Art. 13 
 
     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 
 
  ((1. All'articolo 47,  comma  11-quinquies,  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo e'  aggiunto  il  seguente:
«La dotazione del Fondo e' incrementata di 100.000  euro  per  l'anno
2020 e di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,
destinati alla formazione delle altre  figure  professionali  addette
alla circolazione ferroviaria». 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per  l'anno
2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 
  3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio  quinquennale  e'
pervenuto a scadenza, il  termine  per  l'adeguamento  delle  tariffe
autostradali  relative  all'anno  2020   e'   differito   sino   alla
definizione del procedimento di  aggiornamento  dei  piani  economici
finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi
dell'articolo 16,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  109  del  2018,
dall'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  di  cui  all'articolo
articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il  30
marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente  le  proposte  di
aggiornamento dei piani economico finanziari,  riformulate  ai  sensi
della  predetta  normativa,  che  annullano  e   sostituiscono   ogni
precedente  proposta  di  aggiornamento.  L'aggiornamento  dei  piani
economici finanziari presentati nel termine  del  30  marzo  2020  e'
perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020. 
  4.  All'articolo  49  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017,  2018  e  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022»; 
  b) al comma 7-bis, primo periodo, le parole:  «al  comma  7»,  sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 7-ter»; 
  c) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: 
  «7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e
8 a definire mediante  transazioni  giudiziali  e  stragiudiziali  le
controversie con i contraenti  generali  derivanti  da  richieste  di
risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di  cui
all'articolo 208 del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione
da parte della societa' stessa.»; 
    d) al comma 8, primo periodo, le parole: «alle finalita'  di  cui
al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalita' di cui ai
commi 7 e 7-ter». 
  5. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  870,  secondo
periodo,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  relative  alla
definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma  tra
l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si
applicano a  decorrere  dal  contratto  di  programma  per  gli  anni
2021-2025. 
  ((5-bis. All'articolo 5, comma  5,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole:  «31  dicembre  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». 
  5-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n.  19,  le  parole:  «31  ottobre  2020»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
  5-quater.  Il  termine  per   l'applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice  della  nautica  da
diporto, di cui al  decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
relative all'obbligo della  patente  nautica  per  la  conduzione  di
unita' aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a  iniezione  a
due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della
legge 24 luglio 2019, n. 73, e' differito al 1° gennaio 2021. A  tale
fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b) del citato codice  di  cui
al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: «a  750  cc  se  a
carburazione o iniezione a due tempi» sono sostituite dalle seguenti:
«a 750 cc se a carburazione  a  due  tempi  ovvero  a  900  cc  se  a
iniezione a due tempi». 
  5-quinquies. All'articolo 1, comma 460,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere
dal 1° aprile 2020 le risorse  non  utilizzate  ai  sensi  del  primo
periodo  possono  essere  altresi'  utilizzate  per   promuovere   la
predisposizione  di  programmi   diretti   al   completamento   delle
infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e  secondaria
dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei  comuni  di
porre  in  essere  tutte  le  iniziative  necessarie   per   ottenere
l'adempimento, anche  per  equivalente,  delle  obbligazioni  assunte
nelle  apposite  convenzioni  o  atti  d'obbligo   da   parte   degli
operatori». 
  5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa
prevista  per  l'edilizia  agevolata,  a   partire   dall'avvio   del
procedimento di decadenza dalla  convenzione  da  parte  del  comune,
ovvero  dall'avvio  del  procedimento  di  revoca  del  finanziamento
pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di  rinvio  a
giudizio  in  un  procedimento  penale,  puo'  essere   disposta   la
sospensione  del  procedimento  di  sfratto  mediante   provvedimento
assunto da parte dell'autorita' giudiziaria competente. 
  5-septies. Al terzo  periodo  del  comma  7  dell'articolo  12  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  5-octies.  Le  nuove  linee  ferroviarie  regionali  a  scartamento
ordinario interconnesse con la  rete  nazionale,  che  assicurano  un
diretto collegamento con le citta' metropolitane e per le quali, alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, non sia stata  ancora  autorizzata  la  messa  in  servizio,
previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la regione interessata, assumono la qualificazione di  infrastruttura
ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo  gratuito,  mediante
conferimento in natura, al  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria
nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per  gli  effetti  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  della
navigazione n. 138-T del 31 ottobre  2000.  Agli  interventi  per  la
manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si  provvede
secondo le modalita' e con  le  risorse  previste  nei  contratti  di
programma di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si   riporta   il   testo   del   comma    11-quinquies
          dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n.  96  (Disposizioni  urgenti  in   materia   finanziaria,
          iniziative a  favore  degli  enti  territoriali,  ulteriori
          interventi per le zone colpite da eventi sismici  e  misure
          per lo sviluppo), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 47 (Interventi per il trasporto ferroviario). -
          (Omissis). 
