art. 1 note (parte 7)

           	
				
 
              comma 401 
              Il testo del comma 1-ter  dell'articolo  8  del  citato
          decreto-legge   n.   135   del   2018,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,  come
          modificato dal presente  comma,  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 399. 
              comma 402 
              Il  testo  del  comma  2  dell'articolo  8  del  citato
          decreto-legge   n.   135   del   2018,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  11  febbraio  2019,  n.  12  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 399. 
              Il testo del  comma  15  dell'articolo  83  del  citato
          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 97. 
              comma 404 
              Il testo del comma 1-bis dell'articolo 2  della  citata
          legge 20 dicembre 2012, n. 238 come modificato dal presente
          comma e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 370. 
              comma 407 
              Si riporta il testo  dei  commi  2  e  3  dell'articolo
          33-septies del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del
          Paese): 
              "Art. 33-septies.  Consolidamento  e  razionalizzazione
          dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese 
              1. Omissis. 
              2. Con il termine CED  e'  da  intendere  il  sito  che
          ospita un impianto  informatico  atto  alla  erogazione  di
          servizi interni alle amministrazioni  pubbliche  e  servizi
          erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
          minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete  per
          la connessione e apparati di memorizzazione di massa. 
              3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono  esclusi  i
          CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo  la
          normativa  in  materia  di  tutela   amministrativa   delle
          informazioni coperte  da  segreto  di  Stato  e  di  quelle
          classificate nazionali secondo le direttive  dell'Autorita'
          nazionale per  la  sicurezza  (ANS)  che  esercita  le  sue
          funzioni  tramite  l'Ufficio  centrale  per  la  segretezza
          (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
          (DE). 
              Omissis.". 
              comma 408 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              "Art. 14-bis. Agenzia per l'Italia digitale 
              1. - Omissis. 
              2. AgID svolge le funzioni di: 
              a)  emanazione  di  Linee  guida   contenenti   regole,
          standard e guide tecniche, nonche' di indirizzo,  vigilanza
          e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle  norme  di
          cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti
          amministrativi generali, in  materia  di  agenda  digitale,
          digitalizzazione della pubblica amministrazione,  sicurezza
          informatica, interoperabilita' e  cooperazione  applicativa
          tra  sistemi  informatici  pubblici  e  quelli  dell'Unione
          europea; 
              b) programmazione e coordinamento delle attivita' delle
          amministrazioni     per     l'uso     delle      tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,   mediante   la
          redazione e  la  successiva  verifica  dell'attuazione  del
          Piano   triennale   per   l'informatica   nella    pubblica
          amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi  e
          l'individuazione dei principali interventi  di  sviluppo  e
          gestione  dei  sistemi  informativi  delle  amministrazioni
          pubbliche. Il predetto Piano e' elaborato dall'AgID,  anche
          sulla base dei dati  e  delle  informazioni  acquisiti  dai
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  ed  e'  approvato
          dal Presidente del Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro
          delegato entro il 30 settembre di ogni anno; 
              c)   monitoraggio   delle   attivita'   svolte    dalle
          amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai
          sensi dell'articolo 1, comma  492,  lettera  a-bis),  della
          legge 11 dicembre 2016, n.  232,  in  relazione  alla  loro
          coerenza con il Piano triennale di cui alla  lettera  b)  e
          verifica   dei   risultati   conseguiti    dalle    singole
          amministrazioni con  particolare  riferimento  ai  costi  e
          benefici  dei  sistemi  informatici  secondo  le  modalita'
          fissate dalla stessa Agenzia; 
              d)  predisposizione,  realizzazione   e   gestione   di
          interventi e progetti di innovazione, anche  realizzando  e
          gestendo direttamente  o  avvalendosi  di  soggetti  terzi,
          specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati
          nonche'   svolgendo   attivita'    di    progettazione    e
          coordinamento delle iniziative strategiche e di  preminente
          interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale; 
              e) promozione della cultura digitale  e  della  ricerca
          anche tramite comunita' digitali regionali; 
              f)  rilascio  di  pareri  tecnici,  obbligatori  e  non
          vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi  quadro  da
          parte delle pubbliche amministrazioni centrali  concernenti
          l'acquisizione  di  beni  e  servizi  relativi  a   sistemi
          informativi automatizzati per quanto riguarda la congruita'
          tecnico-economica,  qualora  il  valore  lordo   di   detti
          contratti sia superiore a euro  1.000.000,00  nel  caso  di
          procedura negoziata e  a  euro  2.000.000,00  nel  caso  di
          procedura ristretta o di procedura  aperta.  Il  parere  e'
          reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicita',
          ottimizzazione della spesa delle pubbliche  amministrazioni
          e  favorendo  l'adozione  di  infrastrutture  condivise   e
          standard che  riducano  i  costi  sostenuti  dalle  singole
          amministrazioni e il  miglioramento  dei  servizi  erogati,
          nonche'  in  coerenza  con  i  principi,  i  criteri  e  le
          indicazioni contenuti nei  piani  triennali  approvati.  Il
          parere e' reso entro il termine  di  quarantacinque  giorni
          dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano  gli
          articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          successive  modificazioni.   Copia   dei   pareri   tecnici
          attinenti  a   questioni   di   competenza   dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione e'  trasmessa  dall'AgID  a  detta
          Autorita'; 
              g)  rilascio   di   pareri   tecnici,   obbligatori   e
          vincolanti, sugli elementi essenziali  delle  procedure  di
          gara bandite, ai sensi dell'articolo  1,  comma  512  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip  e  dai  soggetti
          aggregatori di cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione  di  beni  e
          servizi relativi  a  sistemi  informativi  automatizzati  e
          definiti di carattere strategico nel  piano  triennale.  Il
          parere e' reso entro il termine  di  quarantacinque  giorni
          dal ricevimento  della  relativa  richiesta  e  si  applica
          l'articolo 17-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. Ai fini  della  presente  lettera
          per  elementi  essenziali  si  intendono  l'oggetto   della
          fornitura  o  del  servizio,  il   valore   economico   del
          contratto,  la  tipologia  di  procedura  che  si   intende
          adottare,  il  criterio  di   aggiudicazione   e   relativa
          ponderazione, le principali clausole che caratterizzano  le
          prestazioni contrattuali. Si applica  quanto  previsto  nei
          periodi da 2 a 5 della lettera f); 
              h)  definizione  di  criteri   e   modalita'   per   il
          monitoraggio  sull'esecuzione  dei   contratti   da   parte
          dell'amministrazione interessata ovvero, su sua  richiesta,
          da parte della stessa AgID; 
              i)   vigilanza   sui   servizi   fiduciari   ai   sensi
          dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualita' di
          organismo a  tal  fine  designato,  sui  gestori  di  posta
          elettronica  certificata,  sui  conservatori  di  documenti
          informatici accreditati, nonche' sui soggetti,  pubblici  e
          privati, che partecipano a SPID  di  cui  all'articolo  64;
          nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia puo' irrogare per
          le violazioni accertate a carico dei soggetti  vigilati  le
          sanzioni  amministrative  di  cui  all'articolo  32-bis  in
          relazione  alla  gravita'  della  violazione  accertata   e
          all'entita' del danno provocato all'utenza; 
              l)  ogni  altra  funzione  attribuitale  da  specifiche
          disposizioni di legge e dallo Statuto. 
              Omissis.". 
              comma 410 
              Si riporta il testo del comma 468 dell'articolo 1 della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato  dal
          presente comma e dal comma 411 della presente legge: 
              "468. A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale,
          con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della  ricerca,  di  concerto  con  l'Autorita'  politica
          delegata    per    l'innovazione    tecnologica    e     la
          digitalizzazione e i Ministri del lavoro e delle  politiche
          sociali, dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  ai
          sensi dell'articolo 9, comma 2,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sono  attualizzati,
          anche ai fini dell'istituzione di  nuovi  istituti  tecnici
          superiori o  dell'eventuale  accorpamento  di  quelli  gia'
          istituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei
          percorsi  degli  istituti  tecnici  superiori,  nonche'   i
          criteri di valutazione dei piani di  attivita'  realizzati,
          con particolare riferimento agli  esiti  occupazionali  dei
          giovani specializzati e alla rispondenza alle  esigenze  di
          innovazione  tecnologica  e  organizzativa  delle   filiere
          produttive a vari livelli territoriali. 
              Omissis.". 
              comma 411 
              Il testo del comma 468  dell'articolo  1  della  citata
          legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  come  modificato  dal
          presente comma e dal comma  410  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 410. 
              comma 412 
              Si riporta il testo vigente del comma 875 dell'articolo
          1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              "875.  Al  fine  di  assicurare   una   piu'   efficace
          utilizzazione   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'attuazione degli interventi di cui  al  comma  631,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
          pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione
          tecnica superiore. Al Fondo confluiscono quota parte pari a
          euro 14 milioni dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
          comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601, nonche'
          le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le  aree
          sottoutilizzate,    per    progetti    finalizzati     alla
          realizzazione   dell'istruzione   e   formazione    tecnica
          superiore, con l'obiettivo  di  migliorare  l'occupabilita'
          dei  giovani  che  hanno  concluso  il  secondo  ciclo   di
          istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni
          del Fondo per l'istruzione e formazione  tecnica  superiore
          e' destinata ai percorsi di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei  Ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,  svolti
          dagli istituti tecnici superiori. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 67  dell'articolo
          1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              "67. Per consentire al sistema degli  Istituti  tecnici
          superiori, scuole per le tecnologie applicate  del  sistema
          di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  25  gennaio  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  86  dell'11  aprile
          2008,    di    incrementare    l'offerta    formativa     e
          conseguentemente  i  soggetti  in  possesso  di  competenze
          abilitanti  all'utilizzo  degli   strumenti   avanzati   di
          innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche  al
          processo Industria 4.0, il Fondo previsto dall'articolo  1,
          comma 875, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  tenuto
          conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  12  del  citato
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
          gennaio  2008,  e'  incrementato  di  10  milioni  di  euro
          nell'anno 2018, 20 milioni di  euro  nell'anno  2019  e  35
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono definiti i  programmi  di
          sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle  risorse
          del primo periodo. 
              Omissis.". 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 9 del citato decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle  Note
          all'art. 1, comma 61. 
              comma 417 
              Si riporta il testo del comma 457 dell'articolo 1 della
          citata legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "457. E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero della  giustizia,  un  fondo  con  una  dotazione
          finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di euro
          1.961.966 annui a decorrere dall'anno  2020,  da  ripartire
          con decreto del  Ministro  della  giustizia,  destinato  al
          finanziamento  di  interventi  urgenti  per  assicurare  la
          funzionalita' degli  uffici  giudiziari  e  degli  istituti
          penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite
          da   eventi   sismici,   al   sostegno   delle    attivita'
          amministrative  del  consiglio  direttivo  della  Corte  di
          cassazione   e    dei    consigli    giudiziari,    nonche'
          all'attribuzione di  sussidi  ai  sensi  dell'articolo  10,
          primo comma, numero 5), della legge 24 marzo  1958,  n.195,
          erogabili anche a favore del personale amministrativo. 
              Omissis.". 
              comma 426 
              La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25 ottobre 2012 che istituisce norme  minime
          in  materia  di  diritti,  assistenza  e  protezione  delle
          vittime di reato e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2001/220/GAI e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2012,
          n. L 315. 
              comma 427 
              Si riporta il testo dei  commi  2-bis,  2-ter  e  6-ter
          dell'articolo 2 del decreto-legge  16  settembre  2008,  n.
          143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
          2008,  n.   181   (Interventi   urgenti   in   materia   di
          funzionalita' del sistema giudiziario), come modificato dal
          presente comma e dai comm1 428 e 429 della presente legge: 
              "Art. 2. Fondo unico giustizia 
              1. - 2. Omissis 
              2-bis. A decorrere dal  1°  luglio  2020  rientrano  in
          apposite gestioni separate del «Fondo unico giustizia»: 
              a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo  e
          secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e
          fino al riparto finale dell'attivo fallimentare,  le  somme
          giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34,
          primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942; 
              b)  fino  al  momento  della  distribuzione,  le  somme
          giacenti in  conti  correnti  e  in  depositi  a  risparmio
          ricavate   nel   corso   di   procedure    esecutive    per
          espropriazione immobiliare; 
              c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a
          risparmio,  oggetto  di  sequestro  conservativo  ai  sensi
          dell'articolo 671 del codice di procedura civile; 
              d) le somme a qualunque titolo depositate presso  Poste
          Italiane S.p.A., banche e  altri  operatori  finanziari  in
          relazione a procedimenti civili contenziosi. 
              2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme
          di cui al comma 2-bis sono versati all'entrata del bilancio
          dello Stato, per la successiva  riassegnazione,  in  misura
          pari al 50 per cento,  al  Ministero  della  giustizia,  al
          netto  degli  interessi  spettanti,   rispettivamente,   ai
          creditori del fallimento e all'assegnatario. 
