((Art. 4 bis 
 
            Disposizioni in materia di cartolarizzazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 1089, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  31  dicembre
2020». 
  2. Alle operazioni  di  cartolarizzazione  dei  crediti  realizzate
mediante  concessione  di  finanziamenti  si   applica,   in   quanto
compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999,  n.  130.
Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera  a),  della
citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai  fini  della
costituzione   del   patrimonio   destinato,    adotta    un'apposita
deliberazione  contenente  l'indicazione  dei  diritti  e  dei   beni
destinati,  anche  individuabili  in  blocco,  dei  soggetti  a   cui
vantaggio  la  destinazione  e'  effettuata,  dei  diritti   a   essi
attribuiti e delle modalita' con  le  quali  e'  possibile  disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato,  nonche'  i
limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato puo' utilizzare
le somme derivanti dal patrimonio destinato.  La  deliberazione  deve
essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436  del  codice
civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione,  tali  crediti,
beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati  esclusivamente  al
soddisfacimento  dei  diritti  dei  soggetti  a  cui   vantaggio   la
destinazione e' effettuata  e  costituiscono  patrimonio  separato  a
tutti gli effetti da quello del soggetto  finanziato  e  dagli  altri
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti  a  cui  vantaggio  la  destinazione  e'   effettuata,   sul
patrimonio  oggetto  di   destinazione,   come   identificato   nella
deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti  dei
predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti  dei  soggetti  a
cui vantaggio la destinazione e' effettuata  il  soggetto  finanziato
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e
dei crediti,  beni  e  diritti  ad  essi  attribuiti,  salvo  che  la
deliberazione non disponga diversamente. Nel caso  di  sottoposizione
del soggetto finanziato a una procedura  concorsuale  o  di  gestione
delle crisi, i contratti relativi a ciascun  patrimonio  destinato  e
quelli ivi inclusi continuano ad avere  esecuzione  e  continuano  ad
applicarsi le disposizioni dell'articolo  7,  comma  2-octies,  della
citata legge n. 130 del 1999.  Gli  organi  della  procedura  possono
trasferire  i  diritti  e  i  beni  compresi  in  ciascun  patrimonio
destinato e le relative passivita' alla societa' di cartolarizzazione
o   a   un   altro   soggetto   identificato   dalla   societa'    di
cartolarizzazione stessa. 
  3. All'articolo 1, comma 1-ter, alinea, della legge 30 aprile 1999,
n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: «1 e 1-bis del presente articolo» sono  inserite
le seguenti: «ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)»; 
  b) dopo le parole: «inferiore a 2 milioni di euro,»  sono  inserite
le seguenti: «direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che agisce in  nome
proprio,». 
  4. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 1 della legge 30 aprile  1999,
n. 130, e' inserito il seguente: 
  «1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al  comma  1-ter
abbia luogo per il  tramite  di  una  banca  o  di  un  intermediario
finanziario iscritto nell'albo di  cui  all'articolo  106  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  ai  crediti  nascenti  dallo
stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o
dal  realizzo  dei  beni  e  dei  diritti  che  in   qualunque   modo
costituiscano la garanzia del rimborso di  tali  crediti  si  applica
altresi' l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge». 
  5. All'articolo  4  della  legge  30  aprile  1999,  n.  130,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2-bis,  dopo  le  parole:  «derivanti  da  aperture  di
credito» sono inserite le seguenti: «o da altre forme di  concessione
di credito con modalita' rotative»; 
  b) al comma 4-ter: 
  1) al primo periodo, dopo le  parole:  «derivanti  da  aperture  di
credito in qualunque forma» sono aggiunte le seguenti:  «o  da  altre
forme di concessione di credito con modalita' rotative»; 
  2) al quarto periodo, dopo le parole: «Gli incassi»  sono  inserite
le seguenti: «e i proventi derivanti dall'escussione o  dal  realizzo
dei beni e  dei  diritti  che  in  qualunque  modo  costituiscano  la
garanzia del rimborso di tali crediti»; 
  3) al quinto periodo,  dopo  le  parole:  «da  parte  di  creditori
diversi dai portatori dei titoli» sono inserite le  seguenti:  «,  e,
nel loro interesse, dalla societa' di cui all'articolo 3, comma 1,» e
dopo le parole:  «cessionarie  degli  impegni  o  delle  facolta'  di
erogazione» sono aggiunte le seguenti:  «,  se  non  per  l'eccedenza
delle somme incassate e dovute a tali soggetti».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  del  comma  1089  dell'articolo  1
          della  citata  legge  30  dicembre  2018,  n.   145,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «1089.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  31
          dicembre 2020, sono definiti i beni e i  diritti  che  sono
          destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori  dei
          titoli e  delle  controparti  dei  contratti  derivati  con
          finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e  nei
          titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma  1,  lettera
          a), dell'articolo 7 della legge 30  aprile  1999,  n.  130,
          come modificata dal comma 1088, lettera a), numero 1),  del
          presente articolo, nonche' le modalita' con cui tali beni e
          diritti  possono  costituire  patrimonio  separato  e   gli
          effetti di tale  separazione.  Con  i  decreti  di  cui  al
          periodo precedente sono altresi' definiti le modalita' e le
          finalita' con le quali il soggetto di cui al comma 2-octies
          dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, introdotto dal
          comma 1088, lettera b), del presente articolo, effettua  la
          destinazione  dei  crediti  cartolarizzati,   gli   effetti
          dell'eventuale segregazione, le modalita'  di  costituzione
          delle  garanzie  sui  beni,  sui  diritti  e  sui   crediti
          segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia
          soggetto   a   procedura   concorsuale,    e    l'eventuale
          conferimento  alla  societa'   di   cartolarizzazione   per
          l'amministrazione    e    la    gestione    dei     crediti
          cartolarizzati.» 
