art. 1 note (parte 12)

           	
				
 
              comma 689 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 e' riportato  nelle  Note  all'art.  1,
          comma 484. 
              Il Regolamento  CEE  n.  95/93  del  Consiglio  del  18
          gennaio 1993 relativo a norme comuni per l'assegnazione  di
          bande orarie negli aeroporti della Comunita' e'  pubblicato
          nella G.U.C.E. 22 gennaio 1993, n. L 14. 
              comma 690 
              Si riporta il testo vigente del comma 121 dell'articolo
          1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              "121. L'imprenditore individuale che alla data  del  31
          ottobre 2015 possiede  beni  immobili  strumentali  di  cui
          all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il  31  maggio  2016,
          optare per l'esclusione  dei  beni  stessi  dal  patrimonio
          dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta  in  corso
          alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una
          imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle  persone
          fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
          nella misura dell'8  per  cento  della  differenza  tra  il
          valore  normale  di  tali  beni  ed  il   relativo   valore
          fiscalmente   riconosciuto.   Si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120. 
              Omissis.". 
              comma 692 
              Si riporta il testo dei commi 54, 55, 56, 57,  71,  74,
          75, 82, 83 e 89 dell'articolo 1 della citata legge  n.  190
          del 2014, come modificato dalla presente legge: 
              "54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita'
          d'impresa,  arti  o   professioni   applicano   il   regime
          forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55  a  89
          del  presente   articolo   se,   al   contempo,   nell'anno
          precedente: 
              a)  hanno  conseguito  ricavi  ovvero  hanno  percepito
          compensi,  ragguagliati  ad  anno,  non  superiori  a  euro
          65.000; 
              b)   hanno   sostenuto   spese   per    un    ammontare
          complessivamente non superiore ad  euro  20.000  lordi  per
          lavoro  accessorio  di  cui  all'articolo  70  del  decreto
          legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  per  lavoratori
          dipendenti e per  collaboratori  di  cui  all'articolo  50,
          comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti  secondo
          la modalita' riconducibile a un  progetto  ai  sensi  degli
          articoli 61 e seguenti del citato  decreto  legislativo  n.
          276 del 2003, comprese le  somme  erogate  sotto  forma  di
          utili da partecipazione agli associati di cui  all'articolo
          53, comma 2, lettera c), e  le  spese  per  prestazioni  di
          lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
              55.  Ai  fini  della  verifica  della  sussistenza  del
          requisito per l'accesso al  regime  forfetario  di  cui  al
          comma 54, lettera a): 
              a)  non  rilevano  gli  ulteriori  componenti  positivi
          indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del  comma  9
          dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96; 
              b) nel caso di  esercizio  contemporaneo  di  attivita'
          contraddistinte da differenti codici ATECO,  si  assume  la
          somma dei ricavi  e  dei  compensi  relativi  alle  diverse
          attivita' esercitate. 
              56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di
          imprese, arti o professioni possono  avvalersi  del  regime
          forfetario comunicando, nella dichiarazione  di  inizio  di
          attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di
          cui al comma 54 del presente articolo. 
              57. Non possono avvalersi del regime forfetario: 
              a) le  persone  fisiche  che  si  avvalgono  di  regimi
          speciali ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o  di
          regimi forfetari di determinazione del reddito; 
              b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che
          sono  residenti  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea o in uno Stato aderente  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo  che  assicuri  un  adeguato  scambio  di
          informazioni e che producono  nel  territorio  dello  Stato
          italiano redditi che costituiscono almeno il 75  per  cento
          del reddito complessivamente prodotto; 
              c)  i  soggetti  che  in  via  esclusiva  o  prevalente
          effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
          di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma,
          numero 8), del decreto del Presidente della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  o  di
          mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53,  comma  1,
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
              d)  gli   esercenti   attivita'   d'impresa,   arti   o
          professioni     che     partecipano,     contemporaneamente
          all'esercizio dell'attivita', a  societa'  di  persone,  ad
          associazioni o a imprese familiari di  cui  all'articolo  5
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano
          direttamente o indirettamente  societa'  a  responsabilita'
          limitata  o  associazioni  in  partecipazione,   le   quali
          esercitano    attivita'    economiche    direttamente     o
          indirettamente  riconducibili   a   quelle   svolte   dagli
          esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; 
              d-bis)  le  persone  fisiche  la  cui   attivita'   sia
          esercitata  prevalentemente  nei  confronti  di  datori  di
          lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
          intercorsi rapporti di lavoro nei  due  precedenti  periodi
          d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente  o
          indirettamente riconducibili ai suddetti datori di  lavoro,
          ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita'
          dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini
          dell'esercizio di arti o professioni; 
              d-ter)  i  soggetti  che  nell'anno  precedente   hanno
          percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati
          a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente  agli
          articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000  euro;
          la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di
          lavoro e' cessato. 
              58. - 70. Omissis 
              71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione  a
          partire dall'anno successivo a quello  in  cui  viene  meno
          taluna delle condizioni  di  cui  al  comma  54  ovvero  si
          verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. 
              72. - 73. Omissis 
              74. Per l'accertamento, la riscossione, le  sanzioni  e
          il contenzioso si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni vigenti in  materia  di  imposte  dirette,  di
          imposta sul valore aggiunto e di  imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive;  per  i  contribuenti  che  hanno  un
          fatturato  annuo  costituito  esclusivamente   da   fatture
          elettroniche, il termine di decadenza di  cui  all'articolo
          43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, e' ridotto di un anno. In  caso  di
          infedele indicazione, da parte dei contribuenti,  dei  dati
          attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e
          57 che determinano la cessazione del  regime  previsto  dai
          commi da 54 a 89, nonche' le condizioni di cui al comma 65,
          le misure delle sanzioni minime  e  massime  stabilite  dal
          decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   471,   sono
          aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato
          supera del  10  per  cento  quello  dichiarato.  Il  regime
          forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo
          a  quello  in  cui,  a  seguito  di  accertamento  divenuto
          definitivo, viene meno taluna delle condizioni  di  cui  al
          comma  54  ovvero  si  verifica  taluna  delle  fattispecie
          indicate al comma 57. 
              75. Quando le vigenti disposizioni  fanno  riferimento,
          per  il   riconoscimento   della   spettanza   o   per   la
          determinazione  di  deduzioni,  detrazioni  o  benefici  di
          qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non  tributaria,  al
          possesso di requisiti reddituali, si tiene  comunque  conto
          anche del reddito assoggettato al regime forfetario. 
              76. - 81. Omissis 
              82. Il regime contributivo  agevolato  cessa  di  avere
          applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui
          viene meno taluna delle  condizioni  di  cui  al  comma  54
          ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma
          57.  La  cessazione  determina,  ai   fini   previdenziali,
          l'applicazione del regime ordinario di determinazione e  di
          versamento del contributo dovuto. Il  passaggio  al  regime
          previdenziale   ordinario,   in   ogni   caso,    determina
          l'impossibilita'   di   fruire   nuovamente   del    regime
          contributivo  agevolato,  anche   laddove   sussistano   le
          condizioni di cui al comma  54.  Non  possono  accedere  al
          regime contributivo agevolato neanche  i  soggetti  che  ne
          facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il  mancato
          rispetto delle condizioni di  cui  al  comma  54  nell'anno
          della richiesta stessa. 
              83.  Al  fine  di  fruire   del   regime   contributivo
          agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che  intraprendono
          l'esercizio di un'attivita' d'impresa presentano,  mediante
          comunicazione telematica, apposita  dichiarazione  messa  a
          disposizione dall'INPS; i soggetti gia' esercenti attivita'
          d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del  28
          febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la
          dichiarazione sia presentata oltre  il  termine  stabilito,
          nelle modalita' indicate,  l'accesso  al  regime  agevolato
          puo' avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando
          nuovamente  la  dichiarazione  stessa  entro   il   termine
          stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di
          cui al comma 54. 
              84. - 88. Omissis 
              89.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  possono  essere
          dettate le disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  dei
          commi  da  54  a  88.  Con  provvedimenti   del   direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono  stabilite  le  relative
          modalita' applicative. 
              Omissis." 
              comma 693 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2003,   n.   27
          (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti  comunitari
          e fiscali, di riscossione e di procedure di  contabilita'),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  2.  Riapertura  di   termini   in   materia   di
          rivalutazione di beni di impresa e di  rideterminazione  di
          valori di acquisto 
              1. Omissis 
              2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge  28
          dicembre 2001,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano anche  per  la  rideterminazione  dei  valori  di
          acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in  mercati
          regolamentati e dei terreni edificabili e con  destinazione
          agricola posseduti  alla  data  del  1°  gennaio  2020.  Le
          imposte sostitutive possono essere rateizzate  fino  ad  un
          massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a  decorrere
          dalla data del 30  giugno  2020;  sull'importo  delle  rate
          successive alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella
          misura del 3 per cento annuo, da versarsi  contestualmente.
          La redazione e il giuramento della  perizia  devono  essere
          effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2020.". 
              comma 694 
              Il  testo  del  comma  2  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2002,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,  n.  27  come
          modificato dal comma 693 della presente legge, e' riportato
          nelle Note all'art. 1, comma 693. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5, comma 2, e
          dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,  n.
          448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): 
              "Art. 5. (Rideterminazione dei valori  di  acquisto  di
          partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) 
              1. Omissis 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
          per cento per le partecipazioni che risultano  qualificate,
          ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi,  alla  data  del  1°
          gennaio 2002, e  al  2  per  cento  per  quelle  che,  alla
          predetta data,  non  risultano  qualificate  ai  sensi  del
          medesimo articolo  81,  comma  1,  lettera  c-bis),  ed  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  16  dicembre
          2002. 
              Omissis." 
              "Art. 7. (Rideterminazione dei valori di  acquisto  dei
          terreni edificabili e con destinazione agricola) 
              1. Omissis 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
          per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  16  dicembre
          2002. 
              Omissis.". 
              comma 695 
              Si riporta il testo del comma 496 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  266  del  2005,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "496. In caso di cessioni  a  titolo  oneroso  di  beni
          immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni,
          all'atto  della  cessione  e  su  richiesta   della   parte
          venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui
          all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,  sulle  plusvalenze  realizzate  si  applica
          un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per
          cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede  anche
          all'applicazione e al versamento  dell'imposta  sostitutiva
          della plusvalenza di cui al precedente  periodo,  ricevendo
          la provvista  dal  cedente.  Il  notaio  comunica  altresi'
          all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni  di
          cui al primo periodo, secondo le  modalita'  stabilite  con
          provvedimento del direttore della predetta Agenzia. 
