Art. 4 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 settembre 2018  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019» sono sostituite
dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»; 
  b) al comma 3, la  parola  «2018»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«2019». 
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «2018,  2019  e
2020». 
  3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo  2018,
n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2020». 
  ((3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo
13,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
e' prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure  di
cui al primo, terzo e quarto  periodo  del  presente  comma,  possono
essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel  Fondo
istituito ai sensi  dell'articolo  32-ter.1  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  ferme  restando  le
prioritarie finalita' ivi previste. In relazione a quanto previsto al
secondo periodo del presente comma, la  CONSOB  puo'  esercitare  gli
ulteriori poteri previsti dall'articolo 36,  comma  2-terdecies,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle  iniziative
di chiunque nel  territorio  della  Repubblica,  attraverso  le  reti
telematiche o di  telecomunicazione:  a)offra  al  pubblico  prodotti
finanziari in difetto del prescritto prospetto; b)  diffonda  annunci
pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di  prodotti  finanziari
diversi   dagli   strumenti   finanziari   comunitari   prima   della
pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che  la  CONSOB
puo' adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo  unico
di cui al decreto  legislativo  n.  58  del  1998  devono  intendersi
comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri  previsti  dal
menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del  decreto-legge  n.  34
del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019. 
  3-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo  periodo,
della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e'  prorogato  di  ulteriori
ventiquattro mesi. 
  3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto  l'abrogazione
disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,
n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale  sulla
pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la  tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui  rispettivamente
ai capi I e II del decreto legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,
nonche' il canone per l'installazione dei  mezzi  pubblicitari  e  il
canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  di   cui
rispettivamente agli articoli 62 e  63  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446. 
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «,
2019, 2020, 2021 e 2022». 
  3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  1,
comma 659,  lettera  b),  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
relativamente ai sigari, e' differita al 1° gennaio 2021. 
  3-septies. Non si fa  luogo  al  rimborso  dell'accisa  sui  sigari
versata in applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  ed  e'
dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate  dal
1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto secondo  l'aliquota  prevista  dalle
predette disposizioni. 
  3-octies. All'onere derivante dalla disposizione di  cui  al  comma
3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
2014, n. 80, e' sostituito dai seguenti: 
  «2-bis.  L'aliquota  prevista  all'articolo  3,  comma  2,   quarto
periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  si  applica
anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali  sia
stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo  stato  di
emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi  previsti
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24  febbraio  1992,
n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica  esclusivamente  ai
contratti di  locazione  stipulati  nei  comuni  di  cui  al  periodo
precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. 
  2-bis.1.  L'aliquota  prevista  all'articolo  3,  comma  2,  quarto
periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  si  applica
anche  ai  contratti  di  locazione  stipulati  nei  comuni  di   cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
in cui sia stata individuata  da  un'ordinanza  sindacale  una  "zona
rossa"». 
  3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma
3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni
di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6-bis   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6-bis (Assunzioni di personale presso l'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli). - 1. Al fine di preservare la
          capacita' ricettiva del bacino portuale e  aeroportuale  di
          Genova e di  ottimizzare  i  relativi  flussi  veicolari  e
          logistici,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli   e'
          autorizzata ad assumere con contratti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, nel  corso  dell'anno  2020,  40  unita'  di
          personale da  inquadrare  nella  prima  fascia  retributiva
          della terza area e 20 unita'  di  personale  da  inquadrare
          nella terza  fascia  retributiva  della  seconda  area,  da
          adibire ad attivita' di controllo,  anche  per  consentire,
          ove occorra, l'estensione  dell'orario  di  apertura  degli
          uffici doganali ai sensi del comma 4. 
