Art. 2 
 
                          Soggetti politici 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento  si  intendono  per  soggetti
politici: 
    a)  i  delegati  del  quinto  dei  componenti  del  Senato  della
Repubblica firmatari delle richieste di referendum,  ai  sensi  degli
articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25  maggio  1970,  n.
352; 
    b) le forze politiche costituenti gruppo in almeno  un  ramo  del
Parlamento  nazionale  ovvero  le  forze  politiche,  diverse   dalle
precedenti, che abbiano eletto con proprio  simbolo  un  deputato  al
Parlamento europeo; 
    c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera  b),
oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate
dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto,
con un proprio  simbolo,  almeno  un  rappresentante  nel  Parlamento
nazionale; 
    d) il gruppo misto della Camera dei deputati e  il  gruppo  misto
del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano,
d'intesa tra loro, secondo criteri che contemperino  le  esigenze  di
rappresentativita' con quelle di pariteticita', le  forze  politiche,
prive di propri rappresentanti fra i delegati di cui alla lettera  a)
e diverse da quelle di cui alle lettera b) e  c),  che  di  volta  in
volta rappresenteranno i due gruppi; 
    e) i comitati, le associazioni e gli altri  organismi  collettivi
rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza  nazionale,
comunque denominati, che non siano riferibili ai soggetti di cui alle
lettera a), b), c), d). Tali  organismi  devono  avere  un  interesse
obiettivo e specifico per i temi propri  del  referendum,  rilevabile
anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni  allegate
alla richiesta di partecipazione, che  deve  altresi'  contenere  una
esplicita indicazione di voto. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, lettera e), devono autocertificare
la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico
sui temi oggetto della richiesta referendaria. Al fine  di  accertare
la ricorrenza di tale requisito, l'Autorita' puo' procedere,  sentita
ove necessario la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, alla verifica dei soci  e/o
degli iscritti e delle sedi dislocate sul territorio nazionale  sulla
base di criteri di tipo quantitativo e qualitativo, questi ultimi  in
relazione all'interesse specifico e qualificato vantato  rispetto  al
quesito referendario. L'esito dell'accertamento viene  comunicato  al
soggetto interessato entro i cinque  giorni  non  festivi  successivi
alla scadenza del termine di cui al seguente comma 3. 
  3. Gli organismi di cui al  comma  1,  lettera  e),  devono  essere
costituiti entro cinque giorni non festivi successivi  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  provvedimento.  Entro  il  medesimo
termine, i soggetti di cui al comma 1 rendono nota all'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione di partecipare  ai
programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei  messaggi
politici autogestiti, indicando  la  propria  posizione  a  favore  o
contro il quesito referendario. L'Autorita' pubblica sul proprio sito
istituzionale l'elenco dei soggetti di  cui  al  precedente  comma  1
cosi' individuati. 
  4. I soggetti politici di cui  al  comma  1,  lettera  b),  c),  d)
indicano se il loro rappresentante sosterra' la posizione  favorevole
o quella contraria ovvero se sono disponibili a  farsi  rappresentare
di volta in volta da sostenitori di una o dell'altra opzione di voto. 
  5.  La  partecipazione  alle  trasmissioni   dei   soggetti   cosi'
individuati e' soggetta alle modalita' e alle condizioni  di  cui  al
presente provvedimento.