              Omissis.". 
              comma 696 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          73 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          917 del 1986: 
              "Art. 73. Soggetti passivi 
              1.  Sono  soggetti  all'imposta   sul   reddito   delle
          societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          i trust che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              Omissis.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2426  del  codice
          civile: 
              " Art. 2426. Criteri di valutazioni. 
              Nelle valutazioni devono essere  osservati  i  seguenti
          criteri: 
              1)  le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al  costo  di
          acquisto  o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto   si
          computano anche i costi accessori. Il costo  di  produzione
          comprende  tutti  i  costi   direttamente   imputabili   al
          prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la  quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di fabbricazione e fino al momento dal quale il  bene  puo'
          essere utilizzato; con gli stessi  criteri  possono  essere
          aggiunti  gli  oneri  relativi   al   finanziamento   della
          fabbricazione, interna o presso terzi; le  immobilizzazioni
          rappresentate da titoli sono rilevate in  bilancio  con  il
          criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; 
              2)  il  costo  delle  immobilizzazioni,   materiali   e
          immateriali, la cui utilizzazione  e'  limitata  nel  tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in  relazione  con  la   loro   residua   possibilita'   di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento e dei  coefficienti  applicati  devono  essere
          motivate nella nota integrativa; 
              3) l'immobilizzazione che,  alla  data  della  chiusura
          dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore  a
          quello determinato secondo i numeri 1)  e  2)  deve  essere
          iscritta a tale minore valore. Il  minor  valore  non  puo'
          essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
          i motivi della rettifica  effettuata;  questa  disposizione
          non  si   applica   a   rettifiche   di   valore   relative
          all'avviamento. 
              Per le immobilizzazioni consistenti  in  partecipazioni
          in imprese controllate o collegate che  risultino  iscritte
          per   un    valore    superiore    a    quello    derivante
          dall'applicazione del criterio di valutazione previsto  dal
          successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo  di  redigere
          il bilancio  consolidato,  al  valore  corrispondente  alla
          frazione  di  patrimonio   netto   risultante   dall'ultimo
          bilancio dell'impresa  partecipata,  la  differenza  dovra'
          essere motivata nella nota integrativa; 
              4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
          imprese controllate o collegate  possono  essere  valutate,
          con riferimento ad una o piu' tra dette  imprese,  anziche'
          secondo il criterio indicato al numero 1), per  un  importo
          pari alla  corrispondente  frazione  del  patrimonio  netto
          risultante dall'ultimo  bilancio  delle  imprese  medesime,
          detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
          principi di  redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'
          quelle necessarie per il  rispetto  dei  principi  indicati
          negli articoli 2423 e 2423-bis. 
              Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo  di
          acquisto superiore al valore corrispondente del  patrimonio
          netto riferito  alla  data  di  acquisizione  o  risultante
          dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata  o  collegata
          puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
          le ragioni nella nota integrativa. La  differenza,  per  la
          parte attribuibile a beni ammortizzabili o  all'avviamento,
          deve essere ammortizzata. 
              Negli esercizi  successivi  le  plusvalenze,  derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al valore indicato nel bilancio  dell'esercizio  precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile; 
              5) i costi di impianto e di ampliamento e  i  costi  di
          sviluppo  aventi  utilita'   pluriennale   possono   essere
          iscritti nell'attivo con il consenso,  ove  esistente,  del
          collegio sindacale.  I  costi  di  impianto  e  ampliamento
          devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a
          cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati  secondo
          la loro vita utile; nei casi  eccezionali  in  cui  non  e'
          possibile stimarne  attendibilmente  la  vita  utile,  sono
          ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque  anni.
          Fino  a  che  l'ammortamento  dei  costi  di   impianto   e
          ampliamento e di sviluppo non e' completato possono  essere
          distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
          sufficienti   a   coprire   l'ammontare   dei   costi   non
          ammortizzati; 
              6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il
          consenso,  ove  esistente,  del  collegio   sindacale,   se
          acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo  per  esso
          sostenuto.  L'ammortamento  dell'avviamento  e'  effettuato
          secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui  non
          e' possibile stimarne attendibilmente  la  vita  utile,  e'
          ammortizzato entro un periodo non superiore a  dieci  anni.
          Nella nota  integrativa  e'  fornita  una  spiegazione  del
          periodo di ammortamento dell'avviamento; 
              7) il disaggio e  l'aggio  su  prestiti  sono  rilevati
          secondo il criterio stabilito dal numero 8); 
              8) i crediti e  i  debiti  sono  rilevati  in  bilancio
          secondo il criterio del costo ammortizzato,  tenendo  conto
          del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del
          valore di presumibile realizzo; 
              8-bis) le attivita' e passivita'  monetarie  in  valuta
          sono iscritte al cambio a  pronti  alla  data  di  chiusura
          dell'esercizio; i conseguenti  utili  o  perdite  su  cambi
          devono essere imputati al  conto  economico  e  l'eventuale
          utile  netto  e'  accantonato  in  apposita   riserva   non
          distribuibile fino al realizzo. Le attivita'  e  passivita'
          in valuta non monetarie devono essere  iscritte  al  cambio
          vigente al momento del loro acquisto; 
              9) le rimanenze, i titoli e  le  attivita'  finanziarie
          che non costituiscono  immobilizzazioni  sono  iscritti  al
          costo di acquisto o di  produzione,  calcolato  secondo  il
          numero 1), ovvero al  valore  di  realizzazione  desumibile
          dall'andamento del mercato, se minore;  tale  minor  valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non  possono
          essere computati nel costo di produzione; 
              10) il costo dei beni fungibili puo'  essere  calcolato
          col metodo della  media  ponderata  o  con  quelli:  «primo
          entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato,  primo  uscito»;
          se  il  valore  cosi'   ottenuto   differisce   in   misura
          apprezzabile   dai    costi    correnti    alla    chiusura
          dell'esercizio, la differenza  deve  essere  indicata,  per
          categoria di beni, nella nota integrativa; 
              11) i lavori in corso  su  ordinazione  possono  essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza; 
              11-bis) gli strumenti  finanziari  derivati,  anche  se
          incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al
          fair value. Le variazioni del fair value sono  imputate  al
          conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di
          variazione  dei  flussi  finanziari  attesi  di  un   altro
          strumento  finanziario  o  di  un'operazione   programmata,
          direttamente  ad  una  riserva  positiva  o   negativa   di
          patrimonio  netto;  tale  riserva  e'  imputata  al   conto
          economico  nella  misura  e  nei  tempi  corrispondenti  al
          verificarsi o al modificarsi  dei  flussi  di  cassa  dello
          strumento coperto o al verificarsi dell'operazione  oggetto
          di copertura. Gli elementi oggetto di copertura  contro  il
          rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di
          cambio o dei prezzi di  mercato  o  contro  il  rischio  di
          credito  sono  valutati  simmetricamente   allo   strumento
          derivato  di  copertura;  si   considera   sussistente   la
          copertura  in  presenza,  fin  dall'inizio,  di  stretta  e
          documentata  correlazione  tra  le  caratteristiche   dello
          strumento  o  dell'operazione  coperti   e   quelle   dello
          strumento di copertura. Non sono  distribuibili  gli  utili
          che  derivano  dalla  valutazione  al  fair   value   degli
          strumenti  finanziari  derivati  non   utilizzati   o   non
          necessari per la copertura. Le riserve  di  patrimonio  che
          derivano  dalla  valutazione  al  fair  value  di  derivati
          utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi  di  un
          altro strumento finanziario o di un'operazione  programmata
          non sono considerate nel computo del patrimonio  netto  per
          le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446  e
          2447 e, se  positive,  non  sono  disponibili  e  non  sono
          utilizzabili a copertura delle perdite. 
              12). 
              Ai fini della presente Sezione, per la  definizione  di
          "strumento  finanziario",  di  "attivita'  finanziaria"   e
          "passivita'   finanziaria",   di   "strumento   finanziario
          derivato", di "costo ammortizzato",  di  "fair  value",  di
          "attivita'  monetaria"  e  "passivita'  monetaria",  "parte
          correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente
          accettato"  si  fa  riferimento   ai   principi   contabili
          internazionali adottati dall'Unione europea. 
              Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del  primo
          comma,   numero   11-bis),   sono   considerati   strumenti
          finanziari derivati anche  quelli  collegati  a  merci  che
          conferiscono  all'una  o  all'altra  parte  contraente   il
          diritto di procedere alla liquidazione  del  contratto  per
          contanti  o  mediante  altri   strumenti   finanziari,   ad
          eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente
          le seguenti condizioni: 
              a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto  per
          soddisfare le esigenze previste dalla societa'  che  redige
          il bilancio di acquisto, di vendita  o  di  utilizzo  delle
          merci; 
              b) il contratto sia stato destinato a  tale  scopo  fin
          dalla sua conclusione; 
              c) si prevede che il contratto  sia  eseguito  mediante
          consegna della merce. 
              Il fair value e' determinato con riferimento: 
              a) al valore di mercato, per gli  strumenti  finanziari
          per i quali e' possibile individuare facilmente un  mercato
          attivo; qualora il valore di  mercato  non  sia  facilmente
          individuabile  per   uno   strumento,   ma   possa   essere
          individuato per i  suoi  componenti  o  per  uno  strumento
          analogo, il valore  di  mercato  puo'  essere  derivato  da
          quello dei componenti o dello strumento analogo; 
              b) al valore che  risulta  da  modelli  e  tecniche  di
          valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i
          quali non sia possibile individuare facilmente  un  mercato
          attivo; tali  modelli  e  tecniche  di  valutazione  devono
          assicurare una ragionevole  approssimazione  al  valore  di
          mercato. 
              Il fair value non e' determinato se l'applicazione  dei
          criteri indicati al  quarto  comma  non  da'  un  risultato
          attendibile.". 
              La sezione II del capo I della legge 21 novembre  2000,
          n. 342 (Misure in materia fiscale) comprende  gli  articoli
          da 10 a 16 ed e' pubblicata nella Gazz.  Uff.  25  novembre
          2000, n. 276, S.O. 
              comma 701 
              La  sezione  I  del  capo  III   del   citato   decreto
          legislativo n. 241 del 1997 comprende gli articoli da 17  a
          23 ed e' pubblicata nella Gazz. Uff 28 luglio 1997, n. 174. 
              comma 702 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 11, 13, 14 e
          15 della citata legge n. 342 del 2000: 
              "Art.   11.   (Modalita'   di    effettuazione    della
          rivalutazione) 
              1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve  essere
          eseguita   nel   bilancio   o   rendiconto   dell'esercizio
          successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per  il
          quale il termine di approvazione scade successivamente alla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  deve
          riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa  categoria
          omogenea e deve essere annotata nel relativo  inventario  e
          nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in
          due  distinte  categorie  gli  immobili  e  i  beni  mobili
          iscritti in pubblici registri. 
