - 107. Omissis 
              108. Gli oneri derivanti dai commi da  98  a  107  sono
          valutati in 617 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2016, 2017, 2018, 2019  e  2020;  il  predetto  importo  e'
          corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di  spesa
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai predetti  oneri  si  fa  fronte  per  250
          milioni di  euro  annui,  relativamente  alle  agevolazioni
          concesse alle piccole  e  medie  imprese,  a  valere  sulle
          risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
          programma operativo  nazionale  «Imprese  e  Competitivita'
          2014/2020» e nei  programmi  operativi  relativi  al  Fondo
          europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)  2014/2020   delle
          regioni in cui  si  applica  l'incentivo.  A  tal  fine  le
          predette risorse sono annualmente versate  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato.  Le  amministrazioni  titolari  dei
          predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato gli importi, europei e nazionali,  riconosciuti
          a titolo  di  credito  d'imposta  dall'Unione  europea,  da
          versare all'entrata del bilancio dello  Stato.  Nelle  more
          della    conclusione    della     procedura     finalizzata
          all'individuazione   delle   risorse,   alla    regolazione
          contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai  sensi  del
          presente comma si provvede mediante anticipazioni a  carico
          delle  disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione   di   cui
          all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.  183.  Le
          risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo,  per
          la  parte  relativa  all'Unione  europea,  a   valere   sui
          successivi   accrediti   delle    corrispondenti    risorse
          dell'Unione  europea  in  favore   dei   citati   programmi
          operativi e, per la parte di cofinanziamento  nazionale,  a
          valere  sulle  corrispondenti  quote   di   cofinanziamento
          nazionale   riconosciute   a   seguito    delle    predette
          rendicontazioni di spesa. 
              Omissis.". 
              comma 320 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1   del   citato
          decreto-legge   n.   91   del   2017,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Misura a favore dei giovani  imprenditori  nel
          Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud» 
              1. Al fine  di  promuovere  la  costituzione  di  nuove
          imprese  nelle  regioni  Abruzzo,   Basilicata,   Calabria,
          Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da  parte  di
          giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al  comma
          17 e' attivata una misura denominata: «Resto  al  Sud».  La
          predetta misura e' estesa anche  ai  territori  dei  comuni
          delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui  agli  allegati
          1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, a valere sulle risorse disponibili  assegnate
          ai sensi dei commi 16 e 17. 
              2. La misura e' rivolta ai soggetti  di  eta'  compresa
          tra i 18 ed i 45 anni che presentino i seguenti requisiti: 
              a) siano residenti nelle regioni di cui al comma  1  al
          momento   della   presentazione   della   domanda   o    vi
          trasferiscano la  residenza  entro  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al
          comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero; 
              b) non risultino gia' titolari di attivita' di  impresa
          in esercizio alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio,  di  ulteriori
          misure     a      livello      nazionale      a      favore
          dell'autoimprenditorialita'. 
              2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il  requisito
          del limite di eta' di  cui  al  comma  2,  come  modificato
          dall'articolo 1, comma 601,  lettera  a),  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se  posseduto
          alla data di entrata in vigore della medesima legge n.  145
          del 2018. 
              3. I soggetti di cui  al  comma  2  possono  presentare
          istanza di accesso  alla  misura,  corredata  da  tutta  la
          documentazione  relativa   al   progetto   imprenditoriale,
          attraverso una piattaforma dedicata sul sito  istituzionale
          dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come
          soggetto gestore della misura, per conto  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare  della
          misura, con le modalita' stabilite da apposita convenzione.
          Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti  a  carico
          delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e
          17. 
              4. Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le universita',  nonche'
          le associazioni  e  gli  enti  del  terzo  settore  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106,
          possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione  al
          soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e
          assistenza  nelle  varie  fasi  di  sviluppo  del  progetto
          imprenditoriale  ai  soggetti  di  cui  al  comma   2.   Le
          amministrazioni pubbliche prestano  i  servizi  di  cui  al
          periodo  precedente  nell'ambito   delle   risorse   umane,
          finanziarie e strumentali previste a legislazione  vigente,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede  alla
          relativa istruttoria,  valutando  anche  la  sostenibilita'
          tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla
          presentazione dell'istanza, ad esclusione  dei  periodi  di
          tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che
          possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. 