                11-quinquies. Al fine di  incrementare  la  sicurezza
          del trasporto ferroviario  e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,  destinato  alla
          formazione  di  personale  impiegato  in  attivita'   della
          circolazione ferroviaria, con particolare riferimento  alla
          figura professionale dei macchinisti del settore merci.  La
          dotazione del Fondo e' incrementata  di  100.000  euro  per
          l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni
          2021 e 2022, destinati alla formazione delle  altre  figure
          professionali addette  alla  circolazione  ferroviaria.  Le
          risorse di cui  al  presente  comma  sono  attribuite  alle
          imprese  ferroviarie  con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti sulla base  delle  attivita'
          di  formazione  realizzate,  a  condizione  che  le  stesse
          abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70  per  cento
          del personale formato. I corsi di formazione possono essere
          svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'
          avvalendosi   di   organismi   riconosciuti    dall'Agenzia
          nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II
          del decreto legislativo 10 agosto 2007,  n.  162.  In  ogni
          caso,  il  finanziamento  delle  iniziative  e'  assicurato
          unicamente alle attivita' formative per le quali non vi sia
          stato alcun  esborso  da  parte  del  personale  formato  e
          possono altresi' essere rimborsati gli oneri per  eventuali
          borse di studio erogate per la frequenza  dei  corsi.  Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26,  comma
          1, lettera a), del citato decreto legislativo  n.  162  del
          2007, per il funzionamento dell'Agenzia  nazionale  per  la
          sicurezza delle ferrovie. 
                (Omissis).». 
              Il testo del comma 200  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 1. 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          16 del citato decreto-legge n. 109  del  2018,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
                «Art. 16 (Competenze  dell'Autorita'  di  regolazione
          dei trasporti e disposizioni in materia  di  tariffe  e  di
          sicurezza autostradale). - 1. Al decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'articolo 37, comma 2, lettera  g),  dopo  le
          parole «nuove  concessioni»,  sono  inserite  le  seguenti:
          «nonche' per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e,  per
          gli aspetti di competenza, comma 2»; 
                  a-bis) all'articolo 37, comma 6, alinea, le parole:
          «Alle attivita' di cui al comma 3  del  presente  articolo»
          sono  sostituite  dalle  seguenti:   «All'esercizio   delle
          competenze di cui al comma 2 e alle  attivita'  di  cui  al
          comma 3, nonche' all'esercizio  delle  altre  competenze  e
          alle altre attivita' attribuite dalla legge,»; 
                  a-ter) all'articolo 37, comma  6,  lettera  b),  il
          primo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  «mediante  un
          contributo versato dagli operatori economici  operanti  nel
          settore del trasporto  e  per  i  quali  l'Autorita'  abbia
          concretamente avviato, nel mercato  in  cui  essi  operano,
          l'esercizio  delle  competenze  o   il   compimento   delle
          attivita' previste dalla legge,  in  misura  non  superiore
          all'1 per  mille  del  fatturato  derivante  dall'esercizio
          delle attivita' svolte percepito nell'ultimo esercizio, con
          la previsione di soglie  di  esenzione  che  tengano  conto
          della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato e'
          effettuato   in   modo   da   evitare    duplicazioni    di
          contribuzione»; 
                  b)  all'articolo  43,  comma  1,  le  parole  «sono
          sottoposti al parere del CIPE che, sentito il  NARS,»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:   «sono   trasmessi,   sentita
          l'Autorita' di regolazione dei trasporti per i  profili  di
          competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g),  in
          merito  all'individuazione  dei  sistemi   tariffari,   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che,
          sentito il NARS,»; 
                  c) all'articolo 43, dopo il comma 2, e' inserito il
          seguente: «2-bis. Nei casi  di  cui  ai  commi  1  e  2  il
          concedente,  sentita   l'Autorita'   di   regolazione   dei
          trasporti,   verifica   l'applicazione   dei   criteri   di
          determinazione  delle  tariffe,   anche   con   riferimento
          all'effettivo stato di attuazione degli  investimenti  gia'
          inclusi in tariffa.». 