              2. I valori iscritti in  bilancio  e  in  inventario  a
          seguito della rivalutazione  non  possono  in  nessun  caso
          superare i valori effettivamente attribuibili ai  beni  con
          riguardo  alla  loro  consistenza,  alla   loro   capacita'
          produttiva,   all'effettiva   possibilita'   di   economica
          utilizzazione nell'impresa, nonche' ai  valori  correnti  e
          alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati  italiani
          o esteri. 
              3. Gli amministratori e il  collegio  sindacale  devono
          indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri  seguiti
          nella  rivalutazione  delle  varie  categorie  di  beni   e
          attestare che la rivalutazione  non  eccede  il  limite  di
          valore di cui al comma 2. 
              4. Nell'inventario relativo  all'esercizio  in  cui  la
          rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche  il
          prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
          conformita' a precedenti leggi di rivalutazione,  dei  beni
          rivalutati." 
              "Art. 13. (Contabilizzazione della rivalutazione) 
              1.  Il  saldo  attivo  risultante  dalle  rivalutazioni
          eseguite ai sensi  degli  articoli  10  e  11  deve  essere
          imputato al capitale o accantonato in una speciale  riserva
          designata  con  riferimento  alla   presente   legge,   con
          esclusione di ogni diversa utilizzazione. 
              2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
          essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
          dei commi secondo e terzo  dell'articolo  2445  del  codice
          civile. In caso di utilizzazione della riserva a  copertura
          di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
          fino a quando la riserva non e' reintegrata  o  ridotta  in
          misura  corrispondente  con  deliberazione   dell'assemblea
          straordinaria, non applicandosi le disposizioni  dei  commi
          secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. 
              3. Se il saldo attivo viene attribuito  ai  soci  o  ai
          partecipanti mediante riduzione della riserva prevista  dal
          comma 1 ovvero mediante riduzione del  capitale  sociale  o
          del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale,  le  somme
          attribuite   ai   soci   o   ai   partecipanti,   aumentate
          dell'imposta   sostitutiva   corrispondente   all'ammontare
          distribuito, concorrono a  formare  il  reddito  imponibile
          della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
          o dei partecipanti. 
              4. Ai fini del comma 3 si considera  che  le  riduzioni
          del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
          riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte  in
          bilancio a norma  di  precedenti  leggi  di  rivalutazione,
          abbiano  anzitutto  per  oggetto,  fino  al  corrispondente
          ammontare, la parte del capitale formata con  l'imputazione
          di tali riserve. 
              5. Nell'esercizio in cui si verificano  le  fattispecie
          indicate nel comma  3,  al  soggetto  che  ha  eseguito  la
          rivalutazione e' attribuito un credito  d'imposta  ai  fini
          dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche   o
          dell'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  pari
          all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui  all'articolo
          12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi. 
              6. Agli effetti delle disposizioni di  cui  al  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  466,   e   successive
          modificazioni, recante  norme  di  riordino  delle  imposte
          personali   sul   reddito   al   fine   di   favorire    la
          capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di  cui  al
          comma 1 concorre a formare la  variazione  in  aumento  del
          capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio  in
          cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva." 
              "Art. 14. (Riconoscimento fiscale  di  maggiori  valori
          iscritti in bilancio) 
              1. Le  disposizioni  dell'articolo  12  possono  essere
          applicate per il riconoscimento ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche  e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive  dei  maggiori  valori,  iscritti  nel
          bilancio di cui al  comma  1  dell'articolo  10,  dei  beni
          indicati nello stesso articolo 10. 
              2. L'importo corrispondente ai maggiori valori  di  cui
          al comma 1  e'  accantonato  in  apposita  riserva  cui  si
          applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3. 
              3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni
          dei commi 1 e 2 si applicano anche  per  il  riconoscimento
          dei maggiori valori di cui all'articolo  54,  comma  2-bis,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, concernente le plusvalenze  patrimoniali,  iscritti
          nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11." 
              "Art.   15.   (Ulteriori    soggetti    ammessi    alle
          rivalutazioni) 
              1. Le  disposizioni  degli  articoli  da  10  a  14  si
          applicano, per i beni relativi alle  attivita'  commerciali
          esercitate, anche alle imprese individuali,  alle  societa'
          in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e
          agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87,  comma
          1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  nonche'
          alle societa' ed enti di cui alla lettera d)  del  comma  1
          dello  stesso  articolo  87  e  alle  persone  fisiche  non
          residenti  che   esercitano   attivita'   commerciali   nel
          territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. 
              2. Per i soggetti che fruiscono di regimi  semplificati
          di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i  beni
          che risultino acquisiti  entro  il  31  dicembre  1999  dai
          registri di cui agli articoli  16  e  18  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita  a
          condizione che venga redatto un apposito prospetto  bollato
          e vidimato  che  dovra'  essere  presentato,  a  richiesta,
          all'amministrazione  finanziaria,  dal  quale  risultino  i
          prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.". 
              Il Regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  13  aprile  2001,  n.  162  recante  modalita'  di
          attuazione delle  disposizioni  tributarie  in  materia  di
          rivalutazione dei beni delle imprese e  del  riconoscimento
          fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai  sensi
          degli articoli da 10 a 16 della L. 21 novembre 2000, n. 342
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2001, n. 105. 
              Il  Regolamento  di  cui  al   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86 recante
          modalita' di attuazione delle  disposizioni  tributarie  in
          materia di rivalutazione  dei  beni  delle  imprese  e  del
          riconoscimento fiscale  dei  maggiori  valori  iscritti  in
          bilancio, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3 della L.
          28 dicembre 2001, n. 448 e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  8
          maggio 2002, n. 106. 
              Si riporta il testo vigente dei commi 475,  477  e  478
          dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004: 
              "475. Le riserve e i fondi di cui  al  comma  473  e  i
          saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati  all'imposta
          sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
          dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di
          distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito
          d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29
          dicembre 1990, n. 408, dall'articolo  26,  comma  5,  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo  13,  comma
          5, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 
              476. Omissis 
              477.  L'imposta  sostitutiva  e'  indeducibile  e  puo'
          essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
          in bilancio  o  rendiconto.  Se  l'imposta  sostitutiva  e'
          imputata al capitale  sociale  o  fondo  di  dotazione,  la
          corrispondente  riduzione  e'  operata,  anche  in   deroga
          all'articolo 2365 del codice civile, con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice. 
              478.   Per   la   liquidazione,   l'accertamento,    la
          riscossione, i rimborsi, le sanzioni e  il  contenzioso  si
          applicano le  disposizioni  previste  per  le  imposte  sui
          redditi. 
              Omissis.". 
              comma 703 
              Il  testo  dell'articolo  14  della  citata  legge   21
          novembre 2000, n. 342 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 702. 
              comma 704 
              Il  testo  dell'articolo  14  della  citata  legge   21
          novembre 2000, n. 342 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 702. 
              Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
          e   del   Consiglio,   del   19   luglio   2002    relativo
          all'applicazione di principi  contabili  internazionali  e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243. 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   3-bis
          dell'articolo 85 del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 85. Ricavi 
              1. - 3. Omissis 
              3-bis. In  deroga  al  comma  3,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  si
          considerano  immobilizzazioni  finanziarie  gli   strumenti
          finanziari   diversi   da   quelli    detenuti    per    la
          negoziazione.". 
              comma 705 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  135  della  citata
          legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 135. (Continuita' territoriale per la Sicilia) 
              1. Al fine di realizzare  la  continuita'  territoriale
          per la Sicilia, in conformita' alle disposizioni di cui  al
          regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  del  24  settembre  2008,  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, dispone con
          proprio decreto: 
              a)  l'imposizione  degli  oneri  di  servizio  pubblico
          relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra  gli
          scali aeroportuali della Sicilia e i  principali  aeroporti
          nazionali e tra gli  scali  aeroportuali  della  Sicilia  e
          quelli delle isole minori  siciliane  in  conformita'  alle
          conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e
          3; 
              b) qualora nessun vettore abbia  istituito  servizi  di
          linea con assunzione di oneri  di  servizio  pubblico,  una
          gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte  tra
          gli  scali  aeroportuali  della  Sicilia  e  gli  aeroporti
          nazionali. 
              2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della   presente   disposizione,    il    Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il  Presidente
          della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi. 
              3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce
          i contenuti dell'onere di servizio in relazione: 
              a) alle tipologie e ai livelli tariffari; 
              b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni; 
              c) al numero dei voli; 
              d) agli orari dei voli; 
              e) alle tipologie degli aeromobili; 
              f) alla capacita' dell'offerta; 
              g) [Abrogata]. 
              4. Qualora nessun vettore accetti  l'imposizione  degli
          oneri di servizio pubblico di cui al comma 1,  lettera  a),
          il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  d'intesa
          con  il  Presidente  della  Regione   siciliana,   provvede
          all'affidamento  mediante  gara  di  appalto   secondo   la
          procedura di cui all'articolo 17 del  regolamento  (CE)  n.
          1008/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  24
          settembre 2008. 
              5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di
          imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai  servizi
          aerei sulle rotte tra gli scali siciliani  e  nazionali  e'
          comunicata all'Unione europea. 
              6.  Per  le  compensazioni  degli  oneri  di   servizio
          pubblico accettati dai vettori  conseguentemente  all'esito
          della gara di appalto di cui al  comma  4,  sono  stanziate
          lire 50 miliardi per l'anno 2001  e  lire  100  miliardi  a
          decorrere dall'anno 2002. 