              6.  Le  istanze  di  cui  al  comma  3  possono  essere
          presentate, fino ad esaurimento delle  risorse  di  cui  al
          comma 16, dai soggetti di cui al comma  2  che  siano  gia'
          costituiti   al   momento   della   presentazione   o    si
          costituiscano, entro sessanta giorni,  o  entro  centoventi
          giorni in caso  di  residenza  all'estero,  dalla  data  di
          comunicazione del  positivo  esito  dell'istruttoria  nelle
          seguenti  forme  giuridiche:  a)  impresa  individuale;  b)
          societa',  ivi  incluse   le   societa'   cooperative.   La
          costituzione   nelle   suddette   forme    giuridiche    e'
          obbligatoria ai fini della concessione  delle  agevolazioni
          di  cui  al  comma  8,   ad   eccezione   delle   attivita'
          libero-professionali,   per   le   quali    e'    richiesto
          esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui
          al comma 3 non risultino, nei  dodici  mesi  precedenti  la
          presentazione della domanda di  agevolazione,  titolari  di
          partita IVA  per  l'esercizio  di  un'attivita'  analoga  a
          quella proposta. I soggetti beneficiari della misura devono
          mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1  per
          tutta la durata del finanziamento e le imprese, le societa'
          e le attivita'  libero-professionali  di  cui  al  presente
          comma devono avere, per tutta la durata del  finanziamento,
          sede legale e operativa in una  delle  regioni  di  cui  al
          comma 1. 
              7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino  ad
          un massimo di 50.000 mila euro. Nel caso in  cui  l'istanza
          sia presentata da  piu'  soggetti  gia'  costituiti  o  che
          intendano costituirsi in forma societaria, ivi  incluse  le
          societa' cooperative, l'importo massimo  del  finanziamento
          erogabile e' pari a 50.000 mila euro per ciascun socio, che
          presenti i  requisiti  di  cui  al  comma  2,  fino  ad  un
          ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi  e
          nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
          Commissione, del 18 dicembre 2013, e del  regolamento  (UE)
          n. 717/2014 della Commissione, del 27  giugno  2014,  sulla
          disciplina degli aiuti de minimis. 
              8. I finanziamenti di cui  al  presente  articolo  sono
          cosi' articolati: 
              a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato
          dal soggetto gestore della misura; 
              b) 65 per cento sotto forma di prestito a  tasso  zero,
          concesso da istituti di  credito  in  base  alle  modalita'
          definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il  prestito
          di cui al periodo precedente e' rimborsato entro otto  anni
          complessivi dalla concessione del finanziamento, di  cui  i
          primi  due  anni  di  pre-ammortamento,  e  usufruisce  del
          contributo in conto interessi e della garanzia  di  cui  al
          comma 9. 
              8-bis. Nel caso  in  cui,  ai  sensi  del  comma  7,  i
          beneficiari delle agevolazioni di cui al presente  articolo
          si costituiscano in societa'  cooperative,  possono  essere
          concesse, nei limiti delle risorse  disponibili,  anche  le
          agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio
          1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di  cui  ai
          citati regolamenti (UE) n. 1407/2013  e  (UE)  n.  717/2014
          sulla disciplina degli aiuti de minimis. 
              8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
          18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all'articolo 2135»
          sono inserite le seguenti: «, terzo comma,». 
              9. Il prestito di cui  alla  lettera  b)  del  comma  8
          beneficia: 
              a) di un contributo in conto interessi  per  la  durata
          del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura
          agli  istituti   di   credito   che   hanno   concesso   il
          finanziamento; 
              b) di una garanzia nella misura stabilita  dal  decreto
          di cui al comma 15 per la restituzione dei prestiti erogati
          dagli istituti di credito. A  tal  fine,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dello sviluppo economico, e' istituita una sezione
          specializzata presso il Fondo centrale di garanzia  per  le
          piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
          quale e' trasferita quota parte delle  risorse  di  cui  al
          comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce
          altresi' i criteri e le modalita' di accesso  alla  Sezione
          specializzata,  istituita  presso  il  Fondo  centrale   di
          garanzia per le PMI. 
              10.  Sono  finanziate  le   attivita'   imprenditoriali
          relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato,
          dell'industria, della  pesca  e  dell'acquacoltura,  ovvero
          relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i  servizi
          turistici. Sono escluse dal finanziamento le attivita'  del
          commercio ad eccezione  della  vendita  dei  beni  prodotti
          nell'attivita' di impresa. 