                  (Omissis).». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  37  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
                «Art.   37   (Liberalizzazione   del   settore    dei
          trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
          dei servizi di pubblica  utilita'  di  cui  alla  legge  14
          novembre  1995,  n.  481,  e'  istituita   l'Autorita'   di
          regolazione   dei   trasporti,   di   seguito    denominata
          «Autorita'», la  quale  opera  in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione.   La   sede
          dell'Autorita' e' individuata in un immobile di  proprieta'
          pubblica  nella  citta'  di  Torino,   laddove   idoneo   e
          disponibile, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, entro il termine del 31  dicembre  2013.  In
          sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
          dell'Autorita' e'  costituito  entro  il  31  maggio  2012.
          L'Autorita' e'  competente  nel  settore  dei  trasporti  e
          dell'accesso alle  relative  infrastrutture  e  ai  servizi
          accessori, in conformita' con la disciplina europea  e  nel
          rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
          delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V  della
          parte seconda della Costituzione. L'Autorita'  esercita  le
          proprie competenze a decorrere dalla data di  adozione  dei
          regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
          novembre 1995,  n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in
          quanto compatibili,  le  disposizioni  organizzative  e  di
          funzionamento di cui alla medesima legge. 
                1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui all'articolo 2, comma 7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'articolo
          2, commi da 8 a  11,  della  medesima  legge.  Il  collegio
          nomina  un  segretario   generale,   che   sovrintende   al
          funzionamento dei servizi e degli uffici e ne  risponde  al
          presidente. 
                1-ter. I componenti dell'Autorita' sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
                2.  L'Autorita'  e'  competente   nel   settore   dei
          trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
          particolare provvede: 
                  a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
          la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti; 
                  b) a definire, se ritenuto necessario in  relazione
          alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
                  c) a verificare la corretta applicazione  da  parte
          dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
          lettera b); 
                  d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
                  e) a definire, in  relazione  ai  diversi  tipi  di
          servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
          degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria,  che
          gli utenti possono esigere nei confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
                  f) a definire i criteri per la determinazione delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
                  g)   con   particolare   riferimento   al   settore
          autostradale, a stabilire per le nuove concessioni  nonche'
          per quelle di cui all'articolo  43,  comma  1  e,  per  gli
          aspetti  di  competenza,  comma  2  sistemi  tariffari  dei
          pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
                  h)   con   particolare   riferimento   al   settore
          aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni
          di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
          2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
                  i)   con   particolare   riferimento    all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
                  l) l'Autorita', in caso di inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
                  m) con particolare riferimento al servizio taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
                    1) l'incremento  del  numero  delle  licenze  ove
          ritenuto necessario anche in base alle  analisi  effettuate
          dalla  Autorita'  per  confronto  nell'ambito  di   realta'
          europee  comparabili,  a  seguito  di  un'istruttoria   sui
          costi-benefici anche ambientali, in relazione a  comprovate
          ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle  caratteristiche
          demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
          in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
          in deroga ove la programmazione numerica manchi o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
                    2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
          i comuni  una  maggiore  liberta'  nell'organizzazione  del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
                    3)  consentire  una   maggiore   liberta'   nella
          fissazione delle  tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro
          corretta  e  trasparente  pubblicizzazione  a  tutela   dei
          consumatori, prevedendo la possibilita' per gli  utenti  di
          avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
          prestabiliti; 
                    4)  migliorare  la  qualita'   di   offerta   del
          servizio,  individuando  criteri  mirati  ad  ampliare   la
          formazione professionale degli  operatori  con  particolare
          riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
          lingue straniere, nonche' alla conoscenza  della  normativa
          in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica   del
          settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
                  n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla
          lettera  m),  l'Autorita'  puo'  ricorrere   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio. 