                2. Le assunzioni di cui al comma  1  sono  effettuate
          attingendo dalle  graduatorie  vigenti  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei  monopoli  e  di  altre  amministrazioni,  per
          profili   professionali   compatibili   con   le   esigenze
          dell'Agenzia medesima. Qualora nelle  suddette  graduatorie
          non risulti individuabile personale  compatibile  con  tali
          esigenze, l'Agenzia puo'  procedere  all'assunzione  previa
          selezione pubblica, per titoli  ed  esami,  sulla  base  di
          criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita',  anche
          semplificati, anche  in  deroga  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e  dall'articolo  4,   comma   3-quinquies,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
                3. Le assunzioni di cui al comma  1  sono  effettuate
          dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  a  valere  sulle
          ordinarie capacita' assunzionali connesse  alle  cessazioni
          registrate nell'anno 2019. L'Agenzia, entro  trenta  giorni
          dall'assunzione del personale di cui al comma 1,  trasmette
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della funzione pubblica  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato i dati concernenti il personale  assunto  e  la
          spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. 
                4.  Per  lo  svolgimento  dei   controlli   e   delle
          formalita' inerenti alle merci  che  circolano  nel  bacino
          portuale  e  aeroportuale  genovese,  e'   consentita,   su
          richiesta dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure
          occidentale, previa approvazione del  competente  direttore
          regionale  delle  dogane  e  dei   monopoli,   l'estensione
          dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali  in
          deroga a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  8  novembre  1990,  n.   374.   Dalle
          disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  3  del
          citato  decreto-legge  n.  95  del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico  e
          riduzione  dei  costi  per  locazioni  passive).  -  1.  In
          considerazione   dell'eccezionalita'    della    situazione
          economica e tenuto  conto  delle  esigenze  prioritarie  di
          raggiungimento degli obiettivi di contenimento della  spesa
          pubblica, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente provvedimento, per  gli  anni  2012,  2013,  2014,
          2015,  2016,  2017,  2018,  2019  e  2020,  l'aggiornamento
          relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla
          normativa vigente non si applica  al  canone  dovuto  dalle
          amministrazioni inserite nel  conto  economico  consolidato
          della   pubblica    amministrazione,    come    individuate
          dall'Istituto   nazionale   di    statistica    ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, nonche' dalle Autorita' indipendenti  ivi  inclusa  la
          Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  (Consob)
          per  l'utilizzo  in  locazione  passiva  di  immobili   per
          finalita' istituzionali. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 16  marzo  2018,  n.  29  (Disposizioni
          integrative e correttive al decreto legislativo  12  maggio
          2016, n. 93,  recante  riordino  della  disciplina  per  la
          gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
          bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1,
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Riforma  dei  controlli   di   regolarita'
          amministrativa e contabile). - 1. (Omissis) 
                2. In sede di prima applicazione  della  disposizione
          prevista  dall'articolo  11,  comma  3-ter,   del   decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n.  123,  come  introdotto  dal
          presente decreto, la rendicontazione  dettagliata  relativa
          all'anno 2017 e' presentata entro il 31 dicembre 2019 e  il
          relativo termine di controllo e' fissato al 30 giugno 2020. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma  5-bis  dell'articolo  13
          del  citato  decreto-legge  30  dicembre  2016,   n.   244,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2017, n. 19: 
                «Art. 13 (Proroga di termini in materia  economica  e
          finanziaria). - 1. - 5. (Omissis) 
                5-bis. La possibilita' di adottare le misure  di  cui
          all'articolo 34, comma 57,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, con esclusione della  facolta',  ivi
          prevista, di cui  all'articolo  2,  comma  4-undecies,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,  puo'
          essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo dell'articolo 32-ter.1 del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52): 
                «Art. 32-ter.1 (Fondo per  la  tutela  stragiudiziale
          dei risparmiatori e degli investitori). -  1.  Al  fine  di
          agevolare l'accesso dei risparmiatori e  degli  investitori
          alla piu'  ampia  tutela  nell'ambito  delle  procedure  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   di   cui
          all'articolo 32-ter, la Consob istituisce presso il proprio
          bilancio  il  Fondo  per  la  tutela   stragiudiziale   dei
          risparmiatori e degli investitori,  di  seguito  denominato
          "Fondo". Il Fondo e' destinato a garantire ai risparmiatori
          e agli investitori, diversi dai  clienti  professionali  di
          cui all'articolo  6,  commi  2-quinquies  e  2-sexies,  del
          presente decreto, nei limiti delle disponibilita' del Fondo
          medesimo,  la  gratuita'  dell'accesso  alla  procedura  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   di   cui
          all'articolo 32-ter del presente decreto, mediante  esonero
          dal versamento della relativa quota  concernente  le  spese
          amministrative per l'avvio della  procedura,  nonche',  per
          l'eventuale  parte  residua,  a  consentire  l'adozione  di
          ulteriori  misure  a  favore  dei  risparmiatori  e   degli
          investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla
          tematica dell'educazione finanziaria. 
