art. 1 note (parte 13)

           	
				
 
              comma 738 
              Il testo del comma 639  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 554. 
              comma 740 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          28  del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139
          (Disposizioni  in  materia  di  rapporto  di  impiego   del
          personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo
          10 della L. 28 luglio 1999, n. 266): 
              "Art. 28. Materie di negoziazione. 
              1. Formano oggetto del procedimento negoziale: 
              a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
          secondo parametri appositamente definiti in tale  sede  che
          ne  assicurino,  nell'ambito  delle   risorse   finanziarie
          disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati,  rapportati
          alla figura apicale; 
              b) l'orario di lavoro; 
              c) il congedo ordinario e straordinario; 
              d) la reperibilita'; 
              e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; 
              f) i permessi brevi per esigenze personali; 
              g) le aspettative ed i permessi sindacali; 
              h) l'individuazione di  misure  idonee  a  favorire  la
          mobilita' di sede, aggiuntive rispetto  a  quelle  previste
          per i  funzionari  non  assegnatari  di  alloggi  da  parte
          dell'amministrazione dell'interno. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          36  del  citato  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248: 
              "Art. 36. Recupero di base imponibile 
              1. Omissis 
              2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del  testo  unico
          delle disposizioni concernenti l'imposta  di  registro,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, e del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n.  504,  un'area  e'  da   considerare   fabbricabile   se
          utilizzabile a scopo edificatorio in  base  allo  strumento
          urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente
          dall'approvazione  della   regione   e   dall'adozione   di
          strumenti attuativi del medesimo. 
              Omissis.". 
              Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
          n. 99 del 2004 e' riportato nelle Note  all'art.  1,  comma
          503. 
              comma 745 
              Si riporta il testo dei commi 48, 51 e 83 dell'articolo
          3 della citata legge n. 662 del 1996: 
              "48. Fino alla data di entrata in  vigore  delle  nuove
          tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali  urbane  sono
          rivalutate  del  5  per  cento  ai  fini  dell'applicazione
          dell'imposta  comunale  sugli  immobili  e  di  ogni  altra
          imposta. 
              49. - 50. Omissis 
              51. Fino alla data di entrata  in  vigore  delle  nuove
          tariffe d'estimo ai fini  dei  tributi  diversi  da  quelli
          indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono  rivalutati
          del 25 per  cento.  L'incremento  si  applica  sull'importo
          posto  a  base  della  rivalutazione   operata   ai   sensi
          dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
          724. 
              52. - 82. Omissis 
              83. Con decreto del Ministro delle finanze, da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono stabiliti  nuovi  giochi  ed  estrazioni
          infrasettimanali del  gioco  del  lotto.  Con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di  concerto  con  i  Ministri  del
          tesoro e per i beni  culturali  e  ambientali,  da  emanare
          entro il 30 giugno di ogni anno,  sulla  base  degli  utili
          erariali  derivanti  dal  gioco  del  lotto  accertati  nel
          rendiconto  dell'esercizio  immediatamente  precedente,  e'
          riservata in favore del Ministero per i  beni  culturali  e
          ambientali una quota  degli  utili  derivanti  dalla  nuova
          estrazione  del  gioco  del  lotto,  non  superiore  a  300
          miliardi di lire, per il recupero e  la  conservazione  dei
          beni   culturali,   archeologici,    storici,    artistici,
          archivistici e librari, nonche' per interventi di  restauro
          paesaggistico e per attivita' culturali. 
              Omissis.". 
              comma 746 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 7
          del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,  n.  359  (Misure
          urgenti per il risanamento della finanza pubblica): 
              "3. L'imposta e' stabilita nella misura del 3 per mille
          del  valore  dei  fabbricati  e  delle  aree   fabbricabili
          individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il  valore
          e' costituito, per i fabbricati  iscritti  in  catasto,  da
          quello che risulta applicando all'ammontare  delle  rendite
          catastali determinate dall'amministrazione  del  catasto  e
          dei servizi tecnici  erariali  a  seguito  della  revisione
          generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze
          20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  31
          del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a  100  per  le
          unita' immobiliari classificate o classificabili nei gruppi
          catastali A, B e C, con esclusione delle categorie  A/10  e
          C1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili  nel
          gruppo D non possedute  nell'esercizio  d'impresa  e  nella
          categoria A/10, e pari  a  34  per  quelle  classificate  o
          classificabili nella  categoria  C/1.  Per  determinare  il
          valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si  fa
          riferimento alla rendita delle unita' immobiliari similari.
          Per le unita' immobiliari urbane  direttamente  adibite  ad
          abitazione principale del possessore e dei suoi  familiari,
          l'imposta e' stabilita nella misura del  2  per  mille  del
          valore determinato ai sensi del presente  comma,  diminuito
          di 50 milioni di lire. Per unita' immobiliare  direttamente
          adibita ad abitazione  principale  deve  intendersi  quella
          nella quale il contribuente che la  possiede  a  titolo  di
          proprieta', usufrutto o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi
          familiari, dimorano abitualmente. Per le unita' immobiliari
          classificate  o  classificabili  nel  gruppo  D   possedute
          nell'esercizio   d'impresa,   il   valore   e'   costituito
          dall'ammontare, al lordo delle quote di  ammortamento,  che
          risulta dalle scritture contabili  applicando  per  ciascun
          anno di formazione dello stesso  i  seguenti  coefficienti:
          1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988: 1,15;
          1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60;
          1982  e  precedenti:  1,70.  Per   le   aree   fabbricabili
          individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il  valore
          e' costituito dal valore venale in comune commercio ovvero,
          per le aree destinate ad attivita'  di  pubblica  utilita',
          dall'ammontare  delle  indennita'  che  gli  enti  pubblici
          competenti per lo svolgimento delle attivita' stesse  hanno
          corrisposto o devono corrispondere. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  380
          del 2001: 
              "Art. 3 Definizioni degli interventi edilizi 
              1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
              a)  "interventi   di   manutenzione   ordinaria",   gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
              b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
          e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire  parti
          anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare  ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che non alterino la volumetria complessiva degli edifici  e
          non  comportino  modifiche  delle  destinazioni   di   uso.
          Nell'ambito degli interventi di manutenzione  straordinaria
          sono ricompresi anche quelli consistenti nel  frazionamento
          o accorpamento delle unita' immobiliari con  esecuzione  di
          opere anche se comportanti la  variazione  delle  superfici
          delle  singole  unita'  immobiliari  nonche'   del   carico
          urbanistico  purche'  non  sia  modificata  la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga   l'originaria
          destinazione di uso; 
              c)   "interventi   di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne  consentano  anche  il  mutamento
          delle  destinazioni  d'uso  purche'   con   tali   elementi
          compatibili,  nonche'  conformi  a  quelle  previste  dallo
          strumento  urbanistico  generale  e  dai   relativi   piani
          attuativi. Tali interventi comprendono  il  consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo
          edilizio; 
              d)  "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",   gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli
          consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
          volumetria di quello  preesistente,  fatte  salve  le  sole
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica nonche' quelli volti al ripristino di  edifici,
          o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
          attraverso la loro  ricostruzione,  purche'  sia  possibile
          accertarne la preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,
          con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
          modificazioni,   gli   interventi    di    demolizione    e
          ricostruzione e gli interventi  di  ripristino  di  edifici
          crollati   o   demoliti   costituiscono    interventi    di
          ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata  la
          medesima sagoma dell'edificio preesistente; 
              e)  "interventi  di  nuova  costruzione",   quelli   di
          trasformazione edilizia e urbanistica  del  territorio  non
          rientranti   nelle   categorie   definite   alle    lettere
          precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
              e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra  o
          interrati,  ovvero  l'ampliamento   di   quelli   esistenti
          all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
          interventi  pertinenziali,  quanto  previsto  alla  lettera
          e.6); 
              e.2)  gli  interventi  di  urbanizzazione  primaria   e
          secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
              e.3) la realizzazione di infrastrutture e di  impianti,
          anche per pubblici servizi, che comporti la  trasformazione
          in via permanente di suolo inedificato; 
              e.4) l'installazione di torri e tralicci  per  impianti
          radio-ricetrasmittenti e di ripetitori  per  i  servizi  di
          telecomunicazione; 
              e.5)  l'installazione  di  manufatti   leggeri,   anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulottes, campers, case mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di  quelli  che
          siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee  o
          siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto  per  la
          sosta e il soggiorno dei turisti,  previamente  autorizzate
          sotto il profilo urbanistico,  edilizio  e,  ove  previsto,
          paesaggistico, in conformita' alle normative  regionali  di
          settore; 
              e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
          degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
          e  al  pregio  ambientale  e  paesaggistico   delle   aree,
          qualifichino come interventi di nuova  costruzione,  ovvero
          che comportino la realizzazione di un volume  superiore  al
          20% del volume dell'edificio principale; 
              e.7)  la  realizzazione  di  depositi  di  merci  o  di
          materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attivita'
          produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
          cui  consegua  la  trasformazione  permanente   del   suolo
          inedificato; 
              f) gli "interventi  di  ristrutturazione  urbanistica",
          quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
          -  edilizio  con  altro  diverso,   mediante   un   insieme
          sistematico   di   interventi   edilizi,   anche   con   la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale. 
              Omissis.". 
              Il testo del comma  51  dell'articolo  3  della  citata
          legge n. 662 del 1996 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 745. 
              comma 747 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del citato
          decreto legislativo n. 42 del 2004: 
              "Art. 10 Beni culturali 
              1. Sono  beni  culturali  le  cose  immobili  e  mobili
          appartenenti allo Stato,  alle  regioni,  agli  altri  enti
          pubblici  territoriali,  nonche'  ad  ogni  altro  ente  ed
          istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine
          di lucro, ivi compresi gli  enti  ecclesiastici  civilmente
          riconosciuti, che presentano interesse artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico. 
