Art. 2 Collegio dei revisori dei conti delle Camere di commercio 1. Al presidente del collegio dei revisori dei conti, per l'espletamento delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta un indennita' annuale cosi' definita: a) euro 7.500,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese; b) euro 8.500,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 75.000; c) euro 11.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 75.001 e 200.000; d) euro 16.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese oltre 200.000. 2. Agli altri componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti, per l'espletamento delle funzioni di cui decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta un'indennita' annuale cosi' definita: a) euro 5.500,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese; b) euro 6.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 75.000; c) euro 9.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 75.001 e 200.000; d) euro 13.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese oltre 200.000. 3. Ai componenti del collegio dei revisori e' riconosciuto, in aggiunta alle indennita' di cui ai commi 1 e 2, il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9, e 10.