art. 1 note (parte 11)

           	
				
 
              "Art. 10-bis. Nota di aggiornamento  del  Documento  di
          economia e finanza 
              1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene: 
              a)   l'eventuale    aggiornamento    degli    obiettivi
          programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera  e),
          al fine di stabilire  una  diversa  articolazione  di  tali
          obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10,  comma
          2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate
          dal Consiglio dell'Unione europea, nonche' delle previsioni
          macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e
          per il restante  periodo  di  riferimento,  fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243; 
              b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto  da
          finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del
          settore statale; 
              c)  le  osservazioni  e  le   eventuali   modifiche   e
          integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni  del
          Consiglio dell'Unione  europea  relative  al  Programma  di
          stabilita' e al  Programma  nazionale  di  riforma  di  cui
          all'articolo 9, comma 1; 
              c-bis)   l'indicazione   dei   principali   ambiti   di
          intervento  della  manovra  di  finanza  pubblica  per   il
          triennio successivo, con una sintetica illustrazione  degli
          effetti finanziari attesi dalla manovra stessa  in  termini
          di entrata e di spesa, ai  fini  del  raggiungimento  degli
          obiettivi di cui alla lettera a); 
              d). 
              2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica
          degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10  settembre
          il Governo, in attuazione di quanto previsto  dall'articolo
          5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009,  n.  42,
          invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della
          finanza pubblica, per il preventivo  parere,  da  esprimere
          entro il 15 settembre, le linee guida per  la  ripartizione
          degli obiettivi di cui all'articolo 10,  comma  2,  lettera
          e), della presente legge. Entro il medesimo termine del  10
          settembre le linee guida sono trasmesse alle  Camere.  Alle
          Camere e' altresi' trasmesso il  parere  di  cui  al  primo
          periodo. 
              3. La Nota di  aggiornamento  di  cui  al  comma  1  e'
          corredata dalla nota illustrativa sulle  leggi  pluriennali
          di spesa di carattere non permanente, con  indicazione,  in
          apposita sezione, di  quelle  che  rivestono  carattere  di
          contributi  pluriennali,  per  i  quali,  a  seguito  della
          completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
          al  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  la
          suddetta sezione da' conto della valutazione degli  effetti
          sui saldi di finanza pubblica. La  nota  riporta  i  quadri
          contabili di ciascuna legge, distintamente per  missione  e
          programma,  con  indicazione   della   relativa   scadenza,
          dell'onere complessivo, degli eventuali  rifinanziamenti  o
          definanziamenti,  le  somme   complessivamente   stanziate,
          quelle effettivamente impegnate ed erogate  ed  i  relativi
          residui.  In  apposita  sezione  del  quadro  contabile  e'
          esposta la programmazione finanziaria  di  ciascuna  legge,
          tenendo conto degli  impegni  pluriennali  ad  esigibilita'
          assunti ai sensi dell'articolo 34,  comma  2,  nonche'  del
          piano  finanziario  pluriennale  dei  pagamenti  ai   sensi
          dell'articolo 34, comma 7. Entro il 31 luglio  i  Ministeri
          competenti comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze tutti i dati necessari alla  predisposizione  della
          nota illustrativa. 
              4. 
              5.  La  rilevazione  compiuta  ai  sensi  del  comma  3
          costituisce  la  base  informativa  per  le  procedure   di
          monitoraggio di cui  al  decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229. 
              5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al  comma  1  e'
          corredata altresi' da un rapporto programmatico  nel  quale
          sono indicati gli interventi volti a ridurre,  eliminare  o
          riformare  le  spese  fiscali   in   tutto   o   in   parte
          ingiustificate o superate alla luce delle  mutate  esigenze
          sociali  o  economiche  ovvero  che  si   sovrappongono   a
          programmi di spesa  aventi  le  stesse  finalita',  che  il
          Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.
          Nell'indicazione degli  interventi  di  cui  al  precedente
          periodo resta ferma la priorita' della tutela  dei  redditi
          di lavoro dipendente e autonomo,  dei  redditi  di  imprese
          minori e dei redditi di  pensione,  della  famiglia,  della
          salute,  delle   persone   economicamente   o   socialmente
          svantaggiate, del patrimonio artistico e  culturale,  della
          ricerca  e   dell'istruzione,   nonche'   dell'ambiente   e
          dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali
          sono trascorsi cinque anni dalla  entrata  in  vigore  sono
          oggetto di specifiche proposte di eliminazione,  riduzione,
          modifica o conferma. 
              6. Qualora, nell'imminenza  della  presentazione  della
          Nota di aggiornamento del DEF, si  verifichino  gli  eventi
          eccezionali di cui all'articolo 6 della legge  24  dicembre
          2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3  del  medesimo
          articolo 6 puo' essere presentata alle Camere come  annesso
          alla Nota di aggiornamento del DEF. 
              7. In allegato alla Nota di  aggiornamento  di  cui  al
          comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati,
          con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6.". 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge
          31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle  Note  all'art.
          1, comma 108. 
              Si riporta  il  testo  vigente  degli  articoli  180  e
          seguenti del citato decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50: 
              "Art. 180 Partenariato pubblico privato 
              1. Il contratto  di  partenariato  e'  il  contratto  a
          titolo oneroso di cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera
          eee). 
              2. Nei contratti di partenariato  pubblico  privato,  i
          ricavi di gestione dell'operatore economico provengono  dal
          canone riconosciuto dall'ente concedente e/o  da  qualsiasi
          altra  forma  di  contropartita  economica   ricevuta   dal
          medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito
          diretto della gestione del servizio ad utenza  esterna.  Il
          contratto di  partenariato  puo'  essere  utilizzato  dalle
          amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera
          pubblica. 
              3. Nel contratto di partenariato  pubblico  privato  il
          trasferimento del rischio in capo  all'operatore  economico
          comporta  l'allocazione  a  quest'ultimo,  oltre  che   del
          rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilita'
          o, nei casi di attivita' redditizia  verso  l'esterno,  del
          rischio di domanda dei servizi  resi,  per  il  periodo  di
          gestione   dell'opera   come   definiti,   rispettivamente,
          dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa),  bbb)  e  ccc).  Il
          contenuto del contratto e' definito tra le  parti  in  modo
          che il recupero degli investimenti effettuati e  dei  costi
          sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il  lavoro
          o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del
          servizio o utilizzabilita'  dell'opera  o  dal  volume  dei
          servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in  ogni
          caso,   dal    rispetto    dei    livelli    di    qualita'
          contrattualizzati, purche' la valutazione avvenga ex  ante.
          Con il contratto  di  partenariato  pubblico  privato  sono
          altresi'  disciplinati  anche  i  rischi,   incidenti   sui
          corrispettivi,   derivanti   da   fatti   non    imputabili
          all'operatore economico. 
              4. A fronte della  disponibilita'  dell'opera  o  della
          domanda di servizi, l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'
          scegliere di versare un canone all'operatore economico  che
          e' proporzionalmente ridotto o  annullato  nei  periodi  di
          ridotta  o  mancata  disponibilita'   dell'opera,   nonche'
          ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta  o
          mancata  disponibilita'  dell'opera   o   prestazione   del
          servizio e' imputabile all'operatore, tali  variazioni  del
          canone devono, in ogni caso, essere in  grado  di  incidere
          significativamente sul valore  attuale  netto  dell'insieme
          degli investimenti, dei costi e dei  ricavi  dell'operatore
          economico. 
              5. L'amministrazione  aggiudicatrice  sceglie  altresi'
          che  a  fronte  della  disponibilita'  dell'opera  o  della
          domanda di servizi, venga corrisposta una diversa  utilita'
          economica comunque pattuita  ex  ante,  ovvero  rimette  la
          remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto  della
          stessa da parte dell'operatore economico, che  pertanto  si
          assume il rischio delle fluttuazioni  negative  di  mercato
          della domanda del servizio medesimo. 
              6. L'equilibrio economico  finanziario,  come  definito
          all'articolo 3,  comma  1,  lettera  fff),  rappresenta  il
          presupposto per la corretta allocazione dei rischi  di  cui
          al comma 3. Ai soli fini del  raggiungimento  del  predetto
          equilibrio,   in    sede    di    gara    l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' stabilire anche un  prezzo  consistente
          in un contributo pubblico ovvero  nella  cessione  di  beni
          immobili che non assolvono piu'  a  funzioni  di  interesse
          pubblico. A titolo di contributo puo'  essere  riconosciuto
          un  diritto  di  godimento,  la   cui   utilizzazione   sia
          strumentale e tecnicamente connessa all'opera  da  affidare
          in concessione. Le  modalita'  di  utilizzazione  dei  beni
          immobili sono definite dall'amministrazione  aggiudicatrice
          e  costituiscono  uno  dei  presupposti   che   determinano
          l'equilibrio economico-finanziario  della  concessione.  In
          ogni caso, l'eventuale riconoscimento del  prezzo,  sommato
          al valore di eventuali garanzie pubbliche  o  di  ulteriori
          meccanismi  di  finanziamento  a  carico   della   pubblica
          amministrazione, non puo' essere superiore al  quarantanove
          per  cento   del   costo   dell'investimento   complessivo,
          comprensivo di eventuali oneri finanziari. 
              7. Si applica quanto previsto all'articolo  165,  commi
          3, 4 e 5, del presente codice. 
              8. Nella tipologia dei contratti  di  cui  al  comma  1
          rientrano  la  finanza  di  progetto,  la  concessione   di
          costruzione e  gestione,  la  concessione  di  servizi,  la
          locazione finanziaria di opere pubbliche, il  contratto  di
          disponibilita' e qualunque altra procedura di realizzazione
          in partenariato  di  opere  o  servizi  che  presentino  le
          caratteristiche di cui ai commi precedenti." 
              "Art. 181 Procedure di affidamento 
              1.  La  scelta  dell'operatore  economico  avviene  con
          procedure  ad  evidenza  pubblica  anche  mediante  dialogo
          competitivo. 
              2.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   provvedono
          all'affidamento dei contratti ponendo a  base  di  gara  il
          progetto definitivo e uno schema di contratto  e  di  piano
          economico finanziario, che disciplinino  l'allocazione  dei
          rischi  tra  amministrazione  aggiudicatrice  e   operatore
          economico. 
              3. La scelta e' preceduta da adeguata  istruttoria  con
          riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della
          sostenibilita' economico-finanziaria e  economico-  sociale
          dell'operazione, alla natura e alla intensita' dei  diversi
          rischi  presenti  nell'operazione  di  partenariato,  anche
          utilizzando tecniche di valutazione mediante  strumenti  di
          comparazione per verificare la convenienza  del  ricorso  a
          forme di partenariato pubblico privato in alternativa  alla
          realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto. 
              4.   L'amministrazione   aggiudicatrice   esercita   il
          controllo    sull'attivita'    dell'operatore     economico
          attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di
          monitoraggio, secondo modalita'  definite  da  linee  guida
          adottate dall'ANAC, sentito il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in  vigore
          del  presente  codice,  verificando   in   particolare   la
          permanenza  in  capo  all'operatore  economico  dei  rischi
          trasferiti. L'operatore economico e' tenuto  a  collaborare
          ed alimentare attivamente tali sistemi." 
              "Art. 182 Finanziamento del progetto 
              1.  Il  finanziamento  dei  contratti   puo'   avvenire
          utilizzando idonei  strumenti  quali,  tra  gli  altri,  la
          finanza di progetto. Il finanziamento puo' anche riguardare
          il conferimento di asset patrimoniali pubblici  e  privati.
          La remunerazione del capitale  investito  e'  definita  nel
          contratto. 
              2. Il  contratto  definisce  i  rischi  trasferiti,  le
          modalita' di monitoraggio della loro  permanenza  entro  il
          ciclo di vita del rapporto contrattuale  e  le  conseguenze
          derivanti dalla anticipata estinzione del  contratto,  tali
          da comportare la permanenza dei rischi trasferiti  in  capo
          all'operatore economico. 