              2. Sono inoltre beni culturali: 
              a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e  altri
          luoghi espositivi dello Stato, delle regioni,  degli  altri
          enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro  ente  ed
          istituto pubblico; 
              b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
          regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
          ogni altro ente ed istituto pubblico; 
              c) le raccolte librarie delle biblioteche dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche'  di  ogni  altro  ente  e  istituto  pubblico,   ad
          eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni  delle
          biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
              a) le cose immobili e mobili che  presentano  interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
              b) gli archivi e i singoli  documenti,  appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
              c) le raccolte librarie,  appartenenti  a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
              d) le cose immobili e mobili, a chiunque  appartenenti,
          che rivestono un interesse,  particolarmente  importante  a
          causa  del  loro  riferimento  con  la   storia   politica,
          militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della  scienza,
          della tecnica, dell'industria e della  cultura  in  genere,
          ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della  storia
          delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se  le
          cose rivestono altresi' un valore testimoniale o  esprimono
          un  collegamento  identitario  o  civico   di   significato
          distintivo   eccezionale,   il   provvedimento    di    cui
          all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o
          piu' comuni o della regione, la dichiarazione di  monumento
          nazionale; 
              d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano
          un   interesse   artistico,   storico,    archeologico    o
          etnoantropologico  eccezionale  per   l'integrita'   e   la
          completezza del patrimonio culturale della Nazione; 
              e)  le  collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica,
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
              4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al
          comma 3, lettera a): 
              a)  le  cose  che  interessano  la  paleontologia,   la
          preistoria e le primitive civilta'; 
              b) le cose di interesse numismatico  che,  in  rapporto
          all'epoca, alle tecniche  e  ai  materiali  di  produzione,
          nonche' al contesto di riferimento,  abbiano  carattere  di
          rarita' o di pregio; 
              c)  i  manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              d) le carte geografiche e gli spartiti musicali  aventi
          carattere di rarita' e di pregio; 
              e) le fotografie, con relativi negativi e  matrici,  le
          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              f)  le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
              g) le pubbliche  piazze,  vie,  strade  e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
              h)  i   siti   minerari   di   interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
              i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
          storico od etnoantropologico; 
              l) le architetture rurali aventi interesse  storico  od
          etnoantropologico quali testimonianze dell'economia  rurale
          tradizionale. 
              5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e  178,  non
          sono soggette alla disciplina del presente titolo  le  cose
          indicate al comma 1 e al comma 3, lettere  a)  ed  e),  che
          siano opera di autore  vivente  o  la  cui  esecuzione  non
          risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
          comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore  vivente
          o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.". 
              Il  riferimento  al  testo  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 445 del  2000  e'  riportato
          nelle Note all'art. 1, comma 195. 
              comma 749 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  93  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L.  22
          luglio 1975, n. 382): 
              "Art. 93. Edilizia residenziale pubblica. 
              Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative
          statali  concernenti  la   programmazione   regionale,   la
          localizzazione, le attivita' di costruzione e  la  gestione
          di  interventi  di  edilizia   residenziale   e   abitativa
          pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata,
          di edilizia  sociale  nonche'  le  funzioni  connesse  alle
          relative procedure di finanziamento. 
              Sono altresi' trasferite le funzioni  statali  relative
          agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle regioni di  cui
          all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da
          esercitarsi in  conformita'  ai  principi  stabiliti  dalla
          legge di riforma delle autonomie  locali;  in  mancanza  di
          questa legge le  regioni  potranno  esercitare  i  suddetti
          poteri dal 1° gennaio 1979. 
              Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da
          amministrazioni, aziende o enti pubblici  statali  relativi
          alla realizzazione di  alloggi,  salvo  che  si  tratti  di
          alloggi da destinare a dipendenti civili o  militari  dello
          Stato per esigenze di servizio, nonche' le  funzioni  degli
          organi  centrali  e  periferici  previste  dalla  legge  22
          ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n.  166,
          eccettuate quelle relative alla  programmazione  nazionale.
          Lo Stato attua  la  programmazione  nazionale  nel  settore
          dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art.  11,
          primo comma, del presente decreto.". 
              comma 750 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   3-bis
          dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133 (Ulteriori interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica per l'anno 1994): 
              "Art. 9. Istituzione del catasto dei fabbricati. 
              1. - 3. Omissis 
              3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi  carattere  di
          ruralita'  alle  costruzioni  strumentali  necessarie  allo
          svolgimento dell'attivita'  agricola  di  cui  all'articolo
          2135 del codice civile e in particolare destinate: 
              a) alla protezione delle piante; 
              b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 
              c)  alla  custodia  delle  macchine   agricole,   degli
          attrezzi e delle scorte occorrenti per  la  coltivazione  e
          l'allevamento; 
              d) all'allevamento e al ricovero degli animali; 
              e) all'agriturismo, in conformita'  a  quanto  previsto
          dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; 
              f) ad abitazione  dei  dipendenti  esercenti  attivita'
          agricole nell'azienda  a  tempo  indeterminato  o  a  tempo
          determinato per un  numero  annuo  di  giornate  lavorative
          superiore a cento, assunti in  conformita'  alla  normativa
          vigente in materia di collocamento; 
              g) alle persone addette all'attivita'  di  alpeggio  in
          zona di montagna; 
              h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 
              i) alla manipolazione,  trasformazione,  conservazione,
          valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,
          anche se effettuate da cooperative e loro consorzi  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18  maggio
          2001, n. 228; 
              l)  all'esercizio  dell'attivita'  agricola   in   maso
          chiuso. 
              Omissis.". 
              comma 755 
              Si riporta il testo vigente dei commi da 10 a 26, e  28
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre  2011,  n.  214,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma  2,  le  parole  da:  «,  nonche'  l'unita'
          immobiliare» fino a: «non superiore a  15.000  euro  annui»
          sono soppresse; 
              b) al comma 3, prima della lettera a)  e'  inserita  la
          seguente: 
              «0a) per le unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per
          quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e
          A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti
          in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come
          abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia
          registrato e che il comodante possieda un solo immobile  in
          Italia   e   risieda   anagraficamente    nonche'    dimori
          abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato
          l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica
          anche nel caso  in  cui  il  comodante  oltre  all'immobile
          concesso in comodato possieda nello stesso comune un  altro
          immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad
          eccezione  delle  unita'   abitative   classificate   nelle
          categorie   catastali   A/1,   A/8   e   A/9;    ai    fini
          dell'applicazione   delle   disposizioni   della   presente
          lettera,  il  soggetto  passivo  attesta  il  possesso  dei
          suddetti requisiti nel  modello  di  dichiarazione  di  cui
          all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo  14  marzo
          2011, n. 23»; 
              c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso; 
              d) il comma 8-bis e' abrogato; 
              e) al  comma  13-bis,  le  parole:  «21  ottobre»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «termine  perentorio  del  14
          ottobre». 
              11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo e' soppresso. 
              12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «Le
          disposizioni di cui al presente  comma  si  applicano,  dal
          periodo  d'imposta  2014,  anche   all'imposta   municipale
          immobiliare della provincia autonoma di Bolzano,  istituita
          dalla  legge  provinciale  19  aprile  2014,   n.   3,   ed
          all'imposta immobiliare semplice della  provincia  autonoma
          di Trento, istituita dalla legge  provinciale  30  dicembre
          2014, n. 14». 
              13.   A   decorrere   dall'anno    2016,    l'esenzione
          dall'imposta  municipale  propria  (IMU)   prevista   dalla
          lettera  h)  del  comma  1  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base
          dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle
          finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
          ordinario n. 53 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del  18
          giugno 1993. Sono,  altresi',  esenti  dall'IMU  i  terreni
          agricoli: 
              a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
          imprenditori agricoli professionali di cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  99,  iscritti
          nella previdenza  agricola,  indipendentemente  dalla  loro
          ubicazione; 
              b)  ubicati  nei  comuni  delle  isole  minori  di  cui
          all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
              c)  a  immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a
          proprieta'  collettiva  indivisibile  e  inusucapibile.   A
          decorrere dall'anno 2016, sono abrogati  i  commi  da  1  a
          9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
          4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          2015, n. 34. 
              14. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.
          147: 
              a)  al  comma  639,  le  parole:  «a  carico  sia   del
          possessore  che   dell'utilizzatore   dell'immobile»   sono
          sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che
          dell'utilizzatore   dell'immobile,   escluse   le    unita'
          immobiliari  destinate   ad   abitazione   principale   dal
          possessore  nonche'  dall'utilizzatore  e  dal  suo  nucleo
          familiare,  ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle
          categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 
              b) il comma 669e' sostituito dal seguente: 
              «669.  Il  presupposto  impositivo  della  TASI  e'  il
          possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati
          e di aree edificabili, ad  eccezione,  in  ogni  caso,  dei
          terreni  agricoli  e   dell'abitazione   principale,   come
          definiti ai sensi dell'imposta municipale  propria  di  cui
          all'articolo 13, comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, escluse  quelle  classificate  nelle
          categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 
              c) al comma 678 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi:  «Per   i   fabbricati   costruiti   e   destinati
          dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,   fintanto   che
          permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
          l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni  possono
          modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25
          per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»; 
              d) al comma 681 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e'  detenuta
          da un soggetto che la  destina  ad  abitazione  principale,
          escluse quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,
          A/8 e A/9, il possessore versa la  TASI  nella  percentuale
          stabilita dal  comune  nel  regolamento  relativo  all'anno
          2015. Nel caso di mancato invio  della  delibera  entro  il
          termine del 10 settembre 2014 di cui al  comma  688  ovvero
          nel  caso  di   mancata   determinazione   della   predetta
          percentuale stabilita dal comune nel  regolamento  relativo
          al  2015,  la  percentuale  di  versamento  a  carico   del
          possessore  e'  pari  al  90   per   cento   dell'ammontare
          complessivo del tributo»; 
              e)  al  comma  688,  le  parole:  «21   ottobre»   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «termine  perentorio  del  14
          ottobre». 