              11. I finanziamenti di  cui  al  comma  8  non  possono
          essere utilizzati per spese  relative  alla  progettazione,
          alle  consulenze  e  all'erogazione  degli  emolumenti   ai
          dipendenti delle  imprese  individuali  e  delle  societa',
          nonche' agli  organi  di  gestione  e  di  controllo  delle
          societa' stesse. Le imprese e le societa'  possono  aderire
          al programma  Garanzia  Giovani  per  il  reclutamento  del
          personale dipendente. 
              12. Le societa' di cui al comma 6, lettera b),  possono
          essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti
          anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la  presenza
          di  tali  soggetti  nella  compagine  societaria  non   sia
          superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti
          di parentela fino al quarto grado con  alcuno  degli  altri
          soci. I soci di  cui  al  periodo  precedente  non  possono
          accedere ai finanziamenti di cui al comma 8. 
              12-bis. Al momento dell'accettazione del  finanziamento
          e per  tutta  la  durata  del  rimborso  dello  stesso,  il
          beneficiario, a  pena  di  decadenza,  non  deve  risultare
          titolare di un contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato
          presso un altro soggetto. 
              13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 e'
          condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di
          cui al comma 6 e  al  conferimento  in  garanzia  dei  beni
          aziendali   oggetto    dell'investimento,    ovvero    alla
          prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga
          il finanziamento. I soggetti beneficiari della  misura,  di
          cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare  il  contributo  a
          fondo perduto  esclusivamente  ai  fini  dell'attivita'  di
          impresa. In caso di societa' di cui al comma 6, lettera b),
          le quote versate e le azioni sottoscritte  dai  beneficiari
          della misura, di cui al comma 2, non sono  riscattabili  se
          non dopo la completa restituzione del finanziamento  e,  in
          ogni caso,  non  prima  di  5  anni  da  quando  versate  e
          sottoscritte. 
              14. Le modalita' di  corresponsione  del  contributo  a
          fondo perduto e del contributo in conto interessi,  nonche'
          i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono
          definite con il decreto di cui al comma 15.  Le  condizioni
          tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita
          convenzione che Invitalia e' autorizzata  a  stipulare  con
          l'Associazione Bancaria Italiana (ABI). 
              15.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   coesione
          territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, da adottare entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono individuati i criteri  di  dettaglio
          per  l'ammissibilita'  alla   misura,   le   modalita'   di
          attuazione   della   stessa   nonche'   le   modalita'   di
          accreditamento  dei  soggetti  di  cui  al  comma  4  e  le
          modalita'  di  controllo  e   monitoraggio   della   misura
          incentivante, prevedendo altresi'  i  casi  di  revoca  del
          beneficio e di recupero delle somme. 
              15-bis. Ciascuna delle  regioni  di  cui  al  comma  1,
          nell'ambito delle risorse proprie disponibili,  sulla  base
          di una graduatoria regionale, puo' finanziare gli eventuali
          progetti  imprenditoriali  di  cui  al  presente   articolo
          ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal finanziamento in
          ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili. 
              16. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 141, della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  per
          l'attuazione del presente  articolo  saranno  destinate  le
          risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione   -
          programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,  comma  6,
          della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e   successive
          modificazioni, per un  importo  complessivo  fino  a  1.250
          milioni di euro, previa  rimodulazione  delle  assegnazioni
          gia' disposte  con  apposita  delibera  del  CIPE,  nonche'
          eventuale riprogrammazione delle annualita' del  Fondo  per
          lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23,  comma
          3, lettera b) della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  da
          ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni  di
          euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno  2018;
          462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di  euro
          per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno  2021;  22,5
          milioni di euro per l'anno 2022; 18  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni
          di euro per l'anno  2025.  Le  risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la  coesione  di  cui  al  presente  comma  sono
          imputate alla quota delle  risorse  destinata  a  sostenere
          interventi nelle regioni di cui al comma 1. 