                2. Il Fondo e' finanziato  con  il  versamento  della
          meta'   degli   importi   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie riscosse  per  la  violazione  delle  norme  che
          disciplinano le attivita' di cui alla parte II del presente
          decreto, nonche',  nel  limite  di  250.000  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016, con le  risorse  iscritte  in  un
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze in  relazione  ai  versamenti
          effettuati all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  il
          pagamento della tassa sulle concessioni governative di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo  31,
          comma  4,  del  presente  decreto.  L'impiego  delle  somme
          affluite al Fondo, con  riguardo  a  quelle  relative  alla
          violazione delle norme che disciplinano le attivita' di cui
          alla  parte  II  del  presente  decreto,  e'   condizionato
          all'accertamento, con sentenza passata in giudicato  o  con
          lodo  arbitrale  non  piu'  impugnabile,  della  violazione
          sanzionata. Nel caso di incapienza del  Fondo  resta  fermo
          quanto  previsto  dal  comma  3  dell'articolo  32-ter  del
          presente decreto. La Consob  adotta  le  occorrenti  misure
          affinche'  gli  importi   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie di  cui  al  primo  periodo  affluiscano,  nella
          misura spettante, contestualmente al  versamento  da  parte
          del soggetto  obbligato,  direttamente  al  bilancio  della
          Consob, per essere destinate al Fondo.» 
              Si riporta il testo del comma 2-terdecies dell'articolo
          36  del  citato  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58: 
                «Art.  36  (Banche  popolari   e   Fondo   indennizzo
          risparmiatori). - 1. - 2-duodecies. (Omissis) 
                2-terdecies.  La  CONSOB  ordina  ai   fornitori   di
          connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre
          reti telematiche o di telecomunicazione, o  agli  operatori
          che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
          telecomunicazione,  la  rimozione   delle   iniziative   di
          chiunque nel territorio  della  Repubblica,  attraverso  le
          reti telematiche o di  telecomunicazione,  offre  o  svolge
          servizi  o  attivita'   di   investimento   senza   esservi
          abilitato. I destinatari degli ordini comunicati  ai  sensi
          del   primo   periodo   hanno    l'obbligo    di    inibire
          l'utilizzazione delle reti delle quali sono  gestori  o  in
          relazione alle quali forniscono  servizi.  La  CONSOB  puo'
          stabilire con regolamento le modalita' e  i  termini  degli
          adempimenti previsti dal presente comma.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 7-quater  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998: 
                «Art. 7-quater (Poteri ingiuntivi  nei  confronti  di
          intermediari UE). - 1. In caso di violazione  da  parte  di
          imprese di investimento UE con  succursale  in  Italia,  di
          societa' di gestione UE, di GEFIA UE e non  UE  autorizzati
          in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche UE  con
          succursale in Italia e  di  societa'  finanziarie  previste
          dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario,  di  obblighi
          derivanti  da  disposizioni  dell'ordinamento  italiano   e
          dell'Unione europea  loro  applicabili  nelle  materie  del
          presente  decreto,  la  Banca   d'Italia   o   la   Consob,
          nell'ambito delle rispettive competenze,  possono  ordinare
          alle stesse di porre termine a tali irregolarita',  dandone
          comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello  Stato
          membro  in  cui  l'intermediario  ha  sede  legale  per   i
          provvedimenti eventualmente necessari. 