              15.  All'articolo  13,  comma  2,   lettera   a),   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  ivi  incluse  le
          unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
          proprieta' indivisa destinate a studenti universitari  soci
          assegnatari, anche in deroga al richiesto  requisito  della
          residenza anagrafica». 
              16.  Il  comma  15-bis  dell'articolo  19  del   citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,  e'  sostituito
          dal seguente: 
              «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al
          possesso  dell'abitazione  principale  e  delle  pertinenze
          della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge,  a
          seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,
          annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti
          civili  del   matrimonio,   ad   eccezione   delle   unita'
          immobiliari che  in  Italia  risultano  classificate  nelle
          categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica
          l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per  cento  e  la
          detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare,  di  euro
          200 rapportati al periodo dell'anno  durante  il  quale  si
          protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
          adibita ad abitazione principale da piu'  soggetti  passivi
          la detrazione spetta a ciascuno di  essi  proporzionalmente
          alla  quota  per  la  quale  la  destinazione  medesima  si
          verifica». 
              17. Al fine di tenere conto dell'esenzione  di  cui  ai
          commi da 10 a 16, 53 e 54 del  presente  articolo  prevista
          per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre
          2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo  periodo
          e' inserito il seguente: «A  decorrere  dall'anno  2016  la
          dotazione del Fondo di  solidarieta'  comunale  di  cui  al
          primo periodo e' incrementata di 3.767,45 milioni di  euro»
          e il  secondo  e  il  terzo  periodo  sono  sostituiti  dai
          seguenti: «La dotazione del Fondo di cui al  primo  periodo
          e' assicurata attraverso una quota dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
          13 del decreto-legge  n.  201  del  2011,  pari  a  4.717,9
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2014  e  2015  e  a
          2.768,8 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2016  e
          seguenti. Corrispondentemente,  nei  predetti  esercizi  e'
          versata all'entrata del bilancio statale una quota di  pari
          importo dell'imposta municipale propria, di  spettanza  dei
          comuni. A seguito della riduzione della  quota  di  imposta
          municipale propria di  spettanza  comunale  da  versare  al
          bilancio  dello  Stato   per   alimentare   il   Fondo   di
          solidarieta'  comunale,  a  decorrere  dall'anno  2016,  la
          dotazione del predetto Fondo e' corrispondentemente ridotta
          in misura pari a 1. 949,1 milioni di euro annui»; 
              b) al comma 380-ter, lettera a),  l'ultimo  periodo  e'
          sostituito  dal  seguente:  «Al  fine  di  incentivare   il
          processo  di  riordino   e   semplificazione   degli   enti
          territoriali, una quota del Fondo di solidarieta' comunale,
          non inferiore a 30 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2014, e' destinata ad incrementare il contributo  spettante
          alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma  10,
          della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e   successive
          modificazioni, e una quota non inferiore a  30  milioni  di
          euro  e'  destinata,  ai   sensi   dell'articolo   20   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito  di
          fusione»; 
              c) al comma 380-ter, lettera b), le  parole:  «per  gli
          anni 2015 e successivi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «per l'anno 2015, entro il 30 aprile  per  l'anno  2016  ed
          entro il 30  novembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
          riferimento per gli anni 2017 e successivi»; 
              d) al comma 380-ter, la lettera d) e' sostituita  dalla
          seguente: 
              «d) con il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui alla lettera  b)  puo'  essere  variata  la
          quota  di  gettito  dell'imposta  municipale   propria   di
          spettanza comunale di cui alla lettera  a)  da  versare  al
          bilancio dello Stato e, corrispondentemente,  rideterminata
          la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a).  Le
          modalita'  di  versamento  al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il  medesimo  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio»; 
              e) al comma 380-quater: 
              1) dopo le parole: «20  per  cento»  sono  inserite  le
          seguenti: «per l'anno 2015, il  30  per  cento  per  l'anno
          2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per
          l'anno 2018»; 
              2) le  parole:  «approvati  dalla  Commissione  tecnica
          paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di  cui
          all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  entro  il
          31 dicembre dell'anno precedente a quello  di  riferimento»
          sono   sostituite   dalle   seguenti:   «approvati    dalla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro  il  31
          dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  Per
          l'anno  2016,  sono  assunti  a  riferimento  i  fabbisogni
          standard approvati dalla predetta Commissione entro  il  31
          marzo 2016»; 
              3) le parole: «l'anno 2015»,  ovunque  ricorrono,  sono
          sostituite dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»; 
              f)  dopo  il  comma  380-quinquies  sono   inseriti   i
          seguenti: 
              «380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri di cui alla  lettera  b)  del  comma
          380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro  per  gli
          anni  2016  e  successivi  della  dotazione  del  Fondo  di
          solidarieta' comunale, in  deroga  a  quanto  disposto  dai
          commi 380-ter e  380-quater,  e'  ripartito  tra  i  comuni
          interessati sulla base del gettito  effettivo  IMU  e  TASI
          derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e
          dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.  A  decorrere
          dall'anno 2016, in  deroga  a  quanto  disposto  dai  commi
          380-ter e 380-quater, una quota del Fondo  di  solidarieta'
          comunale, pari a 80 milioni di  euro,  e'  accantonata  per
          essere ripartita tra  i  comuni  per  i  quali  il  riparto
          dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo
          precedente,  non  assicura  il  ristoro   di   un   importo
          equivalente   al   gettito   della   TASI   sull'abitazione
          principale stimato ad aliquota di  base.  La  quota  di  80
          milioni di euro  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  e'
          ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
          al precedente periodo l'equivalente del gettito della  TASI
          sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. 
              380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del
          Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter,  al
          netto degli importi erogati ai sensi del comma  380-sexies,
          per ciascun comune: 
              a) della Regione siciliana e della regione Sardegna  e'
          determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione
          netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015; 
              b) delle regioni  a  statuto  ordinario  non  ripartito
          secondo i criteri di cui al comma 380-quater e' determinato
          in modo tale da garantire  proporzionalmente  la  dotazione
          netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015. 
              380-octies.  Ai  fini  del   comma   380-septies,   per
          dotazione  netta  si   intende   la   differenza   tra   le
          assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati  ai
          sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, e  la  quota
          di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune». 
              18. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis.  A  decorrere  dall'anno  2016,  il  contributo
          straordinario a favore degli enti di  cui  al  comma  1  e'
          commisurato al 40  per  cento  dei  trasferimenti  erariali
          attribuiti per l'anno 2010, nel limite  degli  stanziamenti
          finanziari previsti e comunque in misura non superiore a  2
          milioni di euro per ciascun beneficiario.  Con  decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita
          la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   sono
          disciplinate  le  modalita'  di  riparto  del   contributo,
          prevedendo  che  in  caso  di   fabbisogno   eccedente   le
          disponibilita'  sia   data   priorita'   alle   fusioni   o
          incorporazioni  aventi  maggiori  anzianita'   e   che   le
          eventuali disponibilita' eccedenti rispetto  al  fabbisogno
          determinato ai sensi del primo periodo  siano  ripartite  a
          favore dei medesimi enti in  base  alla  popolazione  e  al
          numero dei comuni originari»; 
              b) al comma 3, le parole: «di  cui  al  comma  1»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis». 
              19. Per le medesime finalita' di cui al comma 17, per i
          comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle  d'Aosta
          a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza
          locale, la compensazione  del  minor  gettito  IMU  e  TASI
          avviene  attraverso  un  minor  accantonamento  di   85,978
          milioni di euro, a valere sulle quote di  compartecipazione
          ai tributi erariali, ai  sensi  del  comma  17  del  citato
          articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla  base
          del gettito effettivo IMU e TASI derivante  dagli  immobili
          adibiti ad abitazione principale e  dai  terreni  agricoli,
          relativo all'anno 2015. 
              20.  Per  l'anno  2016  e'  attribuito  ai  comuni   un
          contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire,
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme  attribuite,
          ai sensi del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  6  novembre  2014,  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271  del  21  novembre
          2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma  731,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al  periodo
          precedente non  sono  considerate  tra  le  entrate  finali
          valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di  cui
          ai  commi  da  707  a  734  del   presente   articolo.   Le
          disponibilita' in conto residui iscritte  in  bilancio  per
          l'anno 2015, relative all'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile  2013,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno
          2013, n. 64, e successive  modificazioni,  sono  destinate,
          nel limite di 390 milioni di  euro,  al  finanziamento  del
          contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il
          giorno stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge
          nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono
          versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno
          2016. 
              21. A decorrere dal 1º gennaio 2016, la  determinazione
          della  rendita  catastale  degli  immobili  a  destinazione
          speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali
          dei gruppi D ed E, e' effettuata,  tramite  stima  diretta,
          tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche'  degli
          elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono
          la  qualita'  e  l'utilita',  nei   limiti   dell'ordinario
          apprezzamento. Sono  esclusi  dalla  stessa  stima  diretta
          macchinari,  congegni,  attrezzature  ed  altri   impianti,
          funzionali allo specifico processo produttivo. 