              17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2014-2020, le risorse per  l'attuazione  della  misura  nei
          limiti di quanto indicato  al  comma  16,  individuando  la
          ripartizione in  annualita'  e  gli  importi  da  assegnare
          distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma
          8, lettera a) al contributo in conto interessi  di  cui  al
          comma  9  lettera  a)  e  al  finanziamento  della  sezione
          specializzata del Fondo centrale  di  garanzia  di  cui  al
          comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui
          al comma 8, lettera a) ed  al  comma  9,  lettera  a)  sono
          accreditate su  un  apposito  conto  corrente  infruttifero
          intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale
          dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha  natura
          di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della
          Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9  della  legge  25
          novembre 1971, n. 1041. Alla  rendicontazione  provvede  il
          soggetto gestore della misura. 
              17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono  pubblicati
          gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per  provincia,  con
          l'indicazione degli importi concessi, sia a  fondo  perduto
          sia sotto forma di prestito, e degli  istituti  di  credito
          concedenti. Gli  elenchi  sono  aggiornati  periodicamente,
          almeno con cadenza annuale.". 
              comma 321 
              L'allegato I al citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014
          della  Commissione,  del  17  giugno  2014  comprende   gli
          articoli da 1 a 6 ed e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno
          2014, n. L 187. 
              comma 322 
              Il testo del comma 6 dell'articolo 1 della citata legge
          n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art.  1,  comma
          311. 
              comma 323 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge
          25  novembre  1971,  n.  1041  (Gestioni   fuori   bilancio
          nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato): 
              "Art. 9. Tutte  le  gestioni  fuori  bilancio  comunque
          denominate ed organizzate, compresi i fondi  di  rotazione,
          regolate da leggi speciali sono condotte con  le  modalita'
          stabilite   dalle   particolari   disposizioni    che    le
          disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo
          e di rendicontazione dai commi successivi. 
              Per  le  gestioni  fuori  bilancio  di  cui  al   comma
          precedente il bilancio consuntivo o il  rendiconto  annuale
          e'  soggetto  al  controllo  della  competente   ragioneria
          centrale e della Corte dei conti. 
              Per i comitati, le commissioni e gli  altri  organi  in
          seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle  con
          ordinamento  autonomo,   che,   in   base   a   particolari
          disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte  non
          stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio  consuntivo
          o il rendiconto  annuale  della  gestione  e'  soggetto  al
          controllo di cui al comma precedente. 
              La ragioneria centrale  e  la  Corte  dei  conti  hanno
          facolta'  di  disporre   gli   accertamenti   diretti   che
          riterranno  necessari.  [I   rendiconti   annuali   saranno
          allegati al rendiconto generale dello Stato]. 
              Per la gestione delle somme dovute a norma di  legge  a
          personale  delle  Amministrazioni  statali  per   attivita'
          istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi
          o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale  di
          ufficio o fuori dei luoghi  di  ordinario  svolgimento  del
          servizio, devono essere presentati rendiconti  trimestrali,
          da assoggettare al controllo di cui al secondo comma. 
              I rendiconti o i bilanci di cui  al  presente  articolo
          devono essere  resi  anche  se  non  previsti  dalle  leggi
          speciali. 
              Il Ministero del tesoro ha  facolta'  di  disporre  gli
          accertamenti che ritenga necessari, anche durante il  corso
          della gestione.". 
              comma 324 
              Si riporta il testo vigente del comma 826 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "826.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  ha  la
          qualifica  di  istituto  nazionale  di   promozione,   come
          definito dall'articolo 2, numero 3), del citato regolamento
          (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo  quanto  previsto
          nella  comunicazione   (COM   (2015)   361   final)   della
          Commissione, del 22 luglio 2015. 
              Omissis.". 