                2. L'autorita' di  vigilanza  che  procede  adotta  i
          provvedimenti   necessari,   sentita   l'altra   autorita',
          compresa l'imposizione del divieto di  intraprendere  nuove
          operazioni,  nonche'  ogni  altra  limitazione  riguardante
          singole  tipologie  di  operazioni,   singoli   servizi   o
          attivita'  anche  limitatamente  a  singole  succursali   o
          dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la  chiusura
          della succursale, quando: 
                  a) mancano o risultano inadeguati  i  provvedimenti
          dell'autorita'    competente    dello    Stato    in    cui
          l'intermediario ha sede legale; 
                  b)   risultano   violazioni    delle    norme    di
          comportamento; 
                  c) le irregolarita' commesse  possono  pregiudicare
          gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale
          elencati nell'articolo 5, comma 1; 
                  d)  nei  casi  di  urgenza  per  la  tutela   degli
          interessi degli investitori. 
                3.  I  provvedimenti  previsti  dal  comma   2   sono
          comunicati dall'autorita' che li ha adottati  all'autorita'
          competente dello Stato UE in cui  l'intermediario  ha  sede
          legale. 
                4. Se  vi  e'  fondato  sospetto  che  un'impresa  di
          investimento UE o una  banca  UE,  operanti  in  regime  di
          libera prestazione di servizi in  Italia,  non  ottemperano
          agli  obblighi  derivanti  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea,  la  Banca  d'Italia   o   la   Consob   informano
          l'autorita'  competente   dello   Stato   membro   in   cui
          l'intermediario  ha  sede  legale   per   i   provvedimenti
          necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita'
          competente, l'intermediario  persiste  nell'agire  in  modo
          tale da pregiudicare gli interessi degli investitori  o  il
          buon funzionamento dei mercati,  la  Banca  d'Italia  o  la
          Consob, dopo avere informato l'autorita'  competente  dello
          Stato  membro  in  cui  l'intermediario  ha  sede   legale,
          adottano tutte le misure necessarie compresa  l'imposizione
          del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La
          Banca  d'Italia  o  la  Consob  procedono  sentita  l'altra
          autorita', e informano la Commissione europea delle  misure
          adottate. 
                5.  Il  comma  4  si  applica  anche  nel   caso   di
          violazioni, da parte di imprese di investimento UE o banche
          UE, con succursale in Italia, ovvero societa'  di  gestione
          UE, GEFIA UE e non UE  autorizzati  in  uno  Stato  dell'UE
          diverso dall'Italia, di obblighi derivanti da  disposizioni
          dell'Unione europea per le quali  e'  competente  lo  Stato
          membro in cui l'intermediario ha sede legale. 
                6. Se la violazione  riguarda  disposizioni  relative
          alla liquidita' dell'impresa d'investimento UE  o  in  ogni
          altro caso di deterioramento della situazione di liquidita'
          della stessa, la Banca d'Italia  puo'  adottare  le  misure
          necessarie per la stabilita' finanziaria o  per  la  tutela
          delle  ragioni  dei  soggetti  ai  quali  sono  prestati  i
          servizi, se quelle prese  dall'autorita'  competente  dello
          Stato d'origine mancano o risultano inadeguate;  le  misure
          da adottare sono comunicate all'autorita' competente  dello
          Stato d'origine.» 
              Si riporta il testo del comma 181 dell'articolo 1 della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
                «181. Nell'ambito della programmazione del Fondo  per
          lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il  CIPE
          assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni  di
          euro, da destinare ad interventi urgenti ed  immediatamente
          attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari  con
          elevati carichi di controversie pendenti, necessari per  lo
          sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema
          giudiziario, previa  presentazione  al  CIPE  di  specifici
          progetti di adeguamento, completamento  e  costruzione.  In
          caso di mancata presentazione degli  stati  di  avanzamento
          dei lavori entro trentasei mesi dalla  pubblicazione  della
          delibera di assegnazione il finanziamento e'  revocato.  In
          caso di mancato affidamento dei lavori  entro  ventiquattro
          mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione  il
          finanziamento e' revocato.» 
