((Art. 5 bis 
 
Disposizioni in materia di medici specializzandi e  dirigenti  medici
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 547,  le  parole:  «I  medici  e  i  medici  veterinari
iscritti  all'ultimo  anno  del  corso  di  formazione  specialistica
nonche', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo  anno
del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti:  «A  partire  dal
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti»; 
  b) al comma 548-bis, al primo  periodo,  le  parole:  «fino  al  31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al  31  dicembre
2022» e, al settimo periodo, dopo le  parole:  «sono  definite»  sono
inserite le seguenti: «, sulla base dell'accordo quadro adottato  con
decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di  concerto
con il Ministro della salute, previa intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,». 
  2. Al fine di garantire  l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza e di fronteggiare la carenza di medici  specialisti,  fino
al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici  del
Servizio  sanitario   nazionale   possono   presentare   domanda   di
autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite
del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque  non  oltre  il
settantesimo anno di eta'.  L'amministrazione  di  appartenenza,  nel
rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con  apposito  atto
aziendale, puo' autorizzare la prosecuzione del rapporto di  servizio
fino  all'assunzione  di  nuovi  dirigenti  medici  specialisti.   Le
relative procedure di  reclutamento  sono  indette  senza  ritardo  e
comunque non oltre centottanta giorni  dalla  data  di  adozione  del
provvedimento di trattenimento in servizio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dei   commi   547   e   548-bis
          dell'articolo 1 della citata legge  30  dicembre  2018,  n.
          145, come modificato dalla presente legge: 
                «547.  A  partire  dal  terzo  anno  del   corso   di
          formazione specialistica, i medici e  i  medici  veterinari
          regolarmente   iscritti   sono   ammessi   alle   procedure
          concorsuali  per  l'accesso  alla   dirigenza   del   ruolo
          sanitario nella specifica disciplina bandita  e  collocati,
          all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
          separata. 
                548. (Omissis) 
                548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale,  nei  limiti  delle  proprie  disponibilita'  di
          bilancio e nei limiti di spesa per  il  personale  previsti
          dalla disciplina vigente,  possono  procedere  fino  al  31
          dicembre  2022  all'assunzione  con  contratto  di   lavoro
          subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale
          in  ragione  delle  esigenze  formative,  disciplinato  dal
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che
          sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al  comma
          547, fermo  restando  il  rispetto  dei  vincoli  derivanti
          dall'ordinamento  dell'Unione  europea   relativamente   al
          possesso del titolo di formazione medica specialistica.  Il
          contratto non  puo'  avere  durata  superiore  alla  durata
          residua del corso di formazione specialistica, fatti  salvi
          i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5
          e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
          n. 368, e puo' essere prorogato  una  sola  volta  fino  al
          conseguimento del titolo di formazione medica specialistica
          e comunque per un periodo  non  superiore  a  dodici  mesi.
          L'interruzione  definitiva  del  percorso   di   formazione
          specialistica  comporta  la  risoluzione   automatica   del
          contratto  di  lavoro.  I  medici  e  i  medici  veterinari
          specializzandi assunti ai sensi  del  presente  comma  sono
          inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento
          economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e
          commisurato  alle  attivita'   assistenziali   svolte,   si
          applicano  le   disposizioni   del   contratto   collettivo
          nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica  e
          veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono
          attivita'  assistenziali  coerenti  con   il   livello   di
          competenze   e   di   autonomia   raggiunto   e   correlato
          all'ordinamento  didattico   di   corso,   alle   attivita'
          professionalizzanti nonche' al programma formativo  seguito
          e all'anno di corso di studi superato. Gli  specializzandi,
          per la durata del rapporto di lavoro a  tempo  determinato,
          restano   iscritti   alla   scuola   di    specializzazione
          universitaria e la  formazione  specialistica  e'  a  tempo
          parziale in conformita' a quanto previsto dall'articolo  22
          della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi  tra
          le regioni, le Province autonome di Trento e di  Bolzano  e
          le  universita'  interessate  sono  definite,  sulla   base
          dell'accordo  quadro  adottato  con  decreto  del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro della salute, previa intesa in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, le  modalita'  di
          svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale
          e delle attivita' formative teoriche  e  pratiche  previste
          dagli ordinamenti e regolamenti didattici della  scuola  di
          specializzazione  universitaria.  La   formazione   teorica
          compete alle universita'. La formazione pratica  e'  svolta
          presso  l'azienda  sanitaria  o   l'ente   d'inquadramento,
          purche' accreditati ai sensi dell'articolo 43  del  decreto
          legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti  di
          ricovero e  cura  a  carattere  scientifico.  Nel  suddetto
          periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo  del
          trattamento economico previsto dal contratto di  formazione
          specialistica di  cui  agli  articoli  37  e  seguenti  del
          decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che  il
          trattamento  economico  attribuito,  con  oneri  a  proprio
          esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
          se inferiore  a  quello  gia'  previsto  dal  contratto  di
          formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
          quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento  del
          relativo titolo di formazione medica specialistica,  coloro
          che  sono  assunti  ai  sensi  del  presente   comma   sono
          inquadrati a  tempo  indeterminato  nell'ambito  dei  ruoli
          della dirigenza del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
          del comma 548.» 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15-nonies
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  (Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
                «Art.  15-nonies  (Limite  massimo  di  eta'  per  il
          personale della dirigenza medica e per  la  cessazione  dei
          rapporti convenzionali). - 1. Il limite massimo di eta' per
          il collocamento a riposo dei dirigenti medici e  del  ruolo
          sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi  i
          responsabili  di  struttura  complessa,  e'  stabilito   al
          compimento del sessantacinquesimo anno di eta', ovvero,  su
          istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno
          di servizio effettivo. In ogni caso il  limite  massimo  di
          permanenza non puo' superare il settantesimo anno di eta' e
          la permanenza in servizio non puo' dar luogo ad un  aumento
          del numero dei dirigenti. E' abrogata la legge 19  febbraio
          1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in  servizio
          per coloro i quali hanno gia' ottenuto il beneficio.»