                3. Nell'esercizio delle competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
                  a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
                  b) determina  i  criteri  per  la  redazione  della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
                  c)  propone   all'amministrazione   competente   la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
                  d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
          e l'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio
          delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
                  e)   se   sospetta   possibili   violazioni   della
          regolazione  negli  ambiti  di   sua   competenza,   svolge
          ispezioni presso i  soggetti  sottoposti  alla  regolazione
          mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
          durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
          di altri organi  dello  Stato,  puo'  controllare  i  libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
                  f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
          con gli atti di regolazione  adottati  e  con  gli  impegni
          assunti dai soggetti sottoposti a  regolazione,  disponendo
          le misure opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda
          adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
          le  imprese  propongano  impegni  idonei  a  rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
                  g) valuta i reclami, le istanze e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
                  h) favorisce l'istituzione di procedure semplici  e
          poco onerose per la conciliazione e  la  risoluzione  delle
          controversie tra esercenti e utenti; 
                  i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
          da atti amministrativi e da clausole convenzionali,  irroga
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
          del  fatturato  dell'impresa  interessata   nei   casi   di
          inosservanza   dei   criteri   per    la    formazione    e
          l'aggiornamento di  tariffe,  canoni,  pedaggi,  diritti  e
          prezzi  sottoposti  a  controllo  amministrativo,  comunque
          denominati, di inosservanza dei criteri per la  separazione
          contabile e per la disaggregazione dei costi e  dei  ricavi
          pertinenti  alle  attivita'  di  servizio  pubblico  e   di
          violazione della disciplina relativa all'accesso alle  reti
          e alle infrastrutture  o  delle  condizioni  imposte  dalla
          stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli  ordini  e
          alle misure disposti; 
                  l) applica una sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
          qualora: 
                    1) i destinatari di una  richiesta  della  stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
                    2) i destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di
          fornire ovvero presentino in modo  incompleto  i  documenti
          aziendali, nonche' rifiutino di  fornire  o  forniscano  in
          modo  inesatto,  fuorviante  o  incompleto  i   chiarimenti
          richiesti; 
                  m) nel caso di inottemperanza agli impegni  di  cui
          alla lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento
          del fatturato dell'impresa interessata. 
                4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e  autostradali  di  cui  all'articolo   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
                5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
          i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
                6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
                  a)   agli    oneri    derivanti    dall'istituzione
          dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite  massimo
          di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013  e  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          Al fine di assicurare l'immediato avvio  dell'Autorita'  di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato  anticipa,   nei   limiti   di
          stanziamento del proprio bilancio,  le  risorse  necessarie
          per la copertura  degli  oneri  derivanti  dall'istituzione
          dell'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  e  dal  suo
          funzionamento, nella misura di  1,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per  l'anno  2014.  Le
          somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato a valere sulle  risorse  di
          cui  al  primo  periodo  della   presente   lettera.   Fino
          all'attivazione del contributo  di  cui  alla  lettera  b),
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
          nell'ambito delle predette risorse, assicura  all'Autorita'
          di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
          il necessario  supporto  operativo-logistico,  economico  e
          finanziario per lo svolgimento delle attivita'  strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
                  b) mediante un contributo versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 
                  b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma  29,  ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
                  6-bis.  Nelle  more  dell'entrata  in  operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
          n. 211, istituito ai sensi  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
                  6-ter. Restano ferme le  competenze  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE  in  materia
          di approvazione di contratti di programma nonche'  di  atti
          convenzionali, con particolare riferimento  ai  profili  di
          finanza pubblica.». 
              Si riporta il testo dei  commi  7,  7-bis,  7-ter  e  8
          dell'articolo 49 del citato decreto-legge n. 50  del  2017,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96, come modificato dalla presente legge: 
                «7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni dal  2017
          al 2022, nei limiti delle risorse di  cui  al  comma  8,  a
          definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari  e/o
          transazioni giudiziali e  stragiudiziali,  le  controversie
          con le imprese appaltatrici  derivanti  dall'iscrizione  di
          riserve o da richieste di risarcimento, laddove  sussistano
          i presupposti e le condizioni di cui agli  articoli  205  e
          208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con  le
          modalita'   ivi   previste,   previa   valutazione    della
          convenienza economica di ciascuna operazione da parte della
          Societa' stessa. 
                7-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione  verifica
          in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1, del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  la  correttezza
          della procedura adottata dall'ANAS per la definizione degli
          accordi bonari e delle transazioni di  cui  ai  commi  7  e
          7-ter.  Le  modalita'   di   svolgimento   della   verifica
          preventiva sono definite in apposita convenzione  stipulata
          tra l'Anas S.p.A. e  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione
          nella quale e' individuata anche la documentazione  oggetto
          di verifica. 