              7. [Abrogato].". 
              comma 706 
              Si riporta il testo dell'articolo  36  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144 (Misure  in  materia  di  investimenti,
          delega  al  Governo  per  il   riordino   degli   incentivi
          all'occupazione e della normativa che  disciplina  l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 36. Continuita' territoriale per la Sardegna 
              1. Il Ministro dei trasporti e  della  navigazione,  al
          fine   di   conseguire   l'obiettivo   della    continuita'
          territoriale  per  la   Sardegna,   in   conformita'   alle
          disposizioni di cui al regolamento  (CEE)  n.  2408/92  del
          Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto: 
              a) gli oneri di servizio pubblico, in conformita'  alle
          conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma  2,
          relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra  gli
          scali aeroportuali della Sardegna e i principali  aeroporti
          nazionali individuati dalla stessa conferenza; 
              b) d'intesa con il presidente  della  regione  autonoma
          della  Sardegna,  una   gara   di   appalto   europea   per
          l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della
          Sardegna e gli aeroporti nazionali, qualora nessun  vettore
          abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di
          servizio pubblico. 
              2. I presidenti delle regioni  interessate,  su  delega
          del Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, indicono e  presiedono  una  conferenza  di
          servizi con la partecipazione,  oltre  che  delle  regioni,
          delle pubbliche amministrazioni competenti. 
              3. La conferenza di servizi ha il compito di  precisare
          i contenuti dell'onere di servizio  pubblico,  senza  oneri
          per il bilancio dello Stato, indicando: 
              a) le tipologie e i livelli tariffari; 
              b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari; 
              c) il numero dei voli; 
              d) gli orari dei voli; 
              e) i tipi di aeromobili; 
              f) la capacita' di offerta. 
              4. Qualora nessun vettore accetti  l'imposizione  degli
          oneri di servizio pubblico di cui al comma 1,  lettera  a),
          il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa  con
          i presidenti delle regioni interessate indice  la  gara  di
          appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo
          4, comma 1, lettere d), e), f), g) e  h),  del  regolamento
          (CEE) n. 2408/92 del Consiglio,  del  23  luglio  1992.  Il
          rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo'
          comunque superare l'importo di  50  miliardi  di  lire  per
          l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a  decorrere
          dall'anno 2001. 
              4-bis. Al fine di contenere i costi  di  trasporto  che
          gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati  fuori
          dalla regione da aziende artigianali, agricole e di  pesca,
          estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento  in
          Sardegna, la conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma  3
          definisce uno  schema  di  contratto  di  servizio  di  cui
          all'articolo  4  del  regolamento  (CEE)  n.  3577/92   del
          Consiglio del 7 dicembre  1992  da  sottoporre  ai  vettori
          interessati. In tale schema sono precisati le tariffe  e  i
          noli  in  relazione   alle   tipologie   merceologiche   da
          trasportare.   Qualora   nessun    vettore    accetti    di
          sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema
          proposto si applica la procedura prevista dal comma  4.  Il
          rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni  previste
          al comma 5 non possono superare a carico del bilancio dello
          Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno  1999  e  di
          lire 30 miliardi a decorrere  dall'anno  2000.  L'onere  di
          compartecipazione a carico della regione  non  puo'  essere
          inferiore al 50 per cento del contributo statale. 
              5. E' concesso alle piccole e medie imprese  estrattive
          e di trasformazione, come definite dal  D.M.  18  settembre
          1997  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          229 del 1° ottobre 1997, con  sede  legale  e  stabilimento
          operativo  in  Sardegna,  ad   eccezione   di   quelle   di
          distillazione dei petroli, un  contributo  delle  spese  di
          trasporto ferroviario, marittimo e  aereo  nei  limiti  del
          massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di  Stato
          per la  piccola  e  media  impresa  nelle  regioni  di  cui
          all'obiettivo 1  del  regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del
          Consiglio, del 21 giugno 1999,  per  i  semilavorati  ed  i
          prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde
          e destinati al restante territorio comunitario, secondo  le
          procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di  cui
          al comma 7. 
              5-bis.   Per    l'applicazione    delle    disposizioni
          dell'articolo 2, comma 3,  del  decreto-legge  28  dicembre
          1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di
          pedaggi autostradali, il Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, limitatamente alle imprese di  autotrasporto
          con  sede  legale  e  stabilimento  operativo  nelle   aree
          interessate dalla  continuita'  territoriale,  modifica  le
          direttive ivi previste tenendo conto  dei  costi  marittimi
          gravanti sulle  imprese  di  autotrasporto,  nonche'  delle
          distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i
          punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti provvede  ad  introdurre  il
          rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri  che
          garantiscano la parita'  di  condizioni  di  esercizio  tra
          tutte le imprese del settore. 
              6. Il Ministro  delle  finanze,  con  proprio  decreto,
          emana le norme di attuazione delle disposizioni di  cui  al
          comma 5 entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione.  L'attuazione  delle
          disposizioni di cui al comma 5 e'  affidata  alla  Societa'
          finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS).  A  tal
          fine con apposita convenzione, da definire  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione,  sono   stabilite   le   modalita'   per   il
          trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS. 
              7. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno  1999,
          in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di
          lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 
              8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              comma 709 
              Il testo del comma 6  dell'articolo  135  della  citata
          legge n. 388 del 2000 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 705. 
              comma 710 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi  13,  14,  18  e  22
          dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
          l'equita' e il consolidamento  dei  conti  pubblici),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19 
              Commi 1. - 12. Omissis 
              13. A decorrere dal 2012 e'  istituita  un'imposta  sul
          valore degli immobili situati all'estero, a  qualsiasi  uso
          destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato. 
              14. Soggetti passivi dell'imposta di cui  al  comma  13
          sono i soggetti  indicati  all'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   1990,   n.   227,
          proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro  diritto
          reale  sullo  stesso.  Nei   casi   di   esonero   previsti
          dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge  n.  167
          del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare  e
          versare  l'imposta  dovuta  dal   contribuente,   ricevendo
          apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso  in  cui
          il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari
          sono  tenuti  a  effettuare  le   segnalazioni   nominative
          all'Amministrazione finanziaria  attraverso  i  modelli  di
          dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta
          e' dovuta proporzionalmente alla quota  di  possesso  e  ai
          mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal
          fine il mese durante il quale il possesso si  e'  protratto
          per almeno quindici giorni e' computato per intero. 
              15. - 17. Omissis 
              18. A decorrere dal 2012 e'  istituita  un'imposta  sul
          valore dei prodotti finanziari, dei conti  correnti  e  dei
          libretti  di  risparmio  detenuti  all'estero  da  soggetti
          residenti nel territorio dello Stato. 
              18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui  al  comma
          18 sono i soggetti indicati all'articolo 4,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 28 giugno 1990,  n.  167,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 
              19. - 21. Omissis 
              22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento,
          la riscossione, le sanzioni e i  rimborsi  nonche'  per  il
          contenzioso, relativamente all'imposta di cui al  comma  18
          si applicano le disposizioni previste per  le  imposte  sui
          redditi, ivi comprese quelle  relative  alle  modalita'  di
          versamento dell'imposta in acconto e a saldo. 
              Omissis.". 
              comma 712 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   4   e   9
          dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,
          n. 132 (Misure urgenti in materia  fallimentare,  civile  e
          processuale civile  e  di  organizzazione  e  funzionamento
          dell'amministrazione giudiziaria): 
              "Art. 16. Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su
          crediti  enti  creditizi  e   finanziari   e   imprese   di
          assicurazione 
              1. - 3. Omissis 
              4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le
          perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte  in  bilancio
          fino all'esercizio in corso  al  31  dicembre  2014  e  non
          ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo  106  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          nel testo in vigore anteriormente  alle  modifiche  operate
          dal comma 1 sono deducibili per il 5  per  cento  del  loro
          ammontare nel periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in  corso  al
          31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta
          in corso al 31 dicembre 2018,  per  il  12  per  cento  nel
          periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019  e  fino  al
          periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il  5
          per cento nel periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2025. 
              5. - 8. Omissis 
              9. L'eccedenza di cui al comma 8 e  le  rettifiche,  le
          perdite, le svalutazioni e le riprese di  valore  nette  di
          cui al comma 6 iscritte in bilancio dal  periodo  d'imposta
          in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai  sensi
          della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo  6  e  della
          lettera b-bis) del comma  1  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo  in  vigore
          anteriormente alle  modifiche  operate  dal  comma  6  sono
          deducibili per il  5  per  cento  del  loro  ammontare  nel
          periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per
          cento nel periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2017,
          per il 10 per cento nel periodo d'imposta in  corso  al  31
          dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in
          corso al 31 dicembre 2019 e fino al  periodo  d'imposta  in
          corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. 
              Omissis.". 
              comma 713 
              Si riporta il testo vigente dei commi 1067, 1068 e 1079
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "1067. Per i soggetti che applicano le disposizioni  di
          cui all'articolo  106,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   i   componenti
          reddituali  derivanti  esclusivamente   dall'adozione   del
          modello di rilevazione del fondo a copertura delle  perdite
          per perdite attese su  crediti  di  cui  al  paragrafo  5.5
          dell'International financial reporting standard  (IFRS)  9,
          iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo
          IFRS 9, nei  confronti  della  clientela,  sono  deducibili
          dalla  base  imponibile  dell'imposta  sul  reddito   delle
          societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo
          d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per  il  restante
          90 per cento in quote costanti nei nove  periodi  d'imposta
          successivi. 
              1068. Per i soggetti di cui agli articoli  6  e  7  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i  componenti
          di cui al comma 1067  del  presente  articolo  relativi  ai
          crediti verso  la  clientela  sono  deducibili  dalla  base
          imponibile ai fini dell'imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive per il 10  per  cento  del  loro  ammontare  nel
          periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9  e  per  il
          restante 90 per cento in quote costanti  nei  nove  periodi
          d'imposta successivi. 
              1069. - 1078. Omissis 
              1079. Le  quote  di  ammortamento  relative  al  valore
          dell'avviamento e delle  altre  attivita'  immateriali  che
          hanno dato luogo all'iscrizione di  attivita'  per  imposte
          anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1  e
          56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre  2010,
          n. 225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte  fino  al  periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per
          il 5 per cento del loro ammontare complessivo  nel  periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per  cento
          nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per  il
          10 per cento del loro  ammontare  complessivo  nel  periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento
          del loro ammontare complessivo  nel  periodo  d'imposta  in
          corso al 31 dicembre 2022 e fino al  periodo  d'imposta  in
          corso al 31 dicembre 2027, per il  5  per  cento  del  loro
          ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al  31
          dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote
          di  ammortamento  previste  precedentemente  alla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  se  di  minore
          ammontare rispetto a  quelle  rideterminate  in  base  alla
          disposizione del primo periodo; in tal caso, la  differenza
          e' deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
          2029. 
