((Art. 10 bis 
 
Differimento dell'entrata in vigore di  disposizioni  in  materia  di
  conversione del  segno  in  marchio  collettivo  o  in  marchio  di
  certificazione 
 
  1. L'entrata in vigore  delle  disposizioni  dell'articolo  33  del
decreto legislativo 20 febbraio 2019,  n.  15,  e'  differita  al  31
dicembre 2020.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  33  del  decreto
          legislativo 20  febbraio  2019,  n.  15  (Attuazione  della
          direttiva (UE)  2015/2436  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul  ravvicinamento  delle
          legislazioni  degli  Stati  membri  in  materia  di  marchi
          d'impresa  nonche'  per   l'adeguamento   della   normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  2015/2424
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  dicembre
          2015,  recante  modifica   al   regolamento   sul   marchio
          comunitario): 
                «Art. 33  (Disposizione  transitoria  in  materia  di
          conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di
          certificazione). - 1. Entro un anno dalla data  di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto,  i  titolari  di  marchi
          collettivi nazionali registrati ai  sensi  della  normativa
          previgente possono formulare domanda  all'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi per la conversione del segno  in  marchio
          collettivo o in marchio di certificazione, ai  sensi  della
          nuova disciplina. 
                2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata
          dal testo del regolamento d'uso del  segno,  aggiornato  in
          coerenza  alla  disciplina  in  vigore  e  alla  scelta  di
          conversione formulata dall'istante. 
                3. Alle istanze di cui al comma  1  si  applicano  le
          disposizioni   previste   dal   codice   della   proprieta'
          industriale  in   materia   di   domande   di   marchi   di
          certificazione   o   marchi   collettivi,    comprese    le
          disposizioni di cui all'articolo 11 della tariffa  allegata
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 641. 
                4. Ferma  restando  la  continuita'  con  il  marchio
          collettivo registrato, ai sensi della normativa previgente,
          gli  effetti  della   registrazione   del   nuovo   marchio
          decorrono, ai fini della determinazione della durata di cui
          all'articolo 15 del codice  della  proprieta'  industriale,
          dalla data di deposito della domanda di cui al comma 1. 
                5. In caso di mancata presentazione della domanda  di
          cui al comma 1, il marchio decade a decorrere dalla data di
          scadenza del termine ivi previsto. 
                6. I procedimenti istruttori in corso su  domande  di
          registrazione di  marchi  collettivi  nazionali,  ai  sensi
          della normativa  previgente,  sono  sospesi  alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto.  I  soggetti  che
          hanno presentato la domanda possono riavviare l'istruttoria
          presentando istanza di conversione della stessa, in domanda
          di  registrazione  di  marchio  collettivo  o  marchio   di
          certificazione, ai sensi della  nuova  disciplina.  In  tal
          caso,  gli  effetti   della   registrazione   del   marchio
          risultante dalla domanda  di  conversione  decorrono  dalla
          data di deposito della domanda di registrazione convertita.
          In  caso  di  mancata  presentazione   della   domanda   di
          conversione entro il termine di cui al comma 1, le  domande
          di registrazione di marchi collettivi  nazionali  ai  sensi
          della normativa previgente si considerano ritirate.»