Art. 5 Presidenti e componenti di organi delle Unioni regionali 1. Per lo svolgimento di incarichi di amministratori e di presidenti delle Unioni regionali non e' riconosciuta, a decorrere dal 10 dicembre 2016, alcuna indennita', fermo restando i rimborsi delle spese di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.