Art. 6 
 
       Collegio dei revisori dei conti delle Unioni regionali 
 
  1. Al Presidente del collegio dei revisori dei conti  delle  Unioni
regionali,  per  l'espletamento  delle  funzioni   di   cui   decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 spetta un'indennita'  annua  cosi'
definita: 
    a) euro 3.500,00 con  riferimento  ad  Unioni  regionali  il  cui
bilancio  evidenzia  un  valore  della   produzione   fino   a   euro
5.000.000,00; 
    b) euro 5.000,00 con  riferimento  ad  Unioni  regionali  il  cui
bilancio evidenzia un valore della produzione da euro 5.000.001,00  a
euro 10.000.000,00; 
    c) euro 8.000,00 con  riferimento  ad  Unioni  regionali  il  cui
bilancio  evidenzia   un   valore   della   produzione   oltre   euro
10.000.000,00. 
  2. Al componente del collegio dei revisori dei conti  delle  Unioni
regionali, per  l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 spetta un'indennita'  annua  cosi'
definita: 
    a) euro 2.800,00 con  riferimento  ad  Unioni  regionali  il  cui
bilancio  evidenzia  un  valore  della   produzione   fino   a   euro
5.000.000,00; 
    b) euro 4.000,00 con  riferimento  ad  Unioni  regionali  il  cui
bilancio evidenzia un valore della produzione da euro 5.000.001,00  a
euro 10.000.000,00; 
    c) euro 5.000,00 con  riferimento  ad  Unioni  regionali  il  cui
bilancio  evidenzia   un   valore   della   produzione   oltre   euro
10.000.000,00. 
  3. Ai componenti del collegio  dei  revisori  e'  riconosciuto,  in
aggiunta alle indennita' di cui ai commi 1  e  2  il  rimborso  delle
spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9 e 10.