Art. 14 
 
Proroga di termini in  materia  di  competenza  del  Ministero  degli
  affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono
incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2019. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 43. 
  3.  Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli   italiani
all'estero (COMITES)  e,  conseguentemente,  del  Consiglio  generale
degli  italiani  all'estero  (CGIE),  sono  rinviate  rispetto   alla
scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8  della  legge  23  ottobre
2003, n. 286,  ((e  dell'articolo  1)),  comma  323  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra  il  15
aprile e il 31 dicembre 2021. 
  ((4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n.  125,
le parole: «, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione»
sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022». 
  4-bis.  Al  fine  di   proseguire   gli   interventi   a   sostegno
all'internazionalizzazione  delle  imprese   e   dei   consorzi   per
l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' autorizzata la  spesa  di  700.000  euro  per
l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e
2022. All'onere derivante dal presente  comma  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione
della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo
1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e'  incrementata
di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati  con
le modalita' previste dal comma 588 dell'articolo  1  della  medesima
legge n. 232 del 2016. 
  4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  4-quinquies. Al  fine  di  garantire  la  tutela  dei  diritti  dei
lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276,  lettera
e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  le  parole:  «a  decorrere
dall'anno 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  l'anno  2019,
nonche' di euro 1.200.000 per l'anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a
decorrere dall'anno 2021». 
  4-sexies. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  4-quinquies,  pari  a
200.000 euro per l'anno 2020 e  a  400.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   primo   comma
          dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n. 394 (Provvedimenti per il  sostegno  delle  esportazioni
          italiane): 
                «Art. 2. E' istituito presso il Mediocredito centrale
          un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte di programmi  di  penetrazione  commerciale  di  cui
          all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
          227, in Paesi diversi da  quelli  delle  Comunita'  europee
          nonche' a fronte  di  attivita'  relative  alla  promozione
          commerciale all'estero del settore  turistico  al  fine  di
          acquisire i flussi turistici verso l'Italia. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
          23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei
          Comitati degli italiani all'estero): 
                «Art.  8  (Durata   in   carica   e   decadenza   dei
          componenti). - 1. I  componenti  del  Comitato  restano  in
          carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un  periodo
          massimo di due mandati consecutivi. 
                2. Qualora l'elezione dei componenti di  un  Comitato
          sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi  tali  che  la
          scadenza  del  mandato  non  coincide  con   quella   della
          generalita' dei Comitati,  la  durata  in  carica  di  tali
          componenti non puo' protrarsi oltre il limite previsto  per
          la generalita' dei Comitati. 
                3.   Con   decreto   dell'autorita'   consolare,   su
          indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti,
          dimissionari  o  decaduti  sono  sostituiti  con  i   primi
          candidati non  eletti  della  lista  cui  appartengono.  La
          mancata partecipazione immotivata ai  lavori  del  Comitato
          per tre sedute  consecutive  comporta  la  decadenza  dalla
          carica. E', altresi', motivo di decadenza dalla  carica  di
          membro del Comitato il trasferimento della residenza  dalla
          circoscrizione consolare in cui era stato eletto. 
                4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce
          a  meno  della  meta',  esso  e'   sciolto   dall'autorita'
          consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro  sei
          mesi dalla  data  di  scioglimento.  L'autorita'  consolare
          propone, altresi', lo scioglimento del Comitato quando esso
          rinvia cinque sedute consecutive per  mancanza  del  numero
          legale, oppure quando, per gravi motivi o  per  sostanziale
          modifica della circoscrizione, non e' in grado di garantire
          un regolare espletamento delle  sue  funzioni.  Sulla  base
          della proposta dell'autorita' consolare, il Ministro  degli
          affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani
          nel mondo, sentito il  comitato  di  presidenza  del  CGIE,
          dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 323 dell'articolo
          1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015): 
                «323. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati  degli
          italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre  2003,  n.
          286, sono rinviate al 17 aprile 2015.  Il  termine  per  la
          presentazione  della  domanda  di   iscrizione   all'elenco
          elettorale  di  cui  all'articolo  1,  comma   2-bis,   del
          decreto-legge  30  maggio  2012,  n.  67,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  luglio  2012,  n.  118,  e'
          prorogato  al   18   marzo   2015.   All'attuazione   delle
          disposizioni di cui  al  primo  e  al  secondo  periodo  si
          provvede con gli stanziamenti  disponibili  a  legislazione
          vigente. Le somme non impegnate entro il 31  dicembre  2014
          possono essere impegnate nell'esercizio  finanziario  2015.
