((Art. 11-bis 
 
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
  concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e
  per la riqualificazione professionale 
 
  1. All'articolo 4 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «trentasei mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quarantotto mesi»; 
  b) al comma 7, le parole: «e 8.064.000 euro per l'anno  2019»  sono
sostituite dalle seguenti:  «,  8.064.000  euro  per  l'anno  2019  e
11.200.000 euro per l'anno 2020». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2  milioni  di  euro
per  l'anno  2020,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          29 dicembre 2016, n. 243,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (Interventi urgenti per
          la  coesione  sociale  e  territoriale,   con   particolare
          riferimento  a  situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
          Mezzogiorno), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Agenzia per la somministrazione  del  lavoro
          in  porto   e   per   la   riqualificazione   professionale
          (transhipment)). - 1. Al fine di  sostenere  l'occupazione,
          di accompagnare i  processi  di  riconversione  industriale
          delle  infrastrutture   portuali   e   di   evitare   grave
          pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali, nei
          porti nei quali almeno l'80 per cento della  movimentazione
          di merci  containerizzate  avviene  o  sia  avvenuta  negli
          ultimi cinque anni in modalita' transhipment  e  persistano
          da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni
          delle  attivita'  terminalistiche,  in  via  eccezionale  e
          temporanea,  per  un  periodo  massimo  non   superiore   a
          quarantotto mesi,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2017  e'
          istituita dalla Autorita' di Sistema portuale, d'intesa con
          il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
          delibera del Comitato di gestione o del  Comitato  portuale
          laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia
          per la somministrazione  del  lavoro  in  porto  e  per  la
          riqualificazione professionale, nella quale confluiscono  i
          lavoratori in esubero delle imprese che  operano  ai  sensi
          dell'articolo 18  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,
          autorizzate alla movimentazione  dei  container  che,  alla
          data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di  sostegno
          al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali. 
                2. L'Agenzia e' promossa e partecipata,  nel  periodo
          di cui al  comma  1,  dall'Autorita'  di  Sistema  portuale
          competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge
          28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo
          unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica  di
          cui al decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  Le
          attivita' delle Agenzie di  cui  al  comma  1  sono  svolte
          avvalendosi delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili  a  legislazione  vigente  nei  bilanci   delle
          rispettive Autorita' di Sistema portuale. 
                3.  L'Agenzia  di  cui  al  comma   1,   sentite   le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori,  svolge  attivita'
          di supporto alla collocazione professionale dei  lavoratori
          iscritti  nei  propri  elenchi  anche  attraverso  la  loro
          formazione  professionale  in  relazione  alle   iniziative
          economiche  ed  agli  sviluppi  industriali  dell'area   di
          competenza della Autorita' di Sistema portuale. Le  Regioni
          possono  cofinanziare  i   piani   di   formazione   o   di
          riqualificazione  del  personale  che  dovessero   rendersi
          necessari, avvalendosi delle risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                4.  La  somministrazione  di   lavoro   puo'   essere
          richiesta  da  qualsiasi  impresa  abilitata   a   svolgere
          attivita'  nell'ambito   portuale   di   competenza   della
          Autorita' di Sistema portuale di cui al comma 1, al fine di
          integrare il proprio organico. Nei porti in  cui  sia  gia'
          presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo  17
          della legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  la  richiesta  di
          manodopera per lo  svolgimento  delle  operazioni  portuali
          dovra' transitare attraverso tale soggetto e  quest'ultimo,
          qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla
          fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovra'  rivolgersi
          alla predetta Agenzia. 
                5. In caso  di  nuove  iniziative  imprenditoriali  e
          produttive che dovessero localizzarsi in porto, le  imprese
          autorizzate o concessionarie devono  fare  ricorso  per  le
          assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi
          sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti,
          ai    lavoratori    dell'Agenzia    secondo     percentuali
          predeterminate nel relativo titolo abilitativo;  lo  stesso
          obbligo grava, in caso di previsioni di  nuove  assunzioni,
          sulle aziende gia' concessionarie ai sensi dell'articolo 18
          della  legge  28  gennaio  1994,  n.   84.   I   lavoratori
          individuati devono accettare l'impiego  proposto,  pena  la
          cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia. 
                6. All'Agenzia di somministrazione di cui al comma 1,
          ad eccezione delle modalita' istitutive e di finanziamento,
          si applicano  le  norme  che  disciplinano  le  agenzie  di
          somministrazione di cui ai decreti legislativi 10 settembre
          2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81, ove compatibili. 
                7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di
          mancato avviamento al lavoro, si applicano le  disposizioni
          di cui al comma 2 dell'articolo 3  della  legge  28  giugno
          2012, n. 92 nel limite  delle  risorse  aggiuntive  pari  a
          18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno
          2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro  per
          l'anno 2020. 
                8. Alla scadenza dei trentasei mesi,  ove  restassero
          in forza all'Agenzia di cui  al  comma  1,  lavoratori  non
          reimpiegati,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti  puo'  autorizzare  la  trasformazione  di   tale
          Agenzia, su  istanza  dell'Autorita'  di  Sistema  portuale
          competente  e  laddove   sussistano   i   presupposti,   in
          un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
          1994, n. 84. 
                9.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  7,   pari   a
          18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno
          2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, si provvede: 
                  a)  quanto  a  18.144.000  euro  per  l'anno  2017,
          mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da
          effettuare  nell'anno  2017,  di  quota  di  corrispondente
          importo delle disponibilita' in  conto  residui  del  Fondo
          sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2; 
                  b) quanto a  14.112.000  euro  per  l'anno  2018  e
          8.064.000 euro  per  l'anno  2019  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa  relativa  al  Fondo
          sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
                10. Alla compensazione degli  effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e di  indebitamento  netto  derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 pari a
          18.144.000  euro  per  l'anno  2017  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali  di  cui   all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».