              3.  Il   verificarsi   di   fatti   non   riconducibili
          all'operatore economico che  incidono  sull'equilibrio  del
          piano  economico  finanziario  puo'   comportare   la   sua
          revisione da attuare  mediante  la  rideterminazione  delle
          condizioni di equilibrio. La revisione deve  consentire  la
          permanenza dei  rischi  trasferiti  in  capo  all'operatore
          economico  e  delle  condizioni  di  equilibrio   economico
          finanziario relative al contratto.  Ai  fini  della  tutela
          della   finanza   pubblica   strettamente    connessa    al
          mantenimento della predetta  allocazione  dei  rischi,  nei
          casi di opere di interesse statale  ovvero  finanziate  con
          contributo  a  carico  dello   Stato,   la   revisione   e'
          subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo  di
          consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
          regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS).  Negli
          altri casi, e' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice
          sottoporre la revisione alla previa valutazione  del  NARS.
          In caso di  mancato  accordo  sul  riequilibrio  del  piano
          economico  finanziario,  le  parti  possono  recedere   dal
          contratto.  All'operatore  economico  sono  rimborsati  gli
          importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e  b),
          ad esclusione  degli  oneri  derivanti  dallo  scioglimento
          anticipato  dei  contratti  di  copertura  del  rischio  di
          fluttuazione del tasso di interesse." 
              "Art. 183 Finanza di progetto 
              1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di  lavori
          di pubblica utilita',  ivi  inclusi  quelli  relativi  alle
          strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti  negli
          strumenti   di   programmazione    formalmente    approvati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della
          normativa  vigente,  ivi  inclusi  i   Piani   dei   porti,
          finanziabili in tutto o in parte con capitali  privati,  le
          amministrazioni  aggiudicatrici  possono,  in   alternativa
          all'affidamento mediante concessione ai sensi  della  parte
          III, affidare una concessione ponendo a  base  di  gara  il
          progetto di  fattibilita',  mediante  pubblicazione  di  un
          bando  finalizzato  alla  presentazione  di   offerte   che
          contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
          a carico dei soggetti  proponenti.  In  ogni  caso  per  le
          infrastrutture afferenti le opere in linea,  e'  necessario
          che le relative proposte siano ricomprese  negli  strumenti
          di   programmazione   approvati   dal    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              2. Il bando di gara e' pubblicato con le  modalita'  di
          cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
          secondo l'importo dei lavori, ponendo a  base  di  gara  il
          progetto di fattibilita'  predisposto  dall'amministrazione
          aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base
          di gara e'  redatto  dal  personale  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici  in  possesso   dei   requisiti   soggettivi
          necessari per la  sua  predisposizione  in  funzione  delle
          diverse    professionalita'    coinvolte     nell'approccio
          multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'.  In
          caso  di  carenza  in  organico  di  personale  idoneamente
          qualificato,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   possono
          affidare  la  redazione  del  progetto  di  fattibilita'  a
          soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
          presente codice.  Gli  oneri  connessi  all'affidamento  di
          attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi  nel
          quadro economico dell'opera. 
              3. Il bando, oltre al contenuto previsto  dall'allegato
          XXI specifica: 
              a)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice   ha   la
          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto
          definitivo,   da   questi    presentato,    le    modifiche
          eventualmente  intervenute  in  fase  di  approvazione  del
          progetto, anche al  fine  del  rilascio  delle  concessioni
          demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la
          concessione    e'    aggiudicata    al    promotore    solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente
          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
              b) che, in caso di mancata accettazione  da  parte  del
          promotore di apportare modifiche  al  progetto  definitivo,
          l'amministrazione ha facolta' di chiedere  progressivamente
          ai concorrenti  successivi  in  graduatoria  l'accettazione
          delle  modifiche  da  apportare  al   progetto   definitivo
          presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
          promotore e non accettate dallo stesso. 
              4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   valutano   le
          offerte   presentate   con   il    criterio    dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior rapporto qualita'/prezzo. 
              5. Oltre a quanto previsto  dall'articolo  95,  l'esame
          delle  proposte  e'  esteso  agli  aspetti  relativi   alla
          qualita' del  progetto  definitivo  presentato,  al  valore
          economico e finanziario del  piano  e  al  contenuto  della
          bozza di convenzione.  Per  quanto  concerne  le  strutture
          dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la  valutazione
          delle proposte  sono  svolti  anche  con  riferimento  alla
          maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta  a  soddisfare
          in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione
          turistica ed economica dell'area interessata,  alla  tutela
          del  paesaggio  e  dell'ambiente  e  alla  sicurezza  della
          navigazione. 
              6. Il bando  indica  i  criteri,  secondo  l'ordine  di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le  diverse  proposte.  La
          pubblicazione del bando, nel caso  di  strutture  destinate
          alla,  nautica  da  diporto,   esaurisce   gli   oneri   di
          pubblicita' previsti  per  il  rilascio  della  concessione
          demaniale marittima. 
              7. Il disciplinare di  gara,  richiamato  espressamente
          nel  bando,  indica,  in  particolare,  l'ubicazione  e  la
          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione
          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da
          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano
          presentate secondo presupposti omogenei. 
              8. Alla procedura  sono  ammessi  solo  i  soggetti  in
          possesso  dei  requisiti   per   i   concessionari,   anche
          associando o consorziando altri  soggetti,  ferma  restando
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 
              9. Le offerte devono contenere un progetto  definitivo,
          una bozza di convenzione,  un  piano  economico-finanziario
          asseverato da un istituto  di  credito  o  da  societa'  di
          servizi  costituite  dall'istituto  di  credito  stesso  ed
          iscritte   nell'elenco    generale    degli    intermediari
          finanziari,  ai  sensi  dell'articolo   106   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
          revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre
          1939,   n.   1966,   nonche'   la   specificazione    delle
          caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
          del preliminare  coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
          finanziatori nel progetto. Il piano  economico-finanziario,
          oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per  la
          predisposizione del progetto di fattibilita' posto  a  base
          di gara, comprende l'importo delle spese sostenute  per  la
          predisposizione  delle  offerte,  comprensivo   anche   dei
          diritti sulle opere dell'ingegno di cui  all'articolo  2578
          del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui
          al periodo precedente non puo' superare il  2,5  per  cento
          del valore dell'investimento, come desumibile dal  progetto
          di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
          destinate alla nautica da diporto, il  progetto  definitivo
          deve definire le caratteristiche qualitative  e  funzionali
          dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e
          delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
          studio con la descrizione del progetto ed i dati  necessari
          per individuare e valutare  i  principali  effetti  che  il
          progetto puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato
          con   le   specifiche   richieste   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. 
              10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
              a) prende in esame le offerte che  sono  pervenute  nei
          termini indicati nel bando; 
              b)  redige  una  graduatoria  e  nomina  promotore   il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta; 
              c)  pone  in  approvazione   il   progetto   definitivo
          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate
          all'articolo 27, anche  al  fine  del  successivo  rilascio
          della concessione demaniale marittima, ove  necessaria.  In
          tale fase e' onere del promotore procedere  alle  modifiche
          progettuali  necessarie  ai  fini   dell'approvazione   del
          progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
          fini della valutazione di  impatto  ambientale,  senza  che
          cio' comporti alcun  compenso  aggiuntivo,  ne'  incremento
          delle spese sostenute per la predisposizione delle  offerte
          indicate nel piano finanziario; 
              d)  quando  il  progetto  non  necessita  di  modifiche
          progettuali,  procede  direttamente  alla   stipula   della
          concessione; 
              e) qualora il promotore non accetti  di  modificare  il
          progetto, ha facolta'  di  richiedere  progressivamente  ai
          concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione  delle
          modifiche al progetto presentato dal promotore alle  stesse
          condizioni proposte al  promotore  e  non  accettate  dallo
          stesso. 
              11. La stipulazione del contratto di  concessione  puo'
          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito
          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto
          definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali
          da parte del  promotore,  ovvero  del  diverso  concorrente
          aggiudicatario. Il  rilascio  della  concessione  demaniale
          marittima, ove necessaria, avviene sulla base del  progetto
          definitivo,  redatto  in   conformita'   al   progetto   di
          fattibilita' approvato. 
              12.  Nel  caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 
              13. Le offerte sono corredate  dalla  garanzia  di  cui
          all'articolo 93 e  da  un'ulteriore  cauzione  fissata  dal
          bando  in  misura  pari  al  2,5  per  cento   del   valore
          dell'investimento,  come   desumibile   dal   progetto   di
          fattibilita'  posto   a   base   di   gara.   Il   soggetto
          aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione  definitiva
          di   cui   all'articolo   103.   Dalla   data   di   inizio
          dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
          dovuta una cauzione a garanzia  delle  penali  relative  al
          mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
          contrattuali  relativi   alla   gestione   dell'opera,   da
          prestarsi nella misura del 10 per  cento  del  costo  annuo
          operativo  di  esercizio  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale. 
              14. Si applicano, ove necessario,  le  disposizioni  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327, e successive modificazioni. 
              15. Gli operatori  economici  possono  presentare  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  proposte   relative   alla
          realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
          di pubblica utilita', incluse le  strutture  dedicate  alla
          nautica  da  diporto,  non  presenti  negli  strumenti   di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La
          proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  e  la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione. Nel caso di strutture destinate alla  nautica  da
          diporto, il  progetto  di  fattibilita'  deve  definire  le
          caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori  e  del
          quadro delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche
          prestazioni da fornire, deve contenere uno  studio  con  la
          descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
          e valutare i principali effetti che il progetto puo'  avere
          sull'ambiente e deve essere  integrato  con  le  specifiche
          richieste  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti     con     propri     decreti.     Il      piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute   per   la   predisposizione   della    proposta,
          comprensivo anche dei diritti sulle opere  dell'ingegno  di
          cui all'articolo 2578 del codice  civile.  La  proposta  e'
          corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  17,  dalla  cauzione  di  cui
          all'articolo 93, e dall'impegno  a  prestare  una  cauzione
          nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
          nel  caso   di   indizione   di   gara.   L'amministrazione
          aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio  di  tre
          mesi,  la  fattibilita'  della   proposta.   A   tal   fine
          l'amministrazione   aggiudicatrice   puo'    invitare    il
          proponente ad apportare  al  progetto  di  fattibilita'  le
          modifiche  necessarie  per  la  sua  approvazione.  Se   il
          proponente non apporta le modifiche richieste, la  proposta
          non puo' essere  valutata  positivamente.  Il  progetto  di
          fattibilita' eventualmente modificato,  e'  inserito  negli
          strumenti di programmazione approvati  dall'amministrazione
          aggiudicatrice sulla base della  normativa  vigente  ed  e'
          posto  in  approvazione  con  le  modalita'  previste   per
          l'approvazione di progetti;  il  proponente  e'  tenuto  ad
          apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in  sede
          di approvazione del progetto; in difetto,  il  progetto  si
          intende  non  approvato.  Il   progetto   di   fattibilita'
          approvato e' posto a base di gara, alla quale  e'  invitato
          il proponente. Nel bando  l'amministrazione  aggiudicatrice
          puo' chiedere ai concorrenti, compreso  il  proponente,  la
          presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel  bando
          e' specificato che il promotore puo' esercitare il  diritto
          di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono
          essere in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,  e
          presentare un'offerta contenente una bozza di  convenzione,
          il  piano  economico-finanziario  asseverato  da  uno   dei
          soggetti  di  cui   al   comma   9,   primo   periodo,   la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione, nonche' le  eventuali  varianti  al  progetto  di
          fattibilita'; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13.  Se  il
          promotore  non  risulta  aggiudicatario,  puo'  esercitare,
          entro     quindici     giorni      dalla      comunicazione
          dell'aggiudicazione, il diritto di  prelazione  e  divenire
          aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere  alle
          obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni  offerte
          dall'aggiudicatario.   Se   il   promotore   non    risulta
          aggiudicatario e non esercita la prelazione ha  diritto  al
          pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle
          spese per la  predisposizione  della  proposta  nei  limiti
          indicati;  nel  comma  9.  Se  il  promotore  esercita   la
          prelazione,  l'originario  aggiudicatario  ha  diritto   al
          pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese
          per la predisposizione dell'offerta nei limiti  di  cui  al
          comma 9. 