              Omissis.". 
              comma 714 
              Il testo del comma 1079 dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 713. 
              comma 716 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 77 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 77. Aliquota dell'imposta 
              1. L'imposta  e'  commisurata  al  reddito  complessivo
          netto con l'aliquota del 24 per cento." 
              Si riporta il testo vigente  degli  articoli  16  e  18
          della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  (Riordino   della
          legislazione in materia portuale): 
              "Art. 16 Operazioni portuali 
              1. Sono operazioni portuali il carico, lo  scarico,  il
          trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle  merci
          e di ogni altro  materiale,  svolti  nell'ambito  portuale.
          Sono  servizi  portuali  quelli  riferiti   a   prestazioni
          specialistiche, complementari e accessorie al  ciclo  delle
          operazioni portuali. I  servizi  ammessi  sono  individuati
          dalle  Autorita'  di  sistema  portuale,  o,  laddove   non
          istituite,  dalle  autorita'  marittime,   attraverso   una
          specifica regolamentazione da emanare  in  conformita'  dei
          criteri vincolanti fissati con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione. 
              2. Le Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime disciplinano  e  vigilano
          sull'espletamento delle operazioni portuali e  dei  servizi
          portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe  indicate
          da  ciascuna  impresa  ai  sensi  del  comma  5,  riferendo
          periodicamente  al   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione. 
              3. L'esercizio delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,
          espletate per conto proprio o  di  terzi,  e'  soggetto  ad
          autorizzazione  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   o,
          laddove  non  istituita,  dell'autorita'  marittima.  Detta
          autorizzazione  riguarda  lo  svolgimento   di   operazioni
          portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso  da
          parte del richiedente dei requisiti  di  cui  al  comma  4,
          oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
          individuare   nell'autorizzazione   stessa.   Le    imprese
          autorizzate sono iscritte  in  appositi  registri  distinti
          tenuti dall'Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non
          istituita, dall'autorita'  marittima  e  sono  soggette  al
          pagamento di un canone annuo  e  alla  prestazione  di  una
          cauzione determinati dalle medesime autorita'. 
              3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali  di  cui  al
          comma 1 non possono  svolgersi  in  deroga  alla  legge  23
          ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto  dall'articolo
          17. 
              4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui  al
          comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
          trasporti e della  navigazione,  con  proprio  decreto,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, determina: 
              a)   i   requisiti    di    carattere    personale    e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'   degli   operatori   e   delle    imprese
          richiedenti, adeguati alle attivita' da  espletare,  tra  i
          quali la presentazione  di  un  programma  operativo  e  la
          determinazione di un organico di  lavoratori  alle  dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; 
              b) i criteri, le modalita' e i  termini  in  ordine  al
          rilascio,  alla  sospensione  ed  alla   revoca   dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; 
              c) i parametri per definire i limiti minimi  e  massimi
          dei canoni annui e della cauzione in relazione alla  durata
          ed alla specificita' dell'autorizzazione,  tenuti  presenti
          il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; 
              d) i criteri inerenti  il  rilascio  di  autorizzazioni
          specifiche  per  l'esercizio  di  operazioni  portuali,  da
          effettuarsi all'arrivo o alla partenza di  navi  dotate  di
          propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
          operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
          corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
          rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 
              5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
          1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi  del
          comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
          (161) o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le
          tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
          nonche' ogni successiva variazione. 
              6. L'autorizzazione ha durata rapportata  al  programma
          operativo proposto dall'impresa ovvero,  qualora  l'impresa
          autorizzata sia anche  titolare  di  concessione  ai  sensi
          dell'art. 18, durata identica a  quella  della  concessione
          medesima;  l'autorizzazione  puo'   essere   rinnovata   in
          relazione a nuovi  programmi  operativi  o  a  seguito  del
          rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema  portuale
          o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
          a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
          condizioni previste nel programma operativo. 
              7. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima,  sentita  la  commissione
          consultiva  locale,  determina   il   numero   massimo   di
          autorizzazioni che possono essere rilasciate ai  sensi  del
          comma 3, in relazione alle esigenze  di  funzionamento  del
          porto e del traffico,  assicurando,  comunque,  il  massimo
          della concorrenza nel settore. 
              7-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai   depositi   e   stabilimenti   di   prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale. 
              7-ter Le Autorita' di sistema portuale o,  laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime,  devono  pronunciarsi
          sulle  richieste  di  autorizzazione  di  cui  al  presente
          articolo entro novanta giorni dalla  richiesta,  decorsi  i
          quali, in assenza di  diniego  motivato,  la  richiesta  si
          intende accolta." 
              "Art. 18 Concessione di aree e banchine 
              1.  L'Autorita'  di  sistema  portuale  e,   dove   non
          istituita,   ovvero    prima    del    suo    insediamento,
          l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno  in
          concessione  le  aree  demaniali  e  le  banchine  comprese
          nell'ambito portuale alle imprese di cui  all'articolo  16,
          comma 3,  per  l'espletamento  delle  operazioni  portuali,
          fatta salva l'utilizzazione  degli  immobili  da  parte  di
          amministrazioni pubbliche per lo  svolgimento  di  funzioni
          attinenti ad attivita' marittime e  portuali.  E'  altresi'
          sottoposta a concessione da parte dell'Autorita' di sistema
          portuale, e laddove non istituita dall'autorita' marittima,
          la realizzazione e la  gestione  di  opere  attinenti  alle
          attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
          degli specchi acquei esterni alle difese foranee  anch'essi
          da  considerarsi  a  tal  fine  ambito  portuale,   purche'
          interessati dal traffico portuale e dalla  prestazione  dei
          servizi portuali anche per  la  realizzazione  di  impianti
          destinati ad operazioni di  imbarco  e  sbarco  rispondenti
          alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
          sono affidate, previa determinazione dei  relativi  canoni,
          anche commisurati all'entita'  dei  traffici  portuali  ivi
          svolti,  sulla  base  di  idonee  forme   di   pubblicita',
          stabilite dal Ministro dei trasporti e  della  navigazione,
          di concerto con il  Ministro  delle  finanze,  con  proprio
          decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: 
              a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
          controllo  delle  Autorita'  concedenti,  le  modalita'  di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario; 
              b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari  sono
          tenuti a versare. 
              1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del  titolo
          concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di  sistema
          portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
          entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 
              2. Con il decreto di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          indicati i criteri cui devono  attenersi  le  Autorita'  di
          sistema portuale  (183)  o  marittime  nel  rilascio  delle
          concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi
          operativi allo svolgimento  delle  operazioni  portuali  da
          parte di altre imprese non concessionarie. 
              3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  adegua   la   disciplina
          relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
          comunitarie. 
              4.  Per  le  iniziative  di  maggiore   rilevanza,   il
          presidente  dell'Autorita'   di   sistema   portuale   puo'
          concludere, previa delibera del comitato portuale,  con  le
          modalita' di cui al  comma  1,  accordi  sostitutivi  della
          concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio  dei
          depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52  del  codice
          della   navigazione   e   delle   opere   necessarie    per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale. 
              5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di  cui  al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali. 
              6. Ai fini del rilascio della  concessione  di  cui  al
          comma  1  e'  richiesto   che   i   destinatari   dell'atto
          concessorio: 
              a) presentino, all'atto della domanda, un programma  di
          attivita', assistito da  idonee  garanzie,  anche  di  tipo
          fideiussorio, volto  all'incremento  dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto; 
              b)  possiedano  adeguate   attrezzature   tecniche   ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed operativo a  carattere  continuativo  ed  integrato  per
          conto proprio e di terzi; 
              c) prevedano un organico di  lavoratori  rapportato  al
          programma di attivita' di cui alla lettera a). 
              7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'  per  la
          quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al  tempo
          stesso concessionaria di altra area demaniale nello  stesso
          porto, a meno che l'attivita' per  la  quale  richiede  una
          nuova concessione sia differente  da  quella  di  cui  alle
          concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le  sono  stati  assegnati  in  concessione.  Su
          motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
          concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre  imprese
          portuali,   autorizzate   ai   sensi   dell'articolo    16,
          dell'esercizio  di  alcune  attivita'  comprese  nel  ciclo
          operativo. 
              8. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad  effettuare
          accertamenti con cadenza annuale al fine di  verificare  il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della  concessione  e   l'attuazione   degli   investimenti
          previsti nel programma di attivita'  di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
              9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
          da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita',  di  cui  al  comma   6,   lettera   a),   senza
          giustificato motivo, l'Autorita'  di  sistema  portuale  o,
          laddove  non  istituita,  l'autorita'  marittima   revocano
          l'atto concessorio. 
              9-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche ai  depositi  e  stabilimenti  di  prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale.". 
              comma 717 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  115  e  117
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
              "Art. 115. Opzione per la trasparenza fiscale 
              1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il  reddito
          imponibile dei soggetti di cui all'articolo  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui  allo  stesso  articolo  73,
          comma 1, lettera  a),  ciascuno  con  una  percentuale  del
          diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,
          richiamata dall'articolo  2346  del  codice  civile,  e  di
          partecipazione agli utili non inferiore al 10 per  cento  e
          non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
          indipendentemente        dall'effettiva         percezione,
          proporzionalmente alla sua  quota  di  partecipazione  agli
          utili. Ai soli fini dell'ammissione al  regime  di  cui  al
          presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
          utili di cui al periodo precedente non  si  considerano  le
          azioni prive del predetto diritto di voto  e  la  quota  di
          utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
          primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
          di partecipazione al  capitale  delle  azioni  medesime.  I
          requisiti di cui  al  primo  periodo  devono  sussistere  a
          partire  dal  primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della
          partecipata  in  cui  si  esercita  l'opzione  e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
              a)  i  soci  partecipanti  fruiscano  della   riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
              b) la societa' partecipata eserciti  l'opzione  di  cui
          agli articoli 117 e 130. 
              2. Nel caso in cui i soci con i  requisiti  di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
              3.  L'imputazione  del  reddito  avviene  nei   periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
              4. L'opzione e' irrevocabile per tre  esercizi  sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. Al termine del  triennio  l'opzione  si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio. 
              5. L'esercizio dell'opzione  di  cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
              6. Nel caso vengano meno le condizioni per  l'esercizio
          dell'opzione, l'efficacia della  stessa  cessa  dall'inizio
          dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
          Gli effetti dell'opzione  non  vengono  meno  nel  caso  di
          mutamento   della   compagine   sociale   della    societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
              7. Nel primo esercizio di  efficacia  dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 124, comma 2.  Nel  caso  di  revoca
          dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano  senza
          considerare gli effetti dell'opzione sia  per  la  societa'
          partecipata, sia per i soci. 