              3. - 6-bis. Omissis. 
              6-ter.  Le  disposizioni  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
          luglio 2009, n. 127, adottato ai  sensi  dell'articolo  61,
          comma  23,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, sono estese,  in  quanto  compatibili,  alle  somme
          affluite al Fondo unico giustizia ai sensi del comma  2-bis
          del   presente   articolo.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della giustizia e il Ministro dell'interno,  sono  adottate
          le  eventuali  ulteriori  disposizioni  necessarie  a  dare
          attuazione alle misure  di  cui  al  presente  articolo.  A
          decorrere dal 1° luglio 2020, alla societa' di cui al comma
          1 e' intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria
          dello Stato.  Sul  conto  corrente  di  cui  al  precedente
          periodo affluiscono, nel rispetto  di  quanto  previsto  ai
          periodi quinto e sesto del  presente  comma,  le  somme  di
          denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma  2-bis.  La
          societa' di cui al comma 1 e' assoggettata agli obblighi di
          programmazione finanziaria di cui agli  articoli  46  e  47
          della legge 31 dicembre 2009, n.  196.  Fermo  restando  il
          rispetto degli obblighi di  cui  al  precedente  periodo  e
          nella prospettiva di garantire stabilita' alla  consistenza
          media giornaliera delle  somme  in  giacenza  sul  predetto
          conto di Tesoreria, la societa' di cui al comma 1, entro il
          15 gennaio di ciascun esercizio  finanziario,  comunica  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  al  Ministero
          della giustizia la previsione, su base annua,  delle  somme
          di cui al comma 2-bis, che  saranno  depositate,  nell'anno
          finanziario  di  riferimento,  nei  conti  correnti  accesi
          presso  il  sistema  bancario   e   postale,   nonche'   la
          quantificazione della giacenza  media  annua  del  predetto
          conto di Tesoreria  dello  Stato  intestato  alla  medesima
          societa',  da  aggiornare  con  cadenza   trimestrale.   La
          societa' di cui al precedente  periodo  accredita  i  conti
          correnti accesi presso le banche e Poste Italiane Spa nella
          misura  almeno  pari  a   consentire   l'esecuzione   delle
          operazioni  connesse  ai  procedimenti  e  alle   procedure
          nell'ambito  del  Fondo  unico  giustizia,  disposte  dagli
          organi  competenti.  Il  Ministero  della  giustizia,   con
          propria circolare, impartisce  agli  uffici  giudiziari  le
          istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le
          disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove
          ritenuto  opportuno,  il  ricorso  ad   un   principio   di
          gradualita', con priorita' agli uffici ubicati  nelle  sedi
          giudiziarie di piu' significativa rilevanza. 
              Omissis.". 
              comma 428 
              Il testo del comma 2-ter  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge   n.   143   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, come modificato
          dal presente comma e'  riportato  nelle  Note  all'art.  1,
          comma 427. 
              comma 429 
              Il testo dell'articolo 2 del  citato  decreto-legge  n.
          143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          181  del  2008,  come  modificato  dal  presente  comma  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 427. 
              comma 430 
              Il testo del comma 2-bis  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge   n.   143   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, come modificato
          dal comma 427 della presente legge e' riportato nelle  Note
          all'art. 1, comma 427. 
              Il testo del comma 6-ter  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge   n.   143   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, come sostituito
          dal comma 429 della presente legge e' riportato nelle  Note
          all'art. 1, comma 427. 
              comma 431 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          88 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
              "Art. 88. Sopravvenienze attive 
              1. - 2. Omissis 
              3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 
              a) le indennita' conseguite a titolo  di  risarcimento,
          anche in forma assicurativa, di  danni  diversi  da  quelli
          considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85  e
          alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86; 
              b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
          di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui
          alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e  quelli
          per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal
          tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono  a
          formare  il  reddito  nell'esercizio  in  cui  sono   stati
          incassati o in quote costanti nell'esercizio  in  cui  sono
          stati incassati e nei successivi ma non  oltre  il  quarto.
          Sono   fatte   salve   le   agevolazioni   connesse    alla
          realizzazione  di  investimenti  produttivi  concesse   nei
          territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
          nonche' quelle concesse ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218,  per  la  decorrenza   prevista   al   momento   della
          concessione delle stesse. Non si considerano  contributi  o
          liberalita' i  finanziamenti  erogati  dallo  Stato,  dalle
          Regioni e  dalle  Province  autonome  per  la  costruzione,
          ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed  ordinaria
          di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
          Istituti  autonomi   per   le   case   popolari,   comunque
          denominati, e agli enti aventi le stesse finalita'  sociali
          dei predetti Istituti, istituiti nella  forma  di  societa'
          che rispondono ai requisiti della legislazione  dell'Unione
          europea in materia di "in  house  providing"  e  che  siano
          costituiti e operanti  alla  data  del  31  dicembre  2013,
          nonche'  quelli  erogati  alle   cooperative   edilizie   a
          proprieta' indivisa e di  abitazione  per  la  costruzione,
          ristrutturazione e manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          di  immobili  destinati  all'assegnazione  in  godimento  o
          locazione. 
              Omissis.". 
              comma 435 
              Si riporta il testo vigente del comma 526 dell'articolo
          1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              "526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) il secondo comma dell'articolo 1 e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «A  decorrere  dal   1°   settembre   2015   le   spese
          obbligatorie di cui al  primo  comma  sono  trasferite  dai
          comuni al Ministero della giustizia e non  sono  dovuti  ai
          comuni canoni in caso di locazione o comunque  utilizzo  di
          immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici
          giudiziari. Il trasferimento delle spese  obbligatorie  non
          scioglie i rapporti in corso e di cui e'  parte  il  comune
          per le spese  obbligatorie  di  cui  al  primo  comma,  ne'
          modifica la titolarita' delle  posizioni  di  debito  e  di
          credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
          Ministero della giustizia subentra nei rapporti di  cui  al
          periodo precedente, fatta salva  la  facolta'  di  recesso.
          Anche  successivamente  al  1°  settembre  2015  i   locali
          demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano  a
          conservare tale destinazione»; 
              b)  gli  articoli  2,  3,  4  e  5  sono  abrogati  con
          decorrenza dal 1° settembre 2015. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 del decreto
          legislativo 25 luglio 2006, n.  240  (Individuazione  delle
          competenze   dei   magistrati   capi   e   dei    dirigenti
          amministrativi    degli    uffici    giudiziari     nonche'
          decentramento su base regionale di  talune  competenze  del
          Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1,  comma
          1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L.
          25 luglio 2005, n. 150),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2. Gestione delle risorse umane. 
              1. Il  dirigente  amministrativo  preposto  all'ufficio
          giudiziario e' responsabile della  gestione  del  personale
          amministrativo, da attuare in coerenza  con  gli  indirizzi
          del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale
          delle attivita' di cui all'articolo 4. 
              2.  Il  dirigente  di  cui  al   comma   1   adotta   i
          provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma
          4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165. 
              2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 4-bis, lettera e), della legge  23  agosto  1988,  n.
          400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della
          dotazione organica complessiva, i  posti  di  dirigente  di
          seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo  un
          unico posto per piu' uffici giudiziari. 
              Art.  3.   Gestione   delle   risorse   finanziarie   e
          strumentali. 
              1.   L'assegnazione   delle   risorse   finanziarie   e
          strumentali   al    dirigente    amministrativo    preposto
          all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo  mandato
          e'  effettuata  dall'amministrazione  centrale,  secondo  i
          criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli  articoli  4,
          comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e  16,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165. 
              2. Il dirigente  preposto  all'ufficio  giudiziario  e'
          competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione
          verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri  di
          spesa,  nei  limiti  individuati   dal   provvedimento   di
          assegnazione delle risorse di cui al comma 1. 
              3. Il dirigente amministrativo di cui  al  comma  1  e'
          nominato funzionario delegato. 
              Art. 4. Programma delle attivita' annuali. 
              1. Entro trenta giorni  dalle  determinazioni  adottate
          dagli  organi  dell'amministrazione  centrale,  a   seguito
          dell'emanazione  della   direttiva   del   Ministro   della
          giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il  15  febbraio
          di  ciascun   anno,   il   magistrato   capo   dell'ufficio
          giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto
          redigono,  tenendo  conto  delle  risorse  disponibili   ed
          indicando le priorita', il  programma  delle  attivita'  da
          svolgersi nel corso dell'anno.  Il  programma  puo'  essere
          modificato, durante  l'anno,  su  concorde  iniziativa  del
          magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute  esigenze
          dell'ufficio giudiziario. 
              2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione  del
          programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione  di
          modifiche  divenute  indispensabili  per  la  funzionalita'
          dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa
          un termine perentorio entro il  quale  il  magistrato  capo
          dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo  ad
          esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti  o  i
          provvedimenti necessari.  Qualora  l'inerzia  permanga,  il
          Ministro,  per  gli  adempimenti   urgenti,   incarica   il
          presidente  della  Corte  di  appello  del   distretto   di
          appartenenza  dell'ufficio   giudiziario   inerte   ed   il
          dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente  in
          caso di inerzia delle Corti di appello  e  della  Corte  di
          cassazione.". 
              comma 438 
              Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle Note all'art.  1,
          comma 146. 
              comma 440 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  214  del
          citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              "Art.  214  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti e struttura tecnica di missione 
              1.  Nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 luglio  1999  n.  300,  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  promuove  le   attivita'
          tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata
          e   sollecita   progettazione    e    approvazione    delle
          infrastrutture ed effettua,  con  la  collaborazione  delle
          regioni o province autonome interessate,  le  attivita'  di
          supporto   necessarie   per   la   vigilanza,   da    parte
          dell'autorita'  competente,   sulla   realizzazione   delle
          infrastrutture. 
              2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma  1,
          il Ministero impronta la propria attivita' al principio  di
          leale collaborazione con le regioni e le province  autonome
          e con gli enti locali interessati e  acquisisce,  nei  casi
          indicati dalla legge, la  previa  intesa  delle  regioni  o
          province autonome interessate. Ai fini di cui al  comma  1,
          il Ministero, in particolare: 
              a) promuove  e  riceve  le  proposte  delle  regioni  o
          province autonome e degli altri enti aggiudicatori; 
              b) promuove e  propone  intese  quadro  tra  Governo  e
          singole regioni o province autonome, al fine del  congiunto
          coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; 
              c) promuove la redazione dei progetti  di  fattibilita'
          delle infrastrutture da parte dei  soggetti  aggiudicatori,
          anche attraverso eventuali intese o accordi  procedimentali
          tra i soggetti comunque interessati; 
              d) provvede, eventualmente  in  collaborazione  con  le
          regioni, le province autonome e gli altri enti  interessati
          con oneri a proprio carico, alle attivita' di  supporto  al
          CIPE per la vigilanza sulle  attivita'  di  affidamento  da
          parte  dei  soggetti  aggiudicatori  e   della   successiva
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V; 
              e)  ove  necessario,  collabora  alle   attivita'   dei
          soggetti  aggiudicatori  o  degli  enti  interessati   alle
          attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto; 
              f) cura l'istruttoria sui progetti  di  fattibilita'  e
          definitivi, anche ai fini della  loro  sottoposizione  alle
          deliberazioni del CIPE  in  caso  di  infrastrutture  e  di
          insediamenti prioritari per lo sviluppo del  Paese  di  cui
          alla  parte  V,  proponendo  allo   stesso   le   eventuali
          prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le  opere
          di  competenza  dello  Stato,  il  parere   del   Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  o  di  altri  organi   o
          commissioni consultive, ove richiesto dalle norme  vigenti,
          e' acquisito sul progetto definitivo; 
              g) assegna ai  soggetti  aggiudicatori,  a  carico  dei
          fondi di cui all'articolo 202,  comma  1,  lettera  a),  le
          risorse finanziarie integrative necessarie  alle  attivita'
          progettuali; in caso di infrastrutture  e  di  insediamenti
          prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla  parte  V,
          propone, d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti  aggiudicatori,
          a carico dei fondi, delle risorse  finanziarie  integrative
          necessarie   alla   realizzazione   delle   infrastrutture,
          contestualmente all'approvazione del progetto definitivo  e
          nei limiti delle risorse disponibili,  dando  priorita'  al
          completamento delle opere incompiute; 
              h) verifica l'avanzamento dei lavori  anche  attraverso
          sopralluoghi  tecnico-amministrativi  presso   i   cantieri
          interessati, previo accesso agli stessi; a  tal  fine  puo'
          avvalersi, ove  necessario,  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza, mediante la sottoscrizione di appositi  protocolli
          di intesa. 
