Art. 2 
 
      Collegio dei revisori dei conti delle Camere di commercio 
 
  1.  Al  presidente  del  collegio  dei  revisori  dei  conti,   per
l'espletamento delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2005, n. 254 e successive modificazioni ed  integrazioni,  spetta  un
indennita' annuale cosi' definita: 
    a) euro 7.500,00 con riferimento alle camere di commercio al  cui
registro delle  imprese  sono  iscritte  o  annotate  fino  a  40.000
imprese; 
    b) euro 8.500,00 con riferimento alle camere di commercio al  cui
registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di  imprese
compreso tra 40.001 e 75.000; 
    c) euro 11.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui
registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di  imprese
compreso tra 75.001 e 200.000; 
    d) euro 16.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui
registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di  imprese
oltre 200.000. 
  2. Agli altri componenti effettivi del collegio  dei  revisori  dei
conti, per l'espletamento delle funzioni di cui  decreto  legislativo
30 giugno 2011, n. 123 e del decreto del Presidente della  Repubblica
2 novembre 2005, n. 254 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
spetta un'indennita' annuale cosi' definita: 
    a) euro 5.500,00 con riferimento alle camere di commercio al  cui
registro delle  imprese  sono  iscritte  o  annotate  fino  a  40.000
imprese; 
    b) euro 6.000,00 con riferimento alle camere di commercio al  cui
registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di  imprese
compreso tra 40.001 e 75.000; 
    c) euro 9.000,00 con riferimento alle camere di commercio al  cui
registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di  imprese
compreso tra 75.001 e 200.000; 
    d) euro 13.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui
registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di  imprese
oltre 200.000. 
  3. Ai componenti del collegio  dei  revisori  e'  riconosciuto,  in
aggiunta alle indennita' di cui ai commi 1 e  2,  il  rimborso  delle
spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9, e 10.