              8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
          con  ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e   gli
          interessi  conseguenti  all'obbligo  di   imputazione   del
          reddito. 
              9. Le disposizioni  applicative  della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'articolo 129. 
              10. Ai soggetti di cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo  40,  secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
              11. Il socio ridetermina il reddito imponibile  oggetto
          di imputazione rettificando  i  valori  patrimoniali  della
          societa'  partecipata   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 128, fino a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
              12. Per le  partecipazioni  in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci. 
              "Art. 117. Soggetti ammessi alla tassazione  di  gruppo
          di imprese controllate residenti 
              1.  La  societa'  o  l'ente  controllante  e   ciascuna
          societa' controllata  rientranti  fra  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  fra  i  quali
          sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359,
          comma 1, numero 1), del codice civile, con i  requisiti  di
          cui all'articolo  120,  possono  congiuntamente  esercitare
          l'opzione per la tassazione di gruppo. 
              2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettera
          d), possono esercitare l'opzione  di  cui  al  comma  1  in
          qualita' di controllanti ed a condizione: 
              a) di essere residenti in  Paesi  con  i  quali  e'  in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; 
              b)   di   esercitare   nel   territorio   dello   Stato
          un'attivita' d'impresa,  come  definita  dall'articolo  55,
          mediante  una   stabile   organizzazione,   come   definita
          dall'articolo 162, che assume la qualifica di consolidante. 
              2-bis. I soggetti di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
          lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b)  del
          comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea
          ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
          europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato  un  accordo
          che assicuri un  effettivo  scambio  di  informazioni,  che
          rivestono una forma giuridica  analoga  a  quelle  previste
          dall'articolo  73,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  possono
          designare una societa' residente nel territorio dello Stato
          o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
          dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del  codice  civile
          con i requisiti di  cui  all'articolo  120,  ad  esercitare
          l'opzione per la tassazione di  gruppo  congiuntamente  con
          ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma
          2-ter, su cui parimenti essi  esercitano  il  controllo  ai
          sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero  1),  del  codice
          civile  con  i  requisiti  di  cui  all'articolo  120.   La
          controllata designata non puo' esercitare l'opzione con  le
          societa' da cui e' partecipata. Agli effetti  del  presente
          comma: 
              a)   la   controllata   designata,   in   qualita'   di
          consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
          previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
          controllanti; 
              b) i requisiti del controllo di cui al comma  1  devono
          essere verificati in  capo  al  soggetto  controllante  non
          residente; 
              c)  l'efficacia  dell'opzione   e'   subordinata   alla
          condizione  che  il  soggetto  controllante  non  residente
          designi  la  controllata  residente   assumendo,   in   via
          sussidiaria, le responsabilita' previste dall'articolo  127
          per le societa' o enti controllanti; 
              d) in  ipotesi  di  interruzione  della  tassazione  di
          gruppo prima  del  compimento  del  triennio  o  di  revoca
          dell'opzione,   le   perdite   fiscali   risultanti   dalla
          dichiarazione  di  cui  all'articolo  122  sono  attribuite
          esclusivamente alle controllate che le hanno  prodotte,  al
          netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene  meno
          il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti  dai
          soggetti interessati; 
              e) se il requisito del controllo  nei  confronti  della
          controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima  del
          compimento  del  triennio,  il  soggetto  controllante  non
          residente puo' designare, tra le  controllate  appartenenti
          al medesimo  consolidato,  un'altra  controllata  residente
          avente le caratteristiche di cui al  presente  comma  senza
          che  si  interrompa  la  tassazione  di  gruppo.  La  nuova
          controllata designata assume  le  responsabilita'  previste
          dall'articolo 127  per  le  societa'  o  enti  controllanti
          relativamente ai precedenti periodi d'imposta di  validita'
          della tassazione di  gruppo,  in  solido  con  la  societa'
          designata  nei  cui  confronti  cessa  il   requisito   del
          controllo. 
              2-ter. I soggetti di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
          lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359,  comma
          1,  numero  1),  del  codice  civile,  possono   esercitare
          l'opzione di cui al comma  1  in  qualita'  di  controllata
          mediante una stabile organizzazione come definita dal comma
          1-bis dell'articolo 120. 
              3. Permanendo il requisito  del  controllo  di  cui  al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio.  In  caso  di  rinnovo  tacito  dell'opzione   la
          societa' o ente controllante puo'  modificare  il  criterio
          utilizzato,  ai  sensi  dell'articolo  124,  comma  4,  per
          l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso  di
          interruzione anticipata della tassazione  di  gruppo  o  di
          revoca dell'opzione, alle societa' che le  hanno  prodotte,
          nella dichiarazione  dei  redditi  presentata  nel  periodo
          d'imposta  a  decorrere  dal  quale  si  intende  rinnovare
          l'opzione. Nel caso venga meno il requisito  del  controllo
          di cui al comma 1 si  determinano  le  conseguenze  di  cui
          all'articolo 124.". 
              comma 718 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della legge
          27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di  statuto
          dei diritti del contribuente): 
              "Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie) 
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.". 
              comma 719 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          13-bis  del  decreto-legge  16  ottobre   2017,   n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2018,
          n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria  e  per
          esigenze indifferibili),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 13-bis. Disposizioni in  materia  di  concessioni
          autostradali 
              1. - 3. Omissis 
              4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati
          dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  con  i
          concessionari autostradali delle infrastrutture di  cui  al
          comma  1,  dopo  l'approvazione  del  CIPE,  previo  parere
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sullo schema di
          convenzione e comunque, con riferimento  all'infrastruttura
          autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 giugno  2020.
          I medesimi  concessionari  mantengono  tutti  gli  obblighi
          previsti a legislazione vigente. 
              Omissis.". 
              comma 720 
              Si riporta il testo del comma 154 dell'articolo 1 della
          citata legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1 
              Commi 1. - 153. Omissis 
              154. Le disposizioni di cui all'articolo  2,  commi  da
          4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.
          40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio
          2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per
          mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  in
          base alla  scelta  del  contribuente,  si  applicano  anche
          relativamente   all'esercizio   finanziario   2015   e   ai
          successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei  redditi
          dell'annualita' precedente. Le disposizioni  contenute  nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile
          2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  131  dell'8
          giugno 2010, si applicano anche a decorrere  dall'esercizio
          finanziario  2014  e   i   termini   ivi   stabiliti   sono
          conseguentemente rideterminati con  riferimento  a  ciascun
          esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed
          efficacia nell'utilizzazione della  quota  del  cinque  per
          mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  sono  definite  le  modalita'  di   redazione   del
          rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e  trasparente
          la destinazione di  tutte  le  somme  erogate  ai  soggetti
          beneficiari, le modalita' di recupero  delle  stesse  somme
          per  violazione  degli  obblighi  di  rendicontazione,   le
          modalita'  di  pubblicazione  nel  sito  web  di   ciascuna
          amministrazione erogatrice degli elenchi  dei  soggetti  ai
          quali e' stato erogato il contributo, con l'indicazione del
          relativo importo, nonche'  le  modalita'  di  pubblicazione
          nello stesso sito dei  rendiconti  trasmessi.  In  caso  di
          violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito  web  a
          carico  di  ciascuna  amministrazione   erogatrice   e   di
          comunicazione  della   rendicontazione   da   parte   degli
          assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli  articoli
          46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.  Per
          la  liquidazione  della  quota  del  cinque  per  mille  e'
          autorizzata la spesa di 500 milioni di euro  annui  per  il
          periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno  2020,
          di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Le  somme  non
          utilizzate entro il 31 dicembre  di  ciascun  anno  possono
          esserlo nell'esercizio successivo. 
              Omissis.". 
              comma 721 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          74 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
              "Art. 74. Stato ed enti pubblici 
              1. Omissis 
              2.   Non   costituiscono    esercizio    dell'attivita'
          commerciale: 
              a) l'esercizio di funzioni statali  da  parte  di  enti
          pubblici; 
              b)    l'esercizio    di    attivita'     previdenziali,
          assistenziali  e  sanitarie  da  parte  di  enti   pubblici
          istituiti esclusivamente a tal fine,  comprese  le  aziende
          sanitarie   locali   nonche'   l'esercizio   di   attivita'
          previdenziali e assistenziali da parte di enti  privati  di
          previdenza obbligatoria.". 
              comma 722 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 5, comma
          3,  della  legge  18  giugno  2015,  n.  95  (Ratifica   ed
          esecuzione dell'Accordo tra  il  Governo  della  Repubblica
          italiana  e  il  Governo  degli   Stati   Uniti   d'America
          finalizzato   a   migliorare    la    compliance    fiscale
          internazionale  e  ad  applicare  la  normativa  F.A.T.C.A.
          (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a
          Roma il 10 gennaio 2014, nonche'  disposizioni  concernenti
          gli adempimenti delle istituzioni finanziarie  italiane  ai
          fini   dell'attuazione   dello   scambio   automatico    di
          informazioni derivanti dal predetto Accordo  e  da  accordi
          tra l'Italia e altri Stati esteri): 
              "Art. 4. Obblighi di  comunicazione  all'Agenzia  delle
          entrate 
              1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare,
          la societa' Poste italiane Spa, le societa' di gestione del
          risparmio, le societa' finanziarie e le societa' fiduciarie
          residenti  nel  territorio  dello  Stato   e   ogni   altra
          istituzione finanziaria residente in Italia, ad  esclusione
          di   qualsiasi   stabile   organizzazione   delle    stesse
          istituzioni  finanziarie  situata  all'estero,  nonche'  le
          stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato   di
          istituzioni   finanziarie    non    residenti    comunicano
          all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti
          finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5, comma 7. 
              2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e  delle
          intese tecniche di cui all'articolo 3,  sono  stabilite  le
          regole tecniche per la rilevazione, la  trasmissione  e  la
          comunicazione delle informazioni di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo all'Agenzia delle entrate." 
              "Art. 5. Obblighi di adeguata verifica ai fini  fiscali
          e acquisizione di dati sui conti  finanziari  e  su  taluni
          pagamenti 
              1. - 2. Omissis 
              3. A partire dal 1º luglio 2014 decorrono gli  obblighi
          di acquisizione di cui ai commi 1 e  2  per  l'apertura  di
          conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati
          Uniti d'America ovvero di  cittadini  statunitensi  ovunque
          residenti, nonche' di entita' non finanziarie  passive  non
          statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o  piu'
          persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o  da
          cittadini statunitensi. 