          Alla compensazione degli effetti finanziari  sui  saldi  di
          finanza pubblica di cui  al  quarto  periodo  del  presente
          comma, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015,  si  provvede
          mediante  corrispondente  utilizzo   del   Fondo   per   la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  19  della  legge  11
          agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
          internazionale  per  lo  sviluppo),  come  modificato   dal
          presente articolo e  dall'articolo  27-bis  della  presente
          legge: 
                «Art. 19  (Personale  dell'Agenzia  italiana  per  la
          cooperazione  allo  sviluppo).  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          delegato per la pubblica amministrazione, da emanare  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  su  proposta  del  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'  determinata
          la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite  massimo  di
          duecentoquaranta unita'. 
                2.  Alla  copertura  dell'organico  dell'Agenzia   si
          provvede: 
                  a)   mediante   l'inquadramento    del    personale
          attualmente in servizio in posizione  di  comando  o  fuori
          ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo
          sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per  il
          transito  alle  dipendenze  dell'Agenzia  e  previo  parere
          favorevole dell'amministrazione  di  appartenenza,  nonche'
          del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare; 
                  b) mediante l'inquadramento di non  oltre  quaranta
          dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari
          esteri,  che  optino  per  il  transito   alle   dipendenze
          dell'Agenzia; 
                  c) mediante le procedure di  mobilita'  di  cui  al
          capo III del titolo II del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, ricorrendo  prioritariamente  alle  eccedenze
          determinatesi a seguito  delle  riduzioni  delle  dotazioni
          organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135; 
                  d)  a  regime,  mediante  le  ordinarie  forme   di
          procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle
          facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 
                3. Al  momento  dell'adozione  dei  provvedimenti  di
          inquadramento  del  personale  di  cui  al  comma  2,  sono
          corrispondentemente ridotte le  dotazioni  organiche  delle
          amministrazioni  e  degli  enti   di   provenienza   e   le
          corrispondenti   risorse   finanziarie   sono    trasferite
          all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni  organiche
          non possono essere reintegrate.  Il  personale  interessato
          mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza. 
                4. Al  personale  dell'Agenzia  si  applicano,  salva
          diversa disposizione recata dal presente provvedimento,  le
          disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          ed  il  contratto   collettivo   nazionale   del   comparto
          Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1,
          lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n.  49,  in
          servizio alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, si  applica  l'articolo  32,  commi  4  e  5,  della
          presente legge. 
                5.  Nei  limiti  delle  disponibilita'  del   proprio
          organico e fino al 31 dicembre  2022  anche  in  deroga  ai
          limiti  temporali  previsti  dalle   vigenti   disposizioni
          normative  o  contrattuali,  l'Agenzia  puo'  avvalersi  di
          personale proveniente da altre  amministrazioni  pubbliche,
          collocato in posizione di comando, al quale si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997, n. 127. 
                5-bis. Nelle  sedi  dell'Agenzia  all'estero  possono
          essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di
          cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di  cui  al
          comma 2 del presente articolo e all'articolo 32,  comma  4,
          primo periodo. Tale contingente puo' essere aumentato  fino
          a novanta unita',  nel  limite  delle  risorse  finanziarie
          effettivamente  disponibili   nell'ambito   delle   risorse
          assegnate. 
                6. La  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  con  il
          personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia  opera
          nel  limite  di   un   contingente   complessivo   pari   a
          centocinquanta unita', in aggiunta alla dotazione  organica
          di cui al comma 1 del presente articolo, e' armonizzata con
          le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18. E'  fatto  divieto  di  applicare  l'articolo  160  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18, e, in caso di  chiusura  o  soppressione  di  una  sede
          all'estero di cui all'articolo 17, comma 7, della  presente
          legge, i contratti di lavoro con il  personale  di  cui  al
          presente  comma,  che   devono   obbligatoriamente   essere
          stipulati prevedendo una  condizione  risolutiva  espressa,
          sono risolti di diritto. 
                7.  Dall'attuazione  del  presente  articolo,   fatta
          eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell'articolo  33,
          comma 2, non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico   della   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
          interessate provvedono  nel  limite  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente." 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 42 del citato
          decreto-legge   n.   83   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
                «Art. 42 (Sostegno  all'internazionalizzazione  delle
          imprese e  consorzi  per  l'internazionalizzazione).  -  1.
          All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: 
                  a) al comma 2, lettera c) le parole «individuati  e
          definiti   dal   Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione economica» sono soppresse; 
                  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                    «3. Con decreto di natura non  regolamentare  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  sono  determinati   i
          termini, le modalita' e le condizioni degli interventi,  le
          attivita' e  gli  obblighi  del  gestore,  le  funzioni  di
          controllo nonche' la composizione e i compiti del  Comitato
          per l'amministrazione del fondo di cui  al  comma  4.  Sino
          alla emanazione del decreto restano in vigore i  criteri  e
          le procedure attualmente vigenti». 
                  c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                    «4. Per le finalita' dei  commi  precedenti  sono
          utilizzate le disponibilita'  del  Fondo  rotativo  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio  1981,
          n. 251,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          luglio 1981, n. 394 con le  stesse  modalita'  di  utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo   rotativo,   con   riserva   di
          destinazione alle piccole  e  medie  imprese  pari  al  70%
          annuo.». 