              22. A decorrere dal 1º gennaio  2016,  gli  intestatari
          catastali  degli  immobili  di  cui  al  comma  21  possono
          presentare atti di aggiornamento ai sensi  del  regolamento
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994,  n.  701,  per  la  rideterminazione  della   rendita
          catastale degli immobili  gia'  censiti  nel  rispetto  dei
          criteri di cui al medesimo comma 21. 
              23. Limitatamente  all'anno  di  imposizione  2016,  in
          deroga  all'articolo  13,  comma  4,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  per   gli   atti   di
          aggiornamento di cui al comma 22  presentati  entro  il  15
          giugno  2016  le  rendite  catastali  rideterminate   hanno
          effetto dal 1º gennaio 2016. 
              24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate
          comunica al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  con
          riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma  23,
          i dati relativi,  per  ciascuna  unita'  immobiliare,  alle
          rendite proposte e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1º
          gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di
          concerto con il Ministro dell'interno, emana,  secondo  una
          metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
          autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto  per
          ripartire il  contributo  annuo  di  155  milioni  di  euro
          attribuito ai comuni a titolo di  compensazione  del  minor
          gettito per l'anno 2016. A  decorrere  dall'anno  2017,  il
          contributo annuo di 155 milioni di euro  e'  ripartito  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  secondo   una
          metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
          autonomie locali, da emanare,  entro  il  30  giugno  2017,
          sulla base dei dati comunicati, entro  il  31  marzo  2017,
          dall'Agenzia delle entrate  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e relativi, per ciascuna unita'  immobiliare,
          alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma
          22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1º gennaio 2016. 
              25. L'articolo 11  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, e' abrogato. 
              26. Al fine di contenere il livello  complessivo  della
          pressione  tributaria,  in  coerenza  con   gli   equilibri
          generali di finanza pubblica, per gli  anni  2016,  2017  e
          2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali  e  delle
          deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte   in   cui
          prevedono  aumenti  dei   tributi   e   delle   addizionali
          attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge  dello
          Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
          per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di  cui  al
          primo periodo non si applica ai comuni istituiti a  seguito
          di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo  unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  al
          fine di consentire, a parita' di gettito,  l'armonizzazione
          delle diverse aliquote. Sono fatte salve,  per  il  settore
          sanitario, le disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma
          174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo
          2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009,  n.
          191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre  fiscali
          incrementative ai fini dell'accesso alle  anticipazioni  di
          liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e  successivi  rifinanziamenti.
          La sospensione di cui al primo periodo non si applica  alla
          tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma  639,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e  a  decorrere  dal
          2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo  4,  comma
          3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  ne'
          per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi
          dell'articolo 243-bis del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi
          degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
              27. Omissis 
              28. Per l'anno 2016, limitatamente  agli  immobili  non
          esentati ai sensi  dei  commi  da  10  a  26  del  presente
          articolo,  i  comuni   possono   mantenere   con   espressa
          deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della
          TASI di cui al comma 677 dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nella stessa  misura  applicata  per
          l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato
          ai  sensi  del  periodo  precedente  possono  continuare  a
          mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale
          la stessa maggiorazione confermata  per  l'anno  2016.  Per
          l'anno 2018, i comuni che hanno  deliberato  ai  sensi  del
          periodo  precedente  possono  continuare  a  mantenere  con
          espressa deliberazione del  consiglio  comunale  la  stessa
          maggiorazione confermata per gli  anni  2016  e  2017.  Per
          l'anno 2019 i comuni che  hanno  deliberato  ai  sensi  del
          periodo  precedente  possono  continuare  a  mantenere  con
          espressa deliberazione del  consiglio  comunale  la  stessa
          aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 677 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "677. Il comune, con la medesima deliberazione  di  cui
          al comma 676, puo' determinare  l'aliquota  rispettando  in
          ogni caso il vincolo  in  base  al  quale  la  somma  delle
          aliquote della TASI e dell'IMU per  ciascuna  tipologia  di
          immobile non sia superiore all'aliquota massima  consentita
          dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013,  fissata
          al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in  relazione
          alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014  e  per  il
          2015, l'aliquota massima  non  puo'  eccedere  il  2,5  per
          mille.  Per  gli   stessi   anni   2014   e   2015,   nella
          determinazione delle aliquote TASI possono essere  superati
          i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per  un
          ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille
          a  condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle
          abitazioni principali e alle  unita'  immobiliari  ad  esse
          equiparate  di  cui   all'articolo   13,   comma   2,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          detrazioni d'imposta  o  altre  misure,  tali  da  generare
          effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o  inferiori
          a   quelli   determinatisi    con    riferimento    all'IMU
          relativamente alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche
          tenendo conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  13  del
          citato decreto-legge n. 201, del 2011. 
              Omissis.". 
              comma 756 
              Il  testo   dell'articolo   52   del   citato   decreto
          legislativo  n.  446  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 560. 
              comma 758 
              Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
          29 marzo 2004, n. 99 e' riportato nelle  Note  all'art.  1,
          comma 503. 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  15  della
          legge  27  dicembre  1977,  n.  984  (Coordinamento   degli
          interventi pubblici  nei  settori  della  zootecnia,  della
          produzione   ortoflorofrutticola,    della    forestazione,
          dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee,  della
          vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione  dei
          terreni collinari e montani): 
              "Art. 15. Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3
          relativamente ai terreni di collina e di  montagna  avranno
          riguardo alle esigenze di utilizzare  e  di  valorizzare  i
          terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare  il
          riordino agrario e fondiario in funzione di  nuovi  assetti
          produttivi,  con  particolare   riguardo   a   quelli   che
          presentano una naturale  capacita'  di  assicurare  elevate
          produzioni  unitarie  e  di  foraggi  e  cereali  per   uso
          zootecnico. 
              Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in
          particolare: 
              a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione
          produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime; 
              b) le opere da realizzare, le priorita' e le  forme  di
          incentivazione, favorendo in particolare la creazione e  lo
          sviluppo di forme  associative  e  cooperative  alle  quali
          assegnare i terreni incolti in base  alle  norme  di  legge
          vigenti.". 
              Si riporta  il  testo  degli  articoli  8  e  19  della
          Costituzione: 
              "Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente
          libere davanti alla legge. 
              Le confessioni religiose diverse dalla cattolica  hanno
          diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
          non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 
              I loro rapporti con lo Stato sono  regolati  per  legge
          sulla base di intese con le relative rappresentanze." 
              "Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente
          la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
          associata, di farne propaganda e di esercitarne in  privato
          o in pubblico il culto,  purche'  non  si  tratti  di  riti
          contrari al buon costume.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  (Riordino
          della   finanza   degli   enti   territoriali,   a    norma
          dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              "Art. 7 Esenzioni 
              1. Sono esenti dall'imposta: 
              a) gli immobili posseduti dallo Stato,  dalle  regioni,
          dalla province, nonche' dai comuni, se  diversi  da  quelli
          indicati nell'ultimo periodo del comma 1  dell'articolo  4,
          dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
          unita'  sanitarie  locali,  dalle   istituzioni   sanitarie
          pubbliche autonome di cui all'articolo 41  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833,  dalle   camere   di   commercio,
          industria,   artigianato    ed    agricoltura,    destinati
          esclusivamente ai compiti istituzionali; 
              b) i fabbricati  classificati  o  classificabili  nelle
          categorie catastali da E/1 a E/9; 
              c) i fabbricati con destinazione ad  usi  culturali  di
          cui all'articolo 5-bis del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,   e   successive
          modificazioni; 
              d) i fabbricati destinati esclusivamente  all'esercizio
          del culto, purche' compatibile con  le  disposizioni  degli
          articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
              e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
          negli articoli 13, 14, 15 e 16  del  Trattato  lateranense,
          sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con  legge
          27 maggio 1929, n. 810; 
              f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri  e  alle
          organizzazioni  internazionali  per  i  quali  e'  prevista
          l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei  fabbricati
          in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
              g)   i   fabbricati   che,   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili,  sono  stati  recuperati  al  fine  di  essere
          destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge  5
          febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono
          adibiti  direttamente  allo  svolgimento  delle   attivita'
          predette; 
              h) i terreni agricoli ricadenti in aree  montane  o  di
          collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
          dicembre 1977, n. 984; 
              i)  gli  immobili  utilizzati  dai  soggetti   di   cui
          all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, fatta eccezione per gli  immobili  posseduti
          da partiti  politici,  che  restano  comunque  assoggettati
          all'imposta  indipendentemente  dalla  destinazione   d'uso
          dell'immobile, destinati  esclusivamente  allo  svolgimento
          con modalita' non commerciali di  attivita'  assistenziali,
          previdenziali,   sanitarie,   di    ricerca    scientifica,
          didattiche, ricettive, culturali,  ricreative  e  sportive,
          nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
          della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  91-bis  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   24   marzo   2012,   n.   27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'): 
              "Art. 91-bis Norme sull'esenzione dell'imposta comunale
          sugli immobili degli enti non commerciali 
              1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo
          svolgimento» sono inserite le seguenti: «con modalita'  non
          commerciali». 
              2. Qualora l'unita' immobiliare abbia  un'utilizzazione
          mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica  solo  alla
          frazione di unita' nella quale  si  svolge  l'attivita'  di
          natura  non  commerciale,  se   identificabile   attraverso
          l'individuazione degli  immobili  o  porzioni  di  immobili
          adibiti esclusivamente  a  tale  attivita'.  Alla  restante
          parte  dell'unita'  immobiliare,  in   quanto   dotata   di
          autonomia funzionale e reddituale permanente, si  applicano
          le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo  2  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286.  Le
          rendite  catastali  dichiarate  o  attribuite  in  base  al
          periodo precedente producono effetto fiscale a partire  dal
          1º gennaio 2013. 