                7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei limiti previsti
          ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e
          stragiudiziali le controversie con  i  contraenti  generali
          derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i
          presupposti e le condizioni di  cui  all'articolo  208  del
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,   previa
          valutazione  della  convenienza   economica   di   ciascuna
          operazione da parte della societa' stessa. 
                8. La quota dei  contributi  quindicennali  assegnati
          con  le  delibere  CIPE  nn.  96/2002,  14/2004  e  95/2004
          pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 30
          del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e  n.  147
          del  27  giugno  2005,  non  utilizzati  ed  eccedenti   il
          fabbisogno risultante dalla realizzazione degli  interventi
          di cui alle predette delibere, nel  limite  complessivo  di
          700 milioni di euro, e'  destinata,  con  esclusione  delle
          somme cadute in perenzione, alle finalita' di cui ai  commi
          7  e  7-ter.  Il  CIPE   individua   le   risorse   annuali
          effettivamente   disponibili   in   relazione   al   quadro
          aggiornato delle opere concluse da destinare alle  predette
          finalita',  nel  rispetto  degli   equilibri   di   finanza
          pubblica.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 870 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
                «870. Il contratto di programma tra l'ANAS Spa  e  il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ha  durata
          quinquennale  e  riguarda  le  attivita'  di   costruzione,
          manutenzione e gestione della rete stradale e  autostradale
          non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa nonche'
          di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia
          e sicurezza del traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto
          il  territorio  nazionale.  Il   contratto   di   programma
          definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere  da
          realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un  piano
          pluriennale di opere e di un  programma  di  servizi  sulla
          rete  stradale.  Il  contratto  di  programma   stabilisce,
          altresi', gli  standard  qualitativi  e  le  priorita',  il
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni  e
          le modalita' di  verifica  da  parte  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di  contratto  di
          programma e' approvato dal CIPE, su proposta  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze per  quanto  attiene
          agli aspetti finanziari.». 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 17 ottobre  2016,  n.  201  (Attuazione
          della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per  la
          pianificazione dello  spazio  marittimo),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.   5   (Elaborazione    e    attuazione    della
          pianificazione dello spazio marittimo). - 1. - 4. Omissis 
                5. I piani di gestione dello  spazio  marittimo  sono
          elaborati dal Comitato tecnico di  cui  all'articolo  7  e,
          prima  della  approvazione,  sono   trasmessi   al   Tavolo
          interministeriale di coordinamento di  cui  all'articolo  6
          che  ne  attesta  la  corrispondenza  con  il  processo  di
          pianificazione  definito   nelle   linee   guida   di   cui
          all'articolo 6, comma 2. I piani di gestione  dello  spazio
          marittimo sono approvati anche in tempi diversi e  comunque
          entro il 31 marzo 2021,  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  previo   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  9  del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
          e definizione di termini), come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  9  (Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti). -  (Omissis).2.  L'entrata  in
          vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti 29  luglio  2016,  n.  206  e'  prorogata  al  31
          dicembre   2021.   Conseguentemente,   le    autorizzazioni
          all'esercizio di attivita' di formazione e concessione  per
          lo svolgimento delle  attivita'  di  salvamento  acquatico,
          rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al  31
          dicembre 2021. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  39  del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171  (Codice  della
          nautica  da   diporto   ed   attuazione   della   direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 39 (Patente nautica). - 1. La  patente  nautica
          per  unita'  da  diporto  di  lunghezza  non  superiore   a
          ventiquattro metri e' obbligatoria nei  seguenti  casi,  in
          relazione alla navigazione effettivamente svolta: 
                a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa
          o, comunque, su moto d'acqua; 
                b) per la navigazione nelle acque interne  e  per  la
          navigazione nelle acque marittime entro  sei  miglia  dalla
          costa, quando a bordo dell'unita' e' installato  un  motore
          di cilindrata superiore a 750 cc se a  carburazione  a  due
          tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000
          cc se a carburazione o a iniezione a  quattro  tempi  fuori
          bordo, o a 1.300 cc se  a  carburazione  o  a  iniezione  a
          quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a  ciclo  diesel