              Si  riporta  il  testo   dei   commi   1   e   2-octies
          dell'articolo 7 della citata legge n. 130 del 1999: 
                «Art. 7 (Altre  operazioni).  -  1.  Le  disposizioni
          della presente legge si applicano, in quanto compatibili: 
                  a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti
          realizzate mediante l'erogazione  di  un  finanziamento  al
          soggetto  cedente  da   parte   della   societa'   per   la
          cartolarizzazione dei crediti emittente  i  titoli,  avente
          per  effetto  il  trasferimento  del  rischio  inerente  ai
          crediti nella misura e alle condizioni concordate; 
                  b) alle cessioni a fondi  comuni  di  investimento,
          aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                  b-bis) alle  operazioni  di  cartolarizzazione  dei
          proventi derivanti dalla titolarita', in capo alla societa'
          di cui all'articolo  7.2  di  beni  immobili,  beni  mobili
          registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto  i
          medesimi beni. 
                2. - 2 - septies. Omissis 
                2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti
          oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al  comma
          1, lettera a), puo' destinare i crediti stessi,  nonche'  i
          diritti e i beni che in  qualunque  modo  costituiscano  la
          garanzia del rimborso di tali crediti,  al  soddisfacimento
          dei diritti della societa' di cartolarizzazione o ad  altre
          finalita', anche effettuando la segregazione  dei  medesimi
          crediti, diritti e beni,  con  facolta'  di  costituire  un
          pegno sui beni  e  sui  diritti  predetti  a  garanzia  dei
          crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla societa'
          di cartolarizzazione 
                (Omissis).» 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2436  del  codice
          civile: 
                «Art.  2436  (Deposito,  iscrizione  e  pubblicazione
          delle modificazioni) . - Il notaio che ha  verbalizzato  la
          deliberazione  di  modifica  dello  statuto,  entro  trenta
          giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite
          dalla legge, ne richiede l'iscrizione  nel  registro  delle
          imprese contestualmente al deposito e allega  le  eventuali
          autorizzazioni richieste. 
                L'ufficio del registro delle imprese,  verificata  la
          regolarita'  formale  della  documentazione,   iscrive   la
          delibera nel registro. 
                Se il notaio  ritiene  non  adempiute  le  condizioni
          stabilite    dalla    legge,    ne    da'     comunicazione
          tempestivamente, e comunque non oltre il  termine  previsto
          dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
          Gli amministratori, nei trenta giorni  successivi,  possono
          convocare  l'assemblea  per  gli  opportuni   provvedimenti
          oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento  di  cui
          ai  successivi  commi;  in  mancanza  la  deliberazione  e'
          definitivamente inefficace. 
                Il   tribunale,   verificato   l'adempimento    delle
          condizioni richieste dalla  legge  e  sentito  il  pubblico
          ministero, ordina l'iscrizione nel registro  delle  imprese
          con decreto soggetto a reclamo. 
                La deliberazione non  produce  effetti  se  non  dopo
          l'iscrizione. 
                Dopo  ogni  modifica  dello  statuto   deve   esserne
          depositato nel registro delle imprese  il  testo  integrale
          nella sua redazione aggiornata.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata  legge
          30 aprile 1999, n.  130,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). -  1.
