Art. 3 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno 1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la parola «penale» sono aggiunte le seguenti: «e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»; b) le parole «fino al 30 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»; c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2020». 3. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «Fino al 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021». 4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020». ((5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche' nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, e' prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2020».))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 4-quater dell'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati). - 1. - 4-ter. (Omissis) 4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2020. (Omissis).» Si riporta il testo del comma 594 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: «594. I termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonche' i termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre 2020. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2020, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo e' quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.» Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa). - 1. - 2. (Omissis) 2-bis. Fino al 31 gennaio 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica di matrice internazionale. (Omissis).» Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria). - 1. - 4. (Omissis) 5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 30 giugno 2020 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. (Omissis).» Si riporta il testo del comma 1122 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: «1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020; c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto alla pirateria, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: « per l'anno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018 »; e) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; f) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, le parole: « un anno dalla data della sua entrata in funzione » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2018 »; g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018 »; i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, cosi' come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche' nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, e' prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2020. (Omissis).»