          non  sovralimentato,  o  a  1.300  cc  se  a  ciclo  diesel
          sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o  a
          40,8 CV. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
          della legge 24 luglio 2019, n. 73 (Modifiche di termini  in
          materia di obbligo di patente nautica e  di  formazione  al
          salvamento acquatico): 
                «Art. 1. - 1. Il  termine  per  l'applicazione  delle
          disposizioni dell'articolo 39, comma  1,  lettera  b),  del
          codice  della  nautica  da  diporto,  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  relative  all'obbligo
          della patente nautica per la conduzione  di  unita'  aventi
          motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione  a  due
          tempi, fissato al 1° gennaio 2019 dall'articolo 4, comma 3,
          del decreto-legge 25 luglio 2018, n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018,  n.  108,  e'
          differito al 1° gennaio 2020. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 460 dell'articolo 1 della
          citata legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «460. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei
          titoli abilitativi edilizi e delle  sanzioni  previste  dal
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  6  giugno  2001,   n.   380,   sono   destinati
          esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione
          e alla manutenzione ordinaria e straordinaria  delle  opere
          di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento  di
          complessi edilizi  compresi  nei  centri  storici  e  nelle
          periferie  degradate,  a   interventi   di   riuso   e   di
          rigenerazione, a interventi di demolizione  di  costruzioni
          abusive, all'acquisizione  e  alla  realizzazione  di  aree
          verdi destinate a uso pubblico, a interventi  di  tutela  e
          riqualificazione dell'ambiente e del  paesaggio,  anche  ai
          fini della prevenzione  e  della  mitigazione  del  rischio
          idrogeologico e sismico e della tutela  e  riqualificazione
          del patrimonio rurale pubblico, nonche' a interventi  volti
          a  favorire  l'insediamento  di  attivita'  di  agricoltura
          nell'ambito urbano e a spese  di  progettazione  per  opere
          pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020  le  risorse  non
          utilizzate  ai  sensi  del  primo  periodo  possono  essere
          altresi' utilizzate per promuovere  la  predisposizione  di
          programmi diretti al completamento delle  infrastrutture  e
          delle opere di urbanizzazione  primaria  e  secondaria  dei
          piani di  zona  esistenti,  fermo  restando  l'obbligo  dei
          comuni di porre in essere tutte  le  iniziative  necessarie
          per ottenere l'adempimento, anche  per  equivalente,  delle
          obbligazioni assunte  nelle  apposite  convenzioni  o  atti
          d'obbligo da parte degli operatori. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  12  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 12 (Piano nazionale per le citta'). - 1.  -  6.
          Omissis 
                7.  I  programmi   di   cui   all'articolo   18   del
          decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203,  per  i
          quali sia stato ratificato l'Accordo di programma entro  il
          31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma 2,  della
          legge 23 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati
          nell'ambito  della  medesima  regione  ovvero  in   regioni
          confinanti  ed  esclusivamente  nei  comuni  capoluogo   di
          provincia. E' esclusa, in ogni  caso,  la  possibilita'  di
          frazionare uno stesso programma costruttivo in piu' comuni.
          A tal fine il termine per  la  ratifica  degli  Accordi  di
          programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267, e' fissato al 31 dicembre 2022. 
                (Omissis).». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  15  del
          decreto legislativo 15  luglio  2015,  n.  112  (Attuazione
          della direttiva 2012/34/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno  spazio
          ferroviario europeo unico (Rifusione): 
                «Art. 15 (Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura
          ferroviaria nazionale e lo Stato). - 1. I rapporti  tra  il
          gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  e  lo
          Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da  uno
          o piu' contratti di programma.  I  contratti  di  programma
          sono stipulati per un periodo minimo di  cinque  anni,  nel
          rispetto dei  principi  e  parametri  fondamentali  di  cui
          all'allegato II del presente  decreto.  Le  condizioni  dei
          contratti di programma e la struttura dei pagamenti ai fini
          dell'erogazione di  fondi  al  gestore  dell'infrastruttura
          sono concordate in anticipo e coprono l'intera  durata  del
          contratto. Nelle more della stipula dei nuovi contratti  di
          programma per il periodo  2016-2020  e  sino  all'efficacia
          degli stessi,  il  contratto  di  programma  parte  servizi
          2012-2014, stipulato dal Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti con  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.,  e'
          prorogato, ai medesimi patti e  condizioni  gia'  previsti,
          per il periodo necessario alla stipula del nuovo  contratto
          e  comunque   non   oltre   il   31   dicembre   2016   con
          l'aggiornamento delle relative Tabelle. 