          La  presente  legge   si   applica   alle   operazioni   di
          cartolarizzazione realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso di crediti pecuniari,  sia  esistenti  sia  futuri,
          individuabili in blocco se si tratta di una  pluralita'  di
          crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: 
                  a)  il  cessionario  sia  una   societa'   prevista
          dall'articolo 3; 
                  b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori
          ceduti siano destinate in  via  esclusiva,  dalla  societa'
          cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
          titoli emessi,  dalla  stessa  o  da  altra  societa',  per
          finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento
          dei costi dell'operazione. 
                1-bis. La presente legge  si  applica  altresi'  alle
          operazioni  di  cartolarizzazione  realizzate  mediante  la
          sottoscrizione  o  l'acquisto  di  obbligazioni  e   titoli
          similari  ovvero  cambiali  finanziarie,  esclusi  comunque
          titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli  ibridi
          e   convertibili,    da    parte    della    societa'    di
          cartolarizzazione.  Nel  caso  di   operazioni   realizzate
          mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai
          debitori  ceduti  si  intendono  riferiti   alla   societa'
          emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli  emessi  dalla
          societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori
          qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  i
          titoli di debito destinati ad essere  sottoscritti  da  una
          societa' di cartolarizzazione possono essere  emessi  anche
          in deroga all'articolo  2483,  secondo  comma,  del  codice
          civile   e   il   requisito   della   quotazione   previsto
          dall'articolo  2412  del  medesimo  codice   si   considera
          soddisfatto rispetto alle obbligazioni  anche  in  caso  di
          quotazione  dei  soli  titoli  emessi  dalla  societa'   di
          cartolarizzazione. 
                1-ter.  Le  societa'  di  cartolarizzazione  di   cui
          all'articolo 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta
          alle operazioni realizzate con le modalita' di cui ai commi
          1 e 1-bis del  presente  articolo  ovvero  all'articolo  7,
          comma 1, lettera a), concedere finanziamenti nei  confronti
          di soggetti diversi dalle persone fisiche e  dalle  imprese
          che presentino un totale di bilancio inferiore a 2  milioni
          di euro, direttamente ovvero per il tramite di una banca  o
          di un intermediario finanziario iscritto nell'albo  di  cui
          all'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, che agisce  in  nome  proprio,  nel
          rispetto delle seguenti condizioni: 
                  a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati
          da una banca o da  un  intermediario  finanziario  iscritto
          nell'albo di cui all'articolo 106 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e  successive  modificazioni,  i
          quali  possono  svolgere  altresi'   i   compiti   indicati
          all'articolo 2, comma 3, lettera c); 
                  b) i titoli  emessi  dalle  stesse  per  finanziare
          l'erogazione   dei   finanziamenti   siano   destinati   ad
          investitori   qualificati   come    definiti    ai    sensi
          dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58; 
                  c) la banca o l'intermediario  finanziario  di  cui
          alla  lettera  a)  trattenga  un  significativo   interesse
          economico nell'operazione,  nel  rispetto  delle  modalita'
          stabilite dalle  disposizioni  di  attuazione  della  Banca
          d'Italia. 
                1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui  al
          comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un
          intermediario  finanziario  iscritto   nell'albo   di   cui
          all'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, ai crediti  nascenti,  ai  relativi
          in-cassi e ai  proventi  derivanti  dall'escussione  o  dal
          realizzo dei beni e  dei  diritti  che  in  qualunque  modo
          costituiscano la garanzia del rimborso di tali  crediti  si
          applica  altresi'  l'articolo  7,  comma  2-octies,   della
          presente legge. 
                2. Nella presente legge si intende per  «testo  unico
          bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          e successive modificazioni, recante il  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia." 
              Si riporta il testo  dell'articolo  4  della  legge  30
          aprile 1999, n. 130 (Disposizioni  sulla  cartolarizzazione
          dei crediti), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Modalita' ed efficacia della  cessione).   -
          1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della
          presente  legge  si  applicano  le  disposizioni  contenute
          nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
          Alle cessioni, anche  non  in  blocco,  aventi  ad  oggetto
          crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991,
          n. 52, per gli effetti di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo,  e'  sufficiente  che  la   pubblicazione   nella
          Gazzetta   Ufficiale   dell'avvenuta   cessione    contenga
          l'indicazione del cedente, del cessionario e della data  di
          cessione. Alle medesime cessioni puo' altresi'  applicarsi,
          su espressa volonta' delle parti, il disposto dell'articolo
          5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 
                2.  Dalla  data  della  pubblicazione  della  notizia
          dell'avvenuta cessione nella  Gazzetta  Ufficiale  o  dalla
          data certa dell'avvenuto pagamento,  anche  in  parte,  del
          corrispettivo della  cessione,  sui  crediti  acquistati  e
          sulle somme corrisposte dai debitori  ceduti  sono  ammesse
          azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,
          comma  1,  lettera  b),  e,  in  deroga   ad   ogni   altra
          disposizione, non e'  esercitabile  dai  relativi  debitori
          ceduti la compensazione  tra  i  crediti  acquistati  dalla
          societa' di cartolarizzazione e i crediti di tali  debitori
          nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data.
          Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile: 
                  a) agli altri aventi  causa  del  cedente,  il  cui
          titolo di acquisto non sia  stato  reso  efficace  verso  i
          terzi in data anteriore; 
                  b)  ai  creditori  del  cedente  che  non   abbiano
          pignorato  il  credito  prima  della  pubblicazione   della
          cessione. 
                2-bis. In caso di cessione di  crediti  derivanti  da
          aperture di credito o da  altre  forme  di  concessione  di
          credito con modalita' rotative,  anche  regolate  in  conto
          corrente, l'espletamento delle formalita' di  opponibilita'
          previste dal presente  articolo  produce  gli  effetti  ivi
          indicati anche con riferimento a  tutti  i  crediti  futuri
          nascenti da tali contratti, a condizione  che  i  contratti
          siano stipulati prima della data di  espletamento  di  tali
          formalita'. 
                3. Ai pagamenti effettuati dai debitori  ceduti  alla
          societa' cessionaria  non  si  applicano  l'articolo  65  e
          l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
          successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata  in
          vigore del decreto legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,
          l'articolo 164, comma 1,  e  l'articolo  166  del  medesimo
          decreto legislativo. 
                4.   Per   le   operazioni    di    cartolarizzazione
          disciplinate dalla presente legge i termini di due  anni  e
          di un anno previsti dall'articolo 67 del regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267,  e  successive  modificazioni,  ovvero,
          dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo  12
          gennaio 2019, n. 14, l'articolo 164, comma 1, e  l'articolo
          166  del  medesimo  decreto   legislativo   sono   ridotti,
          rispettivamente, a sei ed a tre mesi. 
                4-bis.  Alle  cessioni  effettuate   nell'ambito   di
          operazioni  di  cartolarizzazione  non  si  applicano   gli
          articoli 69 e 70 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440,  nonche'  le  altre   disposizioni   che   richiedano
          formalita' diverse o ulteriori rispetto  a  quelle  di  cui
          alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle
          funzioni di cui all'articolo 2,  comma  3,  lettera  c),  a
          soggetti  diversi  dal  cedente  e'  dato  avviso  mediante
          pubblicazione    nella    Gazzetta    Ufficiale     nonche'
          comunicazione mediante lettera raccomandata con  avviso  di
          ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. 
                4-ter. In caso di cessione di  crediti  derivanti  da
          aperture di credito in qualunque forma o da altre forme  di
          concessione  di  credito  con  modalita'  rotative,   anche
          regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile
          il credito ceduto e' esercitato dalla societa'  cessionaria
          in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in
          mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
          Nel caso di cessione di crediti aventi  le  caratteristiche
          di cui al  successivo  articolo  7.1,  comma  1,  la  banca
          cedente  puo',  altresi',  trasferire  ad   una   banca   o
          intermediario  finanziario  di  cui  all'articolo  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  ai  sensi
          dell'articolo 58 del medesimo decreto  legislativo  n.  385
          del 1993, gli impegni o la facolta' di erogazione derivanti
          dal  relativo  contratto   di   apertura   di   credito   o
          affidamento, separatamente  dal  conto  cui  l'apertura  di
          credito e' collegata e  mantenendo  la  domiciliazione  del
          conto medesimo.  A  seguito  della  cessione,  gli  incassi
          registrati su tale conto continuano a  essere  imputati  ai
          debiti nascenti dai contratti di apertura di credito  o  di
          affidamento, anche se sorti successivamente alla  cessione,
          secondo le modalita' contrattualmente previste. Gli incassi
          e i proventi derivanti dall'escussione o dal  realizzo  dei
          beni e dei diritti che in qualunque modo  costituiscano  la
          garanzia  del  rimborso  di  tali   crediti   costituiscono
          patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  della
          banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo
          ad altre operazioni. Su  ciascun  patrimonio  separato  non
          sono ammesse azioni  da  parte  di  creditori  diversi  dai
          portatori dei titoli, e, nel loro interesse, dalla societa'
          di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero dalla banca o  dalla
          societa' finanziaria di cui  al  citato  articolo  106  del
          decreto legislativo  n.  385  del  1993  cessionarie  degli
          impegni  o  delle  facolta'  di  erogazione,  se  non   per
          l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti.
          Si  applicano  in  quanto   compatibili   le   disposizioni
          dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis.»