              3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi
          del precedente comma 2, a  partire  dal  1º  gennaio  2013,
          l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non
          commerciale  dell'immobile  quale   risulta   da   apposita
          dichiarazione.  Con   successivo   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  da   emanare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          stabilite  le  modalita'  e  le  procedure  relative   alla
          predetta dichiarazione,  gli  elementi  rilevanti  ai  fini
          dell'individuazione del rapporto proporzionale,  nonche'  i
          requisiti,  generali  e  di  settore,  per  qualificare  le
          attivita' di cui alla lettera i) del comma 1  dell'articolo
          7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  come
          svolte con modalita' non commerciali. 
              4. E' abrogato  il  comma  2-bis  dell'articolo  7  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.". 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          19 novembre 2012, n. 200 recante "Regolamento  da  adottare
          ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3,  del  decreto-legge
          24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27  e  integrato  dall'articolo  9,
          comma 6, del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 2012, n. 274. 
              comma 760 
              La legge 9 dicembre 1998, n.  431  recante  "Disciplina
          delle locazioni e del rilascio degli  immobili  adibiti  ad
          uso abitativo" e' pubblicata nella Gazz. Uff.  15  dicembre
          1998, n. 292, S.O. 
              comma 762 
              Il testo dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.
          446 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 560. 
              comma 765 
              Il testo dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  n.
          241 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 178. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del  citato
          decreto legislativo n. 82 del 2005: 
              "Art.  5.  Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche 
              1. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  sono
          obbligati ad accettare, tramite la piattaforma  di  cui  al
          comma  2,  i  pagamenti  spettanti   a   qualsiasi   titolo
          attraverso sistemi di pagamento elettronico,  ivi  inclusi,
          per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso  del  credito
          telefonico. Tramite la piattaforma elettronica  di  cui  al
          comma 2, resta ferma la  possibilita'  di  accettare  anche
          altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
          in  relazione  allo  schema  di  pagamento  abilitato   per
          ciascuna tipologia di strumento  di  pagamento  elettronico
          come definita ai sensi dell'articolo 2, punti  33),  34)  e
          35) del regolamento UE 2015/751 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta. 
              2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID  mette
          a  disposizione,  attraverso   il   Sistema   pubblico   di
          connettivita',    una    piattaforma    tecnologica     per
          l'interconnessione e l'interoperabilita' tra  le  pubbliche
          amministrazioni e i  prestatori  di  servizi  di  pagamento
          abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli  strumenti
          di  cui  all'articolo  64,  l'autenticazione  dei  soggetti
          interessati  all'operazione  in  tutta  la   gestione   del
          processo di pagamento. 
              2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e  sentita  la  Banca
          d'Italia, sono determinate le modalita' di  attuazione  del
          comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le
          informazioni strumentali all'utilizzo  degli  strumenti  di
          pagamento di cui al medesimo comma. 
              2-ter. I soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          consentono di effettuare pagamenti elettronici  tramite  la
          piattaforma di cui  al  comma  2  anche  per  il  pagamento
          spontaneo  di  tributi  di  cui  all'articolo   2-bis   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
              2-quater.  I  prestatori  di   servizi   di   pagamento
          abilitati  eseguono  pagamenti  a  favore  delle  pubbliche
          amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma  di
          cui al comma 2.  Resta  fermo  il  sistema  dei  versamenti
          unitari di cui  all'articolo  17  e  seguenti  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  Capo   III,   fino
          all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  l'Agenzia
          delle  entrate  e  l'AgID,  che  fissa,  anche  in  maniera
          progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione  dei
          pagamenti tributari e contributivi tramite  la  piattaforma
          di cui al comma 2. 
              2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma  2,
          le informazioni sui pagamenti  sono  messe  a  disposizione
          anche  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. 
              2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma  2
          puo'   essere   utilizzata   anche   per    facilitare    e
          automatizzare,  attraverso  i  pagamenti   elettronici,   i
          processi di certificazione fiscale  tra  soggetti  privati,
          tra cui la fatturazione elettronica e la  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di  cui
          agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,
          n. 127. 
              2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o  del  Ministro   delegato   per   l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
          regole  tecniche   di   funzionamento   della   piattaforma
          tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 
              3. 
              3-bis. 
              3-ter. 
              4. L'Agenzia per l'Italia digitale,  sentita  la  Banca
          d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
          identificativi del  pagamento  di  cui  al  comma  1  e  le
          modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi  di
          pagamento mette a disposizione  dell'ente  le  informazioni
          relative al pagamento medesimo. 
              5. Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.". 
              comma 768 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          69 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
          del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29  luglio
          2003, n. 229): 
              "Art. 69. Definizioni 
              1. Ai fini del presente capo, si intende per: 
              a) "contratto  di  multiproprieta'":  un  contratto  di
          durata superiore a un anno tramite il quale un  consumatore
          acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su  uno
          o piu' alloggi per il pernottamento per piu' di un  periodo
          di occupazione; 
              b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze  di
          lungo termine": un contratto di durata superiore a un  anno
          ai sensi del  quale  un  consumatore  acquisisce  a  titolo
          oneroso essenzialmente il  diritto  di  ottenere  sconti  o
          altri vantaggi relativamente ad un alloggio,  separatamente
          o unitamente al viaggio o ad altri servizi; 
              c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi  del
          quale un operatore assiste a titolo oneroso un  consumatore
          nella vendita o nell'acquisto di una multiproprieta'  o  di
          un prodotto per le vacanze di lungo termine; 
              d) "contratto di scambio": un contratto  ai  sensi  del
          quale un  consumatore  partecipa  a  titolo  oneroso  a  un
          sistema di scambio che gli consente l'accesso  all'alloggio
          per il pernottamento o ad altri  servizi  in  cambio  della
          concessione ad altri dell'accesso  temporaneo  ai  vantaggi
          che risultano dai diritti derivanti dal  suo  contratto  di
          multiproprieta'; 
              e)   "operatore":   il   "professionista",    di    cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera c); 
              f)   "consumatore":   la   persona   fisica,   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a); 
              g) "contratto accessorio": un contratto  ai  sensi  del
          quale  il  consumatore  acquista  servizi  connessi  a   un
          contratto di multiproprieta' o a un contratto relativo a un
          prodotto  per  le  vacanze  di  lungo  termine  e   forniti
          dall'operatore o da un terzo sulla base di un  accordo  tra
          il terzo e l'operatore; 
              h)  "supporto  durevole":   qualsiasi   strumento   che
          permetta al  consumatore  o  all'operatore  di  memorizzare
          informazioni  a  lui  personalmente  dirette  in  modo  che
          possano essere utilizzate per  riferimento  futuro  per  un
          periodo di tempo adeguato ai fini  cui  sono  destinate  le
          informazioni e che consenta la riproduzione immutata  delle
          informazioni memorizzate; 
              i) "codice di condotta": un accordo  o  un  insieme  di
          regole che definisce il comportamento degli  operatori  che
          si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una  o
          piu'  pratiche  commerciali  o  ad  uno  o   piu'   settori
          d'attivita' specifici; 
              l)  "responsabile  del  codice":  qualsiasi   soggetto,
          compresi  un  operatore   o   un   gruppo   di   operatori,
          responsabile dell'elaborazione  e  della  revisione  di  un
          codice di condotta  o  del  controllo  dell'osservanza  del
          codice  da  parte  di  coloro  che  si  sono  impegnati   a
          rispettarlo. 
              Omissis.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1117  del  codice
          civile: 
              "Art. 1117. Parti comuni dell'edificio. 
              Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle
          singole unita' immobiliari dell'edificio, anche  se  aventi
          diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario
          dal titolo: 
              1) tutte  le  parti  dell'edificio  necessarie  all'uso
          comune,  come  il  suolo  su  cui  sorge   l'edificio,   le
          fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti,
          i tetti e  i  lastrici  solari,  le  scale,  i  portoni  di
          ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i  cortili  e
          le facciate; 
              2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali  per
          i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio
          del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e  i  sottotetti
          destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali,
          all'uso comune; 
              3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
          genere destinati all'uso  comune,  come  gli  ascensori,  i
          pozzi, le  cisterne,  gli  impianti  idrici  e  fognari,  i
          sistemi centralizzati di distribuzione  e  di  trasmissione
          per il gas, per l'energia elettrica, per  il  riscaldamento
          ed  il  condizionamento   dell'aria,   per   la   ricezione
          radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di
          flusso informativo, anche da satellite  o  via  cavo,  e  i
          relativi collegamenti  fino  al  punto  di  diramazione  ai
          locali di proprieta'  individuale  dei  singoli  condomini,
          ovvero, in caso di  impianti  unitari,  fino  al  punto  di
          utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in
          materia di reti pubbliche.". 
              comma 770 
              Il riferimento al testo del citato decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.  200  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 759. 