                2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          informa l'organismo di regolazione e, mediante  il  gestore
          dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta,  i
          richiedenti potenziali,  sul  contenuto  del  contratto  di
          programma, al fine di consentire agli stessi di  esprimersi
          al riguardo prima che esso sia sottoscritto, soprattutto in
          materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi
          urbani, nelle stazioni e nei collegamento con i  porti.  Il
          contratto di programma e' pubblicato entro  un  mese  dalla
          sua approvazione. 
                3. Nei contratti di programma di cui al comma  1,  e'
          disciplinata, nel rispetto degli articoli  93,  107  e  108
          TFUE, separatamente, la concessione  di  finanziamenti  per
          far fronte a nuovi investimenti ai fini  del  miglioramento
          della    qualita'    dei    servizi,     dello     sviluppo
          dell'infrastruttura stessa e del rispetto  dei  livelli  di
          sicurezza compatibili con l'evoluzione  tecnologica,  e  la
          concessione di finanziamenti  destinati  alla  manutenzione
          ordinaria e a quella straordinaria finalizzata  al  rinnovo
          dell'infrastruttura  ferroviaria.  Il  finanziamento   puo'
          essere assicurato con mezzi diversi dai contributi  statali
          diretti, incluso il finanziamento privato. 
                4. Nei contratti di programma  di  cui  al  comma  1,
          tenendo in debito  conto  la  necessita'  di  garantire  il
          conseguimento   di   elevati    livelli    di    sicurezza,
          l'effettuazione delle operazioni di  manutenzione,  nonche'
          il miglioramento della qualita' dell'infrastruttura  e  dei
          servizi  ad  essa  connessi,  sono  previsti  incentivi  al
          gestore    per    ridurre    i    costi    di     fornitura
          dell'infrastruttura e l'entita'  dei  diritti  di  accesso,
          fermo restando  il  rispetto  dell'equilibrio  economico  e
          finanziario di cui all'articolo 16. 
                5. Nell'ambito della politica generale di  Governo  e
          tenendo conto della Strategia di cui all'articolo 1,  comma
          7, e del finanziamento  erogato  di  cui  al  comma  1,  il
          gestore   dell'infrastruttura   ferroviaria    e'    tenuto
          all'elaborazione   ed   all'aggiornamento   di   un   piano
          commerciale comprendente i programmi di finanziamento e  di
          investimento,   da   trasmettere   al    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   ed   all'organismo   di
          regolazione. Il piano ha lo scopo di  garantire  l'uso,  la
          fornitura   e   lo   sviluppo   ottimali   ed    efficienti
          dell'infrastruttura,   assicurando    al    tempo    stesso
          l'equilibrio economico e finanziario e prevedendo  i  mezzi
          per conseguire tali obiettivi. 
                6. Il  gestore  dell'infrastruttura  assicura  che  i
          richiedenti  noti  e,  su  loro  richiesta,  i  richiedenti
          potenziali, abbiano accesso alle informazioni pertinenti  e
          la possibilita'  di  esprimersi  sul  contenuto  del  piano
          commerciale riguardo alle condizioni di accesso e di uso  e
          alla natura, fornitura e sviluppo dell'infrastruttura prima
          della   sua   approvazione    da    parte    del    gestore
          dell'infrastruttura.    A    tal    fine     il     gestore
          dell'infrastruttura pubblica, sul proprio sito internet, il
          piano  commerciale  tre  mesi  prima  della  sua  adozione,
          concedendo ai richiedenti trenta giorni  per  esprimere  un
          parere non vincolante sulle tematiche suddette. 
                7. Il gestore dell'infrastruttura  si  accerta  della
          coerenza tra le  disposizioni  del  contratto  e  il  piano
          commerciale. 
                8.  Il  gestore  dell'infrastruttura  entro  un  anno
          dall'entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,
          mette a punto e aggiorna annualmente un registro dei propri
          beni e dei beni della cui gestione e' responsabile, dandone
          adeguata informativa al Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti. Tale registro deve  essere  corredato  delle
          spese  dettagliate  per  il  rinnovo  e  il   potenziamento
          dell'infrastruttura  ferroviaria  e  viene  utilizzato  per
          valutare il finanziamento necessario alla loro  riparazione
          o sostituzione.».