              16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, puo'
          riguardare,  in  alternativa  alla  concessione,  tutti   i
          contratti di partenariato pubblico privato. 
              17. Possono presentare le proposte di cui al comma  15,
          primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di  cui
          al  comma  8,  nonche'  i  soggetti  con  i  requisiti  per
          partecipare  a  procedure  di  affidamento   di   contratti
          pubblici anche per servizi di  progettazione  eventualmente
          associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
          di servizi.  La  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di
          pubblica utilita' rientra tra  i  settori  ammessi  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c-bis),  del  decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli
          scopi di utilita' sociale e di  promozione  dello  sviluppo
          economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi  alla
          presentazione  di  proposte  di  realizzazione  di   lavori
          pubblici  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  la  loro
          autonomia decisionale. 
              17-bis.   Gli   investitori   istituzionali    indicati
          nell'elenco  riportato  all'articolo  32,  comma   3,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,   numero   3),   del
          regolamento (UE) 2015/1017 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25  giugno  2015,  secondo  quanto  previsto
          nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione
          del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte  di  cui
          al  comma  15,  primo  periodo,  associati  o  consorziati,
          qualora  privi  dei  requisiti  tecnici,  con  soggetti  in
          possesso dei  requisiti  per  partecipare  a  procedure  di
          affidamento  di   contratti   pubblici   per   servizi   di
          progettazione. 
              18.  Al  fine  di  assicurare   adeguati   livelli   di
          bancabilita'  e  il  coinvolgimento  del  sistema  bancario
          nell'operazione, si  applicano  in  quanto  compatibili  le
          disposizioni contenute all'articolo 185. 
              19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e  17,
          i  soggetti  che  hanno  presentato  le  proposte   possono
          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase
          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara
          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei
          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza
          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti
          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la
          qualificazione. 
              20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente  codice,  per
          quanto attiene alle  strutture  dedicate  alla  nautica  da
          diporto, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano adeguano la propria normativa ai principi  previsti
          dal presente articolo." 
              "Art. 184 Societa' di progetto 
              1.  Il  bando  di  gara  per   l'affidamento   di   una
          concessione  per  la  realizzazione  e/o  gestione  di  una
          infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica  utilita'
          deve prevedere che l'aggiudicatario ha  la  facolta',  dopo
          l'aggiudicazione, di costituire una  societa'  di  progetto
          informa  di  societa'  per  azioni  o   a   responsabilita'
          limitata,  anche  consortile.  Il  bando  di  gara   indica
          l'ammontare minimo del capitale sociale della societa'.  In
          caso  di   concorrente   costituito   da   piu'   soggetti,
          nell'offerta e' indicata  la  quota  di  partecipazione  al
          capitale  sociale  di   ciascun   soggetto.   Le   predette
          disposizioni  si  applicano  anche   alla   gara   di   cui
          all'articolo 183. La societa' cosi' costituita  diventa  la
          concessionaria  subentrando  nel  rapporto  di  concessione
          all'aggiudicatario  senza  necessita'  di  approvazione   o
          autorizzazione. Tale subentro non costituisce  cessione  di
          contratto. Il bando di gara puo', altresi',  prevedere  che
          la   costituzione   della   societa'   sia    un    obbligo
          dell'aggiudicatario. 
              2. I lavori da eseguire e  i  servizi  da  prestare  da
          parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si  intendono
          realizzati e prestati  in  proprio  anche  nel  caso  siano
          affidati direttamente dalle  suddette  societa'  ai  propri
          soci, sempre che  essi  siano  in  possesso  dei  requisiti
          stabiliti dalle vigenti norme legislative e  regolamentari.
          Restano ferme le disposizioni  legislative,  regolamentarie
          contrattuali che  prevedano  obblighi  di  affidamento  dei
          lavorio dei servizi a soggetti terzi. 
              3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che  non
          costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto
          diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
          l'aggiudicatario in tutti i rapporti con  l'amministrazione
          concedente. Nel caso di versamento di un  prezzo  in  corso
          d'opera da parte della  pubblica  amministrazione,  i  soci
          della societa' restano  solidalmente  responsabili  con  la
          societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
          l'eventuale   rimborso   del   contributo   percepito.   In
          alternativa, la societa'  di  progetto  puo'  fornire  alla
          pubblica amministrazione garanzie bancarie  e  assicurative
          per la restituzione delle somme versate a titolo di  prezzo
          in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
          garanzie cessano alla data di emissione del certificato  di
          collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
          le modalita' per l'eventuale  cessione  delle  quote  della
          societa' di progetto, fermo restando che i soci  che  hanno
          concorso a formare i requisiti per la  qualificazione  sono
          tenuti a partecipare  alla  societa'  e  a  garantire,  nei
          limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
          concessionario sino alla data di emissione del  certificato
          di collaudo dell'opera.  L'ingresso  nel  capitale  sociale
          della  societa'  di  progetto   e   lo   smobilizzo   delle
          partecipazioni da  parte  di  banche  e  altri  investitori
          istituzionali  che  non  abbiano  concorso  a   formare   i
          requisiti per la qualificazione possono  tuttavia  avvenire
          in qualsiasi momento.". 
              comma 627 
              Si riportano gli articoli 75 e 138 della Costituzione: 
              "75. E' indetto referendum popolare per  deliberare  la
          abrogazione, totale o parziale, di una legge o di  un  atto
          avente   valore   di   legge,    quando    lo    richiedono
          cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 
              Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie  e
          di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione  a
          ratificare trattati internazionali. 
              Hanno diritto di  partecipare  al  referendum  tutti  i
          cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. 
              La proposta soggetta a referendum e'  approvata  se  ha
          partecipato alla  votazione  la  maggioranza  degli  aventi
          diritto,  e  se  e'  raggiunta  la  maggioranza  dei   voti
          validamente espressi. 
              La legge  determina  le  modalita'  di  attuazione  del
          referendum." 
              "138. Le leggi di revisione  della  Costituzione  e  le
          altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
          con due successive deliberazioni ad intervallo  non  minore
          di tre mesi, e sono approvate a  maggioranza  assoluta  dei
          componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. 
              Le leggi stesse sono sottoposte a  referendum  popolare
          quando,  entro  tre  mesi  dalla  loro  pubblicazione,   ne
          facciano domanda un quinto  dei  membri  di  una  Camera  o
          cinquecentomila elettori o cinque  Consigli  regionali.  La
          legge sottoposta a referendum non e' promulgata se  non  e'
          approvata dalla maggioranza dei voti validi. 
              Non si fa luogo a  referendum  se  la  legge  e'  stata
          approvata nella seconda votazione da ciascuna delle  Camere
          a maggioranza di due terzi dei suoi componenti." 
              comma 629 
              Il  testo  dell'articolo  15  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente  comma,  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 346. 
              comma 630 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  24-ter
          del citato  decreto  legislativo  n.  504  del  1995,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 24-ter. Gasolio commerciale 
              1. Omissis 
              2. Per gasolio commerciale  usato  come  carburante  si
          intende il gasolio impiegato da veicoli,  ad  eccezione  di
          quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a  decorrere  dal
          1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro
          4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in  virtu'  di
          altro titolo che ne garantisca l'esclusiva  disponibilita',
          per i seguenti scopi: 
              a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di massa
          massima complessiva  pari  o  superiore  a  7,5  tonnellate
          esercitata da: 
              1) persone  fisiche  o  giuridiche  iscritte  nell'albo
          nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
          terzi; 
              2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di
          esercizio dell'autotrasporto di cose  in  conto  proprio  e
          iscritte nell'elenco appositamente istituito; 
              3) imprese stabilite in altri Stati membri  dell'Unione
          europea,  in  possesso   dei   requisiti   previsti   dalla
          disciplina  dell'Unione  europea  per   l'esercizio   della
          professione di trasportatore di merci su strada; 
              b) attivita' di trasporto di persone svolta da: 
              1) enti pubblici o imprese pubbliche  locali  esercenti
          l'attivita' di trasporto di cui al decreto  legislativo  19
          novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi  regionali  di
          attuazione; 
              2)  imprese  esercenti  autoservizi  interregionali  di
          competenza  statale  di  cui  al  decreto  legislativo   21
          novembre 2005, n. 285; 
              3)  imprese   esercenti   autoservizi   di   competenza
          regionale  e  locale  di  cui  al  decreto  legislativo  19
          novembre 1997, n. 422; 
              4) imprese esercenti  autoservizi  regolari  in  ambito
          comunitario di cui al regolamento  (CE)  n.  1073/2009  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. 
              Omissis.". 
              comma 631 
              Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto
          legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 21 Prodotti sottoposti ad accisa 
              1. Si intendono per prodotti energetici: 
              a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507  a  1518,  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori; 
              b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da  2704
          a 2715; 
              c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902; 
              d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11  00,  non  di
          origine sintetica, se destinati ad essere  utilizzati  come
          combustibile  per  riscaldamento  o  come  carburante   per
          motori; 
              e) i prodotti di cui al codice NC 3403; 
              f) i prodotti di cui al codice NC 38 11; 
              g) i prodotti di cui al codice NC 38 17; 
              h) i prodotti di cui  al  codice  NC  3824  90  99,  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori. 
              2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati  ad
          imposizione  secondo  le  aliquote  di   accisa   stabilite
          nell'allegato I: 
              a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51
          e 2710 11 59); 
              b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41,  2710  11
          45 e 2710 11 49); 
              c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19  21
          e 2710 19 25); 
              d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710
          19 49); 
              e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710  19
          69); 
              f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12  11
          a 2711 19 00); 
              g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); 
              h) carbone, lignite e coke  (codici  NC  2701,  2702  e
          2704). 
              3. I prodotti di cui al  comma  1,  diversi  da  quelli
          indicati al comma 2, sono  soggetti  a  vigilanza  fiscale.
          Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati,
          come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento
          ovvero siano messi in vendita per i  medesimi  utilizzi,  i
          medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa,  in  relazione
          al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il  carburante
          per   motori   o   il   combustibile   per   riscaldamento,
          equivalente. 
              4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
          il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli
          indicati  al  comma  1,  utilizzato,  destinato  ad  essere
          utilizzato ovvero messo in  vendita,  come  carburante  per
          motori o come additivo  ovvero  per  accrescere  il  volume
          finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente  comma
          possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche  quando
          non sono destinati ad usi soggetti ad accisa. 
              5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
          il  prodotto  energetico  equivalente,  ogni   idrocarburo,
          escluso la torba, diverso da quelli indicati nel  comma  1,
          da solo  o  in  miscela  con  altre  sostanze,  utilizzato,
          destinato ad essere utilizzato  ovvero  messo  in  vendita,
          come combustibile per riscaldamento.  Per  gli  idrocarburi
          ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle  miscele
          e dei residui  oleosi  di  recupero,  destinati  ad  essere
          utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
          per gli oli combustibili densi. 
              6. I prodotti di cui  al  comma  2,  lettera  h),  sono
          sottoposti ad accisa, con l'applicazione  dell'aliquota  di
          cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte  di
          societa', aventi  sede  legale  nel  territorio  nazionale,
          registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia  delle
          dogane. Le medesime societa' sono  obbligate  al  pagamento
          dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8.  Il
          competente   Ufficio   dell'Agenzia   delle   dogane   puo'
          autorizzare il produttore nazionale,  l'importatore  ovvero
          l'acquirente di  prodotti  provenienti  dagli  altri  Paesi
          della Comunita' europea a sostituire la societa' registrata
          nell'assolvimento  degli  obblighi  fiscali.  Si  considera
          fornitura anche l'estrazione o la produzione  dei  prodotti
          di cui al  comma  2,  lettera  h),  da  impiegare  per  uso
          proprio. 