              Note all'art. 1, comma 771 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992: 
              "Art. 10 Versamenti e dichiarazioni 
              1. - 4. Omissis 
              5. Con decreti del Ministro  delle  finanze  ,  sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta  o
          relativa ai beni indicati nell'articolo  1117,  n.  2)  del
          codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che
          essa  deve  contenere,  i  documenti  che   devono   essere
          eventualmente allegati e  le  modalita'  di  presentazione,
          anche su supporti magnetici, nonche' le  procedure  per  la
          trasmissione ai comuni ed agli uffici  dell'Amministrazione
          finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed
          accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
          deve  essere  inviata  ai   comuni   tramite   gli   uffici
          dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del  Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
          tesoro e delle poste  e  delle  telecomunicazioni,  sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati i modelli per il versamento al  concessionario  e
          sono stabilite le modalita' di  registrazione,  nonche'  di
          trasmissione dei dati  di  riscossione,  distintamente  per
          ogni contribuente, ai comuni e al sistema  informativo  del
          Ministero  delle  finanze.  Allo  scopo  di  consentire  la
          prosecuzione dei servizi  finalizzati  a  fornire  adeguati
          strumenti conoscitivi per una efficace  azione  accertativa
          dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici  di
          integrazione nella pubblica amministrazione  ed  assicurare
          il  miglioramento   dell'attivita'   di   informazione   ai
          contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni  italiani
          (ANCI)  organizza  le  relative  attivita'  strumentali   e
          provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia
          locale (IFEL), all'analisi dei  bilanci  comunali  e  della
          spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni  standard
          dei comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze   vengono    disciplinate    le    modalita'    per
          l'effettuazione  dei  suddetti  servizi,  prevedendosi   un
          contributo  pari  allo  0,6  per  mille  (87)  del  gettito
          dell'imposta a carico  dei  soggetti  che  provvedono  alla
          riscossione; con decreto del Ministro  delle  finanze  sono
          stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione da parte
          dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione. I
          predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del citato
          decreto legislativo n. 241 del 1997: 
              "Art.  22  (Suddivisione  delle  somme  tra  gli   enti
          destinatari) 
              1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello
          di versamento delle  somme  da  parte  delle  banche  e  di
          ricevimento dei relativi  dati  riepilogativi,  un'apposita
          struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari  le
          somme  a  ciascuno  di  essi   spettanti,   tenendo   conto
          dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti. 
              2. Gli enti  destinatari  delle  somme  dispongono  con
          cadenza  trimestrale   le   regolazioni   contabili   sulle
          contabilita'  di  pertinenza  a   copertura   delle   somme
          compensate dai contribuenti. 
              3. La struttura di  gestione  di  cui  al  comma  1  e'
          individuata con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri del tesoro e  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale.  Con  decreto  del   Ministero   delle
          finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
          l'attribuzione delle somme. 
              4. La compensazione di cui  all'Art.  17  puo'  operare
          soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati  nel  comma
          3.". 
              comma 774 
              Il  testo   dell'articolo   13   del   citato   decreto
          legislativo  n.  471  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 565. 
              comma 776 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  161  a  169
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "161. Gli enti  locali,  relativamente  ai  tributi  di
          propria  competenza,   procedono   alla   rettifica   delle
          dichiarazioni  incomplete  o  infedeli  o  dei  parziali  o
          ritardati versamenti,  nonche'  all'accertamento  d'ufficio
          delle  omesse  dichiarazioni  o  degli  omessi  versamenti,
          notificando  al  contribuente,  anche  a  mezzo  posta  con
          raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito  avviso
          motivato.  Gli  avvisi  di  accertamento  in  rettifica   e
          d'ufficio devono essere notificati, a  pena  di  decadenza,
          entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
          cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
          dovuto essere effettuati. Entro gli stessi  termini  devono
          essere contestate o  irrogate  le  sanzioni  amministrative
          tributarie, a norma degli articoli  16  e  17  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni. 
              162.  Gli  avvisi  di  accertamento  in   rettifica   e
          d'ufficio  devono   essere   motivati   in   relazione   ai
          presupposti di fatto ed  alle  ragioni  giuridiche  che  li
          hanno determinati; se la motivazione fa riferimento  ad  un
          altro atto non conosciuto ne'  ricevuto  dal  contribuente,
          questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo
          che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto  essenziale.
          Gli  avvisi  devono  contenere,   altresi',   l'indicazione
          dell'ufficio  presso  il  quale   e'   possibile   ottenere
          informazioni complete in merito  all'atto  notificato,  del
          responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorita'
          amministrativa presso i quali e'  possibile  promuovere  un
          riesame anche nel merito dell'atto in sede  di  autotutela,
          delle modalita', del termine e dell'organo  giurisdizionale
          cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di  sessanta
          giorni entro cui  effettuare  il  relativo  pagamento.  Gli
          avvisi  sono   sottoscritti   dal   funzionario   designato
          dall'ente locale per la gestione del tributo. 
              163. Nel  caso  di  riscossione  coattiva  dei  tributi
          locali il relativo titolo esecutivo deve essere  notificato
          al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31  dicembre
          del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'
          divenuto definitivo. 
              164. Il rimborso delle somme versate e non dovute  deve
          essere richiesto  dal  contribuente  entro  il  termine  di
          cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello  in
          cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente
          locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
          giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 
              165. La misura annua degli interessi e' determinata, da
          ciascun  ente  impositore,  nei   limiti   di   tre   punti
          percentuali di differenza rispetto al  tasso  di  interesse
          legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno
          per giorno con decorrenza dal giorno in cui  sono  divenuti
          esigibili.  Interessi  nella  stessa  misura  spettano   al
          contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere  dalla
          data dell'eseguito versamento. 
              166.  Il  pagamento  dei  tributi  locali  deve  essere
          effettuato con arrotondamento all'euro per  difetto  se  la
          frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se
          superiore a detto importo. 
              167. Gli enti locali disciplinano le modalita'  con  le
          quali i contribuenti possono compensare le somme a  credito
          con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. 
              168. Gli enti locali, nel rispetto dei  principi  posti
          dall'articolo 25 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
          stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza  gli
          importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non  sono
          dovuti o  non  sono  effettuati  i  rimborsi.  In  caso  di
          inottemperanza,  si  applica  la  disciplina  prevista  dal
          medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002. 
              169.  Gli  enti  locali  deliberano  le  tariffe  e  le
          aliquote relative ai tributi di loro  competenza  entro  la
          data fissata da norme  statali  per  la  deliberazione  del
          bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se
          approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
          entro il termine innanzi indicato,  hanno  effetto  dal  1°
          gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
          approvazione entro il suddetto termine,  le  tariffe  e  le
          aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 
              Omissis.". 
              comma 777 
              Il  testo   dell'articolo   52   del   citato   decreto
          legislativo  n.  446  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 560. 
              comma 779 
              Il testo del comma 169  dell'articolo  1  della  citata
          legge 27 dicembre 2006, n.  296  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 776. 
              Si riporta il testo vigente del comma 16  dell'articolo
          53 della citata legge n. 388 del 2000: 
              "Art. 53.  (Regole  di  bilancio  per  le  regioni,  le
          province e i comuni) 
              1. - 15. Omissis 
              16. Il termine per deliberare le aliquote e le  tariffe
          dei tributi locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale
          comunale all'IRPEF di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  recante
          istituzione  di  una  addizionale  comunale  all'IRPEF,   e
          successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
          locali, nonche' per approvare i regolamenti  relativi  alle
          entrate degli enti  locali,  e'  stabilito  entro  la  data
          fissata da norme statali per la deliberazione del  bilancio
          di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se
          approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
          entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
          dell'anno di riferimento. 
              Omissis.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  172  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 172 Altri allegati al bilancio di previsione 
              1. Al bilancio di previsione sono allegati i  documenti
          previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo  23
          giugno 2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  e  i
          seguenti documenti: 
              a) l'elenco degli indirizzi internet  di  pubblicazione
          del rendiconto della  gestione,  del  bilancio  consolidato
          deliberati e relativi al  penultimo  esercizio  antecedente
          quello cui si riferisce  il  bilancio  di  previsione,  dei
          rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni
          e dei  soggetti  considerati  nel  gruppo  "amministrazione
          pubblica"  di  cui  al  principio  applicato  del  bilancio
          consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011,
          n. 118, e successive modificazioni, relativi  al  penultimo
          esercizio antecedente quello cui il bilancio si  riferisce.
          Tali documenti  contabili  sono  allegati  al  bilancio  di
          previsione qualora non integralmente  pubblicati  nei  siti
          internet indicati nell'elenco; 
              b) la deliberazione,  da  adottarsi  annualmente  prima
          dell'approvazione del  bilancio,  con  la  quale  i  comuni
          verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati  da
          destinarsi alla  residenza,  alle  attivita'  produttive  e
          terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
          ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno
          essere ceduti in proprieta' od in  diritto  di  superficie;
          con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo
          di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 
              c) le deliberazioni con le quali sono determinati,  per
          l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e
          le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei  limiti
          di reddito per i tributi locali e  per  i  servizi  locali,
          nonche', per i servizi a domanda individuale,  i  tassi  di
          copertura in percentuale del costo di gestione dei  servizi
          stessi; 
              d) la tabella relativa ai parametri di riscontro  della
          situazione di  deficitarieta'  strutturale  prevista  dalle
          disposizioni vigenti in materia; 
              e) il  prospetto  della  concordanza  tra  bilancio  di
          previsione  e  obiettivo   programmatico   del   patto   di
          stabilita' interno.". 
              comma 781 
              Il  testo   dell'articolo   52   del   citato   decreto
          legislativo  n.  446  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 560. 
              comma 782 
              Si riporta il testo vigente del comma 728 dell'articolo
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              "728. Le disposizioni di cui al decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n.  214,  nonche'  all'articolo  1,
          commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
          si interpretano, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo
          1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,  nel  senso
          che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati
          all'esercizio dell'attivita' di  rigassificazione  del  gas
          naturale   liquefatto,   di   cui   all'articolo   46   del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi
          una propria  autonomia  funzionale  e  reddituale  che  non
          dipende dallo sfruttamento del sottofondo  marino,  rientra
          nella nozione di fabbricato assoggettabile  ad  imposizione
          la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e
          di servizi civili. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 38 del citato
          decreto-legge n. 124 del 2019: 
              "Art. 38. Imposta immobiliare sulle piattaforme marine 
              1. A decorrere dall'anno 2020  e'  istituita  l'imposta
          immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione
          di ogni  altra  imposizione  immobiliare  locale  ordinaria
          sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina  si  intende
          la  piattaforma  con  struttura   emersa   destinata   alla
          coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del  mare
          territoriale come individuato dall'articolo  2  del  Codice
          della Navigazione. 
