Art. 2
Soggetti politici
1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per soggetti
politici:
a) i delegati del quinto dei componenti del Senato della
Repubblica firmatari delle richieste di referendum, ai sensi degli
articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n.
352;
b) le forze politiche costituenti gruppo in almeno un ramo del
Parlamento nazionale ovvero le forze politiche, diverse dalle
precedenti, che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al
Parlamento europeo;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b),
oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate
dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto,
con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento
nazionale;
d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto
del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano,
d'intesa tra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di
rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche,
prive di propri rappresentanti fra i delegati di cui alla lettera a)
e diverse da quelle di cui alle lettera b) e c), che di volta in
volta rappresenteranno i due gruppi;
e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi
rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale,
comunque denominati, che non siano riferibili ai soggetti di cui alle
lettera a), b), c), d). Tali organismi devono avere un interesse
obiettivo e specifico per i temi propri del referendum, rilevabile
anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate
alla richiesta di partecipazione, che deve altresi' contenere una
esplicita indicazione di voto.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera e), devono autocertificare
la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico
sui temi oggetto della richiesta referendaria. Al fine di accertare
la ricorrenza di tale requisito, l'Autorita' puo' procedere, sentita
ove necessario la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, alla verifica dei soci e/o
degli iscritti e delle sedi dislocate sul territorio nazionale sulla
base di criteri di tipo quantitativo e qualitativo, questi ultimi in
relazione all'interesse specifico e qualificato vantato rispetto al
quesito referendario. L'esito dell'accertamento viene comunicato al
soggetto interessato entro i cinque giorni non festivi successivi
alla scadenza del termine di cui al seguente comma 3.
3. Gli organismi di cui al comma 1, lettera e), devono essere
costituiti entro cinque giorni non festivi successivi alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento. Entro il medesimo
termine, i soggetti di cui al comma 1 rendono nota all'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione di partecipare ai
programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi
politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o
contro il quesito referendario. L'Autorita' pubblica sul proprio sito
istituzionale l'elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1
cosi' individuati.
4. I soggetti politici di cui al comma 1, lettera b), c), d)
indicano se il loro rappresentante sosterra' la posizione favorevole
o quella contraria ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare
di volta in volta da sostenitori di una o dell'altra opzione di voto.
5. La partecipazione alle trasmissioni dei soggetti cosi'
individuati e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al
presente provvedimento.