((Art. 15-ter 
 
Proroga della durata della contabilita' speciale n.  2854  aperta  ai
  sensi dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
  civile n. 44 del 29 gennaio 2013 
 
  1. La durata della contabilita' speciale n. 2854, gia' intestata al
dirigente  generale  del  dipartimento  dell'acqua  e   dei   rifiuti
dell'assessorato regionale dell'energia e  dei  servizi  di  pubblica
utilita' della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma  6,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
44 del 29 gennaio 2013, e' prorogata fino al 30 giugno  2020  per  il
proseguimento  degli  interventi  necessari  al   superamento   della
situazione  di  criticita'  in  materia  di  bonifica  e  risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche'
in materia di tutela delle acque superficiali  e  sotterranee  e  dei
cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana. 
  2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma  1,
le eventuali somme residue giacenti sulla  contabilita'  speciale  n.
2854  sono  versate  al  bilancio  della  Regione  siciliana  per  il
completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1. 
  3. L'utilizzo delle risorse della contabilita' speciale di  cui  al
comma 2, gia' trasferite dal Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di
programma, e' subordinato alla sottoscrizione di uno o  piu'  accordi
di programma tra il medesimo Ministero e  la  Regione  siciliana,  da
stipulare entro il 31 dicembre 2020. 
  4. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  3,  all'esito  del
completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse
residue, diverse da quelle di  provenienza  regionale,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al Fondo per le emergenze nazionali  previsto  dall'articolo  44  del
codice della protezione civile,  di  cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 1
          dell'ordinanza del Capo del dipartimento  della  Protezione
          civile n. 44 del 29 gennaio 2013 (Ordinanza  di  protezione
          civile per favorire e regolare il  subentro  della  Regione
          Siciliana  nelle  iniziative  finalizzate   al   definitivo
          superamento della situazione di criticita'  in  materia  di
          bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde  e
          dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle
          acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione
          nella Regione Siciliana): 
                «6.  Al  fine  di  consentire  l'espletamento   delle
          iniziative di cui alla presente ordinanza, ivi compresa  la
          copertura     finanziaria     degli     oneri     derivanti
          dall'avvalimento del personale di cui  al  comma  5,  primo
          periodo, il Dirigente Generale del Dipartimento  dell'Acqua
          e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei
          servizi   di   pubblica   utilita'   provvede,   fino    al
          completamento degli interventi di cui al comma  2  e  delle
          procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le
          risorse disponibili sulla contabilita'  speciale  n.  2854,
          che viene allo stesso intestata per dodici mesi  decorrenti
          dalla data di pubblicazione della presente ordinanza  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il  Dirigente
          Generale  del  Dipartimento  dell'Acqua   e   dei   Rifiuti
          dell'Assessorato regionale dell'energia e  dei  servizi  di
          pubblica utilita' provvede ad inviare al Dipartimento della
          protezione  civile  una  dettagliata  relazione  semestrale
          sullo stato di avanzamento  delle  attivita'  condotte  per
          l'attuazione  degli  interventi  di   cui   alla   presente
          ordinanza, con relativo quadro economico.». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  44  del
          decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1  (Codice  della
          protezione civile): 
                «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
                2.  Sul  conto  finanziario  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  al  termine  di  ciascun   anno,
          dovranno essere  evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli
          utilizzi  delle  risorse  finanziarie  del  "Fondo  per  le
          emergenze nazionali".».