Art. 4 Collegio dei revisori dei conti delle Aziende speciali 1. Al presidente del collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali, per l'espletamento delle funzioni di cui decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta un'indennita' annua cosi' definita: a) euro 2.600,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari fino a euro 250.000,00; b) euro 3.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 250.001,00 a euro 500.000,00; c) euro 4.900,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 500.001,00 a euro 1.000.000,00; d) euro 5.700,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 1.000.001,00 a euro 5.000.000,00; e) euro 8.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari oltre euro 5.000.000,00. 2. Ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti, per l'espletamento delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta un'indennita' annua cosi' definita: a) euro 2.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari fino a euro 250.000,00; b) euro 2.500,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 250.001,00 a euro 500.000,00; c) euro 3.800,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 500.001,00 a euro 1.000.000,00; d) euro 4.800,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 1.000.001,00 a euro 5.000.000,00; e) euro 7.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari oltre euro 5.000.000,00. 3. Ai componenti del collegio dei revisori e' riconosciuto, in aggiunta alle indennita' di cui ai commi 1 e 2 il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9,10.