              Omissis.". 
              comma 723 
              Il testo dell'articolo 4 della citata legge  18  giugno
          2015, n. 95 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 722. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   1   e   2
          dell'articolo 9 della citata legge 18 giugno 2015, n. 95: 
              "Art. 9. Sanzioni 
              1.  Nei  casi  di  violazione  degli  obblighi  di  cui
          all'articolo 5 della presente legge si applica la  sanzione
          amministrativa prevista per la  violazione  degli  obblighi
          degli operatori finanziari dall'articolo 10,  comma  1-bis,
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              2. La  sanzione  prevista  dal  comma  1  del  presente
          articolo si applica anche nei casi di omessa, incompleta  o
          inesatta   comunicazione   delle   informazioni   di    cui
          all'articolo 4, comma 1. 
              Omissis.". 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 5 della citata legge
          18 giugno 2015, n. 95 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 722. 
              comma 724 
              Si riporta il testo dell'articolo  23-bis  del  decreto
          del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
          gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 23-bis. Enti internazionalistici 
              1.  Il  Ministero   degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale puo' erogare, a  valere  su  un
          apposito  stanziamento,  contributi  a  enti   pubblici   o
          privati, associazioni, anche non riconosciute, o  comitati,
          impegnati da almeno tre anni continuativi nella  formazione
          in campo internazionalistico o nella ricerca in materia  di
          politica   estera.   Le   erogazioni   sono   regolate   da
          convenzioni,  stipulate  previa  procedura  pubblica,   nel
          rispetto dei  principi  di  trasparenza  e  di  parita'  di
          trattamento. I relativi  bandi  individuano  modalita'  per
          incoraggiare la partecipazione  di  giovani  studiosi  alle
          attivita' di cui al primo periodo. 
              2. I contributi di cui al comma  1  sono  attribuiti  a
          progetti     di     ricerca     proposti     dagli     enti
          internazionalistici,  nell'ambito  di  priorita'  tematiche
          approvate con decreto del Ministro degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale entro il  31  gennaio  di
          ciascun anno. Sullo  schema  di  decreto  e'  acquisito  il
          previo parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari,
          che e' reso entro venti giorni  dall'assegnazione.  Decorso
          tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato.  Le
          spese  effettivamente  sostenute  per   i   progetti   sono
          rimborsate  nella  misura  massima  del  75  per  cento.  I
          risultati dei progetti di ricerca e i  rendiconti  relativi
          all'utilizzo  delle  somme  assegnate  sono  pubblicati  in
          apposita  sezione  del  sito  internet  istituzionale   del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale. 
              3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, e' abrogata. 
              4. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere  dal
          2019, cui si provvede mediante  utilizzo  dei  risparmi  di
          spesa derivanti dall'abrogazione della  legge  28  dicembre
          1982, n. 948.". 
              comma 725 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          7-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633: 
              "Art. 7-quater Territorialita' - Disposizioni  relative
          a particolari prestazioni di servizi 
              1. In deroga a quanto  stabilito  dall'articolo  7-ter,
          comma 1, si considerano  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato: 
              a) le prestazioni di servizi relativi a beni  immobili,
          comprese  le  perizie,  le  prestazioni  di   agenzia,   la
          fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in  settori
          con funzioni analoghe, ivi inclusa  quella  di  alloggi  in
          campi di vacanza o in terreni attrezzati per il  campeggio,
          la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili
          e  le  prestazioni  inerenti   alla   preparazione   e   al
          coordinamento  dell'esecuzione  dei   lavori   immobiliari,
          quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato; 
              b)  le  prestazioni  di  trasporto  di  passeggeri,  in
          proporzione alla distanza  percorsa  nel  territorio  dello
          Stato; 
              c) le prestazioni  di  servizi  di  ristorazione  e  di
          catering diverse da quelle di cui alla lettera  d),  quando
          sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato; 
              d)  le  prestazioni  di  ristorazione  e  di   catering
          materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un
          treno nel corso della parte di un trasporto  di  passeggeri
          effettuata all'interno della  Comunita',  se  il  luogo  di
          partenza del trasporto  e'  situato  nel  territorio  dello
          Stato; 
              e)  le  prestazioni  di  servizi  di  locazione,  anche
          finanziaria, noleggio e simili, a breve termine,  di  mezzi
          di trasporto quando gli stessi sono  messi  a  disposizione
          del destinatario nel territorio dello Stato  e  sempre  che
          siano   utilizzate   all'interno   del   territorio   della
          Comunita'.   Le   medesime   prestazioni   si   considerano
          effettuate nel territorio dello Stato  quando  i  mezzi  di
          trasporto sono messi a disposizione del destinatario al  di
          fuori del territorio della Comunita' e sono utilizzati  nel
          territorio dello Stato.". 
              comma 727 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  (Approvazione
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
              "6. Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
              a) quelli che, dotati di attestato di conformita'  alle
          disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
          cui  all'articolo  14-bis,  comma  4,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  e
          successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
          moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
          elettronico  definiti  con  provvedimenti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, nei  quali  insieme  con  l'elemento
          aleatorio sono presenti anche  elementi  di  abilita',  che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio o nel corso della partita, la propria  strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli tra quelle proposte dal gioco,  il  costo  della
          partita non supera 1 euro, la durata minima  della  partita
          e' di quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in
          denaro, ciascuna comunque di valore  non  superiore  a  100
          euro,  erogate  dalla  macchina.  Le   vincite,   computate
          dall'apparecchio in modo non predeterminabile su  un  ciclo
          complessivo  di  non  piu'  di  140.000   partite,   devono
          risultare  non  inferiori  al  75  per  cento  delle  somme
          giocate.  In  ogni  caso  tali   apparecchi   non   possono
          riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue  regole
          fondamentali; 
              a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a); 
              b) quelli, facenti parte della rete telematica  di  cui
          all'articolo 14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 
              1) il costo e le modalita'  di  pagamento  di  ciascuna
          partita; 
              2) la percentuale minima della raccolta da destinare  a
          vincite; 
              3) l'importo massimo  e  le  modalita'  di  riscossione
          delle vincite; 
              4) le specifiche di immodificabilita' e  di  sicurezza,
          riferite anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui  tali
          apparecchi sono connessi; 
              5) le soluzioni di responsabilizzazione  del  giocatore
          da adottare sugli apparecchi; 
              6) le tipologie e  le  caratteristiche  degli  esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          14-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli): 
              "Art.   14-bis   (Apparecchi    da    divertimento    e
          intrattenimento). 
              1. - 3-bis. Omissis 
              a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui  alla  lettera
          a) del predetto comma 7 dell'articolo 110; 
              b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui  alla  lettera
          b) del predetto comma 7 dell'articolo 110; 
              c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui  alla  lettera
          c) del predetto comma 7 dell'articolo 110. 
              4. Entro  il  30  giugno  2004  sono  individuati,  con
          procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa
          nazionale e comunitaria, uno  o  piu'  concessionari  della
          rete  o  delle  reti  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli  di  Stato  per  la  gestione   telematica   degli
          apparecchi di cui all'articolo  110,  comma  6,  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni
          e integrazioni. Tale rete o  reti  consentono  la  gestione
          telematica, anche mediante apparecchi  videoterminali,  del
          gioco  lecito  previsto  per  gli  apparecchi  di  cui   al
          richiamato comma 6. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono
          dettate disposizioni per la attuazione del presente comma. 
              Omissis.". 
              comma 731 
              Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del citato regio
          decreto 18 giugno 1931, n.  773  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 727. 
              Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 9
          del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96: 
              "Art. 9. Divieto di pubblicita' giochi e scommesse 
              1. - 5. Omissis 
              6.  La  misura  del  prelievo  erariale   unico   sugli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a)  e
          lettera b), del testo unico di  cui  al  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25
          per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare  delle  somme
          giocate a decorrere dal 1° settembre  2018,  nel  19,6  per
          cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio  2019,
          nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
          gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75  per  cento  a
          decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per  cento  e  nel
          6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
              Omissis.". 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1051
          dell'articolo 1 della citata legge  30  dicembre  2018,  n.
          145: 
              " 1051. Le misure del  prelievo  erariale  unico  sugli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere  a)  e
          b), del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  di
          cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  previste
          dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018,
          n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2018, n. 96, sono incrementate,  rispettivamente,  di  2,00
          per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli
          apparecchi di cui  alla  lettera  b)  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate  destinata
          alle vincite (pay-out) e' fissata in misura  non  inferiore
          al 68 per cento e all'84 per  cento,  rispettivamente,  per
          gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a)
          e lettera b), del testo unico di cui al  regio  decreto  18
          giugno  1931,  n.   773.   Le   operazioni   tecniche   per
          l'adeguamento della percentuale di restituzione in  vincite
          sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          27 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: 
              "Art. 27. Disposizioni in materia di giochi 
              1. Omissis 
              2.  Al  comma  1051  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre  2018,  n.  145,  le  parole  «di  1,35  per   gli
          apparecchi di cui alla lettera a)»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui  alla  lettera
          a)». 
              Omissis.". 
              comma 732 
              Il testo  del  comma  6  dell'articolo  110  del  regio
          decreto 18 giugno 1931, n.  773  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 727. 
              comma 733 
              Si riporta il testo vigente del comma  9  dell'articolo
          10 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26   aprile   2012,   n.   44
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento): 
              "Art. 10 Potenziamento dell'accertamento in materia  di
          giochi 
              1. - 8. Omissis 
              9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici  utili
          al  fine  di  assicurare  le  maggiori   entrate   di   cui
          all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al  decreto  del
          direttore  generale   dell'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli  di  Stato  12  ottobre  2011,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del  14
          novembre  2011.  Conseguentemente,  nel  predetto   decreto
          direttoriale: 
              a) all'articolo 2, commi 1,  2  e  3,  le  parole:  «31
          dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»; 
              b)  all'articolo  3,  commi  1  e  2,  le  parole:  «31
          dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio»; 
              c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «I prelievi
          sulle vincite di cui al comma 1» sono inserite le seguenti:
          «, a decorrere dal 1° settembre 2012,». 
              Omissis.". 
              comma 734 
              Il testo  del  comma  9  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   16   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  26  aprile  2012,  n.  44  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 733. 
              comma 736 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 25 novembre  1996,  n.  625  (Attuazione  della
          direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio  e
          di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca
          e  coltivazione  di  idrocarburi),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  19.  Armonizzazione   della   disciplina   sulle
          aliquote di prodotto della coltivazione. 
