Art. 15 Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018,)) e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019)), puo' essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalita' previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonche' dimostrazione della disponibilita' di risorse sulla contabilita' speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attivita'. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»; b) al comma 2, le parole «e di euro 10.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»; c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» e al secondo periodo le parole «e di euro 500.000 per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»; d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020». 4. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la parola «dodici» e' sostituita dalla seguente: «diciannove». 5. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020». ((5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».)) 6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuita' delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione. ((7. Al fine di assicurare la continuita' del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticita' trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; b) quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 7-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 7-ter. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, e' prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'autorita' competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga. 7-quater. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 aprile 2022». 7-quinquies. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019». 7-sexies. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): «Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attivita' di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile per non piu' di ulteriori 12 mesi. 4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo. 5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. 7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile. 8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile. 9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b)." Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali). - 1. Per far fronte alle necessita' conseguenti all'evento, la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Citta' metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le societa' controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonche' la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, complessivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unita' di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 300 unita', in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti ivi indicati possono provvedere con risorse proprie disponibili, d'intesa con il Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede altresi' con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1, delle unita' di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale per l'emergenza. 3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita', anche semplificati. 3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata ad assumere, per gli anni 2018, 2019 e 2020, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unita' di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorita' medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020. 4. La contabilita' speciale di cui all'ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018, e' integrata di 9 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. 4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalita' di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attivita' di recupero dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento.». Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla presente legge: «Art. 4-ter (Sostegno al reddito dei lavoratori). - 1. E' concessa, ai sensi del comma 3, un'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di diciannove mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della citta' metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 (Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), come modificato dalla presente legge: «Art. 1-septies (Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi). - 1. Tenuto conto delle oggettive difficolta', anche sul piano probatorio, della ricostruzione delle realta' economiche a distanza di anni dall'evento sismico, sotto il profilo sia del danno emergente che del lucro cessante, i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2020.». Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali). - (Omissis). 9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalita' degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2021 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012): «Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni). - (Omissis). 3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e' disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dall'articolo 33 della presente legge: «Art. 5 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilita'). - 1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, idonee misure a sostegno del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilita' cittadina e regionale, sono stanziate a favore della Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019 da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticita' trasportistiche conseguenti all'evento, per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale gia' attivati nonche' per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalita' di trasporto nel territorio della citta' metropolitana di Genova. Al riparto delle risorse tra le suddette finalita' provvede la Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 500.000 per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 45 e quanto a euro 23 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticita' trasportistiche conseguenti all'evento, sono attribuite alla Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella citta' metropolitana di Genova, con priorita' per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 5-quinquies del citato decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55: «Art. 5-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture). - (Omissis). 3. Per le convenzioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: «Art. 8 (Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento). - 1. Nel territorio della Citta' metropolitana di Genova e' istituita una zona franca urbana il cui ambito territoriale e' definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attivita' nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attivita' d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attivita' economica; d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della zona franca. 3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo. 4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle imprese che avviano la propria attivita' all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attivita'. 5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 45. 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.". Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), come modificato dalla presente legge: «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonche' sospensione di termini amministrativi). - (Omissis). 7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2021, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalita' disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. (Omissis).». Il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 recante "Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2006, n. 27. Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come modificato dalla presente legge: «Art. 17-bis (Sospensione di termini in materia di sanita'). - 1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis, non si applicano, fino al 30 aprile 2022, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al decreto del Ministro della salute 29 luglio 2015.» Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 23 del citato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge: «Art. 23 (Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). - (Omissis). 1-bis. Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 entro il 31 luglio 2019, onde attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 897 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' assegnato un contributo di euro 5 milioni. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza stato-citta' e autonomie locali." Si riporta il testo dei commi 7 e 13-ter dell'articolo 28 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge: «Art. 28 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici). - (Omissis). 7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2020, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2020, e possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2020 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento. (Omissis). 13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, fino al 31 dicembre 2020, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Omissis).».