              comma 327 
              Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo  21  del
          citato decreto-legge  n.  201  del  2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 21 Soppressione enti e organismi 
              1. - 10. Omissis 
              11. Le funzioni del  soppresso  Ente  con  le  relative
          risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno
          2018 a una societa' per azioni a totale capitale pubblico e
          soggetta  all'indirizzo  e  controllo  analogo  degli  enti
          pubblici soci costituita  dallo  Stato  e  partecipata,  ai
          sensi dell'articolo 9 del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.   175,   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, che esercita i  diritti  del
          socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con
          il dipartimento  delegato  all'Autorita'  politica  per  le
          politiche di coesione e per il  Mezzogiorno,  il  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo  e  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti. Alla societa'  possono  partecipare  le  regioni
          Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste  ultime,
          nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione  alla
          disponibilita' delle  risorse  idriche  che  alimentano  il
          sistema e  tenendo  conto  della  presenza  sul  territorio
          regionale  delle  infrastrutture  di  captazione  e  grande
          adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le  altre
          regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del
          distretto   idrografico   dell'Appennino   meridionale   di
          partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche'
          il divieto  di  cessione  delle  quote  di  capitale  della
          medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al
          titolo V del libro quinto del  codice  civile  e  ad  altri
          soggetti  di  diritto  privato  comunque   denominati.   Al
          capitale della societa' di cui al primo periodo non possono
          in ogni  caso  partecipare  neppure  indirettamente  ne'  a
          seguito  di  conferimenti  o  emissione  di  nuove  azioni,
          comprese quelle prive del diritto di voto, societa' di  cui
          al titolo V del libro quinto  del  codice  civile  e  altri
          soggetti di diritto privato comunque denominati. La  tutela
          occupazionale e' garantita  con  riferimento  al  personale
          titolare di rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  con
          l'Ente soppresso. Le  passivita'  di  natura  contributiva,
          previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della
          costituzione della societa' di cui  al  primo  periodo  del
          presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione,  che
          vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del
          trasferimento delle funzioni di cui al  primo  periodo  del
          presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti
          all'Ente di cui al  comma  10  in  forza  di  provvedimenti
          concessori si intendono attribuiti alla societa'  di  nuova
          costituzione. Al fine di accelerare  le  procedure  per  la
          liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere,
          agevolando il  Commissario  liquidatore  nella  definizione
          degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i
          debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni  immobili
          diversi da quelli aventi natura  strumentale  all'esercizio
          delle relative funzioni sono esclusi  dalle  operazioni  di
          trasferimento al  patrimonio  della  societa'  medesima.  I
          rapporti giuridici attivi  e  passivi,  anche  processuali,
          sorti in capo all'Ente,  producono  effetti  esclusivamente
          nei  confronti  dell'Ente   posto   in   liquidazione.   Il
          Commissario liquidatore  presenta  il  bilancio  finale  di
          liquidazione  dell'Ente  al   Ministero   delle   politiche
          agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo,  che  lo
          approva con decreto del Ministro delle politiche  agricole,
          alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro delegato all'Autorita' politica per  le  politiche
          di coesione e per il  Mezzogiorno.  La  tariffa  idrica  da
          applicare  agli   utenti   del   costituito   soggetto   e'
          determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
          e ambiente  (ARERA)  in  accordo  a  quanto  stabilito  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio
          2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  231  del  3
          ottobre 2012. Fino all'adozione  delle  misure  di  cui  al
          presente comma e, comunque, non oltre  il  termine  del  30
          settembre 2014 sono sospese le  procedure  esecutive  e  le
          azioni giudiziarie nei confronti  dell'EIPLI.  A  far  data
          dalla soppressione di cui al comma 10 e  fino  all'adozione
          delle  misure  di  cui  al  presente  comma,  la   gestione
          liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale  gestione
          commissariale,  che  mantiene   i   poteri   necessari   ad
          assicurare il regolare esercizio delle funzioni  dell'Ente,
          anche nei confronti dei terzi. 
              Omissis.". 
              comma 328 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
          del decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  105,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  133
          (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza
          nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali
          nei settori di rilevanza strategica): 
              "Art. 2. Personale per esigenze  di  funzionamento  del
          CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri 
              1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di  personale
          in  possesso  della  professionalita'  necessaria  per   lo
          svolgimento delle funzioni del CVCN, di cui all'articolo 1,
          commi 6 e 7,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
          autorizzato  ad  assumere  a   tempo   indeterminato,   con
          incremento della  vigente  dotazione  organica  nel  limite
          delle unita' eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facolta'
          assunzionali,  un  contingente  massimo  di   settantasette
          unita' di personale, di cui sessantasette di area  terza  e
          dieci  di  area  seconda,  nel  limite  di  spesa  di  euro
          3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo  degli  articoli  6  e  34-bis  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "Art. 6 Organizzazione degli  uffici  e  fabbisogni  di
          personale 
              1.    Le    amministrazioni    pubbliche    definiscono
          l'organizzazione degli uffici  per  le  finalita'  indicate
          all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
          triennale dei fabbisogni  di  cui  al  comma  2,  gli  atti
          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              2. Allo scopo di ottimizzare  l'impiego  delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora   siano   individuate
          eccedenze  di  personale,   si   applica   l'articolo   33.
          Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche  curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del  personale,  anche  con  riferimento  alle
          unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano  triennale
          indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione  del
          piano, nei limiti delle  risorse  quantificate  sulla  base
          della spesa per  il  personale  in  servizio  e  di  quelle
          connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente. 
              3. In sede di definizione del piano di cui al comma  2,
          ciascuna  amministrazione  indica  la   consistenza   della
          dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
          ai fabbisogni programmati e secondo le linee  di  indirizzo
          di  cui  all'articolo  6-ter,  nell'ambito  del  potenziale
          limite finanziario  massimo  della  medesima  e  di  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  garantendo  la  neutralita'
          finanziaria  della  rimodulazione.  Resta  fermo   che   la
          copertura  dei  posti  vacanti  avviene  nei  limiti  delle
          assunzioni consentite a legislazione vigente. 
              4. Nelle amministrazioni statali, il piano  di  cui  al
          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'
          approvato, anche per le finalita' di cui  all'articolo  35,
          comma 4, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. Per le altre  amministrazioni  pubbliche  il
          piano triennale dei fabbisogni,  adottato  annualmente  nel
          rispetto delle previsioni  di  cui  ai  commi  2  e  3,  e'
          approvato secondo le modalita'  previste  dalla  disciplina
          dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui  al
          presente comma, e' assicurata  la  preventiva  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              4-bis. 
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   503,
          relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso  che
          al predetto personale non si applica  l'articolo  16  dello
          stesso decreto. Restano salve le disposizioni  vigenti  per
          la determinazione delle dotazioni organiche  del  personale
          degli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni  educative.  Le  attribuzioni   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          relative a tutto  il  personale  tecnico  e  amministrativo
          universitario, ivi  compresi  i  dirigenti,  sono  devolute
          all'universita' di appartenenza. Parimenti sono  attribuite
          agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
          le attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica in materia di  personale,
          ad  eccezione  di  quelle  relative  al  reclutamento   del
          personale di ricerca. 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono
          assumere nuovo personale. 
              6-bis. Sono fatte salve le  procedure  di  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali, delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  e   delle   istituzioni
          universitarie, nonche' degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218.  Per
          gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte  salve
          le particolari  disposizioni  dettate  dalla  normativa  di
          settore." 
              "Art. 34-bis Disposizioni in materia di  mobilita'  del
          personale 
              1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2,  con  esclusione  delle  amministrazioni  previste
          dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, prima  di  avviare  le  procedure  di
          assunzione  di  personale,  sono  tenute  a  comunicare  ai
          soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e  3,  l'area,  il
          livello e la sede di destinazione per i  quali  si  intende
          bandire il concorso nonche', se necessario, le  funzioni  e
          le eventuali specifiche idoneita' richieste. 
              2.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e provinciali di cui all' articolo 34,  comma  3,
          provvedono, entro quindici giorni dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          della predetta comunicazione, la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto   dall'articolo   34,   comma   2.    A    seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato   l'intenzione   di   bandire    il    concorso.
          L'amministrazione  destinataria  comunica   tempestivamente
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  alle  strutture  regionali  e
          provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia  o
          la mancata  accettazione  dell'assegnazione  da  parte  del
          dipendente in disponibilita'. 
              3. Le amministrazioni possono provvedere a  organizzare
          percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
          del comma 2. 
              4. Le amministrazioni,  decorsi  quarantacinque  giorni
          dalla ricezione della comunicazione di cui al  comma  1  da
          parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
          per le amministrazioni dello Stato e per gli enti  pubblici
          non economici nazionali, comprese  le  universita',  e  per
          conoscenza per le altre amministrazioni, possono  procedere
          all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni  per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2. 
              5. Le assunzioni effettuate in violazione del  presente
          articolo  sono  nulle  di   diritto.   Restano   ferme   le
          disposizioni  previste  dall'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 
              5-bis. Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'
          tempestiva ricollocazione del personale  in  disponibilita'
          iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34,  comma  2,  il
          Dipartimento della funzione pubblica effettua  ricognizioni
          presso  le   amministrazioni   pubbliche   per   verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti.  Si  applica  l'articolo  4,   comma   2,   del
          decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.".