                2. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  32,
          comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  il  riparto
          delle risorse iscritte  nel  capitolo  2501  del  Ministero
          dello Sviluppo economico per il  contributo  in  favore  di
          istituti,     enti,     associazioni,     consorzi      per
          l'internazionalizzazione e di Camere di commercio  italiane
          all'estero, di cui alla legge 1° luglio 1970, n.  518,  per
          lo svolgimento di  specifiche  attivita'  promozionali,  di
          rilievo  nazionale,  per   l'internazionalizzazione   delle
          piccole e medie imprese,  e'  effettuato  con  decreto  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze. La relazione sulla
          realizzazione delle attivita'  promozionali  effettuate  in
          ciascun anno viene trasmessa  alle  competenti  Commissioni
          Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
                3. I consorzi per l'internazionalizzazione hanno  per
          oggetto la diffusione internazionale  dei  prodotti  e  dei
          servizi delle piccole e medie imprese nonche'  il  supporto
          alla loro presenza nei mercati esteri anche  attraverso  la
          collaborazione e il partenariato con imprese estere. 
                4.    Nelle    attivita'     dei     consorzi     per
          l'internazionalizzazione   funzionali   al   raggiungimento
          dell'oggetto  sono   ricomprese   le   attivita'   relative
          all'importazione   di   materie   prime   e   di   prodotti
          semilavorati,    alla    formazione    specialistica    per
          l'internazionalizzazione,  alla  qualita',  alla  tutela  e
          all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati
          nei   mercati   esteri,   anche   attraverso   marchi    in
          contitolarita' o collettivi. 
                5.  I  consorzi  per  l'internazionalizzazione   sono
          costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612  e  seguenti
          del codice civile o  in  forma  di  societa'  consortile  o
          cooperativa  da  piccole  e  medie   imprese   industriali,
          artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole
          e  ittiche  aventi  sede  in  Italia;   possono,   inoltre,
          partecipare  anche  imprese  del  settore  commerciale.  E'
          altresi' ammessa  la  partecipazione  di  enti  pubblici  e
          privati, di banche  e  di  imprese  di  grandi  dimensioni,
          purche' non fruiscano dei contributi previsti dal comma  6.
          La  nomina  della  maggioranza  degli  amministratori   dei
          consorzi per l'internazionalizzazione spetta in  ogni  caso
          alle piccole e medie imprese consorziate,  a  favore  delle
          quali  i  consorzi  svolgono  in  via  prevalente  la  loro
          attivita'. 
                6.  Ai  consorzi  per  l'internazionalizzazione  sono
          concessi contributi per la copertura di non piu' del 50 per
          cento delle spese da essi  sostenute  per  l'esecuzione  di
          progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare  anche
          attraverso contratti di rete con piccole  e  medie  imprese
          non  consorziate.   I   progetti   possono   avere   durata
          pluriennale,  con  ripartizione  delle  spese  per  singole
          annualita'. Ai contributi si  applica,  con  riguardo  alle
          imprese consorziate ed alle piccole  e  medie  imprese  non
          consorziate  rientranti  in  un  contratto  di   rete,   il
          regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15
          dicembre 2006 e successive  modificazioni,  in  materia  di
          aiuti de minimis, fatta salva l'applicazione di regimi piu'
          favorevoli. Nel caso in cui al progetto partecipino imprese
          agricole o ittiche, ai fini  del  contributo  si  applicano
          rispettivamente,  nell'ambito  del  plafond  nazionale,  il
          regolamento (CE) n. 1535/2007  della  Commissione,  del  20
          dicembre 2007, e il  regolamento  (CE)  n.  875/2007  della
          Commissione,  del  24  luglio  2007,  che  disciplinano  le
          sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis
          in favore delle imprese attive  nella  produzione  primaria
          dei prodotti di cui all'allegato I annesso al Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. I contributi di  cui  al
          presente comma sono concessi nell'ambito delle  risorse  di
          bilancio disponibili allo scopo finalizzate  ai  sensi  del
          comma 2.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,   sono   stabiliti   i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione dei contributi di cui al presente comma. 