              3. Per  le  attivita'  di  indirizzo  e  pianificazione
          strategica,   ricerca,   supporto   e   alta    consulenza,
          valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio  e
          alta sorveglianza delle infrastrutture, il  Ministero  puo'
          avvalersi di una struttura tecnica di missione composta  da
          dipendenti nei limiti dell'organico approvato  e  dirigenti
          delle pubbliche  amministrazioni,  da  tecnici  individuati
          dalle  regioni   o   province   autonome   territorialmente
          coinvolte,  nonche',  sulla  base  di  specifici  incarichi
          professionali o rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, da progettisti ed esperti nella  gestione  di
          lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La
          struttura tecnica di missione e' istituita con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture. La struttura puo', altresi',
          avvalersi  di  personale   di   alta   specializzazione   e
          professionalita', previa selezione, con contratti  a  tempo
          determinato  di  durata  non   superiore   al   quinquennio
          rinnovabile per una sola volta nonche'  quali  advisor,  di
          Universita' statali e non statali legalmente  riconosciute,
          di Enti  di  ricerca  e  di  societa'  specializzate  nella
          progettazione e gestione di lavori pubblici e  privati.  La
          struttura svolge,  altresi',  le  funzioni  del  Nucleo  di
          valutazione  e  verifica   degli   investimenti   pubblici,
          previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144
          e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
          n. 228. 
              4. Al fine di agevolare,  sin  dall'inizio  della  fase
          istruttoria,   la   realizzazione   di   infrastrutture   e
          insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, sentiti i  Ministri  competenti,  nonche'  i
          Presidenti delle regioni o province  autonome  interessate,
          propone al Presidente del Consiglio dei ministri la  nomina
          di commissari straordinari,  i  quali  seguono  l'andamento
          delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
          e  supporto  promuovendo  anche  attivita'  di  prevenzione
          dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi  anche  con
          riferimento alle esigenze delle comunita'  locali,  nonche'
          le occorrenti intese tra  i  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita',  e
          nel caso  di  particolare  complessita'  delle  stesse,  il
          commissario straordinario  puo'  essere  affiancato  da  un
          sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  dei  Presidenti  delle  regioni  o
          province autonome territorialmente coinvolte, con  oneri  a
          carico delle regioni o province autonome proponenti  ovvero
          a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere  non
          aventi  carattere  interregionale  o   internazionale,   la
          proposta  di  nomina  del  commissario   straordinario   e'
          formulata d'intesa con la regione o la provincia  autonoma,
          o l'ente territoriale interessati. 
              5. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  comma  4
          sono posti a carico dei fondi di  cui  all'articolo  202  e
          sono contenuti nell'ambito della quota  delle  risorse  che
          annualmente sono  destinate  allo  scopo  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  Gli  oneri
          per il funzionamento della struttura tecnica di missione di
          cui  al  comma  3  trovano  copertura  sui  fondi  di   cui
          all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  nonche'  sulle  risorse  assegnate   annualmente   al
          Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti  ai  sensi
          della legge n. 144 del 1999. 
              6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   su
          proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture,  sentiti  i
          Ministri  competenti  nonche',  per  le  infrastrutture  di
          competenza  dei   soggetti   aggiudicatori   regionali,   i
          presidenti delle regioni o province  autonome  interessate,
          abilita  eventualmente   i   commissari   straordinari   ad
          adottare, con le modalita' e i poteri di  cui  all'articolo
          13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  maggio  1997,  n.  135,  in
          sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
          atti  di  qualsiasi   natura   necessari   alla   sollecita
          progettazione,  istruttoria,  affidamento  e  realizzazione
          delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. 
              7. I commissari straordinari agiscono  in  autonomia  e
          con  l'obiettivo  di  garantire  l'interesse   pubblico   e
          riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro  delle
          infrastrutture e  al  CIPE  in  ordine  alle  problematiche
          riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo  le
          direttive dai medesimi impartite  e  con  il  supporto  del
          Ministero, e, ove esistenti,  della  struttura  tecnica  di
          missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite  degli
          stessi, ogni occorrente studio e  parere.  Nei  limiti  dei
          costi  autorizzati  a  norma  del  comma  8,  i  commissari
          straordinari  e  i  sub-commissari   si   avvalgono   della
          struttura di cui  al  comma  3,  nonche'  delle  competenti
          strutture regionali e  possono  avvalersi  del  supporto  e
          della collaborazione dei soggetti terzi. 
              8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di  nomina  del  commissario  straordinario  individua   il
          compenso e i costi pertinenti alle  attivita'  da  svolgere
          dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione  degli
          stessi a valere  sulle  risorse  del  quadro  economico  di
          ciascun intervento, nei limiti delle  somme  stanziate  per
          tale finalita'. 
              8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  per  le
          opere  di  cui  al  presente  articolo  si   applicano   le
          disposizioni di cui ai commi da 4 a 8. 
              9. 
              10. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          assicura il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni
          appaltanti per l'applicazione della disciplina di  settore,
          in collaborazione con le Regioni e le Province autonome  di
          Trento e di Bolzano nell'ambito delle attivita' che  queste
          esercitano ai sensi del presente codice. 
              11. In sede di prima  applicazione  restano,  comunque,
          validi gli atti ed i provvedimenti adottati  e  sono  fatti
          salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti  giuridici  sorti
          sulla  base  dell'articolo  163  del  decreto   legislativo
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              12.". 
              comma 442 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  16  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia): 
              "Art. 16 Contributo per il  rilascio  del  permesso  di
          costruire 
              1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3,  il
          rilascio   del   permesso   di   costruire   comporta    la
          corresponsione di un contributo  commisurato  all'incidenza
          degli  oneri  di  urbanizzazione  nonche'   al   costo   di
          costruzione, secondo le  modalita'  indicate  nel  presente
          articolo. 
              2. La  quota  di  contributo  relativa  agli  oneri  di
          urbanizzazione  e'  corrisposta  al  comune  all'atto   del
          rilascio  del  permesso  di  costruire  e,   su   richiesta
          dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
          o parziale della quota dovuta,  il  titolare  del  permesso
          puo' obbligarsi  a  realizzare  direttamente  le  opere  di
          urbanizzazione, nel  rispetto  dell'articolo  2,  comma  5,
          della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e   successive
          modificazioni, con le modalita' e le garanzie stabilite dal
          comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
          al patrimonio indisponibile del comune. 
              2-bis. Nell'ambito degli strumenti  attuativi  e  degli
          atti  equivalenti   comunque   denominati   nonche'   degli
          interventi   in   diretta   attuazione   dello    strumento
          urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle  opere  di
          urbanizzazione primaria di  cui  al  comma  7,  di  importo
          inferiore alla soglia di  cui  all'articolo  28,  comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
          funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del
          territorio, e'  a  carico  del  titolare  del  permesso  di
          costruire e non trova applicazione il  decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163. 
              3.  La  quota  di  contributo  relativa  al  costo   di
          costruzione,  determinata   all'atto   del   rilascio,   e'
          corrisposta  in  corso  d'opera,  con  le  modalita'  e  le
          garanzie stabilite dal comune, non  oltre  sessanta  giorni
          dalla ultimazione della costruzione. 
              4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
          secondaria e' stabilita  con  deliberazione  del  consiglio
          comunale in base alle tabelle parametriche che  la  regione
          definisce per classi di comuni in relazione: 
              a)  all'ampiezza  ed  all'andamento   demografico   dei
          comuni; 
              b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 
              c) alle destinazioni di zona previste  negli  strumenti
          urbanistici vigenti; 
              d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati  in
          applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo
          comma, della legge 17 agosto 1942, n.  1150,  e  successive
          modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali; 
              d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine
          di incentivare, in modo particolare nelle aree  a  maggiore
          densita' del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia
          di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziche' quelli
          di nuova costruzione; 
              d-ter) alla valutazione del maggior valore generato  da
          interventi su aree o immobili in variante  urbanistica,  in
          deroga o con cambio di  destinazione  d'uso.  Tale  maggior
          valore,   calcolato   dall'amministrazione   comunale,   e'
          suddiviso in misura non inferiore al 50 per  cento  tra  il
          comune e la parte privata ed e' erogato da quest'ultima  al
          comune stesso sotto forma di contributo straordinario,  che
          attesta l'interesse pubblico,  in  versamento  finanziario,
          vincolato a specifico centro di costo per la  realizzazione
          di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto  in
          cui ricade l'intervento, cessione di  aree  o  immobili  da
          destinare  a  servizi  di   pubblica   utilita',   edilizia
          residenziale sociale od opere pubbliche. 
              4-bis. Con riferimento a quanto  previsto  dal  secondo
          periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte  salve
          le diverse  disposizioni  delle  legislazioni  regionali  e
          degli strumenti urbanistici generali comunali. 
              5.  Nel  caso  di  mancata  definizione  delle  tabelle
          parametriche da parte della regione e fino alla definizione
          delle  tabelle  stesse,  i  comuni   provvedono,   in   via
          provvisoria,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,
          secondo i parametri di  cui  al  comma  4,  fermo  restando
          quanto previsto dal comma 4-bis. 
              6. Ogni cinque anni i comuni provvedono  ad  aggiornare
          gli oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  in
          conformita'  alle  relative  disposizioni   regionali,   in
          relazione ai riscontri e prevedibili costi delle  opere  di
          urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 
              7. Gli oneri di urbanizzazione primaria  sono  relativi
          ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
          o  di  parcheggio,  fognature,   rete   idrica,   rete   di
          distribuzione dell'energia elettrica e  del  gas,  pubblica
          illuminazione, spazi di verde attrezzato. 
              7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
          cui  al  comma  7  rientrano  i  cavedi  multiservizi  e  i
          cavidotti per il passaggio di  reti  di  telecomunicazioni,
          salvo nelle aree individuate  dai  comuni  sulla  base  dei
          criteri definiti dalle regioni. 
              8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
          ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
          dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
          superiore all'obbligo, mercati  di  quartiere,  delegazioni
          comunali,  chiese  e  altri  edifici  religiosi,   impianti
          sportivi di quartiere,  aree  verdi  di  quartiere,  centri
          sociali  e  attrezzature  culturali  e   sanitarie.   Nelle
          attrezzature  sanitarie  sono  ricomprese  le   opere,   le
          costruzioni e gli impianti destinati allo  smaltimento,  al
          riciclaggio  o  alla  distruzione   dei   rifiuti   urbani,
          speciali, pericolosi, solidi e liquidi,  alla  bonifica  di
          aree inquinate. 
              9. Il costo di  costruzione  per  i  nuovi  edifici  e'
          determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
          costi  massimi  ammissibili   per   l'edilizia   agevolata,
          definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g)  del
          primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto  1978,  n.
          457. Con lo stesso provvedimento  le  regioni  identificano
          classi di edifici con caratteristiche  superiori  a  quelle
          considerate  nelle  vigenti  disposizioni  di   legge   per
          l'edilizia  agevolata,  per  le  quali   sono   determinate
          maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura  non
          superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
          determinazioni regionali, ovvero in  eventuale  assenza  di
          tali determinazioni, il costo di  costruzione  e'  adeguato
          annualmente, ed autonomamente, in ragione  dell'intervenuta
          variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
          permesso di costruire comprende una quota di  detto  costo,
          variabile dal 5 per  cento  al  20  per  cento,  che  viene
          determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
          e  delle  tipologie  delle   costruzioni   e   della   loro
          destinazione ed ubicazione. 
              10. Nel caso di  interventi  su  edifici  esistenti  il
          costo di costruzione e' determinato in relazione  al  costo
          degli interventi stessi, cosi' come individuati dal  comune
          in base ai progetti presentati per ottenere il permesso  di
          costruire.  Al  fine  di  incentivare   il   recupero   del
          patrimonio  edilizio  esistente,  per  gli  interventi   di
          ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,  comma  1,
          lettera  d),  i  comuni  hanno  comunque  la  facolta'   di
          deliberare che i costi  di  costruzione  ad  essi  relativi
          siano  inferiori  ai  valori  determinati  per   le   nuove
          costruzioni.". 
              comma 444 
              Si riporta il testo vigente  degli  articoli  2,  primo
          comma, e 3, primo comma, della  citata  legge  n.  457  del
          1978: 
              "Art. 2. Competenze del C.I.P.E. 
              Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva
          interregionale per la programmazione economica, indica  gli
          indirizzi programmatici per l'edilizia  residenziale  e  in
          particolare: 
              a)  determina  le  linee   d'intervento   nel   settore
          dell'edilizia residenziale,  secondo  gli  obiettivi  della
          programmazione   economica   nazionale,   con   particolare
          riguardo  al  soddisfacimento  dei   fabbisogni   abitativi
          prioritari, alla riduzione dei costi di  costruzione  e  di
          gestione  e   all'esigenza   dell'industrializzazione   del
          settore; 
              b)  indica  e  quantifica  le  risorse  finanziarie  da
          destinare all'edilizia residenziale; 
              c) determina la quota  minima  degli  incrementi  delle
          riserve tecniche  degli  istituti  di  previdenza  e  delle
          imprese di  assicurazione  da  destinare  al  finanziamento
          dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche  attraverso
          la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa  depositi  e
          prestiti  nonche'  da   altri   istituti   autorizzati   ad
          esercitare  il  credito  fondiario  sul  territorio   della
          Repubblica; 
              d) determina i criteri  generali  per  la  ripartizione
          delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento; 
              e) indica i criteri per la ripartizione  delle  risorse
          finanziarie tra le regioni, ivi comprese  quelle  destinate
          all'edilizia rurale, e stabilisce  la  quota  minima  degli
          interventi che non puo', comunque, essere inferiore  al  40
          per cento del complesso di essi da destinare  ai  territori
          di cui all'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che  approva  il  testo
          unico  delle  norme  sugli  interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno; 
              f) determina le quote, per  un  importo  non  superiore
          all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata
          ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata
          da destinare all'anagrafe degli assegnatari  di  abitazioni
          di edilizia residenziale  comunque  fruenti  di  contributi
          dello  Stato  e  ad  iniziative   di   ricerca,   studi   e
          sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale. 
              Omissis." 
              "Art.  3.  Competenze  del  Comitato   per   l'edilizia
          residenziale. 
              Il Comitato per  l'edilizia  residenziale,  sulla  base
          degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.: 
              a)  predispone  il   piano   decennale,   i   programmi
          quadriennali e le eventuali revisioni; 
              b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni; 
              c) indica  i  criteri  generali  per  la  scelta  delle
          categorie  degli  operatori,  in  modo  da  garantire   una
          equilibrata distribuzione dei  contributi  fra  le  diverse
          categorie interessate e programmi articolati  in  relazione
          alle varie forme di intervento; 
              d) adotta le opportune determinazioni  in  ordine  alle
          modalita' di erogazione dei flussi finanziari; 
              e) effettua periodiche verifiche sulla  attuazione  dei
          programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione  dei
          finanziamenti  e  al  rispetto  dei  costi  di  costruzione
          consentiti; 
              f) effettua la raccolta  e  la  elaborazione  dei  dati
          relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo
          alle determinazioni del fabbisogno abitativo; 
              g) propone al C.I.P.E. i criteri per  l'assegnazione  e
          per la fissazione dei canoni delle abitazioni  di  edilizia
          residenziale pubblica; 
              h)  promuove  e  coordina,  a  livello  nazionale,   la
          formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di
          abitazione di edilizia residenziale  comunque  fruenti  del
          contributo dello Stato; 
              i)  determina  le  linee  generali  per  gli  indirizzi
          tecnici; 
              l)  determina  le  modalita'  per   il   finanziamento,
          l'affidamento e  la  realizzazione,  da  effettuarsi  anche
          direttamente da parte delle regioni, dei programmi  di  cui
          al precedente articolo 2, lettera f); 
              m)  determina  le  modalita'  per   l'espletamento   di
          concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte  delle
          regioni, per  l'abilitazione  preventiva,  sulla  base  dei
          requisiti  di  qualita'  e  di  costo  predeterminati,   di
          prodotti e materiali da porre a disposizione  dei  soggetti
          che attuano i programmi; 
              n) stabilisce periodicamente i limiti massimi,  che  le
          regioni devono osservare  nella  determinazione  dei  costi
          ammissibili per gli interventi; 
              o) propone al  C.I.P.E.  la  revisione,  ai  sensi  del
          secondo  comma  dell'articolo  19  e  del   secondo   comma
          dell'articolo 20, della misura dei tassi e  dei  limiti  di
          reddito  per  gli  interventi  di   edilizia   residenziale
          assistita  dal   contributo   dello   Stato,   sulla   base
          dell'andamento dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di
          operai ed impiegati,  quale  risulta  dalle  determinazioni
          dell'I.S.T.A.T.,  nonche'  la   misura   dell'aggiornamento
          previsto dal secondo comma dell'articolo 16; 
              p) redige una relazione annuale, anche ai sensi  e  per
          gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977,  n.
          407, sullo stato di attuazione dei  programmi  di  edilizia
          residenziale e sulle previsioni di intervento; 
              q)  riserva  il  due  per   cento   dei   finanziamenti
          complessivi per sopperire con interventi  straordinari  nel
          settore  dell'edilizia  residenziale  alle  esigenze   piu'
          urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita'; 
              r) propone al Comitato interministeriale per il credito
          e risparmio i criteri e le direttive cui  gli  istituti  di
          credito fondiario e la Cassa depositi e  prestiti  dovranno
          attenersi nella concessione dei finanziamenti da  destinare
          ai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 2; 
              r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi
          per la  concessione  di  contributi  in  conto  capitale  a
          comuni,   Istituti   autonomi   case   popolari,   comunque
          denominati  o  trasformati,  imprese,  cooperative  o  loro
          consorzi per la realizzazione con tipologia  idonea  o  per
          l'adattamento  di  alloggi  di  edilizia  sovvenzionata   e
          agevolata  alle  esigenze  di  assegnatari   o   acquirenti
          handicappati ovvero  ai  nuclei  familiari  assegnatari  di
          abitazioni assistiti  da  contributo  pubblico  tra  i  cui
          componenti figurano persone handicappate in  situazione  di
          gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   7-bis
          dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985,  n.  12,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  aprile  1985,
          n. 118 (Misure finanziarie in favore  delle  aree  ad  alta
          tensione abitativa): 
              "Art. 3. Immediato  avvio  del  programma  di  edilizia
          residenziale pubblica 1986-87. 
              1. - 7. Omissis. 
              7-bis. Nell'ambito dei limiti  di  impegno  di  cui  al
          comma precedente il comitato esecutivo del CER  destina  un
          limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di  un
          programma straordinario di edilizia  agevolata  di  cui  al
          primo comma, lettera b),  dell'articolo  1  della  legge  5
          agosto 1978, n. 457, da  realizzarsi  a  cura  di  imprese,
          cooperative e relativi  consorzi.  I  soggetti  interessati
          sono tenuti a presentare domanda al  CER  entro  30  giorni
          dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. Il comitato esecutivo del CER individua i
          soggetti cui affidare la realizzazione del programma.  Tali
          soggetti, entro 60 giorni  dalla  promessa  di  contributo,
          sono tenuti a documentare la disponibilita' di aree  idonee
          immediatamente utilizzabili. 
              Omissis.". 
              comma 445 
              Si riporta il testo dell'articolo 7.1  della  legge  30
          aprile 1999, n. 130 (Disposizioni  sulla  cartolarizzazione
          dei crediti), come modificato dalla presente legge: 
              "7.1. Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte
          di banche e intermediari finanziari. 
              1.  Alle  cessioni   di   crediti,   qualificati   come
          deteriorati  in  base  alle   disposizioni   dell'autorita'
          competente, ceduti  da  banche  e  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo  unico
          bancario aventi sede legale in Italia, ovvero,  su  istanza
          del debitore, effettuate nell'ambito di  operazioni  aventi
          una  valenza  sociale  che  prevedano  la  concessione   in
          locazione al debitore, da parte della societa'  veicolo  di
          appoggio, dell'immobile costituito in garanzia del  credito
          ceduto si applicano altresi' le disposizioni  del  presente
          articolo. 
              2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo
          3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al  comma
          1 possono concedere finanziamenti finalizzati a  migliorare
          le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire  il
          ritorno in bonis del debitore ceduto,  nel  rispetto  delle
          condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter. 
              3. Nell'ambito di piani  di  riequilibrio  economico  e
          finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi
          stipulati ai sensi  degli  articoli  124,  160,  182-bis  e
          186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  ovvero,
          dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo  12
          gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84,  85  e  240
          del  medesimo  decreto  legislativo,  ovvero  di   analoghi
          accordi  o  procedure   volti   al   risanamento   o   alla
          ristrutturazione previsti da altre disposizioni  di  legge,
          le societa' di  cartolarizzazione  di  cui  all'articolo  3
          possono acquisire o sottoscrivere  azioni,  quote  e  altri
          titoli   e   strumenti   partecipativi   derivanti    dalla
          conversione di parte dei crediti del  cedente  e  concedere
          finanziamenti al  fine  di  migliorare  le  prospettive  di
          recupero dei crediti oggetto di cessione e di  favorire  il
          ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si  applicano  in
          questo  caso  le  disposizioni  degli   articoli   2467   e
          2497-quinquies del codice civile.  Le  somme  in  qualsiasi
          modo rivenienti da tali azioni,  quote  e  altri  titoli  e
          strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della
          presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti
          e sono destinate in via esclusiva  al  soddisfacimento  dei
          diritti incorporati nei titoli emessi e  al  pagamento  dei
          costi  dell'operazione.  Il   finanziamento   puo'   essere
          concesso anche ad  assuntori  di  passivita'  dei  debitori
          ceduti ovvero a soggetti con i quali  i  medesimi  debitori
          hanno rapporti di controllo  o  di  collegamento  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile. 
              4.  Possono  essere  costituite  una  o  piu'  societa'
          veicolo d'appoggio, nella forma di  societa'  di  capitali,
          aventi  come  oggetto  sociale  esclusivo  il  compito   di
          acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse  esclusivo
          dell'operazione  di   cartolarizzazione,   direttamente   o
          attraverso  una   o   piu'   ulteriori   societa'   veicolo
          d'appoggio,   autorizzate   ad   assumere,   totalmente   o
          parzialmente, il  debito  originario,  i  beni  immobili  e
          mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi
          o costituiti, in qualunque forma, a  garanzia  dei  crediti
          oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i  beni  oggetto
          di contratti di locazione finanziaria,  anche  se  risolti,
          eventualmente insieme con  i  rapporti  derivanti  da  tali
          contratti. Il trasferimento dei  suddetti  beni  e  diritti
          puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3  dell'articolo
          58 del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del
          medesimo articolo, anche se non avente  a  oggetto  beni  o
          rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco.  Le  stesse
          modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del  comma
          5  del  presente  articolo.  Le  somme  in  qualsiasi  modo
          rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali
          beni  e  diritti  sono  dovute   dalla   societa'   veicolo
          d'appoggio  alla  societa'  di  cartolarizzazione  di   cui
          all'articolo  3,  sono  assimilate,  agli   effetti   della
          presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti
          e sono destinate in via esclusiva  al  soddisfacimento  dei
          diritti incorporati nei titoli emessi e  al  pagamento  dei
          costi dell'operazione.  I  beni,  diritti  e  le  somme  in
          qualsiasi modo derivanti dai medesimi  nonche'  ogni  altro
          diritto acquisito nell'ambito  dell'operazione  di  cui  al
          presente comma, o  al  successivo  comma  5,  costituiscono
          patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  delle
          societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
          Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di
          creditori  diversi  dalla  societa'  di   cartolarizzazione
          nell'interesse  dei  portatori  dei  titoli  emessi   dalla
          societa' per la cartolarizzazione dei crediti. 
              4-bis. Si applicano le imposte di registro,  ipotecaria
          e catastale in misura fissa  sugli  atti  e  le  operazioni
          inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede
          giudiziale o concorsuale, dei beni  e  diritti  di  cui  ai
          commi 4 e 5, in favore della societa'  veicolo  d'appoggio,
          inclusi eventuali accolli  di  debito,  e  le  garanzie  di
          qualunque  tipo,  da  chiunque  e  in   qualsiasi   momento
          prestate, in favore della societa' di  cartolarizzazione  o
          altro  finanziatore  ed  in  relazione  all'operazione   di
          cartolarizzazione, a valere sui beni e  diritti  acquistati
          dalle societa' veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4,  le
          relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e
          cancellazioni anche  parziali,  ivi  comprese  le  relative
          cessioni di credito. 
              4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei
          contratti e rapporti di locazione finanziaria  e  dei  beni
          derivanti da tale attivita' si applicano le disposizioni in
          materia fiscale applicabili alle  societa'  che  esercitano
          attivita'  di  locazione  finanziaria.  Alle  cessioni   di
          immobili  oggetto  di  contratti  di  leasing   risolti   o
          altrimenti cessati per fatto  dell'utilizzatore  effettuate
          alla e dalla medesima societa' si  applica  l'articolo  35,
          comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture
          catastali effettuate a qualunque  titolo  in  relazione  ai
          beni e diritti acquisiti dalla societa' veicolo  d'appoggio
          le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono  dovute
          in misura fissa. 