              7. Le societa' di cui al comma  6,  ovvero  i  soggetti
          autorizzati a sostituirle  ai  sensi  del  medesimo  comma,
          hanno l'obbligo di  prestare  una  cauzione  sul  pagamento
          dell'accisa,   determinata,    dal    competente    Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane, in  misura  pari  ad  un  quarto
          dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno
          di attivita' l'importo della cauzione e'  determinato,  dal
          competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella  misura
          di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione  ai
          dati comunicati al momento della  registrazione  ovvero  ai
          dati in possesso  del  medesimo  Ufficio.  L'Agenzia  delle
          dogane ha facolta' di  esonerare  dal  predetto  obbligo  i
          soggetti affidabili e di  notoria  solvibilita'.  L'esonero
          puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in  tale  caso
          la cauzione deve  essere  prestata  entro  quindici  giorni
          dalla notifica della revoca. 
              8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo  di
          acconto, in  rate  trimestrali  calcolate  sulla  base  dei
          quantitativi dei prodotti di cui al comma  2,  lettera  h),
          forniti nell'anno precedente.  Il  versamento  a  saldo  e'
          effettuato entro la  fine  del  primo  trimestre  dell'anno
          successivo a  quello  cui  si  riferisce,  unitamente  alla
          presentazione di apposita dichiarazione annuale  contenente
          i dati dei quantitativi  forniti  nell'anno  immediatamente
          precedente e al versamento della prima rata di acconto.  Le
          somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte  dal
          versamento della prima rata di acconto e,  ove  necessario,
          delle   rate,   successive.   In   caso    di    cessazione
          dell'attivita'  del  soggetto  nel  corso   dell'anno,   la
          dichiarazione  annuale  e  il  versamento  a   saldo   sono
          effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione. 
              9. I prodotti energetici di cui  al  comma  1,  qualora
          utilizzati per  la  produzione,  diretta  o  indiretta,  di
          energia elettrica  con  impianti  obbligati  alla  denuncia
          prevista  dalle  disposizioni  che  disciplinano   l'accisa
          sull'energia  elettrica,  sono  sottoposti  ad  accisa  per
          motivi di politica  ambientale,  con  l'applicazione  delle
          aliquote stabilite per tale  impiego  nell'allegato  I;  le
          stesse aliquote sono applicate: 
              a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi
          impiegati nella produzione di energia elettrica; 
              b) ai prodotti energetici impiegati nella  stessa  area
          di estrazione per la produzione e per  l'autoproduzione  di
          energia elettrica e vapore; 
              c)  ai  prodotti  energetici  impiegati   in   impianti
          petrolchimici per  l'alimentazione  di  centrali  combinate
          termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e
          vapore tecnologico per usi interni. 
              9-bis. In caso di autoproduzione di energia  elettrica,
          le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in  relazione
          al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento. 
              9-ter. In caso  di  generazione  combinata  di  energia
          elettrica e calore utile, i  quantitativi  di  combustibili
          impiegati  nella  produzione  di  energia  elettrica   sono
          determinati  utilizzando  i  seguenti   consumi   specifici
          convenzionali: 
              a) oli vegetali non modificati  chimicamente  0,194  kg
          per kWh; 
              b) gas naturale 0,220 mc per kWh; 
              c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh; 
              d) gasolio 0,186 kg per kWh; 
              e) olio combustibile e oli  minerali  greggi,  naturali
          0,194 kg per kWh; 
              f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh. 
              10. Nella movimentazione con  gli  Stati  membri  della
          Comunita' europea, le disposizioni relative ai controlli  e
          alla circolazione intracomunitaria  previste  dal  presente
          titolo  si  applicano   soltanto   ai   seguenti   prodotti
          energetici, anche quando destinati per gli impieghi di  cui
          al comma 13: 
              a) i prodotti di cui ai codici NC da  1507  a  1518  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori; 
              b) i prodotti di cui ai codici NC  2707  10,  2707  20,
          2707 30 e 2707 50; 
              c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710  19
          69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710  11
          25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei
          prodotti sfusi; 
              d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11,  ad  eccezione
          dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711  21  e  2711
          29; 
              e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10; 
              f) i prodotti di cui ai codici NC  2902  20,  2902  30,
          2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44; 
              g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11  00,  non  di
          origine sintetica, se destinati ad essere  utilizzati  come
          combustibile  per  riscaldamento  o  come  carburante   per
          motori; 
              g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811  11  10,3811
          11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00; 
              h) i prodotti di cui  al  codice  NC  3824  90  99,  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori. 
              11. I prodotti  di  cui  al  comma  10  possono  essere
          esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri
          interessati alla loro movimentazione, in tutto o in  parte,
          dagli obblighi relativi ai controlli  e  alla  circolazione
          intracomunitaria previsti dal presente titolo,  sempre  che
          non siano tassati ai sensi del comma 2. 
              12.  Qualora  vengano  autorizzate   miscelazioni   dei
          prodotti di cui al  comma  1,  tra  di  loro  o  con  altre
          sostanze, l'imposta e' dovuta  secondo  le  caratteristiche
          della miscela risultante. 
              13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,  ferme
          restando le norme  nazionali  in  materia  di  controllo  e
          circolazione dei prodotti  sottoposti  ad  accisa,  non  si
          applicano  ai  prodotti  energetici   utilizzati   per   la
          riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici
          e mineralogici  classificati  nella  nomenclatura  generale
          delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il
          codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti  della  lavorazione
          di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n.
          3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre  1990,  relativo  alla
          classificazione statistica delle attivita' economiche nella
          Comunita' europea. 
              14. Le aliquote a volume si applicano  con  riferimento
          alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale." 
              comma 632 
              Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come
          modificato  dal  presente  comma  e  dal  comma  677  della
          presente legge: 
              "Art.  51.  Determinazione  del   reddito   di   lavoro
          dipendente 
              1. Il reddito di lavoro  dipendente  e'  costituito  da
          tutte le somme e i valori in  genere,  a  qualunque  titolo
          percepiti nel  periodo  d'imposta,  anche  sotto  forma  di
          erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si
          considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le  somme
          e i valori in genere,  corrisposti  dai  datori  di  lavoro
          entro  il  giorno  12  del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. 
              2. Non concorrono a formare il reddito: 
              a) i contributi previdenziali e  assistenziali  versati
          dal datore di lavoro o dal  lavoratore  in  ottemperanza  a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati dal datore di lavoro o dal  lavoratore  ad  enti  o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  che  operino   negli   ambiti   di
          intervento stabiliti con  il  decreto  del  Ministro  della
          salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
          un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
          Ai fini del calcolo del  predetto  limite  si  tiene  conto
          anche dei contributi di  assistenza  sanitaria  versati  ai
          sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); 
              b); 
              c) le somministrazioni di vitto da parte del datore  di
          lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal
          datore  di  lavoro  o  gestite  da  terzi;  le  prestazioni
          sostitutive   delle   somministrazioni   di   vitto    fino
          all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato  a
          euro 8 nel caso in  cui  le  stesse  siano  rese  in  forma
          elettronica;    le     indennita'     sostitutive     delle
          somministrazioni  di  vitto  corrisposte  agli  addetti  ai
          cantieri edili, ad altre strutture lavorative  a  carattere
          temporaneo o ad unita'  produttive  ubicate  in  zone  dove
          manchino  strutture  o   servizi   di   ristorazione   fino
          all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29; 
              d) le prestazioni di servizi  di  trasporto  collettivo
          alla generalita' o a  categorie  di  dipendenti;  anche  se
          affidate  a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti   servizi
          pubblici; 
              d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita' o
          a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o  le  spese
          da quest'ultimo direttamente sostenute,  volontariamente  o
          in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di
          regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per
          il trasporto pubblico locale,  regionale  e  interregionale
          del dipendente e dei familiari  indicati  nell'articolo  12
          che si trovano nelle condizioni previste nel  comma  2  del
          medesimo articolo 12; 
              e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed  f)
          del comma 1 dell'articolo 47; 
              f)  l'utilizzazione   delle   opere   e   dei   servizi
          riconosciuti dal datore  di  lavoro  volontariamente  o  in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  offerti   alla   generalita'   dei
          dipendenti o a  categorie  di  dipendenti  e  ai  familiari
          indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al  comma
          1 dell'articolo 100; 
              f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
          datore di  lavoro  alla  generalita'  dei  dipendenti  o  a
          categorie di dipendenti per  la  fruizione,  da  parte  dei
          familiari  indicati  nell'articolo  12,  dei   servizi   di
          educazione e istruzione anche in eta' prescolare,  compresi
          i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,  nonche'
          per  la  frequenza  di  ludoteche  e  di  centri  estivi  e
          invernali e per borse  di  studio  a  favore  dei  medesimi
          familiari; 
              f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore  di
          lavoro alla generalita' dei dipendenti  o  a  categorie  di
          dipendenti per la fruizione dei servizi  di  assistenza  ai
          familiari   anziani   o   non   autosufficienti    indicati
          nell'articolo 12; 
              f-quater) i contributi e i premi versati dal datore  di
          lavoro a favore  della  generalita'  dei  dipendenti  o  di
          categorie di dipendenti per  prestazioni,  anche  in  forma
          assicurativa,  aventi  per  oggetto  il  rischio   di   non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana,   le   cui   caratteristiche   sono    definite
          dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e  2),  del
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali  27  ottobre  2009,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi  per
          oggetto il rischio di gravi patologie; 
              g) il valore delle azioni offerte alla generalita'  dei
          dipendenti per un importo  non  superiore  complessivamente
          nel periodo d'imposta a lire 4 milioni,  a  condizione  che
          non siano  riacquistate  dalla  societa'  emittente  o  dal
          datore  di  lavoro  o  comunque  cedute  prima  che   siano
          trascorsi almeno tre  anni  dalla  percezione;  qualora  le
          azioni siano cedute prima del predetto  termine,  l'importo
          che non  ha  concorso  a  formare  il  reddito  al  momento
          dell'acquisto e'  assoggettato  a  tassazione  nel  periodo
          d'imposta in cui avviene la cessione; 
              g-bis); 
              h) le somme trattenute al dipendente per oneri  di  cui
          all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche'  le
          erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
          fronte delle spese sanitarie di cui  allo  stesso  articolo
          10, comma 1, lettera b). Gli importi delle  predette  somme
          ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; 
              i) le mance percepite  dagli  impiegati  tecnici  delle
          case da gioco (croupiers) direttamente o  per  effetto  del
          riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
          dell'impresa nella misura del 25 per  cento  dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta; 
              i-bis)   le    quote    di    retribuzione    derivanti
          dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta'  di
          rinuncia all'accredito contributivo presso  l'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
          della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
          scadenza utile per il  pensionamento  di  anzianita',  dopo
          aver  maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la   vigente
          normativa. 
              2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e  g-bis)
          del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni  emesse
          dall'impresa con la quale il  contribuente  intrattiene  il
          rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
          direttamente  o  indirettamente,  controllano  la  medesima
          impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
          cui alla lettera g-bis) del comma 2  si  rende  applicabile
          esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le  seguenti
          condizioni: 
              a) che l'opzione sia esercitabile non prima  che  siano
          scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 
              b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la
          societa' risulti quotata in mercati regolamentati; 
              c) che il beneficiario mantenga  per  almeno  i  cinque
          anni successivi all'esercizio dell'opzione un  investimento
          nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
          tra il valore delle azioni al momento  dell'assegnazione  e
          l'ammontare  corrisposto  dal  dipendente.  Qualora   detti
          titoli oggetto di  investimento  siano  ceduti  o  dati  in
          garanzia prima che siano trascorsi cinque anni  dalla  loro
          assegnazione, l'importo che non ha concorso  a  formare  il
          reddito di lavoro dipendente al  momento  dell'assegnazione
          e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta  in  cui
          avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 
              3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
          cui al comma 1, compresi  quelli  dei  beni  ceduti  e  dei
          servizi prestati al coniuge del dipendente  o  a  familiari
          indicati nell'articolo 12, o il  diritto  di  ottenerli  da
          terzi,  si  applicano   le   disposizioni   relative   alla
          determinazione del valore normale dei beni  e  dei  servizi
          contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi  in
          natura prodotti dall'azienda  e  ceduti  ai  dipendenti  e'
          determinato in misura pari al prezzo  mediamente  praticato
          dalla stessa  azienda  nelle  cessioni  al  grossista.  Non
          concorre a formare il reddito il valore dei beni  ceduti  e
          dei servizi prestati se  complessivamente  di  importo  non
          superiore nel periodo  d'imposta  a  lire  500.000;  se  il
          predetto valore e' superiore al citato  limite,  lo  stesso
          concorre interamente a formare il reddito. 