              1. Per  le  produzioni  ottenute  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  1997,  il  titolare  di  ciascuna  concessione  di
          coltivazione e' tenuto  a  corrispondere  annualmente  allo
          Stato  il  valore  di  un'aliquota   del   prodotto   della
          coltivazione pari al  7%  della  quantita'  di  idrocarburi
          liquidi e gassosi estratti in terraferma,  e  al  7%  della
          quantita' di idrocarburi gassosi e al 4% della quantita' di
          idrocarburi liquidi estratti in mare. 
              2. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni disperse,
          bruciate, impiegate nelle operazioni di  cantiere  o  nelle
          operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna
          aliquota e' dovuta per le produzioni ottenute durante prove
          di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca. 
              3. Per ciascuna concessione sono esenti  dal  pagamento
          dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2,
          i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio
          prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di
          Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti  annualmente
          in mare. 
              4.  Per  ciascuna  concessione   di   coltivazione   il
          rappresentante unico comunica mensilmente all'UNMIG e  alla
          Sezione  competente  i   quantitativi   degli   idrocarburi
          prodotti e di quelli avviati al consumo  per  ciascuno  dei
          titolari. Il rappresentante  unico  e'  responsabile  della
          corretta misurazione delle quantita' prodotte e avviate  al
          consumo, ferma restando la facolta' dell'UNMIG e delle  sue
          Sezioni   di   disporre   accertamenti   sulle   produzioni
          effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
          cui si riferiscono  le  aliquote  il  rappresentante  unico
          comunica   all'UNMIG   ed   alle   Sezioni   competenti   i
          quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati  al  consumo
          nell'anno precedente per  ciascuna  concessione  e  ciascun
          contitolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
          sottoscritte dal legale rappresentante o un  suo  delegato,
          che attesta esplicitamente la esattezza dei  dati  in  esse
          contenuti. 
              5. I valori unitari dell'aliquota per ogni  concessione
          di coltivazione sono determinati, per ciascun  titolare  in
          essa presente, come media ponderale dei prezzi  di  vendita
          da esso fatturati nell'anno di riferimento. 
              5-bis. Per le produzioni ottenute a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione
          sono determinati: 
              a) per l'olio, per ciascuna concessione e  per  ciascun
          titolare in essa presente, come media ponderale dei  prezzi
          di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento.  Nel
          caso  di  utilizzo   diretto   dell'olio   da   parte   del
          concessionario,  il  valore  dell'aliquota  e'  determinato
          dallo stesso  concessionario  sulla  base  dei  prezzi  sul
          mercato  internazionale  di  greggi  di   riferimento   con
          caratteristiche similari, tenuto  conto  del  differenziale
          delle rese di produzione; 
              b) per il gas, per tutte le concessioni e per  tutti  i
          titolari, in base alla media aritmetica  relativa  all'anno
          di riferimento dell'indice QE, quota energetica  del  costo
          della  materia  prima  gas,  espresso  in  euro   per   MJ,
          determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          ai sensi della Del.Aut.en.el. e  gas  22  aprile  1999,  n.
          52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  100  del  30
          aprile 1999, e successive  modificazioni,  assumendo  fissa
          l'equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1°  gennaio
          2003, l'aggiornamento di tale  indice,  ai  soli  fini  del
          presente  articolo,  e'   effettuato   dall'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas sulla base  dei  parametri  di
          cui alla stessa deliberazione. 
              6. Il valore unitario dell'aliquota di cui al  comma  5
          e' ridotto per l'anno 1997  di  30  lire  per  Smc  per  le
          produzioni di gas in terraferma e di 20 lire per Smc per le
          produzioni di gas in mare, e di 30000 lire  per  tonnellata
          per le produzioni di olio in terraferma e di 60000 lire per
          tonnellata per le produzioni di olio in  mare,  per  tenere
          conto di qualunque onere, compresi gli  oneri  relativi  al
          trattamento  e  trasporto.  In  terraferma,  nel  caso   di
          vettoriamento il valore unitario e'  ulteriormente  ridotto
          dei costi fatturati  di  vettoriamento  fino  al  punto  di
          riconsegna, mentre nel caso di trasporto  mediante  sistema
          di proprieta' del concessionario la riduzione e' pari  a  1
          lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di
          raccolta e trattamento, con esclusione dei primi  30  km  e
          con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per  chilogrammo
          di olio. Per produzioni di idrocarburi con  caratteristiche
          di marginalita' economica causata da  speciali  trattamenti
          necessari per  portare  tali  produzioni  a  specifiche  di
          commerciabilita', ai concessionari puo' essere riconosciuta
          dal  Ministero,  su   documentata   istanza,   sentita   la
          Commissione di cui al comma 7, una ulteriore detrazione, in
          ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti; tale
          detrazione puo' essere altresi' riconosciuta  per  i  costi
          sostenuti per il flussaggio di olii pesanti. 
              6-bis. Per le produzioni di gas  ottenute  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto  di  qualunque
          onere, compresi gli oneri relativi  alla  coltivazione,  al
          trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui
          al comma 6, l'ammontare della  produzione  annuale  di  gas
          esentata   dal   pagamento   dell'aliquota   per   ciascuna
          concessione  di  coltivazione,  di  cui  al  comma  3,   e'
          stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni  in
          terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le  produzioni
          in mare. 
              7. Le  riduzioni  di  cui  al  comma  6  per  gli  anni
          successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni
          annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali
          e  del  costo   del   lavoro   per   unita'   di   prodotto
          nell'industria, con decreto del Ministero di  concerto  col
          Ministero delle finanze,  da  emanare  entro  il  31  marzo
          dell'anno  successivo  a  quello  cui  si  riferiscono   le
          aliquote. 
              7-bis. Per i  versamenti  dovuti  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2020,  le  esenzioni  dal  pagamento  dell'aliquota
          previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7, si applicano unicamente
          alle concessioni di coltivazione con una  produzione  annua
          inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e
          con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas
          in mare. 
              7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al
          2022, al netto delle produzioni di  cui  al  comma  2,  per
          ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a
          10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione
          annuale superiore a 30 milioni  di  Smc  di  gas  in  mare,
          nonche' per i versamenti dovuti per gli anni  dal  2020  al
          2022 per ciascuna concessione di coltivazione  di  olio  in
          terraferma e in mare, il valore dell'aliquota  di  prodotto
          corrispondente ai primi 25 milioni di Smc  di  gas  e  alle
          prime 20.000 tonnellate di  olio  prodotti  annualmente  in
          terraferma e ai primi 80 milioni di Smc  di  gas  e  50.000
          tonnellate  di  olio  prodotti  annualmente  in   mare   e'
          interamente versato all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          con le modalita' di cui al comma 10, primo periodo. 
              8.  Ciascun  titolare,   in   tempo   utile   al   fine
          dell'effettuazione dei versamenti di cui al  comma  9,  per
          tutte le  concessioni  di  coltivazione  di  cui  e'  stato
          titolare  unico,   rappresentante   unico   o   contitolare
          nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore  delle
          aliquote dovute,  sulla  base  delle  quote  di  produzione
          spettanti, del valore  calcolato  in  base  al  comma  5  e
          tenendo conto delle riduzioni di cui al  comma  6  e  delle
          variazioni di cui al  comma  7.  Egli  redige  altresi'  un
          prospetto complessivo del valore delle  aliquote  dovute  e
          delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in
          base al disposto degli articoli 20 e 22. 
              9. Ciascun  titolare,  sulla  base  dei  risultati  del
          prospetto, entro il 30 giugno (26) dell'anno  successivo  a
          quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i  relativi
          versamenti da  esso  dovuti  allo  Stato,  alle  regioni  a
          statuto ordinario e ai comuni interessati. 
              10. I versamenti dovuti allo Stato sono effettuati,  in
          forma cumulativa per tutte le concessioni  delle  quali  e'
          titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato. Analogo
          versamento e' effettuato in forma cumulata,  per  le  quote
          spettanti ad  ogni  regione  a  statuto  ordinario,  presso
          l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo  di  entrata
          che ogni regione e' tenuta, entro tre mesi dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, ad  individuare  e  comunicare
          all'UNMIG, per la  pubblicazione  nel  BUIG.  I  versamenti
          dovuti ai comuni affluiscono direttamente  ai  bilanci  dei
          comuni interessati. 
              11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio (27)  di  ogni
          anno, trasmette al Ministero  delle  finanze,  all'UNMIG  e
          alle sue Sezioni copia del prospetto di  cui  al  comma  8,
          corredato  di   copia   delle   ricevute   dei   versamenti
          effettuati. L'UNMIG comunica alle  regioni  interessate  il
          valore complessivo delle quote ad esse spettanti. 
              12. Resta ferma la facolta' del Ministero delle finanze
          e dell'UNMIG,  sulla  base  del  prospetto  presentato,  di
          disporre accertamenti tramite i propri  uffici  periferici,
          sentita la Commissione di cui al  comma  7,  sull'esattezza
          dei dati trasmessi. 
              13. Ove per una concessione di  coltivazione  risultino
          produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori  rispetto  a
          quelle dichiarate, il  titolare,  oltre  al  versamento  di
          quanto maggiormente dovuto e  ferme  restando  le  sanzioni
          previste dalle norme vigenti, e' soggetto ad  una  sanzione
          amministrativa pari  al  40%  della  differenza  in  valore
          risultante, comunque non inferiore a lire  trentamilioni  e
          non superiore a lire centoottantamilioni. 
              14. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, le spese per gli accertamenti in  materia
          di aliquote dovute allo Stato effettuati dall'UNMIG e dalle
          sue Sezioni, per il funzionamento della Commissione di  cui
          al comma 7, nonche' per l'acquisto  e  la  manutenzione  di
          strumenti informatici  per  l'elaborazione  e  la  gestione
          informatica dei dati relativi al calcolo delle  aliquote  e
          dei relativi versamenti e ripartizioni,  valutate  in  lire
          350 milioni annui  a  decorrere  dal  1997,  graveranno  su
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato;  a  tal
          fine, con decreto del Ministero  del  tesoro,  quota  parte
          delle entrate derivanti dal  presente  articolo  e  fino  a
          concorrenza  dell'importo  sopra  indicato  di   lire   350
          milioni, e' riassegnata al predetto stato di previsione. 
              15. Il Ministero trasmette annualmente alle  regioni  a
          statuto ordinario interessate  una  relazione  previsionale
          sull'entita'  delle  entrate  di  loro  spettanza,  per  il
          triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.".