              4-quater. Per gli atti e  i  provvedimenti  recanti  il
          successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono
          attivita' d'impresa, della proprieta' o di  diritti  reali,
          anche di  garanzia,  sui  beni  immobili  acquistati  dalle
          societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione  di
          cartolarizzazione, le imposte  di  registro,  ipotecaria  e
          catastale sono dovute in misura  fissa,  a  condizione  che
          l'acquirente  dichiari,  nel  relativo  atto,  che  intende
          trasferirli entro cinque anni dalla data di  acquisto.  Ove
          non  si  realizzi  tale  condizione  entro  il  quinquennio
          successivo, le imposte di registro, ipotecaria e  catastale
          sono dovute dall'acquirente nella  misura  ordinaria  e  si
          applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre
          agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del
          testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
          registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131.  Dalla  scadenza  del
          quinquennio  decorre  il  termine  per  il  recupero  delle
          imposte    ordinarie    da    parte    dell'amministrazione
          finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5. 
              4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma
          4-quater emessi a  favore  di  soggetti  che  non  svolgono
          attivita'  d'impresa  sono  assoggettati  alle  imposte  di
          registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di  200
          euro ciascuna sempre che in capo  all'acquirente  ricorrano
          le condizioni previste alla  nota  II-bis)  all'articolo  1
          della tariffa, parte prima, allegata al testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131. In  caso  di  dichiarazione  mendace  nell'atto  di
          acquisto, ovvero di rivendita nel  quinquennio  dalla  data
          dell'atto, si  applicano  le  disposizioni  indicate  nella
          predetta nota. 
              5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente  ai
          beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti
          di  locazione  finanziaria  ovvero  i  rapporti   giuridici
          derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la  societa'
          veicolo  d'appoggio  di  cui  al  comma   4   deve   essere
          consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario
          finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un
          gruppo bancario, e deve essere  costituita  per  specifiche
          operazioni  di  cartolarizzazione  e  destinata  a   essere
          liquidata una volta conclusa l'operazione;  le  limitazioni
          dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e  della
          capacita'   di   indebitamento   devono   risultare   dalla
          disciplina  contrattuale  e  statutaria.  Gli   adempimenti
          derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria
          ceduti ai sensi del presente  articolo  sono  eseguiti  dal
          soggetto che presta i  servizi  indicati  nell'articolo  2,
          comma 3,  lettera  c),  ovvero  da  un  soggetto  abilitato
          all'esercizio  dell'attivita'  di   locazione   finanziaria
          individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo.  Le
          disposizioni in materia fiscale applicabili  alle  societa'
          che  esercitano  attivita'  di  locazione  finanziaria   si
          applicano integralmente alla  societa'  veicolo  d'appoggio
          cessionaria  dei  contratti   e   rapporti   di   locazione
          finanziaria e dei beni derivanti da  tale  attivita'.  Alle
          cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa'  si
          applicano  integralmente  le  agevolazioni  originariamente
          previste   dall'articolo   35,    comma    10-ter.1,    del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
              6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma  2,  le
          cessioni effettuate  da  parte  di  banche  e  intermediari
          finanziari  ai  sensi  del  presente  articolo,  aventi  ad
          oggetto crediti non individuati in blocco, sono  pubblicate
          mediante  iscrizione   nel   registro   delle   imprese   e
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso   di
          avvenuta cessione, recante  indicazione  del  cedente,  del
          cessionario, della data  di  cessione,  delle  informazioni
          orientative sulla tipologia di rapporti da  cui  i  crediti
          ceduti derivano e sul periodo in  cui  tali  rapporti  sono
          sorti o sorgeranno, nonche' del sito  internet  in  cui  il
          cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino  alla
          loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e  la
          conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che  ne
          faranno  richiesta.  Dalla  data  di  pubblicazione   della
          notizia dell'avvenuta cessione  nella  Gazzetta  Ufficiale,
          nei confronti dei debitori ceduti si producono gli  effetti
          indicati all'articolo 1264 del codice civile e i  privilegi
          e le garanzie di qualsiasi tipo,  da  chiunque  prestati  o
          comunque  esistenti  a  favore  del  cedente,  nonche'   le
          trascrizioni nei pubblici registri degli atti  di  acquisto
          dei beni oggetto di locazione  finanziaria  compresi  nella
          cessione conservano la loro validita' e  il  loro  grado  a
          favore  del  cessionario,  senza   necessita'   di   alcuna
          formalita' o annotazione. Restano altresi'  applicabili  le
          discipline  speciali,  anche  di   carattere   processuale,
          previste per i crediti ceduti. 
              7. Nel caso previsto  dal  comma  2,  la  gestione  dei
          crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla  societa'
          di cartolarizzazione di cui all'articolo 3  e'  affidata  a
          una  banca  o  a  un  intermediario  finanziario   iscritto
          nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario. 
              8. Nel caso  previsto  dal  comma  3,  la  societa'  di
          cartolarizzazione  individua  un   soggetto   di   adeguata
          competenza  e  dotato  delle  necessarie   abilitazioni   o
          autorizzazioni in conformita' alle  disposizioni  di  legge
          applicabili,  cui  sono   conferiti,   nell'interesse   dei
          portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione
          e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto  sia  una
          banca, un intermediario finanziario iscritto  nell'albo  di
          cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una societa'
          di intermediazione mobiliare o una societa' di gestione del
          risparmio,  lo  stesso  soggetto   verifica   altresi'   la
          conformita'  dell'attivita'  e   delle   operazioni   della
          societa' di cartolarizzazione di cui  all'articolo  3  alla
          legge e al prospetto informativo. 
              8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1  rivesta  una
          valenza  sociale   in   forza   della   partecipazione   di
          un'associazione di promozione sociale iscritta al  registro
          da almeno cinque anni, ovvero  di  societa'  o  ente  dalla
          stessa istituiti, che assista il  futuro  conduttore  nella
          stipulazione del contratto di  locazione  con  la  societa'
          veicolo di appoggio, il limite temporale di  cui  al  primo
          periodo del comma 4-quater e' di quindici anni  dalla  data
          di acquisto e comunque  non  inferiore  alla  durata  della
          locazione.  L'eventuale  soggetto  cedente  alla   societa'
          veicolo  di  appoggio  e'  esonerato  dalla  consegna   dei
          documenti relativi alla regolarita' urbanistico-edilizia  e
          fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia  avviata
          l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione
          e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo  di
          trentasei mesi. L'esonero non  e'  esteso  alla  successiva
          vendita effettuata dalla societa' veicolo  d'appoggio.  Nel
          caso di trasferimento effettuato a partire  dal  2020  alla
          societa'   veicolo   d'appoggio,   l'immobile   e'   esente
          dall'imposta municipale propria, se lo stesso  continua  ad
          essere utilizzato come abitazione principale  del  debitore
          del credito ceduto che ne aveva  il  possesso  prima  della
          cessione. L'esenzione  non  si  applica  per  gli  immobili
          classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.". 
              comma 446 
              Si riporta il testo vigente del comma 516 dell'articolo
          1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "516. Le misure di cui al comma 515 devono  riguardare,
          in particolare: 
              a) la revisione del sistema di  compartecipazione  alla
          spesa  sanitaria  a  carico  degli  assistiti  al  fine  di
          promuovere maggiore equita' nell'accesso alle cure; 
              b) il  rispetto  degli  obblighi  di  programmazione  a
          livello nazionale e regionale in coerenza con  il  processo
          di riorganizzazione  delle  reti  strutturali  dell'offerta
          ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare
          riferimento alla cronicita' e alle liste d'attesa; 
              c) la valutazione  dei  fabbisogni  del  personale  del
          Servizio  sanitario  nazionale   e   dei   riflessi   sulla
          programmazione della formazione di base e  specialistica  e
          sulle    necessita'    assunzionali,    ivi    comprendendo
          l'aggiornamento del parametro di  riferimento  relativo  al
          personale; 
              d)  l'implementazione  di  infrastrutture   e   modelli
          organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di
          interconnessione  dei  sistemi  informativi  del   Servizio
          sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso
          seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e  i
          diversi  livelli  assistenziali  del  territorio  nazionale
          tenendo  conto  delle   infrastrutture   gia'   disponibili
          nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e  del  fascicolo
          sanitario elettronico; 
              e) la promozione della ricerca in ambito sanitario; 
              f)     il     miglioramento      dell'efficienza      e
          dell'appropriatezza  nell'uso  dei  fattori  produttivi   e
          l'ordinata  programmazione  del  ricorso   agli   erogatori
          privati accreditati che siano preventivamente sottoposti  a
          controlli  di  esiti  e  di  valutazione  con  sistema   di
          indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando quanto
          previsto dall'articolo 15, comma  14,  primo  periodo,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              g)  la  valutazione  del   fabbisogno   di   interventi
          infrastrutturali di ammodernamento tecnologico. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 796 dell'articolo
          1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "796.  Per  garantire  il   rispetto   degli   obblighi
          comunitari e la realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione  del
          protocollo di intesa  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  un  patto
          nazionale per la  salute  sul  quale  la  Conferenza  delle
          regioni e delle province autonome, nella  riunione  del  28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: 
              a) il finanziamento del Servizio  sanitario  nazionale,
          cui concorre ordinariamente lo  Stato,  e'  determinato  in
          96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in  99.082  milioni
          di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni  di  euro  per
          l'anno 2009, comprensivi  dell'importo  di  50  milioni  di
          euro,  per  ciascuno  degli  anni  indicati,  a  titolo  di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          «Bambino Gesu'»,  preventivamente  accantonati  ed  erogati
          direttamente  allo  stesso  ospedale  dallo   Stato.   All'
          articolo 1, comma 278, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266,  le  parole:  «a  decorrere   dall'anno   2006»   sono
          sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'anno 2006»; 
              b) e' istituito per il  triennio  2007-2009,  un  Fondo
          transitorio di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2007,  di
          850 milioni di euro per l'anno 2008 e  di  700  milioni  di
          euro per l'anno 2009, la cui ripartizione  tra  le  regioni
          interessate da elevati disavanzi e'  disposta  con  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano  (435).  L'accesso
          alle risorse del Fondo di  cui  alla  presente  lettera  e'
          subordinato alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge  30  dicembre
          2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
          piano di rientro dai disavanzi. Il piano  di  rientro  deve
          contenere  sia  le  misure  di  riequilibrio  del   profilo
          erogativo  dei  livelli  essenziali  di   assistenza,   per
          renderlo conforme a quello  desumibile  dal  vigente  Piano
          sanitario nazionale e dal vigente  decreto  del  Presidente
          del Consiglio  dei  Ministri  di  fissazione  dei  medesimi
          livelli essenziali di assistenza, sia le misure  necessarie
          all'azzeramento  del  disavanzo  entro  il  2010,  sia  gli
          obblighi  e   le   procedure   previsti   dall'articolo   8
          dell'intesa  23  marzo  2005   sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata
          formalmente in modo automatico o  che  sia  stato  attivato
          l'innalzamento   ai   livelli   massimi    dell'addizionale
          regionale all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e
          dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, fatte salve le aliquote  ridotte  disposte  con
          leggi  regionali  a  favore  degli  esercenti  un'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,   artigianale   o   comunque
          economica,  ovvero  una  libera  arte  o  professione,  che
          abbiano  denunciato  richieste  estorsive  e  per  i  quali
          ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4  della  legge
          23 febbraio  1999,  n.  44.  Qualora  nel  procedimento  di
          verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
          di  parte  degli  obiettivi  intermedi  di  riduzione   del
          disavanzo  contenuti  nel  piano  di  rientro,  la  regione
          interessata puo' proporre  misure  equivalenti  che  devono
          essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
          e delle finanze. In ogni caso l'accertato  verificarsi  del
          mancato raggiungimento degli obiettivi  intermedi  comporta
          che,  con  riferimento  all'anno  d'imposta  dell'esercizio
          successivo, l'addizionale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche e l'aliquota dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive si applicano oltre i  livelli  massimi
          previsti  dalla  legislazione  vigente  fino  all'integrale
          copertura  dei  mancati  obiettivi.  La  maggiorazione   ha
          carattere  generalizzato  e  non  settoriale   e   non   e'
          suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
          per categorie  di  soggetti  passivi.  Qualora  invece  sia
          verificato che il rispetto  degli  obiettivi  intermedi  e'
          stato conseguito con risultati  ottenuti  quantitativamente
          migliori,  la  regione  interessata   puo'   ridurre,   con
          riferimento all'anno d'imposta  dell'esercizio  successivo,
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e  l'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
          ottenuto.  Gli   interventi   individuati   dai   programmi
          operativi    di    riorganizzazione,    qualificazione    o
          potenziamento del servizio sanitario  regionale,  necessari
          per  il  perseguimento   dell'equilibrio   economico,   nel
          rispetto dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  oggetto
          degli accordi di cui all'  articolo  1,  comma  180,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          come integrati dagli accordi di cui all' articolo 1,  commi
          278 e 281, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  sono
          vincolanti per la regione che ha sottoscritto  l'accordo  e
          le  determinazioni  in  esso  previste  possono  comportare
          effetti  di  variazione  dei  provvedimenti  normativi   ed
          amministrativi gia'  adottati  dalla  medesima  regione  in
          materia di programmazione  sanitaria.  Il  Ministero  della
          salute, anche avvalendosi  del  supporto  tecnico-operativo
          dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          assicura l'attivita' di  affiancamento  delle  regioni  che
          hanno sottoscritto l'accordo di cui all' articolo 1,  comma
          180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  comprensivo  di
          un  Piano  di  rientro  dai  disavanzi,  sia  ai  fini  del
          monitoraggio  dello  stesso,  sia   per   i   provvedimenti
          regionali da sottoporre a preventiva approvazione da  parte
          del Ministero della salute e del Ministero dell'economia  e
          delle finanze,  sia  per  i  Nuclei  da  realizzarsi  nelle
          singole  regioni  con  funzioni  consultive   di   supporto
          tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale  di  verifica  e
          controllo sull'assistenza sanitaria di cui all' articolo 1,
          comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
              c) all' articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre
          2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          «all'anno d'imposta 2006» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «agli anni di imposta 2006 e successivi».  Il  procedimento
          per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
          fini dell'avvio delle procedure di cui al  citato  articolo
          1, comma 174, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico  per
          la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12  della