              3-bis. Ai fini  dell'applicazione  dei  commi  2  e  3,
          l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
          del datore di lavoro puo' avvenire  mediante  documenti  di
          legittimazione,  in   formato   cartaceo   o   elettronico,
          riportanti un valore nominale. 
              4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: 
              a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma
          1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo  30  aprile
          1992,  n.  285,  i  motocicli  e  i  ciclomotori  di  nuova
          immatricolazione,  con  valori  di  emissione  di  anidride
          carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di
          CO2), concessi in uso promiscuo con contratti  stipulati  a
          decorrere dal 1° luglio 2020, si assume  il  25  per  cento
          dell'importo    corrispondente    ad    una     percorrenza
          convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del
          costo chilometrico di esercizio  desumibile  dalle  tabelle
          nazionali che l'Automobile  club  d'Italia  deve  elaborare
          entro il 30  novembre  di  ciascun  anno  e  comunicare  al
          Ministero dell'economia e delle finanze che  provvede  alla
          pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo
          d'imposta   successivo,   al    netto    degli    ammontari
          eventualmente  trattenuti  al   dipendente.   La   predetta
          percentuale e' elevata al 30 per cento per  i  veicoli  con
          valori di emissione di anidride carbonica  superiori  a  60
          g/Km ma non a 160 g/Km. Qualora i valori di  emissione  dei
          suindicati veicoli siano superiori a 160 g/Km ma non a  190
          g/Km, la predetta percentuale e' elevata al  40  per  cento
          per l'anno 2020 e al 50 per  cento  a  decorrere  dall'anno
          2021. Per i veicoli con valori  di  emissione  di  anidride
          carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale  e'
          pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2021; 
              b) in caso di concessione di prestiti si assume  il  50
          per cento della differenza tra  l'importo  degli  interessi
          calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente  al  termine
          di ciascun anno e l'importo degli  interessi  calcolato  al
          tasso applicato sugli  stessi.  Tale  disposizione  non  si
          applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
          1997,  per  quelli  di  durata  inferiore  ai  dodici  mesi
          concessi, a seguito di accordi  aziendali,  dal  datore  di
          lavoro ai dipendenti in  contratto  di  solidarieta'  o  in
          cassa  integrazione  guadagni  o   a   dipendenti   vittime
          dell'usura ai sensi della legge 7 marzo  1996,  n.  108,  o
          ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro  dei
          danni conseguenti a rifiuto opposto a  richieste  estorsive
          ai sensi  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
          n. 172; 
              c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o  in
          comodato, si assume la differenza tra la rendita  catastale
          del fabbricato aumentata di  tutte  le  spese  inerenti  il
          fabbricato  stesso,  comprese  le  utenze  non   a   carico
          dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
          fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
          all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume  il
          30 per cento della predetta differenza.  Per  i  fabbricati
          che non devono essere iscritti nel  catasto  si  assume  la
          differenza  tra  il  valore   del   canone   di   locazione
          determinato in regime vincolistico o, in  mancanza,  quello
          determinato  in  regime  di  libero   mercato,   e   quanto
          corrisposto per il godimento del fabbricato; 
              c-bis)  per  i  servizi  di  trasporto  ferroviario  di
          persone prestati gratuitamente, si assume, al  netto  degli
          ammontari     eventualmente      trattenuti,      l'importo
          corrispondente        all'introito        medio         per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, per una  percorrenza  media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al comma 3, di 2.600 chilometri. Il  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
          dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di  imposta
          successivo  a  quello  in  corso  alla   data   della   sua
          emanazione. 
              [4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di  cui
          al comma 1, per  gli  atleti  professionisti  si  considera
          altresi' il costo dell'attivita'  di  assistenza  sostenuto
          dalle societa' sportive professionistiche nell'ambito delle
          trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive  degli
          atleti professionisti medesimi, nella  misura  del  15  per
          cento,   al   netto   delle   somme   versate   dall'atleta
          professionista  ai  propri  agenti   per   l'attivita'   di
          assistenza nelle medesime trattative.] 
              5. Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte  o  le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il reddito per la parte eccedente lire  90.000  al  giorno,
          elevate a lire 150.000  per  le  trasferte  all'estero,  al
          netto delle spese di viaggio e di  trasporto;  in  caso  di
          rimborso delle spese  di  alloggio,  ovvero  di  quelle  di
          vitto, o di  alloggio  o  vitto  fornito  gratuitamente  il
          limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di  due
          terzi in caso di rimborso sia delle spese di  alloggio  che
          di quelle di vitto. In caso  di  rimborso  analitico  delle
          spese  per  trasferte  o  missioni  fuori  del   territorio
          comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi  di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre  spese,
          anche  non  documentabili,  eventualmente   sostenute   dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni, fino  all'importo  massimo  giornaliero  di  lire
          30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte  all'estero.
          Le indennita' o  i  rimborsi  di  spese  per  le  trasferte
          nell'ambito del territorio comunale, tranne i  rimborsi  di
          spese di trasporto comprovate da documenti provenienti  dal
          vettore, concorrono a formare il reddito. 
              6. Le indennita' e  le  maggiorazioni  di  retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento  delle  attivita'  lavorative  in   luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo previste dalla legge o  dal  contratto  collettivo,  i
          premi agli ufficiali piloti dell'Esercito  italiano,  della
          Marina  militare  e  dell'Aeronautica   militare   di   cui
          all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento  militare,  i
          premi agli ufficiali piloti  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
          le indennita' di  cui  all'articolo  133  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  dicembre  1959,  n.  1229
          concorrono a formare il reddito nella  misura  del  50  per
          cento del loro ammontare . Con decreto del  Ministro  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori e condizioni di  applicabilita'  della  presente
          disposizione. 
              7. Le indennita'  di  trasferimento,  quelle  di  prima
          sistemazione  e  quelle  equipollenti,  non  concorrono   a
          formare il reddito nella misura del 50 per cento  del  loro
          ammontare per un importo complessivo annuo non superiore  a
          lire  3  milioni  per  i  trasferimenti   all'interno   del
          territorio nazionale e  9  milioni  per  quelli  fuori  dal
          territorio nazionale o a destinazione in  quest'ultimo.  Se
          le indennita' in questione,  con  riferimento  allo  stesso
          trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la  presente
          disposizione si applica solo per le indennita'  corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei familiari fiscalmente a carico ai  sensi  dell'articolo
          12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
          sostenuti dal dipendente in  qualita'  di  conduttore,  per
          recesso  dal   contratto   di   locazione   in   dipendenza
          dell'avvenuto  trasferimento  della  sede  di  lavoro,   se
          rimborsate  dal   datore   di   lavoro   e   analiticamente
          documentate, non concorrono a formare il reddito  anche  se
          in  caso  di  contemporanea   erogazione   delle   suddette
          indennita'. 
              8. Gli assegni di sede e le altre indennita'  percepite
          per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
          misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali  la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni ad  esse  collegate  concorre  a  formare  il
          reddito la sola indennita' base nella  misura  del  50  per
          cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
          fino alla  concorrenza  di  due  volte  l'indennita'  base.
          Qualora  l'indennita'  per  servizi   prestati   all'estero
          comprenda  emolumenti  spettanti  anche   con   riferimento
          all'attivita'  prestata  nel   territorio   nazionale,   la
          riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
          predetti. L'applicazione  di  questa  disposizione  esclude
          l'applicabilita' di quella di cui al comma 5. 
              8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a  8,
          il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
          continuativa e  come  oggetto  esclusivo  del  rapporto  da
          dipendenti che nell'arco di dodici mesi  soggiornano  nello
          Stato estero per un periodo  superiore  a  183  giorni,  e'
          determinato sulla  base  delle  retribuzioni  convenzionali
          definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma  1,
          del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 
              9.  Gli  ammontari  degli  importi  che  ai  sensi  del
          presente articolo non concorrono a formare  il  reddito  di
          lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio   dei   Ministri,   quando   la   variazione
          percentuale del valore  medio  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  relativo  al
          periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il  2
          per cento rispetto al  valore  medio  del  medesimo  indice
          rilevato con  riferimento  allo  stesso  periodo  dell'anno
          1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si  provvede  alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella legge finanziaria relativa all'anno per il  quale  ha
          effetto il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte  all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto.". 
              comma 633 
              Si riporta il testo del comma 4  dell'articolo  51  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, nel testo vigente al 31 dicembre 2019: 
              "4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: 
              a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54 (293),
          comma 1, lettere a), c) e m), del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, i motocicli e i  ciclomotori  concessi
          in uso promiscuo, si assume il 30  per  cento  dell'importo
          corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15  mila
          chilometri calcolato sulla base del costo  chilometrico  di
          esercizio   desumibile   dalle   tabelle   nazionali    che
          l'Automobile club  d'Italia  deve  elaborare  entro  il  30
          novembre di ciascun anno e comunicare  al  Ministero  delle
          finanze  che  provvede  alla  pubblicazione  entro  il   31
          dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo,  al
          netto   degli   ammontari   eventualmente   trattenuti   al
          dipendente; 
              b) in caso di concessione di prestiti si assume  il  50
          per cento della differenza tra  l'importo  degli  interessi
          calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente  al  termine
          di ciascun anno e l'importo degli  interessi  calcolato  al
          tasso applicato sugli  stessi.  Tale  disposizione  non  si
          applica  per  i  prestiti  stipulati  anteriormente  al  1°
          gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
          concessi, a seguito di accordi  aziendali,  dal  datore  di
          lavoro ai dipendenti in  contratto  di  solidarieta'  o  in
          cassa  integrazione  guadagni  o   a   dipendenti   vittime
          dell'usura ai sensi della legge 7 marzo  1996,  n.  108,  o
          ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro  dei
          danni conseguenti a rifiuto opposto a  richieste  estorsive
          ai sensi  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
          n. 172; 
              c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o  in
          comodato, si assume la differenza tra la rendita  catastale
          del fabbricato aumentata di  tutte  le  spese  inerenti  il
          fabbricato  stesso,  comprese  le  utenze  non   a   carico
          dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
          fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
          all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume  il
          30 per cento della predetta differenza.  Per  i  fabbricati
          che non devono essere iscritti nel  catasto  si  assume  la
          differenza  tra  il  valore   del   canone   di   locazione
          determinato in regime vincolistico o, in  mancanza,  quello
          determinato  in  regime  di  libero   mercato,   e   quanto
          corrisposto per il godimento del fabbricato; 
              c-bis)  per  i  servizi  di  trasporto  ferroviario  di
          persone prestati gratuitamente, si assume, al  netto  degli
          ammontari     eventualmente      trattenuti,      l'importo
          corrispondente        all'introito        medio         per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, per una  percorrenza  media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al comma 3, di 2.600 chilometri. Il  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
          dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di  imposta
          successivo  a  quello  in  corso  alla   data   della   sua
          emanazione.". 
              comma 634 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  57  della
          citata legge n. 289 del 2002: 
              "Art. 57 (Commissione unica sui dispositivi medici) 
              1. Presso il Ministero della salute e' istituita, senza
          oneri aggiuntivi a carico  del  bilancio  dello  Stato,  la
          Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo
          tecnico del Ministero  della  salute,  con  il  compito  di
          definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici,
          di classificare tutti i prodotti in  classi  e  sottoclassi
          specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento. 
              2. 
              3. 
              4. La Commissione puo' invitare a partecipare alle  sue
          riunioni esperti nazionali e stranieri. 
              5. Le aziende sanitarie  devono  esporre  on  line  via
          Internet i costi unitari dei dispositivi medici  acquistati
          semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli.