                7.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  le  somme
          accantonate nelle riserve costituenti il  patrimonio  netto
          dei consorzi per l'internazionalizzazione  concorrono  alla
          formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva  e'
          utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle  perdite
          o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
          I servizi resi da  detti  consorzi  alle  piccole  e  medie
          imprese consorziate costituiscono servizi internazionali  o
          connessi agli scambi internazionali ai sensi  dell'articolo
          9 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
          n.  633.  Ai  consorzi  per   l'internazionalizzazione   si
          applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi  34,  35,
          36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito
          con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
                7-bis.  Al  comma  2  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo  27  marzo   2006,   n.   161,   e   successive
          modificazioni, le parole: «, nei  quattro  anni  successivi
          alle date ivi previste,» sono soppresse." 
              Il testo del comma 200  dell'articolo  1  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n.  190  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1. 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  587  e  588
          dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016: 
                «587. E' istituito, nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, un fondo da  ripartire  con  una  dotazione
          finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno  2017,  di  30
          milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della
          promozione  della   cultura   e   della   lingua   italiane
          all'estero. 
                588. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,  sono
          individuati gli interventi da finanziare con  il  fondo  di
          cui al comma 587.». 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  152  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): 
                «Art. 152 (Contingente e durata del contratto). -  Le
          rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di  prima
          categoria  e  gli  istituti  italiani  di  cultura  possono
          assumere personale a contratto per le proprie  esigenze  di
          servizio,   previa   autorizzazione    dell'Amministrazione
          centrale, nel limite di un contingente complessivo  pari  a
          2.920  unita'.  Gli  impiegati  a  contratto  svolgono   le
          mansioni previste nei contratti individuali,  tenuto  conto
          dell'organizzazione  del  lavoro  esistente  negli   uffici
          all'estero. 
                Il contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a  tempo
          indeterminato, con un periodo di prova di nove  mesi,  alla
          scadenza del quale, sulla base di una  relazione  del  capo
          dell'ufficio, si provvede  a  disporre  la  conferma  o  la
          risoluzione del contratto. 
                Il contingente di cui al primo comma  e'  comprensivo
          di  quello  di  cui   all'articolo   14,   comma   1,   del
          decreto-legge 17 febbraio  2017,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.». 
              Si riporta il testo del comma 276 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  205  del  2017,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «276.  A  favore  degli  italiani  nel  mondo  e  per
          rafforzare  gli   interessi   italiani   all'estero,   sono
          autorizzati i seguenti interventi: 
                  a) la spesa  di  2  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2018, per la promozione della  lingua  e  cultura
          italiane  all'estero,  con   particolare   riferimento   al
          sostegno degli enti gestori di corsi di  lingua  e  cultura
          italiane all'estero; 
                  b) la spesa  di  200.000  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua
          italiana  presso  istituzioni  universitarie   estere,   da
          conferire  in  via  preferenziale  a  personale  che  abbia
          conseguito un dottorato di ricerca; 
                  c) la spesa di 400.000  euro  per  l'anno  2018,  a
          favore del Consiglio generale  degli  italiani  all'estero.
          All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          giugno 2014, n. 89, la lettera e) e' abrogata; 
                  d) la spesa di un milione di euro per l'anno  2018,
          a favore dei Comitati degli italiani all'estero; 
                  e) la spesa di 600.000 euro per l'anno  2018  e  di
          euro 1.000.000 annui  per  l'anno  2019,  nonche'  di  euro
          1.200.000 per l'anno 2020  e  di  euro  1.400.000  annui  a
          decorrere dall'anno 2021, per adeguare le retribuzioni  del
          personale  di  cui  all'articolo  152   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  ai
          parametri  di  riferimento  di  cui  all'articolo  157  del
          medesimo decreto; 
                  f) la spesa di 400.000 euro a  decorrere  dall'anno
          2018, a favore delle agenzie di  stampa  specializzate  per
          gli italiani all'estero che abbiano  svolto  tale  servizio
          per il Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione
          internazionale da almeno cinque anni; 
                  g) la spesa di un milione di euro per l'anno  2018,
          a integrazione della dotazione finanziaria  per  contributi
          diretti in favore della stampa italiana all'estero  di  cui
          all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio  2012,
          n. 103; 
                  h) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018,
          di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di  2  milioni  di
          euro per l'anno 2020 a favore  delle  camere  di  commercio
          italiane all'estero; 
                  i) la spesa di un milione di euro per l'anno  2018,
          ad integrazione delle misure in  corso  di  applicazione  a
          sostegno  della   particolare   condizione   di   emergenza
          riguardante  gli  italiani  residenti  in  Venezuela,   con
          particolare considerazione per quelli esposti a  situazioni
          di disagio sociale; 
                  l) la spesa di 272.000 euro per l'anno  2018  e  di
          22.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019  per  la
          ristrutturazione,  la  manutenzione  e  la  guardiania  del
          cimitero italiano di Hammangi nella citta'  di  Tripoli  in
          Libia.».