              Si riporta il testo del comma 847 dell'articolo 1 della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
                «847. Sono  abrogati  i  capi  I  e  II  del  decreto
          legislativo n. 507 del 1993,  gli  articoli  62  e  63  del
          decreto  legislativo  n.  446  del  1997   e   ogni   altra
          disposizione in contrasto con le  presenti  norme.  Restano
          ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita'  in  ambito
          ferroviario  e  quelle  che  disciplinano   la   propaganda
          elettorale. Il capo II del decreto legislativo n.  507  del
          1993 rimane come riferimento per  la  determinazione  della
          tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed   aree   pubbliche
          appartenenti alle regioni di  cui  agli  articoli  5  della
          legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6
          maggio 2011, n. 68.» 
              Si riporta il testo  del  comma  1061  dell'articolo  1
          della citata legge n. 205 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «1061.  I  dividendi  di  pertinenza  del   Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze   relativi   ai   bilanci
          dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017,
          2018, 2019, 2020, 2021  e  2022  sono  destinati  al  fondo
          speciale  per  la  concessione  di  contributi   in   conto
          interessi sui finanziamenti all'impiantistica  sportiva  di
          cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.» 
              Si riporta il testo del comma 659 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 160 del 2019: 
                «659. Al testo unico delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 39-octies: 
                    1) al comma 5, alla lettera a), le parole: « euro
          30» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  euro  35»,  alla
          lettera b), le parole: « euro  32»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: « euro 37» e, alla lettera c), le parole: «  euro
          125» sono sostituite dalle seguenti: « euro 130»; 
                    2) al comma 6,  secondo  periodo,  le  parole:  «
          95,22 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «  96,22
          per cento»; 
                  b) all'allegato I, la voce: « Tabacchi lavorati» e'
          sostituita dalla seguente: 
                  « Tabacchi lavorati: 
                    a) sigari 23,5 per cento; 
                    b) sigaretti 24 per cento; 
                    c) sigarette 59,8 per cento; 
                    d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi  per
          arrotolare le sigarette 59 per cento; 
                    e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; 
                    f) tabacchi da fiuto e  da  masticare  25,28  per
          cento». 
                (Omissis).» 
              Il testo del comma 200  dell'articolo  1  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              Si riporta il testo dell'articolo 9  del  decreto-legge
          28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza
          abitativa, per il mercato  delle  costruzioni  e  per  Expo
          2015), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9 (Riduzione dell'aliquota della cedolare secca
          per contratti a canone concordato). - 1. Per gli  anni  dal
          2014 al 2019, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma  2,
          quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, come modificato dall'articolo 4  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 102 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' ridotta al 10 per cento. 
                2. All'articolo 3, del decreto legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, dopo il  comma  6  e'  inserito  il  seguente:
          «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere  esercitata
          anche  per  le  unita'  immobiliari  abitative  locate  nei
          confronti di cooperative edilizie per la locazione  o  enti
          senza scopo di lucro di cui  al  libro  I,  titolo  II  del
          codice civile, purche' sublocate a studenti universitari  e
          date   a   disposizione    dei    comuni    con    rinuncia
          all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.». 
                2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3,  comma  2,
          quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, si applica anche ai contratti  di  locazione  stipulati
          nei comuni per i quali sia stato deliberato,  negli  ultimi
          cinque anni precedenti la data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione, lo stato di emergenza a seguito  del
          verificarsi degli eventi calamitosi previsti  dall'articolo
          7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile,
          di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1.  Per
          l'anno 2020 l'agevolazione  si  applica  esclusivamente  ai
          contratti di locazione  stipulati  nei  comuni  di  cui  al
          periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. 
                2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2,
          quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, si applica anche ai contratti  di  locazione  stipulati
          nei  comuni  di  cui   all'articolo   1,   comma   1,   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui
          sia stata individuata da un'ordinanza sindacale  una  "zona
          rossa". 
                2-ter. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  il
          CIPE  aggiorna  l'elenco  dei  comuni  ad   alta   tensione
          abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003. 
                2-quater. Agli oneri  derivanti  dai  commi  2-bis  e
          2-ter, valutati in 1,53 milioni di euro per l'anno  2014  e
          in 1,69 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015,  si
          provvede  mediante  corrispondente  riduzione,   per   1,53
          milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno  2015,  dello  stanziamento  del  fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2014-2016, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2014,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'economia e delle finanze.»