          Tali informazioni devono essere  disponibili  entro  il  31
          marzo 2003 e  devono  essere  aggiornate  almeno  ogni  sei
          mesi.". 
              comma 645 
              Il testo dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241 e' riportato  nelle  Note  all'art.  1,
          comma 178. 
              comma 646 
              Il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del  16
          novembre  2009  relativo   alla   fissazione   del   regime
          comunitario delle franchigie doganali e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 10 dicembre 2009, n. L 324. 
              comma 647 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento  dei  compiti
          del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
          della L. 31 marzo 2000, n. 78): 
              "Art. 2. Tutela del bilancio. 
              1. Fermi restando i compiti  previsti  dall'articolo  1
          della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre  leggi  e
          regolamenti vigenti, il  Corpo  della  Guardia  di  finanza
          assolve le funzioni di polizia economica  e  finanziaria  a
          tutela del bilancio pubblico,  delle  regioni,  degli  enti
          locali e dell'Unione europea. 
              2. A tal fine, al Corpo della Guardia di  finanza  sono
          demandati compiti di  prevenzione,  ricerca  e  repressione
          delle violazioni in materia di: 
              a) imposte  dirette  e  indirette,  tasse,  contributi,
          monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo  erariale  o
          locale; 
              b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie
          nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea; 
              c) ogni altra entrata  tributaria,  anche  a  carattere
          sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale  o
          locale; 
              d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati  in
          regime concessorio, ad espletamento di  funzioni  pubbliche
          inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione; 
              e) risorse e  mezzi  finanziari  pubblici  impiegati  a
          fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
          pubblici di spesa; 
              f) entrate ed uscite relative  alle  gestioni  separate
          nel comparto della previdenza,  assistenza  e  altre  forme
          obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; 
              g) demanio e patrimonio dello Stato,  ivi  compreso  il
          valore aziendale netto  di  unita'  produttive  in  via  di
          privatizzazione o di dismissione; 
              h)  valute,  titoli,  valori  e  mezzi   di   pagamento
          nazionali,  europei  ed  esteri,   nonche'   movimentazioni
          finanziarie e di capitali; 
              i)  mercati  finanziari  e  mobiliari,   ivi   compreso
          l'esercizio del credito e la  sollecitazione  del  pubblico
          risparmio; 
              l) diritti  d'autore,  know-how,  brevetti,  marchi  ed
          altri diritti di privativa  industriale,  relativamente  al
          loro esercizio e sfruttamento economico; 
              m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale
          o dell'Unione europea. 
              3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
          del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
          salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera
          c), della legge 31 dicembre 1982, n.  979,  dagli  articoli
          200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi
          internazionali, e i compiti istituzionali  conferiti  dalle
          leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
          di  polizia  economica  e  finanziaria  in  via  esclusiva,
          richiedendo  la  collaborazione  di  altri  organismi   per
          l'esercizio dei propri  compiti,  nonche',  fermo  restando
          quanto previsto dalla legge 1° aprile  1981,  n.  121,  per
          quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia  in
          materia di ordine e di  sicurezza  pubblica,  attivita'  di
          contrasto dei traffici illeciti. 
              4. Ferme restando le  norme  del  codice  di  procedura
          penale e delle altre leggi vigenti, i militari  del  Corpo,
          nell'espletamento  dei  compiti  di  cui  al  comma  2,  si
          avvalgono  delle  facolta'  e  dei  poteri  previsti  dagli
          articoli  32  e  33  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, 51 e 52 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni. 
              5. Ai fini dell'assolvimento  dei  compiti  di  cui  al
          presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
          possono   configurarsi   come   violazioni   fiscali,    le
          disposizioni di cui agli articoli  36,  ultimo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, aggiunto dall'articolo  19,  comma  1,  lettera  d)
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32  della  legge  7
          gennaio 1929, n. 4.". 
              comma 648 
              Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112  recante
          "Riordino del  servizio  nazionale  della  riscossione,  in
          attuazione della delega prevista dalla legge  28  settembre
          1998, n. 337" e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  27  aprile
          1999, n. 97. 
              comma 650 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472  (Disposizioni
          generali in  materia  di  sanzioni  amministrative  per  le
          violazioni di norme tributarie, a  norma  dell'articolo  3,
          comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art. 17. Irrogazione immediata 
              1. In  deroga  alle  previsioni  dell'articolo  16,  le
          sanzioni collegate  al  tributo  cui  si  riferiscono  sono
          irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in
          quanto compatibili,  delle  disposizioni  che  regolano  il
          procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto
          contestuale all'avviso  di  accertamento  o  di  rettifica,
          motivato a pena di nullita'. 
              1-bis.    All'accertamento    doganale,    disciplinato
          dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993  della
          Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
          e dall'articolo 117 del regolamento (CE)  n.  450/2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  aprile  2008,
          effettuato con  criteri  di  selettivita'  nella  fase  del
          controllo  che  precede  la  concessione  dello   svincolo,
          restano applicabili  le  previsioni  dell'articolo  16  del
          presente decreto. 
              2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di
          un importo pari ad  un  terzo  della  sanzione  irrogata  e
          comunque non inferiore ad  un  terzo  dei  minimi  edittali
          previsti per le violazioni piu' gravi  relative  a  ciascun
          tributo, entro il termine previsto per la proposizione  del
          ricorso. 
              3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
          senza  previa  contestazione,  le  sanzioni  per  omesso  o
          ritardato pagamento dei tributi,  ancorche'  risultante  da
          liquidazioni eseguite ai  sensi  degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni  in
          materia di accertamento delle imposte  sui  redditi,  e  ai
          sensi degli articoli 54-bise 60, sesto comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          recante istituzione e disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo  precedente,
          in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
          nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.". 
              comma 654 
              Il  testo   dell'articolo   17   del   citato   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 178. 
              comma 655 
              Il testo del comma  53  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 244 del 2007 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 191. 
              Il testo dell'articolo 34 della citata legge n. 388 del
          2000 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 191. 
              comma 656 
              Si riporta il testo  vigente  dei  commi  da  78  a  81
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "Art. 1 
              Commi 1. - 77. Omissis 
              78. La disciplina del credito d'imposta per le spese di
          formazione  del  personale  dipendente  nel  settore  delle
          tecnologie previste dal Piano nazionale industria  4.0,  di
          cui all'articolo 1, commi  da  46  a  55,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205,  si  applica  anche  alle  spese  di
          formazione sostenute nel  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre 2018. 
              79. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  78,  fermo
          restando il limite massimo  annuale  di  300.000  euro,  e'
          attribuito nella  misura  del  50  per  cento  delle  spese
          ammissibili sostenute dalle piccole imprese e  del  40  per
          cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle  grandi
          imprese, come  individuate  ai  sensi  dell'allegato  I  al
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno 2014, il credito d'imposta e' attribuito nel  limite
          massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del  30  per
          cento. 
              80. Per l'attuazione degli interventi di cui  ai  commi
          78  e  79  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico  4  maggio  2018,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018. 
              81. Per l'attuazione dei commi 78 e 79  e'  autorizzata
          la spesa di  250  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
          monitoraggio dell'applicazione  del  credito  d'imposta  ai
          fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma  13,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              Omissis.". 
              Il testo del comma 13 dell'articolo 17 della  legge  n.
          196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 197. 
              comma 657 
              Il  riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)   n.
          1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013   e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 115. 
              comma 659 
              Si riporta il testo dell'articolo 39-octies del  citato
          decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 39-octies Aliquote di base e calcolo  dell'accisa
          applicabile ai tabacchi lavorati 
              1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa  sui  tabacchi
          lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,  lettere  a),
          b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui
          all'Allegato I. 
              2. Per i tabacchi lavorati di cui al  comma  1  diversi
          dalle  sigarette  l'accisa  e'  calcolata   applicando   la
          relativa aliquota di base al prezzo di vendita al  pubblico
          del prodotto. 
              3.  Per  le  sigarette,  l'ammontare   dell'accisa   e'
          costituito dalla somma dei seguenti elementi: 
              a) un importo specifico fisso per unita'  di  prodotto,
          pari all'11 per cento della  somma  dell'accisa  globale  e
          dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con  riferimento
          al "PMP-sigarette"; 
              b)   un   importo   risultante   dall'applicazione   di
          un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al  pubblico
          corrispondente      all'incidenza      percentuale      sul
          "PMP-sigarette"   dell'accisa    globale    sul    medesimo
          "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla  lettera
          a). 
              4. L'accisa globale, di cui alle lettere a)  e  b)  del
          comma 3, e' calcolata applicando l'aliquota di base di  cui
          al comma 1, al "PMP-sigarette". 
              5. L'accisa  minima  di  cui  all'articolo  14,  n.  1,
          secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del  Consiglio,
          del 21 giugno 2011, e' pari a: 
              a) euro 35 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi
          lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,  lettera  a),
          di peso superiore a 3 grammi (sigari); 
              b) euro 37 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi
          lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,  lettera  a),
          di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti); 
              c) euro 130 il chilogrammo per i tabacchi  lavorati  di
          cui  all'articolo  39-bis,  comma  1,  lettera  c),  n.  1)
          (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi  per  arrotolare
          le sigarette). 
              6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo  39-bis,
          comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di
          cui all'articolo 7, n. 4, della  direttiva  2011/64/UE  del
          Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari  a  euro  180,14  il
          chilogrammo  convenzionale.  A  decorrere  dalla  data   di
          applicazione delle tabelle di ripartizione  dei  prezzi  di
          vendita al pubblico  rideterminate,  per  l'anno  2019,  ai
          sensi all'articolo 39-quinquies, il predetto onere  fiscale
          minimo e' pari al 96,22 per cento della  somma  dell'accisa
          globale e dell'imposta sul valore  aggiunto  calcolate  con
          riferimento al "PMP-sigarette". 
              7.  L'onere  fiscale  minimo  di  cui  al  comma  6  e'
          applicato ai  prezzi  di  vendita  per  i  quali  la  somma
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  applicata  ai   sensi
          dell'articolo 39-sexies, e dell'accisa, applicata ai  sensi
          del comma 3, risulti inferiore al  medesimo  onere  fiscale
          minimo. 
              8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7  e'
          pari  alla  differenza  tra  l'importo  dell'onere  fiscale
          minimo, di cui al comma 6,  e  l'importo  dell'imposta  sul
          valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexies. 
              9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa,  un  prodotto
          definito ai sensi dell'articolo 39-bis,  comma  1,  lettera
          b), e' considerato come due sigarette se ha una  lunghezza,
          esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non
          superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se  ha
          una lunghezza, esclusi filtro e bocchino,  maggiore  di  11
          centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via. 
              10. L'accisa globale sui prodotti di  cui  all'articolo
          39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette),  non  puo'  essere
          inferiore a euro 90 per mille sigarette,  indipendentemente
          dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma
          2.". 
              L'allegato 1 al decreto legislativo n.  504  del  1995,
          come modificato dal presente comma, e' riportato nelle Note
          all'art. 1, comma 631. 
              comma 660 
              Il titolo III del citato decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni  penali  e  amministrative"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279, S.O. e
          comprende gli articoli da 61 a 62-quater. 
              comma 672 
              Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112  recante
          "Riordino del  servizio  nazionale  della  riscossione,  in
          attuazione della delega prevista dalla legge  28  settembre
          1998, n. 337" e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  27  aprile
          1999, n. 97. 
              comma 674 
              Il  testo   dell'articolo   17   del   citato   decreto
          legislativo  n.  472  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 650. 
              Note all'art. 1, comma 677 
              Il testo  del  comma  2  dell'articolo  51  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          come modificato dal presente comma, e' riportato nelle Note
          all'art. 1, comma 632. 
              comma 678 
              Si riporta il testo dei commi 36, 41 e 43 dell'articolo
          1 della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
          presente legge: 
              "36. Sono soggetti  passivi  dell'imposta  sui  servizi
          digitali i  soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa  che,
          singolarmente o  a  livello  di  gruppo,  nell'anno  solare
          precedente a quello di  cui  al  comma  35-bis,  realizzano
          congiuntamente: 
              a)  un  ammontare   complessivo   di   ricavi   ovunque
          realizzati non inferiore a euro 750.000.000; 
              b)  un  ammontare  di  ricavi  derivanti   da   servizi
          digitali, di cui al comma  37,  realizzati  nel  territorio
          dello Stato non inferiore a euro 5.500.000." 
