Art. 6 Collegio dei revisori dei conti delle Unioni regionali 1. Al Presidente del collegio dei revisori dei conti delle Unioni regionali, per l'espletamento delle funzioni di cui decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 spetta un'indennita' annua cosi' definita: a) euro 3.500,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione fino a euro 5.000.000,00; b) euro 5.000,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione da euro 5.000.001,00 a euro 10.000.000,00; c) euro 8.000,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione oltre euro 10.000.000,00. 2. Al componente del collegio dei revisori dei conti delle Unioni regionali, per l'espletamento delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 spetta un'indennita' annua cosi' definita: a) euro 2.800,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione fino a euro 5.000.000,00; b) euro 4.000,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione da euro 5.000.001,00 a euro 10.000.000,00; c) euro 5.000,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione oltre euro 10.000.000,00. 3. Ai componenti del collegio dei revisori e' riconosciuto, in aggiunta alle indennita' di cui ai commi 1 e 2 il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9 e 10.