((Art. 11-ter 
 
Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori
                              disabili 
 
  1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9,  comma  1,  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e  gli  enti  pubblici
economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai
fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del
numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo  5,
comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere  sui
conseguenti obblighi  di  assunzione  di  cui  all'articolo  3  della
medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti  entro  il
31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti  i  contributi
esonerativi versati.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 9, comma 1, 5, comma
          3-bis, e 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per  il
          diritto al lavoro dei disabili): 
                «Art. 9 (Richieste di avviamento). - 1. I  datori  di
          lavoro  devono  presentare  agli   uffici   competenti   la
          richiesta di assunzione entro sessanta giorni  dal  momento
          in  cui  sono  obbligati  all'assunzione   dei   lavoratori
          disabili. 
                (Omissis).» 
                «Art. 5 (Esclusioni, esoneri  parziali  e  contributi
          esonerativi). - 1. - 3. (Omissis) 
                3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
          economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che
          comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL
          pari o superiore al 60 per  mille  possono  autocertificare
          l'esonero dall'obbligo di cui  all'articolo  3  per  quanto
          concerne i medesimi addetti e  sono  tenuti  a  versare  al
          Fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  di  cui
          all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro
          per ogni  giorno  lavorativo  per  ciascun  lavoratore  con
          disabilita' non occupato. 
                (Omissis).» 
                «Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di  riserva).
          - 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono  tenuti  ad
          avere alle loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle
          categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: 
                  a) sette per  cento  dei  lavoratori  occupati,  se
          occupano piu' di 50 dipendenti; 
                  b)  due  lavoratori,  se  occupano  da  36   a   50
          dipendenti; 
                  c)  un  lavoratore,  se  occupano  da   15   a   35
          dipendenti. 
                2. 
                3.  Per  i  partiti   politici,   le   organizzazioni
          sindacali e le organizzazioni che, senza  scopo  di  lucro,
          operano   nel    campo    della    solidarieta'    sociale,
          dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva
          si computa  esclusivamente  con  riferimento  al  personale
          tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. 
                4. Per  i  servizi  di  polizia  e  della  protezione
          civile, il collocamento dei disabili e' previsto  nei  soli
          servizi amministrativi. 
                5. Gli obblighi di  assunzione  di  cui  al  presente
          articolo sono  sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che
          versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
          3  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e  successive
          modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge  30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi  sono  sospesi
          per  la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa
          richiesta  di  intervento,  in  proporzione   all'attivita'
          lavorativa effettivamente sospesa e per il  singolo  ambito
          provinciale. Gli  obblighi  sono  sospesi  inoltre  per  la
          durata della  procedura  di  mobilita'  disciplinata  dagli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, e, nel caso in cui  la  procedura
          si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
          in cui permane  il  diritto  di  precedenza  all'assunzione
          previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge. 
                6.  Agli  enti  pubblici  economici  si  applica   la
          disciplina prevista per i datori di lavoro privati. 
                7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
          che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
          686, e successive modificazioni,  nonche'  della  legge  29
          marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.».