              "41. L'imposta dovuta si ottiene applicando  l'aliquota
          del  3  per  cento  all'ammontare  dei   ricavi   tassabili
          realizzati  dal  soggetto  passivo  nel   corso   dell'anno
          solare." 
              "43.  I  soggetti  non  residenti,  privi  di   stabile
          organizzazione nel territorio dello Stato e  di  un  numero
          identificativo ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          che nel corso di un anno solare  realizzano  i  presupposti
          indicati al comma  36  devono  fare  richiesta  all'Agenzia
          delle  entrate  di  un  numero   identificativo   ai   fini
          dell'imposta  sui  servizi  digitali.   La   richiesta   e'
          effettuata secondo le modalita' previste dal  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate di  cui  al  comma
          46.  I   soggetti   non   residenti,   privi   di   stabile
          organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno
          Stato diverso da uno Stato  membro  dell'Unione  europea  o
          dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha
          concluso un accordo di cooperazione amministrativa  per  la
          lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo  di
          assistenza reciproca per il recupero dei  crediti  fiscali,
          devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli
          obblighi di dichiarazione e di pagamento  dell'imposta  sui
          servizi digitali. I soggetti residenti nel territorio dello
          Stato che appartengono allo stesso gruppo dei  soggetti  di
          cui al primo periodo  sono  solidalmente  responsabili  con
          questi  ultimi  per   le   obbligazioni   derivanti   dalle
          disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.". 
              comma 679 
              Il  testo  dell'articolo  15  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del  1986  e'  riportato
          nelle Note all'art. 1, comma 346. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del citato
          decreto legislativo n. 241 del 1997: 
              "Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante) 
              1. I contribuenti possono mettere a disposizione  delle
          banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme  oggetto
          della delega anche mediante carte di debito, di  credito  e
          prepagate, assegni  bancari  e  circolari  ovvero  mediante
          altri  sistemi  di  pagamento.  Se  gli  assegni  risultano
          scoperti o comunque non  pagabili,  il  conferimento  della
          delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 
              2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante  i
          sistemi di cui al comma 1 sono  stabilite  con  convenzione
          approvata  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro.". 
              comma 681 
              Si riporta il testo degli articoli 2-sexies, comma 2, e
          2-undecies del citato decreto legislativo n. 196 del  2003,
          come modificato dalla presente legge (Codice in materia  di
          protezione dei dati  personali,  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento
          (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la direttiva 95/46/CE) 
              "Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di
          dati personali necessario per motivi di interesse  pubblico
          rilevante) 
              1. Omissis 
              2. Fermo quanto previsto  dal  comma  1,  si  considera
          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti
          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse
          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle
          seguenti materie: 
              a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico; 
              b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile,
          delle anagrafi della popolazione residente in Italia e  dei
          cittadini italiani  residenti  all'estero,  e  delle  liste
          elettorali, nonche' rilascio di documenti di riconoscimento
          o di viaggio o cambiamento delle generalita'; 
              c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili
          o mobili; 
              d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati  alla
          guida e dell'archivio nazionale dei veicoli; 
              e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione  dello
          straniero e del profugo, stato di rifugiato; 
              f) elettorato attivo e passivo ed  esercizio  di  altri
          diritti  politici,  protezione  diplomatica  e   consolare,
          nonche' documentazione  delle  attivita'  istituzionali  di
          organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
          verbali   e   resoconti   dell'attivita'    di    assemblee
          rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
          assembleari; 
              g) esercizio del mandato degli organi  rappresentativi,
          ivi compresa la loro sospensione o  il  loro  scioglimento,
          nonche'  l'accertamento  delle  cause  di  ineleggibilita',
          incompatibilita' o di  decadenza,  ovvero  di  rimozione  o
          sospensione da cariche pubbliche; 
              h) svolgimento delle funzioni di  controllo,  indirizzo
          politico, inchiesta parlamentare o  sindacato  ispettivo  e
          l'accesso  a  documenti  riconosciuto  dalla  legge  e  dai
          regolamenti  degli   organi   interessati   per   esclusive
          finalita'  direttamente  connesse  all'espletamento  di  un
          mandato elettivo; 
              i)   attivita'   dei    soggetti    pubblici    dirette
          all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
          disposizioni in materia  tributaria  e  doganale,  comprese
          quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale; 
              l) attivita' di controllo e ispettive; 
              m) concessione,  liquidazione,  modifica  e  revoca  di
          benefici  economici,   agevolazioni,   elargizioni,   altri
          emolumenti e abilitazioni; 
              n)   conferimento   di   onorificenze   e   ricompense,
          riconoscimento    della    personalita'    giuridica     di
          associazioni,  fondazioni  ed   enti,   anche   di   culto,
          accertamento   dei   requisiti   di   onorabilita'   e   di
          professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
          del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
          direttive di persone giuridiche, imprese e  di  istituzioni
          scolastiche non  statali,  nonche'  rilascio  e  revoca  di
          autorizzazioni o abilitazioni,  concessione  di  patrocini,
          patronati e premi di rappresentanza,  adesione  a  comitati
          d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; 
              o) rapporti tra i soggetti  pubblici  e  gli  enti  del
          terzo settore; 
              p) obiezione di coscienza; 
              q)  attivita'  sanzionatorie  e  di  tutela   in   sede
          amministrativa o giudiziaria; 
              r)  rapporti   istituzionali   con   enti   di   culto,
          confessioni religiose e comunita' religiose; 
              s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori  e
          soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; 
              t) attivita' amministrative e certificatorie  correlate
          a quelle di diagnosi,  assistenza  o  terapia  sanitaria  o
          sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo
          e di tessuti nonche' alle trasfusioni di sangue umano; 
              u) compiti  del  servizio  sanitario  nazionale  e  dei
          soggetti operanti in ambito sanitario, nonche'  compiti  di
          igiene e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e
          salute della popolazione, protezione  civile,  salvaguardia
          della vita e incolumita' fisica; 
              v) programmazione, gestione,  controllo  e  valutazione
          dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione,  la
          gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra
          l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati
          con il servizio sanitario nazionale; 
              z) vigilanza sulle  sperimentazioni,  farmacovigilanza,
          autorizzazione    all'immissione     in     commercio     e
          all'importazione di  medicinali  e  di  altri  prodotti  di
          rilevanza sanitaria; 
              aa) tutela sociale  della  maternita'  ed  interruzione
          volontaria  della   gravidanza,   dipendenze,   assistenza,
          integrazione sociale e diritti dei disabili; 
              bb)  istruzione  e  formazione  in  ambito  scolastico,
          professionale, superiore o universitario; 
              cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione  nel
          pubblico interesse o di  ricerca  storica,  concernenti  la
          conservazione,  l'ordinamento  e   la   comunicazione   dei
          documenti detenuti negli archivi  di  Stato  negli  archivi
          storici  degli  enti  pubblici,  o   in   archivi   privati
          dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
          per  fini  di  ricerca  scientifica,   nonche'   per   fini
          statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
          statistico nazionale (Sistan); 
              dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di  rapporti
          di  lavoro  di  qualunque  tipo,  anche  non  retribuito  o
          onorario, e di altre forme di impiego,  materia  sindacale,
          occupazione  e  collocamento  obbligatorio,  previdenza   e
          assistenza, tutela  delle  minoranze  e  pari  opportunita'
          nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro,  adempimento  degli
          obblighi  retributivi,  fiscali  e  contabili,   igiene   e
          sicurezza  del  lavoro  o  di  sicurezza  o  salute   della
          popolazione,  accertamento  della  responsabilita'  civile,
          disciplinare e contabile, attivita' ispettiva. 
              Omissis." 
              "Art.    2-undecies     (Limitazioni     ai     diritti
          dell'interessato) 
              1. I diritti di cui  agli  articoli  da  15  a  22  del
          Regolamento non possono essere esercitati con richiesta  al
          titolare  del  trattamento  ovvero  con  reclamo  ai  sensi
          dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio  di
          tali diritti possa  derivare  un  pregiudizio  effettivo  e
          concreto: 
              a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in
          materia di riciclaggio; 
              b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in
          materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; 
              c)   all'attivita'    di    Commissioni    parlamentari
          d'inchiesta  istituite  ai  sensi  dell'articolo  82  della
          Costituzione; 
              d) alle  attivita'  svolte  da  un  soggetto  pubblico,
          diverso dagli enti pubblici economici, in base ad  espressa
          disposizione di legge,  per  esclusive  finalita'  inerenti
          alla  politica  monetaria  e  valutaria,  al  sistema   dei
          pagamenti, al controllo degli intermediari  e  dei  mercati
          creditizi e finanziari,  nonche'  alla  tutela  della  loro
          stabilita'; 
              e) allo svolgimento delle  investigazioni  difensive  o
          all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 
              f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente  che
          segnala ai sensi della legge  30  novembre  2017,  n.  179,
          l'illecito di cui sia venuto a conoscenza  in  ragione  del
          proprio ufficio. 
              f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria  e
          allo svolgimento delle attivita' di prevenzione e contrasto
          all'evasione fiscale. 
              2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c),  si  applica
          quanto previsto dai regolamenti parlamentari  ovvero  dalla
          legge  o   dalle   norme   istitutive   della   Commissione
          d'inchiesta. 
              3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d),  e),
          f) e f-bis)  i  diritti  di  cui  al  medesimo  comma  sono
          esercitati conformemente alle disposizioni di  legge  o  di
          regolamento che regolano  il  settore,  che  devono  almeno
          recare misure dirette a  disciplinare  gli  ambiti  di  cui
          all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.  L'esercizio
          dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere  ritardato,
          limitato o escluso con comunicazione motivata e resa  senza
          ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione  possa
          compromettere la finalita' della limitazione, per il  tempo
          e nei limiti in cui cio' costituisca una misura  necessaria
          e proporzionata, tenuto conto dei  diritti  fondamentali  e
          dei  legittimi  interessi  dell'interessato,  al  fine   di
          salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere  a),
          b),  d),  e),  f)  e  f-bis).  In  tali  casi,  i   diritti
          dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il
          Garante con le modalita' di cui all'articolo 160.  In  tale
          ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver  eseguito
          tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un  riesame,
          nonche' del diritto dell'interessato  di  proporre  ricorso
          giurisdizionale.  Il  titolare  del   trattamento   informa
          l'interessato delle facolta' di cui al presente comma." 
              comma 682 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          11 del citato decreto-legge n. 201  del  2011,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              "Art. 11 Emersione di base imponibile 
              1. - 3. Omissis 
              4.  Oltre  che  ai  fini  previsti   dall'articolo   7,
          undicesimo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  605,  le  informazioni
          comunicate ai  sensi  dell'articolo  7,  sesto  comma,  del
          predetto decreto e del comma 2 del presente  articolo  sono
          utilizzate dall'Agenzia delle entrate per  le  analisi  del
          rischio di evasione. Le  medesime  informazioni,  inclusive
          del valore medio di giacenza  annuo  di  depositi  e  conti
          correnti bancari e postali,  sono  altresi'  utilizzate  ai
          fini della semplificazione degli adempimenti dei  cittadini
          in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva
          unica di cui all'articolo 10  del  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159, nonche' in sede di  controllo  sulla
          veridicita'   dei   dati    dichiarati    nella    medesima
          dichiarazione. Fermo restando quanto previsto dal comma  3,
          le  stesse  informazioni  sono  altresi'  utilizzate  dalla
          Guardia di finanza per  le  medesime  finalita',  anche  in
          coordinamento con  l'Agenzia  delle  entrate,  nonche'  dal
          Dipartimento delle finanze, ai fini  delle  valutazioni  di
          impatto  e  della  quantificazione   e   del   monitoraggio
          dell'evasione fiscale. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   sesto   comma
          dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          29  settembre   1973,   n.   605   (Disposizioni   relative
          all'anagrafe   tributaria   e   al   codice   fiscale   dei
          contribuenti): 
              "Art. 7 Comunicazioni all'anagrafe tributaria 
              1. - 5. Omissis 
              Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane   Spa,   gli
          intermediari finanziari, le imprese  di  investimento,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio,  le
          societa' di gestione  del  risparmio,  nonche'  ogni  altro
          operatore finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
          sono tenuti a rilevare  e  a  tenere  in  evidenza  i  dati
          identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni
          soggetto che intrattenga  con  loro  qualsiasi  rapporto  o
          effettui, per conto proprio ovvero per conto o  a  nome  di
          terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente postale per un importo unitario inferiore a  1.500
          euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza  di  qualsiasi
          operazione di cui al precedente  periodo,  compiuta  al  di
          fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura  degli
          stessi  sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,   ed
          archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei  dati
          anagrafici dei titolari e dei  soggetti  che  intrattengono
          con  gli  operatori   finanziari   qualsiasi   rapporto   o
          effettuano  operazioni  al  di   fuori   di   un   rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          11 del citato decreto-legge n. 201  del  2011,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              "Art. 11 Emersione di base imponibile 
              1. Omissis 
              2. A far corso  dal  1°  gennaio  2012,  gli  operatori
          finanziari  sono  obbligati  a  comunicare   periodicamente
          all'anagrafe  tributaria  le   movimentazioni   che   hanno
          interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto  comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti
          rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali,  nonche'
          l'importo  delle  operazioni  finanziarie  indicate   nella
          predetta disposizione. I dati  comunicati  sono  archiviati
          nell'apposita  sezione  dell'anagrafe  tributaria  prevista
          dall'articolo 7, sesto comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  e  successive
          modificazioni. 