          citata intesa 23 marzo 2005; 
              d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
          del finanziamento a carico dello Stato: 
              1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
          6, del decreto legislativo 18  febbraio  2000,  n.  56,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
          2008 e 2009, e' autorizzato  a  concedere  alle  regioni  a
          statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle  somme
          indicate alla lettera a) del presente comma da  accreditare
          sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'articolo
          66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in  essere  presso
          le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari  al
          97 per cento delle somme  dovute  alle  regioni  a  statuto
          ordinario a titolo di finanziamento della quota  indistinta
          del  fabbisogno  sanitario,   quale   risulta   dall'intesa
          espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
          delle disponibilita' finanziarie complessive  destinate  al
          finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  per   i
          medesimi anni; 
              2) per  gli  anni  2007,  2008  e  2009,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  concedere
          alla Regione siciliana anticipazioni nella misura  pari  al
          97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo  di
          finanziamento  della  quota   indistinta,   quale   risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
          partecipazioni della medesima regione; 
              3)  alle  regioni  che  abbiano  superato   tutti   gli
          adempimenti  dell'ultima  verifica  effettuata  dal  Tavolo
          tecnico  per  la  verifica   degli   adempimenti   di   cui
          all'articolo 12 della  citata  intesa  23  marzo  2005,  si
          riconosce  la  possibilita'  di  un  incremento  di   detta
          percentuale compatibilmente con  gli  obblighi  di  finanza
          pubblica; 
              4)  all'erogazione  dell'ulteriore  3  per  cento   nei
          confronti delle  singole  regioni  si  provvede  a  seguito
          dell'esito  positivo  della  verifica   degli   adempimenti
          previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge; 
              5) nelle more  dell'intesa  espressa,  ai  sensi  delle
          norme vigenti, dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano   sulla   ripartizione   delle   disponibilita'
          finanziarie  complessive  destinate  al  finanziamento  del
          Servizio  sanitario  nazionale,   le   anticipazioni   sono
          commisurate al livello del finanziamento  corrispondente  a
          quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale  risulta
          dall'intesa espressa  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere  dall'anno
          2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
          lordo nominale programmato; 
              6) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali
          recuperi necessari anche a carico delle somme  a  qualsiasi
          titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; 
              7) sono autorizzate, a  carico  di  somme  a  qualsiasi
          titolo spettanti, le compensazioni degli importi a  credito
          e a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,
          connessi alla mobilita'  sanitaria  interregionale  di  cui
          all'articolo  12,  comma  3,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,    nonche'    alla    mobilita'    sanitaria
          internazionale di  cui  all'articolo  18,  comma  7,  dello
          stesso decreto legislativo n. 502 del  1992,  e  successive
          modificazioni.  I  predetti  importi  sono   definiti   dal
          Ministero  della  salute  di  intesa  con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
              e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi  nel
          settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
          fino  all'anno  2005,  al  netto  per  l'anno  2005   della
          copertura  derivante   dall'incremento   automatico   delle
          aliquote, di cui all 'articolo 1, comma 174, della legge 30
          dicembre 2004, n. 311,  come  da  ultimo  modificato  dalla
          lettera c) del presente comma, per le regioni che, al  fine
          della riduzione strutturale  del  disavanzo,  sottoscrivono
          l'accordo richiamato alla lettera b)  del  presente  comma,
          risultano  idonei  criteri   di   copertura   a   carattere
          pluriennale  derivanti  da  specifiche  entrate   certe   e
          vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
          tecnico  per  la  verifica   degli   adempimenti   di   cui
          all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005; 
              f) per gli anni 2007  e  seguenti  sono  confermate  le
          misure di contenimento  della  spesa  farmaceutica  assunte
          dall'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)  ai  fini  del
          rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
          deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
          dicembre 2005, n. 18 dell'8  giugno  2006,  n.  21  del  21
          giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e  n.  26  del  27
          settembre 2006, salvo rideterminazioni  delle  medesime  da
          parte dell'AIFA stessa sulla base  del  monitoraggio  degli
          andamenti effettivi della spesa; 
              g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera
          f) del presente comma, per  il  periodo  1°  marzo  2007-29
          febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari
          a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a  carico  delle
          aziende  farmaceutiche,  178,7   milioni   a   carico   dei
          farmacisti e 44,6 milioni a  carico  dei  grossisti,  sulla
          base   di   tabelle   di    equivalenza    degli    effetti
          economico-finanziari per il Servizio  sanitario  nazionale,
          approvate dall'AIFA e definite per regione  e  per  azienda
          farmaceutica, le singole aziende  farmaceutiche,  entro  il
          termine perentorio del 30 gennaio  2007,  possono  chiedere
          alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
          propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione  del
          5 per cento  dei  prezzi  di  cui  alla  deliberazione  del
          consiglio  di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del   27
          settembre 2006. La richiesta deve  essere  corredata  dalla
          contestuale  dichiarazione  di  impegno  al  versamento,  a
          favore delle regioni interessate, degli importi,  al  lordo
          dell'IVA, indicati nelle tabelle di  equivalenza  approvate
          dall'AIFA, secondo le  modalita'  indicate  nella  presente
          disposizione  normativa  e  nei   provvedimenti   attuativi
          dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a  quello
          derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento
          dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10
          febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole
          aziende farmaceutiche e dispone, con  decorrenza  1°  marzo
          2007, il ripristino dei  prezzi  dei  relativi  farmaci  in
          vigore il 30 settembre 2006, subordinando  tale  ripristino
          al versamento, da parte  dell'azienda  farmaceutica,  degli
          importi dovuti alle singole regioni e  all'erario  in  base
          alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da
          corrispondersi  entro  i  termini  improrogabili   del   20
          febbraio 2007, 20 giugno 2007  e  20  settembre  2007.  Gli
          importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo  periodo
          sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni  e
          per il 9,09 per cento  all'erario,  senza  possibilita'  di
          compensazione, secondo le modalita'  indicate  all'articolo
          17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli  atti
          che  attestano  il  versamento  alle  singole   regioni   e
          all'erario  devono  essere  inviati  da  ciascuna   azienda
          farmaceutica   contestualmente   all'AIFA,   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze e al Ministero  della  salute
          rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
          22 settembre 2007. La mancata corresponsione,  nei  termini
          previsti, a ciascuna regione di una rata  comporta,  per  i
          farmaci     dell'azienda     farmaceutica     inadempiente,
          l'automatico  ripristino,  dal  primo   giorno   del   mese
          successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1°  ottobre
          2006; 
              h) in coerenza con quanto previsto  dalla  lettera  g),
          l'AIFA  ridetermina,  in  via  temporanea,  le   quote   di
          spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
          oggetto delle misure indicate nella medesima  disposizione,
          in modo tale da assicurare, attraverso la  riduzione  delle
          predette  quote  e  il  corrispondente   incremento   della
          percentuale di  sconto  a  favore  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  una  minore  spesa  dello  stesso  Servizio  di
          entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7  milioni
          a carico  dei  farmacisti  e  44,6  milioni  a  carico  dei
          grossisti; 
              i)  in  caso  di  rideterminazione  delle   misure   di
          contenimento della spesa farmaceutica ai  sensi  di  quanto
          stabilito nella parte conclusiva della lettera  f),  l'AIFA
          provvede alla conseguente rimodulazione delle  disposizioni
          attuative di  quanto  previsto  dalle  norme  di  cui  alle
          lettere g) e h); 
              l) nei confronti delle  regioni  che  abbiano  comunque
          garantito la copertura degli eventuali relativi  disavanzi,
          e' consentito l'accesso agli importi di cui  all'  articolo
          1, comma 181, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  con
          riferimento  alla  spesa  farmaceutica   registrata   negli
          esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni: 
              1) con riferimento al superamento del tetto del 13  per
          cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in  assenza
          del rispetto dell'obbligo regionale di  contenimento  della
          spesa per la quota a proprio carico, con le misure  di  cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
          febbraio 2007, nell'ambito  della  procedura  di  cui  all'
          articolo 1, comma 174, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311,  come  da  ultimo  modificato  dalla  lettera  c)  del
          presente comma,  di  una  quota  fissa  per  confezione  di
          importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del  40
          per cento. Le  regioni  interessate,  in  alternativa  alla
          predetta applicazione di una quota  fissa  per  confezione,
          possono  adottare  anche  diverse   misure   regionali   di
          contenimento  della   spesa   farmaceutica   convenzionata,
          purche'  di  importo  adeguato  a   garantire   l'integrale
          contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
          e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo  tecnico
          di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12  della
          citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi  del  supporto
          tecnico dell'AIFA; 
              2) con riferimento al superamento della  soglia  del  3
          per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata,  in
          assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
          della spesa per  la  quota  a  proprio  carico,  l'avvenuta
          presentazione, da parte della regione interessata, entro la
          data del 28 febbraio 2007,  ai  Ministeri  della  salute  e
          dell'economia e delle finanze di un Piano  di  contenimento
          della  spesa   farmaceutica   ospedaliera,   che   contenga
          interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi,  al
          monitoraggio dell'uso  appropriato  degli  stessi  e  degli
          appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui  idoneita'  deve
          essere verificata congiuntamente nell'ambito  del  Comitato
          paritetico permanente per la verifica  dell'erogazione  dei
          livelli essenziali di assistenza e del Tavolo  tecnico  per
          la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa  23
          marzo 2005; 
              m) all'articolo 1, comma 28, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              1) il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «I
          percorsi  diagnostico-terapeutici  sono  costituiti   dalle
          linee-guida di  cui  all'  articolo  1,  comma  283,  terzo
          periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  nonche'  da
          percorsi definiti ed adeguati  periodicamente  con  decreto
          del Ministro della salute, previa intesa con la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  del
          Comitato strategico del Sistema nazionale  linee-guida,  di
          cui al decreto del Ministro della salute  30  giugno  2004,
          integrato da un rappresentante della Federazione  nazionale
          degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»; 
              2) al terzo periodo,  le  parole:  «Il  Ministro  della
          sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,»  sono
          inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»; 
              n) ai fini del programma pluriennale di  interventi  in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
          11 marzo 1988, n.  67,  e  successive  modificazioni,  come
          rideterminato dall'articolo 83, comma  3,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23  miliardi  di  euro,
          fermo  restando,  per  la  sottoscrizione  di  accordi   di
          programma con le regioni e l'assegnazione di  risorse  agli
          altri enti del settore  sanitario  interessati,  il  limite
          annualmente definito in base alle effettive  disponibilita'
          di bilancio.  Il  maggior  importo  di  cui  alla  presente
          lettera  e'  vincolato  per  100  milioni   di   euro   per
          l'esecuzione di un programma pluriennale di  interventi  in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,  finalizzato
          al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»;  per
          7  milioni  di  euro  per  l'esecuzione  di  un   programma
          pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
          edilizia e di  ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio
          sanitario  pubblico,  destinati  al  potenziamento  e  alla
          creazione di unita' di terapia intensiva  neonatale  (TIN);
          per 3 milioni di euro  per  l'esecuzione  di  un  programma
          pluriennale di  interventi  in  materia  di  ammodernamento
          tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico,  destinati
          all'acquisto di nuove metodiche  analitiche,  basate  sulla
          spettrometria di «massa tandem», per  effettuare  screening
          neonatali allargati, per patologie metaboliche  ereditarie,
          per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
          per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
          tecnologica  dei   servizi   di   radiodiagnostica   e   di
          radioterapia  di  interesse  oncologico   con   prioritario
          riferimento alle regioni meridionali ed insulari,  per  150
          milioni di euro  ad  interventi  per  la  realizzazione  di
          strutture residenziali e l'acquisizione di  tecnologie  per
          gli interventi territoriali dedicati alle cure  palliative,
          ivi comprese quelle relative  alle  patologie  degenerative
          neurologiche   croniche   invalidanti    con    prioritario
          riferimento  alle  regioni  che   abbiano   completato   il
          programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1,  del
          decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  450,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39,  e  che
          abbiano avviato programmi  di  assistenza  domiciliare  nel
          campo delle  cure  palliative,  per  100  milioni  di  euro
          all'implementazione  e   all'ammodernamento   dei   sistemi
          informatici  delle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere   e
          all'integrazione dei medesimi  con  i  sistemi  informativi
          sanitari delle regioni  e  per  100  milioni  di  euro  per
          strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
          di accordi di programma con le regioni, e'  data,  inoltre,
          priorita' agli  interventi  relativi  ai  seguenti  settori
          assistenziali,   tenuto   conto   delle   esigenze    della
          programmazione    sanitaria    nazionale    e    regionale:
          realizzazione   di   strutture   sanitarie    territoriali,
          residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
          attraverso  la  valutazione  preventiva  dei  programmi  di
          investimento  e  il  monitoraggio  della  loro  attuazione,
          assicura   il   raggiungimento   dei   predetti   obiettivi
          prioritari, verificando nella programmazione  regionale  la
          copertura  del  fabbisogno  relativo  anche  attraverso   i
          precedenti programmi di investimento.  Il  riparto  fra  le
          regioni del maggiore importo di cui alla  presente  lettera
          e' effettuato con riferimento alla valutazione dei  bisogni
          relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie: 
              1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
          sanitario  nazionale,  con  particolare  riferimento   alla
          diagnosi  e  terapia  nel  campo  dell'oncologia  e   delle
          malattie rare; 
              2) superamento del divario Nord-Sud; 
              3)  possibilita'  per  le  regioni  che  abbiano   gia'
          realizzato la programmazione pluriennale, di  attivare  una
          programmazione aggiuntiva; 
              4) messa a norma delle  strutture  pubbliche  ai  sensi
          dell'atto di indirizzo e coordinamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale  n.