              2. La base imponibile e' determinata in misura pari  al
          valore calcolato ai sensi dell'articolo  5,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  richiamato
          dall'articolo 13, comma 3,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              3. L'imposta e' calcolata ad aliquota pari al 10,6  per
          mille.  E'  riservata  allo  Stato  la  quota  di   imposta
          calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per  mille;  la
          restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per
          mille, e' attribuita ai comuni  individuati  ai  sensi  del
          comma 4. E' esclusa la manovrabilita' dell'imposta da parte
          dei comuni per la quota loro spettante. 
              4.  I  comuni  cui  spetta  il   gettito   dell'imposta
          derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3  per  mille
          sono individuati con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno,  il
          Ministro della difesa e  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  da  emanarsi   d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-Citta' ed autonomie locali entro  centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello
          stesso decreto sono stabiliti i criteri,  le  modalita'  di
          attribuzione e di versamento nonche' la quota  del  gettito
          spettante  ai  comuni  individuati.  Qualora   ricorra   la
          condizione di cui al comma 3 dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo  e'
          comunque adottato. 
              5.   Limitatamente   all'anno   2020,   il   versamento
          dell'imposta e' effettuato in un'unica soluzione, entro  il
          16 dicembre, allo Stato  che  provvedera'  all'attribuzione
          del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di
          cui al comma 4. A tale fine,  le  somme  di  spettanza  dei
          comuni  per  l'anno  2020  sono  riassegnate  ad   apposito
          capitolo istituito nello stato di previsione del  Ministero
          dell'inter-no. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento   delle   Finanze,   comunica   al   Ministero
          dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio
          finanziario 2020 di spettanza dei comuni. 
              6. Le attivita' di accertamento e riscossione  relative
          alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte  dai  comuni
          ai  quali  spettano  le  maggiori  somme  derivanti   dallo
          svolgimento delle suddette attivita' a titolo  di  imposta,
          interessi e sanzioni. 
              7. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente
          articolo,  si  applicano  le  disposizioni  relative   alle
          detrazioni in materia di imposta municipale propria di  cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n.  214,  e  le  altre  disposizioni  della  medesima
          imposta, in quanto compatibili. 
              8. Restano ferme le disposizioni relative ai  manufatti
          di cui al comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
          2017, n. 205 ai quali si applicano esclusivamente  i  commi
          3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13  del   citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  come
          modificato dall'art. 1, comma 780 della presente legge: 
              "Art. 13 
              Commi 1- 12-ter [Abrogati]. 
              13. Restano ferme le  disposizioni  dell'articolo  9  e
          dell'articolo 14, commi 1 e 6 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma  9,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2014", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2012". Al comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ai  commi  3  degli
          articoli 23, 53 e 76 del decreto  legislativo  15  novembre
          1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della  legge  28
          dicembre 1995, n.  549,  le  parole  "ad  un  quarto"  sono
          sostituite dalle  seguenti  "alla  misura  stabilita  dagli
          articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'articolo  2752  del
          codice civile il riferimento alla  "legge  per  la  finanza
          locale" si intende effettuato a tutte le  disposizioni  che
          disciplinano i singoli tributi comunali e  provinciali.  La
          riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e
          46 dell'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
          decorrere  dall'anno  2011,  all'importo  risultante  dalle
          certificazioni  di  cui  al  decreto  7  aprile  2010   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   emanato,   di
          concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. 
              13-bis. [Abrogato]. 
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni: 
              a. l'articolo 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.
          93, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad
          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle
          regioni a Statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano.   A   decorrere   dall'anno   2018,
          l'abrogazione disposta dal presente comma opera  anche  nei
          confronti dei comuni compresi nel territorio della  regione
          Friuli Venezia Giulia; 
              b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)  ed
          h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446; 
              c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e  il
          comma 4 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; 
              d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
              d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo  7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale   presentate,   ai   sensi   del   comma    2-bis
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, anche dopo la scadenza dei termini  originariamente
          posti e fino alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente  decreto,  producono  gli  effetti
          previsti in relazione al riconoscimento  del  requisito  di
          ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli
          immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3,  comma
          3, del decreto del Ministro delle finanze 2  gennaio  1998,
          n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              15. A decorrere dall'anno di  imposta  2020,  tutte  le
          delibere regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate
          tributarie   dei   comuni   sono   inviate   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
          esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
          testo delle stesse nell'apposita sezione  del  portale  del
          federalismo  fiscale,  per  la   pubblicazione   nel   sito
          informatico di cui all'articolo 1,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 28 settembre 1998,  n.  360.  Per  le  delibere
          regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
          delle   province   e   delle   citta'   metropolitane,   la
          disposizione del  primo  periodo  si  applica  a  decorrere
          dall'anno di imposta 2021. 
              15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,  sentita
          l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono   stabilite   le
          specifiche tecniche del formato elettronico  da  utilizzare
          per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale  da
          consentire il  prelievo  automatizzato  delle  informazioni
          utili  per  l'esecuzione  degli  adempimenti  relativi   al
          pagamento dei tributi,  e  sono  fissate  le  modalita'  di
          attuazione, anche graduale, dell'obbligo di  effettuare  il
          predetto  invio  nel  rispetto  delle  specifiche  tecniche
          medesime. 
              15-ter. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2020,  le
          delibere e i regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali
          diversi   dall'imposta   di   soggiorno,   dall'addizionale
          comunale all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          (IRPEF),  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  e   dal
          tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)   acquistano
          efficacia dalla  data  della  pubblicazione  effettuata  ai
          sensi del comma 15, a condizione  che  detta  pubblicazione
          avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la  delibera  o
          il regolamento si riferisce;  a  tal  fine,  il  comune  e'
          tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al  comma  15
          entro il termine perentorio del  14  ottobre  dello  stesso
          anno. I versamenti  dei  tributi  diversi  dall'imposta  di
          soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU  e
          dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima  del
          1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati  sulla
          base  degli  atti  applicabili  per  l'anno  precedente.  I
          versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e'  fissata
          dal comune in data successiva al  1°  dicembre  di  ciascun
          anno  devono  essere  effettuati  sulla  base  degli   atti
          pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
          per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto  gia'
          versato. In caso di mancata pubblicazione entro il  termine
          del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati  per  l'anno
          precedente. 
              15-quater. A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  i
          regolamenti e le delibere  di  approvazione  delle  tariffe
          relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco
          di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo
          14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo  1,
          comma 1129, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  hanno
          effetto dal primo giorno  del  secondo  mese  successivo  a
          quello della loro pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del
          comma  15.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede  alla  pubblicazione  dei  regolamenti   e   delle
          delibere di cui al  periodo  precedente  entro  i  quindici
          giorni lavorativi successivi alla data di  inserimento  nel
          portale del federalismo fiscale. 
              15-quinquies.  Ai  fini  della  pubblicazione  di   cui
          all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6  maggio
          2011,  n.  68,  le  delibere  di  variazione  dell'aliquota
          dell'imposta sulle assicurazioni contro la  responsabilita'
          civile derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore
          sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15. 
              16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          le  parole  da  "differenziate"  a  "legge  statale"   sono
          sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente  gli
          stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro. 
              18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
          14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
              20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della  prima  casa  e'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              21." . 
              comma 783 
              Si riporta il testo dei commi 448 e 449 dell'articolo 1
          della citata legge n. 232 del  2016,  come  modificato  dai
          commi 849 e 851 della presente legge: 
              "448. La dotazione del Fondo di  solidarieta'  comunale
          di cui al comma 380-ter  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228,  al  netto  dell'eventuale  quota
          dell'imposta municipale  propria  (IMU)  di  spettanza  dei
          comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e'
          stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro
          6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e  in
          euro 6.194.013.364,87 a decorrere dall'anno  2020,  di  cui
          2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU,  di
          spettanza  dei  comuni,  di   cui   all'articolo   13   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          eventualmente   variata   della   quota   derivante   dalla
          regolazione  dei  rapporti  finanziari  connessi   con   la
          metodologia di riparto tra i comuni interessati  del  Fondo
          stesso. 