              Omissis.". 
              comma 683 
              Il testo  del  comma  3  dell'articolo  2-undecies  del
          citato decreto legislativo n. 196  del  2003  e'  riportato
          nelle Note all'art. 1, comma 681. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  23  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati): 
              "Art. 23 Limitazioni 
              1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro  cui  e'
          soggetto il titolare del trattamento o il responsabile  del
          trattamento puo' limitare, mediante misure legislative,  la
          portata degli obblighi e dei diritti di cui  agli  articoli
          da 12 a 22 e 34, nonche' all'articolo 5,  nella  misura  in
          cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai  diritti
          e agli obblighi di cui agli articoli da 12  a  22,  qualora
          tale limitazione rispetti l'essenza  dei  diritti  e  delle
          liberta'  fondamentali  e  sia  una  misura  necessaria   e
          proporzionata   in    una    societa'    democratica    per
          salvaguardare: 
              a) la sicurezza nazionale; 
              b) la difesa; 
              c) la sicurezza pubblica; 
              d) la  prevenzione,  l'indagine,  l'accertamento  e  il
          perseguimento di reati o l'esecuzione di  sanzioni  penali,
          incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di  minacce
          alla sicurezza pubblica; 
              e) altri importanti  obiettivi  di  interesse  pubblico
          generale dell'Unione o di uno Stato membro, in  particolare
          un rilevante interesse economico o finanziario  dell'Unione
          o di uno Stato  membro,  anche  in  materia  monetaria,  di
          bilancio e tributaria,  di  sanita'  pubblica  e  sicurezza
          sociale; 
              f) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura
          e dei procedimenti giudiziari; 
              g) le attivita' volte a prevenire, indagare,  accertare
          e perseguire violazioni della deontologia delle professioni
          regolamentate; 
              h)  una  funzione  di  controllo,  d'ispezione   o   di
          regolamentazione    connessa,    anche     occasionalmente,
          all'esercizio di pubblici  poteri  nei  casi  di  cui  alle
          lettere da a), a e) e g); 
              i) la tutela dell'interessato o  dei  diritti  e  delle
          liberta' altrui; 
              j) l'esecuzione delle azioni civili. 
              2. In particolare qualsiasi misura legislativa  di  cui
          al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti
          almeno, se del caso: 
              a) le finalita'  del  trattamento  o  le  categorie  di
          trattamento; 
              b) le categorie di dati personali; 
              c) la portata delle limitazioni introdotte; 
              d) le garanzie per prevenire abusi  o  l'accesso  o  il
          trasferimento illeciti; 
              e) l'indicazione precisa del titolare del trattamento o
          delle categorie di titolari; 
              f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili
          tenuto conto della natura, dell'ambito  di  applicazione  e
          delle  finalita'  del  trattamento  o  delle  categorie  di
          trattamento; 
              g)  i  rischi  per  i  diritti  e  le  liberta'   degli
          interessati; e 
              h) il diritto degli  interessati  di  essere  informati
          della limitazione, a meno che cio' possa  compromettere  la
          finalita' della stessa.". 
              Il testo vigente  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
              comma 687 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del   decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n.  98  (Razionalizzazione  dei
          processi  di  gestione  dei  dati  di  circolazione  e   di
          proprieta'  di   autoveicoli,   motoveicoli   e   rimorchi,
          finalizzata al rilascio di un  documento  unico,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7  agosto
          2015, n. 124), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  1.  Documento  unico  di   circolazione   e   di
          proprieta' 
              1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  la  carta  di
          circolazione, redatta  secondo  le  disposizioni  contenute
          nella  direttiva  29  aprile  1999,   n.   1999/37/CE   del
          Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati
          di circolazione e  di  proprieta'  degli  autoveicoli,  dei
          motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel  regime  dei  beni
          mobili registrati di cui al libro VI, titolo I,  capo  III,
          sezione I, del codice civile. 
              2. Nella carta di circolazione di cui al  comma  1,  di
          seguito denominata «documento unico», sono annotati: 
              a) i dati tecnici del veicolo; 
              b) i dati di intestazione  del  veicolo,  di  cui  agli
          articoli 91, 93 e 94  del  decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n. 285; 
              c)   i   dati   validati    dal    Pubblico    registro
          automobilistico, di seguito PRA, relativi  alla  situazione
          giuridico-patrimoniale del veicolo; 
              d) i dati relativi alla cessazione  del  veicolo  dalla
          circolazione conseguente alla sua demolizione  o  alla  sua
          definitiva esportazione all'estero. 
              3. Nel documento unico sono, altresi', annotati i  dati
          relativi alla  sussistenza  di  privilegi  e  ipoteche,  di
          provvedimenti  amministrativi  e  giudiziari  che  incidono
          sulla  proprieta'  e  sulla  disponibilita'  del   veicolo,
          annotati presso il PRA, nonche' di provvedimenti  di  fermo
          amministrativo,  con  le  modalita',   anche   telematiche,
          previste con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministero   della
          giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
          competente al rilascio della carta di circolazione, che  ha
          validita' di certificazione dei  dati  in  essa  contenuti,
          ferma  restando  la  responsabilita'  dell'Automobile  club
          d'Italia,  di  seguito  ACI,  per  i  dati  relativi   alla
          proprieta' e alla locazione finanziaria dei veicoli, e  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  i  dati
          relativi ai veicoli di cui al presente articolo. 
              4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti  l'ACI  e  le
          organizzazioni maggiormente rappresentative  delle  imprese
          esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei
          mezzi di trasporto, con uno o  piu'  decreti  definisce  le
          modalita' e i termini per  la  graduale  utilizzazione,  da
          completare  comunque  entro  il  31  ottobre  2020,   delle
          procedure telematiche per il rilascio del documento  unico,
          specificando anche  le  cadenze  temporali  delle  fasi  di
          verifica  delle  funzionalita'  da  effettuare  presso  gli
          Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) appositamente
          individuati dal medesimo  Ministero.  L'inosservanza  delle
          modalita' e dei termini indicati  nei  decreti  di  cui  al
          primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento
          ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  19  settembre  2000,  n.
          358.". 
              comma 688 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n.
          144 (Regolamento recante modifiche agli articoli 245,  247,
          264 e 402 del regolamento di esecuzione  e  attuazione  del
          nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1. Modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
              1.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
          dicembre  1992,  n.  495,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo 245: 
              1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di
          cui  all'articolo  93,  comma  5,  del  codice,  il  centro
          elaborazione dati del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
          navigazione, gli affari generali ed il personale  trasmette
          contestualmente al sistema informativo del P.R.A.,  in  via
          telematica, i dati di identificazione dei veicoli,  nonche'
          i dati e le documentazioni in formato elettronico  relativi
          alle generalita' di  chi  si  e'  dichiarato  proprietario,
          dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
          o del venditore con patto di riservato  dominio,  e  quelli
          relativi allo  stato  giuridico-patrimoniale  del  veicolo,
          alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di  provvedimenti
          amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprieta' e
          sulla  disponibilita'  dei  veicoli  stessi,   nonche'   di
          provvedimenti di fermo amministrativo.»; 
              2) il comma 2 e' abrogato; 
              3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. L'Ufficio del P.R.A. provvede  alle  iscrizioni  ed
          alle trascrizioni  nel  pubblico  registro  automobilistico
          ovvero, laddove accerti irregolarita', entro tre giorni dal
          ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma
          1,  ricusa  le  formalita'  dandone  comunicazione  in  via
          telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per
          i trasporti, la navigazione,  gli  affari  generali  ed  il
          personale.»; 
              4) il comma 4 e' abrogato; 
              b) all'articolo 247: 
              1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di
          cui  all'articolo  94,  comma  1,  del  codice,  il  centro
          elaborazione dati del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
          navigazione, gli affari generali ed il personale  trasmette
          al sistema informativo del P.R.A.,  in  via  telematica,  i
          dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il
          trasferimento  di  proprieta',  nonche'   i   dati   e   le
          documentazioni  in  formato   elettronico   relativi   alle
          generalita' di chi si e' dichiarato nuovo proprietario.»; 
              2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel
          pubblico registro automobilistico ovvero,  laddove  accerti
          irregolarita', entro tre giorni dal ricevimento dei dati  e
          delle  documentazioni  di  cui  al  comma  1,   ricusa   le
          formalita'  dandone  comunicazione  in  via  telematica  al
          centro elaborazione dati del Dipartimento per i  trasporti,
          la navigazione, gli affari generali ed il personale.»; 
              c) l'articolo  264  e'  abrogato  a  decorrere  dal  1°
          novembre 2020; 
              d) all'articolo 402: 
              1)  al  comma  3,  le  parole:   «che   risultino   dal
          certificato di proprieta' o» sono soppresse; 
              2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              «4. La sezione "immatricolazioni"  contiene,  per  ogni
          veicolo, i  dati  di  identificazione  e  i  dati  relativi
          all'emanazione della carta di circolazione.»; 
              3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
              «7. Le sezioni di cui  ai  commi  2,  3,  4  e  5  sono
          popolate   automaticamente   utilizzando   i   dati    gia'
          disponibili nel sistema informativo del Dipartimento per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  ed  il
          personale e  sono  continuamente  aggiornate,  a  mezzo  di
          procedure interattive o differite, dagli uffici centrali  e
          periferici  dello  stesso  Dipartimento  e   dai   soggetti
          abilitati  allo  sportello  telematico  dell'automobilista,
          istituito con decreto del Presidente  della  Repubblica  19
          settembre 2000, n. 358,  nonche'  dai  comuni  a  mezzo  di
          trasferimento di dati per  via  telematica  o  su  supporto
          magnetico. La sezione di cui al  comma  6  e'  gradualmente
          popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i  dati
          trasmessi, per via  telematica  o  su  supporto  magnetico,
          dall'autorita' di polizia che ha rilevato  l'incidente.  Il
          trasferimento  dei  dati  necessari   al   popolamento   ed
          all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 e'
          eseguito rispettivamente dalle autorita'  di  polizia,  dai
          comuni  e  dalle  compagnie  di  assicurazione  secondo  le
          modalita'  stabilite  con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, sentite le  amministrazioni
          interessate, nel termine di un mese decorrente  dalla  data
          dell'incidente, dalla data  di  presentazione  di  denuncia
          dell'incidente  o  dalla  data   di   comunicazione   della
          variazione anagrafica.».".