          42 del 20 febbraio 1997; 
              5)  premialita'  per  le  regioni  sulla   base   della
          tempestivita'   e   della   qualita'   di   interventi   di
          ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
          eseguiti per una quota pari al 10 per cento; 
              o)  fatto  salvo  quanto   previsto   in   materia   di
          aggiornamento dei  tariffari  delle  prestazioni  sanitarie
          dall' articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
          dicembre 2004,  n.  311,  come  modificato  dalla  presente
          lettera, a partire dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge le strutture private  accreditate,  ai  fini
          della remunerazione delle prestazioni rese  per  conto  del
          Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari  al
          2 per cento  degli  importi  indicati  per  le  prestazioni
          specialistiche dal decreto del Ministro  della  sanita'  22
          luglio 1996, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  150
          alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del  14  settembre  1996,  e
          pari  al  20  per  cento  degli  importi  indicati  per  le
          prestazioni di  diagnostica  di  laboratorio  dal  medesimo
          decreto. Fermo restando  il  predetto  sconto,  le  regioni
          provvedono, entro il 28  febbraio  2007,  ad  approvare  un
          piano  di  riorganizzazione  della  rete  delle   strutture
          pubbliche  e  private  accreditate   eroganti   prestazioni
          specialistiche e di diagnostica  di  laboratorio,  al  fine
          dell'adeguamento  degli   standard   organizzativi   e   di
          personale   coerenti   con   i   processi   di   incremento
          dell'efficienza resi  possibili  dal  ricorso  a  metodiche
          automatizzate. All' articolo 1, comma 170, della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole:  «,  sentite  le   societa'   scientifiche   e   le
          associazioni di categoria interessate»; 
              p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le  prestazioni
          di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
          esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
          al pagamento di una quota fissa sulla  ricetta  pari  a  10
          euro. Per  le  prestazioni  erogate  in  regime  di  pronto
          soccorso  ospedaliero  non  seguite  da  ricovero,  la  cui
          condizione e'  stata  codificata  come  codice  bianco,  ad
          eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a  seguito
          di traumatismi ed avvelenamenti acuti,  gli  assistiti  non
          esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa  pari  a
          25 euro. La quota  fissa  per  le  prestazioni  erogate  in
          regime di pronto soccorso non e',  comunque,  dovuta  dagli
          assistiti non esenti di eta'  inferiore  a  14  anni.  Sono
          fatte salve le  disposizioni  eventualmente  assunte  dalle
          regioni che, per l'accesso al pronto soccorso  ospedaliero,
          pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati; 
              p-bis) per le prestazioni di  assistenza  specialistica
          ambulatoriale, di cui al primo periodo  della  lettera  p),
          fermo restando l'importo di manovra pari a 811  milioni  di
          euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
          834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
          della stima degli effetti della complessiva  manovra  nelle
          singole regioni, definita dal  Ministero  della  salute  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari  a  10
          euro, possono anche congiuntamente: 
              1) adottare altre misure  di  partecipazione  al  costo
          delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
          regione interessata e' subordinata alla certificazione  del
          loro   effetto   di   equivalenza   per   il   mantenimento
          dell'equilibrio economico-finanziario e  per  il  controllo
          dell'appropriatezza, da parte del  Tavolo  tecnico  per  la
          verifica  degli  adempimenti   di   cui   all'articolo   12
          dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005; 
              2)  stipulare  con  il  Ministero  della  salute  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze un accordo  per  la
          definizione di altre  misure  di  partecipazione  al  costo
          delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto  il  profilo
          del mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario  e
          del controllo dell'appropriatezza.  Le  misure  individuate
          dall'accordo si applicano,  nella  regione  interessata,  a
          decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
          dell'accordo medesimo; 
              2-bis)  fermo  restando  il  rispetto   dell'equilibrio
          economico  del  settore  sanitario,  adottare   azioni   di
          efficientamento     della      spesa      e      promozione
          dell'appropriatezza    delle    prestazioni,    certificate
          congiuntamente dal Comitato paritetico  permanente  per  la
          verifica  dell'erogazione   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza e dal  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
          adempimenti, di cui agli  articoli  9  e  12  della  citata
          intesa 23 marzo 2005; 
              q) all' articolo 1, comma 292, della legge 23  dicembre
          2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
          2007, alla modificazione degli allegati al  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
          e successive  modificazioni,  di  definizione  dei  livelli
          essenziali  di  assistenza,  finalizzata   all'inserimento,
          nell'elenco    delle    prestazioni    di     specialistica
          ambulatoriale, di prestazioni gia'  erogate  in  regime  di
          ricovero   ospedaliero,   nonche'   alla   integrazione   e
          modificazione  delle  soglie  di  appropriatezza   per   le
          prestazioni di ricovero ospedaliero in regime  di  ricovero
          ordinario diurno»; 
              r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini,  anche
          se esenti dalla partecipazione alla  spesa  sanitaria,  che
          non  abbiano  ritirato  i  risultati  di  visite  o   esami
          diagnostici e di laboratorio sono tenuti al  pagamento  per
          intero della prestazione usufruita, con le  modalita'  piu'
          idonee  al  recupero  delle  somme  dovute  stabilite   dai
          provvedimenti regionali; 
              s)  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2008,   cessano   i
          transitori  accreditamenti  delle  strutture  private  gia'
          convenzionate, ai sensi dell'articolo  6,  comma  6,  della
          legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  non   confermati   da
          accreditamenti provvisori o definitivi  disposti  ai  sensi
          dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni; 
              t) le  regioni  provvedono  ad  adottare  provvedimenti
          finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
          accreditamenti   provvisori   delle    strutture    private
          ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo  8-quater,
          comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          non  confermati  dagli  accreditamenti  definitivi  di  cui
          all'articolo  8-quater,  comma  1,  del  medesimo   decreto
          legislativo n. 502  del  1992;  le  regioni  provvedono  ad
          adottare provvedimenti finalizzati a garantire che  dal  31
          ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte
          le altre strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  private,
          nonche' degli stabilimenti termali come  individuati  dalla
          legge  24  ottobre  2000,  n.  323,  non  confermati  dagli
          accreditamenti definitivi  di  cui  all'articolo  8-quater,
          comma 1, del decreto legislativo n. 502 del  1992.  Qualora
          le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31
          ottobre 2014, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e sentito  il  Ministro  per
          gli affari regionali e le autonomie, nomina  il  Presidente
          della regione o altro soggetto commissario ad acta ai  fini
          dell'adozione dei predetti provvedimenti; 
              u) le  regioni  provvedono  ad  adottare  provvedimenti
          finalizzati a garantire che, a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti,  ai
          sensi  dell'articolo  8-quaterdel  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  in
          assenza di un provvedimento  regionale  di  ricognizione  e
          conseguente  determinazione,  ai  sensi  del  comma  8  del
          medesimo articolo 8-quaterdel decreto  legislativo  n.  502
          del 1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso  al
          Comitato   paritetico   permanente    per    la    verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo  2005.  Per  le
          regioni   impegnate   nei   piani   di   rientro   previsti
          dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
          2008 di cui alla presente lettera e alla  lettera  s)  sono
          anticipate al 1° luglio  2007  limitatamente  alle  regioni
          nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si  sia  provveduto
          ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle  esigenze  di
          riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
          all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del  citato  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni; 
              v)  il  Ministero  della  salute,   avvalendosi   della
          Commissione  unica   sui   dispositivi   medici   e   della
          collaborazione istituzionale  dell'Agenzia  per  i  servizi
          sanitari regionali, individua, entro il  31  gennaio  2007,
          tipologie  di  dispositivi   per   il   cui   acquisto   la
          corrispondente spesa superi il 50  per  cento  della  spesa
          complessiva  dei  dispositivi  medici  registrata  per   il
          Servizio  sanitario  nazionale.   Fermo   restando   quanto
          previsto dal  comma  5  dell'articolo  57  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
          comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, entro il 30 aprile  2007,  con  decreto  del  Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti   i   prezzi   dei
          dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
          assumere, con decorrenza dal  1°  maggio  2007,  come  base
          d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
          prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu'  bassi  prezzi
          unitari  di  acquisto  da  parte  del  Servizio   sanitario
          nazionale risultanti dalle informazioni in  possesso  degli
          osservatori  esistenti  e  di   quelle   rese   disponibili
          dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo  della
          presente  lettera.  Entro  il  15  marzo  2007  le  regioni
          trasmettono al Ministero della salute - Direzione  generale
          dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il  tramite
          dell'Agenzia per i servizi  sanitari  regionali,  i  prezzi
          unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel  corso  del
          biennio 2005-2006; entro la  stessa  data  le  aziende  che
          producono o commercializzano in Italia  dispositivi  medici
          trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
          criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute,  i
          prezzi unitari  relativi  alle  forniture  effettuate  alle
          aziende sanitarie nel corso  del  medesimo  biennio.  Nelle
          gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte  di
          una piu' ampia fornitura di  beni  e  servizi,  l'offerente
          deve indicare in  modo  specifico  il  prezzo  unitario  di
          ciascun dispositivo e i dati identificativi  dello  stesso.
          Il Ministero della salute,  avvalendosi  della  Commissione
          unica  sui  dispositivi  medici  e   della   collaborazione
          istituzionale  dell'Istituto   superiore   di   sanita'   e
          dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove  la
          realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
          studi  sull'appropriatezza   dell'impiego   di   specifiche
          tipologie   di   dispositivi   medici,    anche    mediante
          comparazione dei costi rispetto ad ipotesi  alternative.  I
          risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
          Ministero della salute; 
              z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2,  del
          decreto-legge 17 febbraio  1998,  n.  23,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,  n.  94,  non  e'
          applicabile al ricorso a terapie  farmacologiche  a  carico
          del Servizio  sanitario  nazionale,  che,  nell'ambito  dei
          presidi ospedalieri  o  di  altre  strutture  e  interventi
          sanitari, assuma  carattere  diffuso  e  sistematico  e  si
          configuri, al di fuori delle condizioni  di  autorizzazione
          all'immissione in commercio, quale alternativa  terapeutica
          rivolta a pazienti portatori  di  patologie  per  le  quali
          risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
          al trattamento. Il ricorso a  tali  terapie  e'  consentito
          solo  nell'ambito  delle   sperimentazioni   cliniche   dei
          medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
          211,  e  successive  modificazioni.  In  caso  di   ricorso
          improprio si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
          3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio  1998,
          n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  aprile
          1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il  28
          febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
          per le aziende  ospedaliere,  per  le  aziende  ospedaliere
          universitarie e per gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico  volte   alla   individuazione   dei
          responsabili    dei    procedimenti    applicativi    delle
          disposizioni di cui alla presente lettera, anche  sotto  il
          profilo  della  responsabilita'  amministrativa  per  danno
          erariale.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni regionali di cui alla presente  lettera,  tale
          responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario  delle
          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  delle
          aziende  ospedaliere  universitarie  e  degli  Istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico. 