              449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al  comma
          448 e': 
              a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno
          2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra
          i comuni  interessati  sulla  base  del  gettito  effettivo
          dell'IMU e del tributo per i servizi  indivisibili  (TASI),
          relativo  all'anno  2015  derivante  dall'applicazione  dei
          commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
              b) ripartito, nell'importo massimo  di  66  milioni  di
          euro, tra i comuni per i quali il riparto  dell'importo  di
          cui alla lettera a) non assicura il ristoro di  un  importo
          equivalente   al   gettito   della   TASI   sull'abitazione
          principale stimato ad aliquota di  base.  Tale  importo  e'
          ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
          al precedente periodo l'equivalente del gettito della  TASI
          sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
              c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,  eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'imposta  municipale  propria
          di spettanza  dei  comuni  connessa  alla  regolazione  dei
          rapporti finanziari, ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e  il  45
          per cento per gli anni 2018 e 2019, da  distribuire  tra  i
          predetti  comuni  sulla  base  della  differenza   tra   le
          capacita' fiscali e i fabbisogni standard  approvati  dalla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro  il  30
          settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  La
          quota di cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5
          per cento annuo  dall'anno  2020,  sino  a  raggiungere  il
          valore del 100 per cento a  decorrere  dall'anno  2030.  Ai
          fini della  determinazione  della  predetta  differenza  la
          Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  di  cui
          all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, propone la metodologia per la  neutralizzazione  della
          componente rifiuti,  anche  attraverso  l'esclusione  della
          predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'
          fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          451 del presente articolo.  L'ammontare  complessivo  della
          capacita' fiscale perequabile dei comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
          cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
          perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
          predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo,  sino
          a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029,  e',
          invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
          pari all'ammontare algebrico della medesima componente  del
          Fondo  di  solidarieta'  comunale   dell'anno   precedente,
          eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
          alla variazione della quota di fondo non ripartita  secondo
          i criteri di cui al primo periodo; 
              d) destinato, per  euro  464.091.019,18,  eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei  comuni
          dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai  comuni
          delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
          assicurando a ciascun comune una somma  pari  all'ammontare
          algebrico  del  medesimo  Fondo  di  solidarieta'  comunale
          dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
          misura  corrispondente  alla  variazione   del   Fondo   di
          solidarieta' comunale complessivo; 
              d-bis) per gli anni dal 2018 al  2021,  ripartito,  nel
          limite massimo di 25 milioni di euro annui,  tra  i  comuni
          che   presentano,   successivamente   all'attuazione    del
          correttivo di cui al comma  450,  una  variazione  negativa
          della dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
          effetto dell'applicazione dei criteri  perequativi  di  cui
          alla lettera c),  in  misura  proporzionale  e  nel  limite
          massimo della variazione stessa, e, a  decorrere  dall'anno
          2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro  annui,
          ad incremento del contributo straordinario  ai  comuni  che
          danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma  3,
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, o alla fusione per incorporazione di cui  all'articolo
          1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
              d-ter) destinato, nel limite massimo di euro  5.500.000
          annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni  fino  a  5.000
          abitanti che, successivamente all'applicazione dei  criteri
          di cui alle lettere da a) a d-bis),  presentino  un  valore
          negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il  contributo
          di  cui  al  periodo  precedente  e'  attribuito   sino   a
          concorrenza del valore negativo del fondo  di  solidarieta'
          comunale, al netto della quota di alimentazione  del  fondo
          stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000  per
          ciascun comune. In caso di insufficienza delle  risorse  il
          riparto avviene in misura proporzionale al valore  negativo
          del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
          massimo  ammesso  a  riparto  l'importo  negativo  di  euro
          100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
          incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis). 
              d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di  euro  nel
          2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
          2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560  milioni  di  euro
          annui a  decorrere  dal  2024,  a  specifiche  esigenze  di
          correzione nel riparto del fondo di solidarieta'  comunale,
          da individuare con i decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
          beneficiari nonche' i criteri e  le  modalita'  di  riparto
          delle risorse di cui al periodo precedente  sono  stabiliti
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al comma 451. Per  l'anno  2020  i  comuni  beneficiari
          nonche' i criteri e le modalita' di riparto  delle  risorse
          di cui al primo periodo  sono  stabiliti  con  un  apposito
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali.". 
              Il testo dei commi da 10 a  16  dell'articolo  1  della
          citata legge n.  208  del  2015  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 755. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  53  e   54
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "Art. 1 
              Commi 1. - 52. Omissis 
              53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, dopo  il  comma  6  e'  inserito  il
          seguente: 
              «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato  di
          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,
          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai
          sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 
              54.  Al  comma  678  dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          periodo: «Per gli immobili locati a  canone  concordato  di
          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,
          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai
          sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento». 
              Omissis.". 
              Il citato decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. 
              comma 784 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
          disciplina  della  riscossione  mediante  ruolo,  a   norma
          dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337): 
              "17. Entrate riscosse mediante ruolo. 
              1. Salvo quanto  previsto  dal  comma  2,  si  effettua
          mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate  dello
          Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle
          degli altri enti  pubblici,  anche  previdenziali,  esclusi
          quelli economici. 
              2. Puo' essere effettuata mediante  ruolo  affidato  ai
          concessionari la riscossione coattiva delle  entrate  delle
          regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
          altri enti locali, nonche'  quella  della  tariffa  di  cui
          all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152. 
              3. Continua comunque ad effettuarsi mediante  ruolo  la
          riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in
          base alle disposizioni vigenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              3-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  puo'
          autorizzare  la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo  di
          specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a
          partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza
          pubblica di tali crediti. 
              3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui
          al   comma   3-bis,   la   societa'   interessata   procede
          all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso,  vidimato  e  reso
          esecutiva un'ingiunzione  conforme  all'articolo  2,  primo
          comma, del testo unico di cui al regio  decreto  14  aprile
          1910, n. 639.". 
              comma 786 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2-bis  del  citato
          decreto-legge   n.   193   del   2016,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2-bis. Interventi a tutela del pubblico denaro  e
          generalizzazione  dell'ingiunzione  di  pagamento  ai  fini
          dell'avvio della riscossione coattiva 
              1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15
          dicembre  1997,  n.  446,  il  versamento   delle   entrate
          tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere
          effettuato direttamente sul  conto  corrente  di  tesoreria
          dell'ente impositore ovvero sui conti correnti  postali  ad
          esso  intestati,  o  mediante  il  sistema  dei  versamenti
          unitari di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
          luglio  1997,  n.  241,  o  attraverso  gli  strumenti   di
          pagamento   elettronici   resi   disponibili   dagli   enti
          impositori o attraverso la piattaforma di cui  all'articolo
          5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82, o utilizzando le altre modalita' previste dallo  stesso
          codice. Restano comunque ferme le disposizioni  di  cui  al
          comma 12 dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della
          legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  relative  al  versamento
          dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo  per  i
          servizi indivisibili (TASI).  Per  le  entrate  diverse  da
          quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato con
          le stesse modalita' di cui al primo periodo, con esclusione
          del sistema dei versamenti unitari di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  ovvero,  a
          decorrere  dal  1°  ottobre  2017,  per  tutte  le  entrate
          riscosse, dal gestore del  relativo  servizio  che  risulti
          comunque iscritto nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si  avvalga
          di reti di acquisizione del gettito  che  fanno  ricorso  a
          forme di cauzione collettiva e solidale  gia'  riconosciute
          dall'Amministrazione finanziaria, tali  da  consentire,  in
          presenza della citata cauzione, l'acquisizione  diretta  da
          parte degli enti locali degli importi riscossi,  non  oltre
          il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate  e
          dell'aggio dovuto nei confronti  del  predetto  gestore.  I
          versamenti effettuati al soggetto di cui  all'articolo  52,
          comma 5, lettera b), numero  4),  del  decreto  legislativo
          n.446  del  1997  sono  equiparati  a   quelli   effettuati
          direttamente a favore dell'ente affidatario. 
              1-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano  ai  versamenti  effettuati   all'Agenzia   delle
          entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3.". 
              comma 788 
              Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto
          legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 53. Albo per l'accertamento e  riscossione  delle
          entrate degli enti locali 
              1. Presso  il  Ministero  delle  finanze  e'  istituito
          l'albo  dei  soggetti  privati  abilitati   ad   effettuare
          attivita' di liquidazione e di accertamento dei  tributi  e
          quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate  delle
          province e dei comuni. Sono escluse le attivita' di incasso
          diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma
          5, lettera b), numeri 1), 2) e 3). 
              2. L'esame delle domande di  iscrizione,  la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
              3. Con decreti del Ministro delle finanze,  da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza  e
          di tutela del pubblico  interesse,  sentita  la  conferenza
          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la
          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di
          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed
          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al
          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della
          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle
          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti
          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai
          casi di revoca e decadenza della gestione . Per i  soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e   ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
              4. Sono abrogati gli articoli da 25 a  34  del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la
          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'.". 
              comma 789 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  52  del  citato
          decreto legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
          all'art. 1, comma 560. 
              comma 790 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  52  del  citato
          decreto legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
          all'art. 1, comma 560. 
              Si riporta il testo vigente del comma 10  dell'articolo
          255 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 255 Acquisizione e gestione dei mezzi  finanziari
          per il risanamento 
              1. - 9. Omissis 
              10.   Non   compete   all'organo    straordinario    di
          liquidazione  l'amministrazione  delle   anticipazioni   di
          tesoreria di cui all'articolo 222 e dei  residui  attivi  e
          passivi relativi ai fondi a gestione  vincolata,  ai  mutui
          passivi gia' attivati per  investimenti,  ivi  compreso  il
          pagamento delle relative spese,  nonche'  l'amministrazione
          delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222  e
          dei debiti assistiti dalla garanzia  della  delegazione  di
          pagamento di cui all'articolo 206. 
              Omissis.". 
              comma 791 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  52  del  citato
          decreto legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
          all'art. 1, comma 560. 
              Si riporta il testo vigente del comma 691 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "Art. 1 
              Commi 1. - 690. Omissis 
              691. I comuni possono, in deroga  all'articolo  52  del
          decreto legislativo n. 446 del 1997,  affidare,  fino  alla
          scadenza    del    relativo    contratto,    la    gestione
          dell'accertamento e della riscossione della  TARI  e  della
          TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di  cui  ai
          commi 667 e 668, ai soggetti ai quali,  alla  data  del  31
          dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei
          rifiuti  o  di  accertamento  e  riscossione  del   tributo
          comunale sui rifiuti e sui servizi di cui  all'articolo  14
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              Omissis.".