Art. 2 
 
Misure  urgenti  per  assicurare  la   continuita'   delle   funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante  per
                  la protezione dei dati personali 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020». 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le
parole «entro il 31 dicembre 2019» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 31 marzo 2020». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  7  del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132
          (Disposizioni urgenti per il trasferimento  di  funzioni  e
          per la riorganizzazione dei  Ministeri  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  e   dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca,   nonche'   per   la
          rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
          e delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia  di
          qualifiche dei dirigenti e di  tabella  delle  retribuzioni
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          per la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
          garanzie  nelle  comunicazioni),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 7 (Misure urgenti per assicurare la continuita'
          delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le   garanzie   nelle
          comunicazioni). - 1.  Il  Presidente  e  i  componenti  del
          Consiglio   dell'Autorita'   per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge  31  luglio
          1997, n. 249, in carica alla data del  19  settembre  2019,
          continuano a esercitare le proprie funzioni,  limitatamente
          agli  atti  di  ordinaria  amministrazione   e   a   quelli
          indifferibili e urgenti, fino  all'insediamento  del  nuovo
          Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 marzo 2020.» 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  7  agosto  2019,  n.  75,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n.  107  (Misure
          urgenti per assicurare la continuita'  delle  funzioni  del
          Collegio del Garante per la protezione dei dati personali),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. -  1.  Il  Presidente  e  i  componenti  del
          Collegio del Garante per la protezione dei dati  personali,
          di cui all'articolo 153 del decreto legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, e successive modificazioni, eletti dal Senato
          della  Repubblica  e  dalla  Camera  dei   deputati   nelle
          rispettive  sedute  del  6  giugno   2012,   continuano   a
          esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti  di
          ordinaria  amministrazione  e  a  quelli  indifferibili   e
          urgenti,  fino  all'insediamento  del  nuovo  Collegio   e,
          comunque, entro il 31 marzo 2020.»