              Omissis.". 
              comma 448 
              Si riporta il testo vigente del comma 804 dell'articolo
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              "804. Al fine di  conseguire  una  maggiore  equita'  e
          agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte  di
          specifiche categorie di soggetti vulnerabili,  nello  stato
          di previsione del Ministero della salute  e'  istituito  un
          Fondo per la riduzione della quota fissa sulla  ricetta  di
          cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui  alla  lettera
          p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60  milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2018. 
              Omissis.". 
              comma 449 
              Il testo dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 81. 
              Il testo del comma 555  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 145 del 2018 e' riportato  nelle  Note  all'art.1,
          comma 81. 
              comma 454 
              La legge 8 novembre 1991, n.  381  recante  "Disciplina
          delle cooperative sociali" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 3
          dicembre 1991, n. 283. 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          48 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: 
              "Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme 
              1. - 2. Omissis. 
              3. I beni immobili sono: 
              a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di
          giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
          idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
          allo   svolgimento   delle   attivita'   istituzionali   di
          amministrazioni  statali,  agenzie   fiscali,   universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
          stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
          di tipo mafioso; 
              b) mantenuti  nel  patrimonio  dello  Stato  e,  previa
          autorizzazione  del   Ministro   dell'interno,   utilizzati
          dall'Agenzia per finalita' economiche; 
              c) trasferiti per  finalita'  istituzionali  o  sociali
          ovvero economiche, con vincolo di  reimpiego  dei  proventi
          per finalita' sociali, in via  prioritaria,  al  patrimonio
          indisponibile del comune ove l'immobile e' sito, ovvero  al
          patrimonio  indisponibile  della  provincia,  della  citta'
          metropolitana  o  della  regione.  Gli  enti   territoriali
          provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati
          ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con
          cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito  internet
          istituzionale dell'ente, deve contenere i dati  concernenti
          la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei  beni
          nonche',  in  caso  di  assegnazione  a   terzi,   i   dati
          identificativi del concessionario e gli estremi,  l'oggetto
          e  la  durata  dell'atto   di   concessione.   La   mancata
          pubblicazione  comporta  responsabilita'  dirigenziale   ai
          sensi dell'articolo 46 del  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi  o
          attraverso associazioni, possono amministrare  direttamente
          il bene o, sulla base di apposita  convenzione,  assegnarlo
          in concessione,  a  titolo  gratuito  e  nel  rispetto  dei
          principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita'  di
          trattamento, a comunita',  anche  giovanili,  ad  enti,  ad
          associazioni  maggiormente   rappresentative   degli   enti
          locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
          11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
          centri di recupero e cura di tossicodipendenti  di  cui  al
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309,  nonche'  alle  associazioni  di  protezione
          ambientale riconosciute ai  sensi  dell'articolo  13  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad
          altre  tipologie  di  cooperative  purche'   a   mutualita'
          prevalente, fermo  restando  il  requisito  della  mancanza
          dello scopo di lucro,  e  agli  operatori  dell'agricoltura
          sociale riconosciuti ai sensi  delle  disposizioni  vigenti
          nonche'  agli  Enti  parco  nazionali   e   regionali.   La
          convenzione  disciplina  la  durata,  l'uso  del  bene,  le
          modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
          risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
          non assegnati a seguito di procedure di  evidenza  pubblica
          possono  essere  utilizzati  dagli  enti  territoriali  per
          finalita' di lucro e  i  relativi  proventi  devono  essere
          reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali. Se  entro
          due   anni   l'ente   territoriale   non   ha    provveduto
          all'assegnazione o all'utilizzazione  del  bene,  l'Agenzia
          dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di  un
          commissario con poteri sostitutivi.  Alla  scadenza  di  un
          anno  il  sindaco  invia  al  Direttore  dell'Agenzia   una
          relazione sullo stato  della  procedura.  La  destinazione,
          l'assegnazione  e  l'utilizzazione  dei  beni,  nonche'  il
          reimpiego per  finalita'  sociali  dei  proventi  derivanti
          dall'utilizzazione per finalita' economiche, sono  soggetti
          a pubblicita' nei siti internet  dell'Agenzia  e  dell'ente
          utilizzatore  o  assegnatario,   ai   sensi   del   decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33.  L'Agenzia  revoca  la
          destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il
          soggetto assegnatario non trasmettano i  dati  nel  termine
          richiesto; 
              c-bis)  assegnati,  a  titolo  gratuito,   direttamente
          dall'Agenzia agli enti o alle  associazioni  indicati  alla
          lettera c), in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  2
          della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  sulla  base  di
          apposita  convenzione  nel   rispetto   dei   principi   di
          trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di trattamento,
          ove risulti evidente la loro destinazione  sociale  secondo
          criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia; 
              d)   trasferiti    prioritariamente    al    patrimonio
          indisponibile  dell'ente  locale  o   della   regione   ove
          l'immobile e' sito, se  confiscati  per  il  reato  di  cui
          all'articolo  74  del  citato  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, qualora richiesti per le finalita' di cui all'articolo
          129 dello stesso decreto del Presidente  della  Repubblica.
          Se entro due anni l'ente territoriale destinatario  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri sostitutivi. 
              Omissis.". 
              comma 458 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  130  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 130. Trasferimenti di  competenze  relative  agli
          invalidi civili 
              1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data  di
          entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,  la
          funzione di erogazione di pensioni,  assegni  e  indennita'
          spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi
          civili e' trasferita  ad  un  apposito  fondo  di  gestione
          istituito  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale (INPS). 
              2. Le funzioni di  concessione  dei  nuovi  trattamenti
          economici a favore degli invalidi  civili  sono  trasferite
          alle  regioni,  che,  secondo  il  criterio  di   integrale
          copertura, provvedono con risorse  proprie  alla  eventuale
          concessione  di  benefici  aggiuntivi  rispetto  a   quelli
          determinati con legge dello Stato, per tutto il  territorio
          nazionale. 
              3. Fermo restando il principio della separazione tra la
          fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
          dei benefici economici, di cui all'articolo 11 della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti  giurisdizionali
          ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
          dei servizi, attivati a decorrere dal  termine  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo,  la  legittimazione  passiva
          spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
          provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli
          altri casi, anche relativamente a provvedimenti  concessori
          antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1. 
              4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego  e'
          ammesso  ricorso  amministrativo,  secondo   la   normativa
          vigente in materia di pensione sociale, ferma  restante  la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.". 
              comma 462 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153  (Individuazione
          di nuovi servizi erogati  dalle  farmacie  nell'ambito  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  disposizioni   in
          materia di  indennita'  di  residenza  per  i  titolari  di
          farmacie rurali, a norma dell'articolo 11  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  1.  Nuovi   servizi   erogati   dalle   farmacie
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale 
              1. Omissis. 
              2.  I   nuovi   servizi   assicurati   dalle   farmacie
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel  rispetto
          di quanto previsto dai  Piani  socio-sanitari  regionali  e
          previa adesione del titolare della farmacia, concernono: 
              a) la partecipazione  delle  farmacie  al  servizio  di
          assistenza domiciliare  integrata  a  favore  dei  pazienti
          residenti  o  domiciliati  nel  territorio  della  sede  di
          pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
          del medico di medicina generale o del  pediatra  di  libera
          scelta, a favore dei pazienti  che  risiedono  o  hanno  il
          proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso: 
              1)  la  dispensazione  e  la  consegna  domiciliare  di
          farmaci e dispositivi medici necessari; 
              2)  la  preparazione,  nonche'  la   dispensazione   al
          domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
          medicinali  antidolorifici,  nel  rispetto  delle  relative
          norme  di  buona  preparazione  e  di  buona   pratica   di
          distribuzione  dei  medicinali   e   nel   rispetto   delle
          prescrizioni e delle limitazioni  stabilite  dalla  vigente
          normativa; 
              3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie
          dei farmaci a distribuzione diretta; 
              4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari,
          di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione,  a
          domicilio,   di   specifiche   prestazioni    professionali
          richieste dal medico di famiglia o dal pediatra  di  libera
          scelta, fermo restando che le prestazioni  infermieristiche
          o  fisioterapiche  che  possono  essere  svolte  presso  la
          farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera  d)  e
          alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei
          nuovi compiti delle farmacie, individuate con  decreto  del
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano; 
              b) la collaborazione  delle  farmacie  alle  iniziative
          finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
          prescritti  e  il   relativo   monitoraggio,   a   favorire
          l'aderenza  dei  malati   alle   terapie   mediche,   anche
          attraverso  la  partecipazione  a  specifici  programmi  di
          farmacovigilanza; 
              c)  la  erogazione  di  servizi   di   primo   livello,
          attraverso   i   quali   le   farmacie   partecipano   alla
          realizzazione dei programmi di educazione  sanitaria  e  di
          campagne di prevenzione delle principali patologie a  forte
          impatto sociale, rivolti alla popolazione  generale  ed  ai
          gruppi  a  rischio  e  realizzati  a  livello  nazionale  e
          regionale, ricorrendo a modalita' di informazione  adeguate
          al tipo di struttura e, ove necessario,  previa  formazione
          dei farmacisti che vi operano; 
              d) la erogazione di servizi di secondo livello  rivolti
          ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida  ed  i
          percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche
          patologie, su prescrizione dei medici di medicina  generale
          e dei pediatri  di  libera  scelta,  anche  avvalendosi  di
          personale infermieristico, prevedendo  anche  l'inserimento
          delle  farmacie  tra  i  punti  forniti  di  defibrillatori
          semiautomatici; 
              e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei
          servizi di secondo livello  di  cui  alla  lettera  d),  di
          prestazioni  analitiche   di   prima   istanza   rientranti
          nell'ambito   dell'autocontrollo,   nei   limiti   e   alle
          condizioni   stabiliti   con   decreto   di   natura    non
          regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di  Bolzano,  restando  in  ogni  caso
          esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche'  il
          prelievo  di  sangue  o  di  plasma  mediante  siringhe   o
          dispositivi equivalenti; 
              e-bis)  in  attuazione  del   piano   nazionale   della
          cronicita' di cui all'intesa del 15 settembre 2016  sancita
          in sede di conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei  pazienti
          cronici e di concorrere all'efficientamento della rete  dei
          servizi, la possibilita' di usufruire presso  le  farmacie,
          in collaborazione con i medici di medicina generale e con i
          pediatri di  libera  scelta  e  comunque  nel  rispetto  di
          prescrizioni   mediche,   di   un   servizio   di   accesso
          personalizzato  ai  farmaci.  A  tal  fine,  attraverso  le
          procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo  13
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  i
          medici di medicina generale e i pediatri di  libera  scelta
          che effettuano le prescrizioni  possono  intrattenere  ogni
          forma di  collaborazione  con  le  farmacie  prescelte  dal
          paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso  le
          funzionalita' del dossier farmaceutico di cui  all'articolo
          12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del  2012.
          Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai  servizi  erogati
          dalla presente lettera, forniscono ai pazienti  interessati
          ogni utile e completa informazione sulle  cure  prestate  e
          sulle   modalita'    di    conservazione    e    assunzione
          personalizzata dei farmaci  prescritti,  nonche'  informano
          periodicamente, e ogni volta  che  risulti  necessario,  il
          medico di medicina generale e il pediatra di libera  scelta
          o  il  medico  prescrittore  sulla   regolarita'   o   meno
          dell'assunzione  dei  farmaci  o  su  ogni  altra   notizia
          reputata utile, ivi compresa la necessita' di rinnovo delle
          prescrizioni  di  farmaci  per  garantire  l'aderenza  alla
          terapia; 
              f) la effettuazione di attivita'  attraverso  le  quali
          nelle farmacie gli assistiti possano prenotare  prestazioni
          di  assistenza  specialistica   ambulatoriale   presso   le
          strutture sanitarie  pubbliche  e  private  accreditate,  e
          provvedere   al   pagamento   delle   relative   quote   di
          partecipazione alla spesa a carico del  cittadino,  nonche'
          ritirare i referti relativi  a  prestazioni  di  assistenza
          specialistica ambulatoriale effettuate presso le  strutture
          sanitarie pubbliche e private accreditate;  tali  modalita'
          sono fissate, nel rispetto delle previsioni  contenute  nel
          decreto legislativo 23 giugno  2003,  n.  196,  recante  il
          codice in materia di protezione dei dati  personali,  e  in
          base a modalita', regole tecniche e  misure  di  sicurezza,
          con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro  del
          lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 
              Omissis.".