Art. 6 
 
 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 
 
  1. All'articolo 1, comma 1145,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 
  2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, le parole  «2017-2018  e  2018-2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021». 
  3. All'articolo 11,  comma  2,  secondo  periodo,  della  legge  20
novembre 2017, n. 167, le parole «entro  il  31  ottobre  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020». 
  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole  «31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre  2020».   Restano   fermi   i   termini   di
conservazione di residui previsti a legislazione vigente. 
  5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge  27
dicembre 2013, n. 147, gia' prorogati fino al 2020  dall'articolo  1,
comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  sono  ulteriormente
prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con  propria
delibera  all'assegnazione  delle  risorse  a  valere  sulle  risorse
disponibili del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  relative  al
periodo di programmazione 2014-2020, nel limite  massimo  complessivo
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025,  sulla
base di programmi quinquennali presentati entro il  31  luglio  2020,
secondo le modalita' e i criteri di cui al citato articolo  1,  comma
43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  ((5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica
delle scuole  in  lingua  tedesca  e  delle  localita'  ladine  della
provincia  autonoma  di  Bolzano,  le  disposizioni  in  materia   di
requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli  articoli  13,
comma 2, lettera b), e  14,  comma  3,  sesto  periodo,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a  decorrere  dal  1°
settembre 2022 per le scuole in lingua  tedesca,  limitatamente  alla
prova INVALSI nella disciplina  «tedesco»,  e  per  le  scuole  delle
localita' ladine, limitatamente alle prove INVALSI  nelle  discipline
«italiano» e «tedesco». 
  5-ter.  L'applicazione  dell'articolo  21,  comma  2,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differita al 1° settembre 2020. 
  5-quater. All'articolo 21, comma  2,  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 62, il secondo  periodo  e'  soppresso  e,  al  terzo
periodo, le parole: «Sono altresi' indicate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «In un'apposita sezione sono indicate». 
  5-quinquies.  Per  l'anno  scolastico  2019/2020,  le   istituzioni
scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo
13 aprile 2017,  n.  62,  come  modificato  dal  comma  5-quater  del
presente articolo, su base sperimentale e facoltativa. 
  5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei
giovani  alla  ricerca  e   per   la   competitivita'   del   sistema
universitario   italiano   a   livello    internazionale,    previste
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'
prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga  alle
vigenti facolta' assunzionali: 
  a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui  all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  nel
limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2021. Con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono  ripartite
tra le universita'; 
  b) nell'anno 2022, la  progressione  di  carriera  dei  ricercatori
universitari  a  tempo  indeterminato  in  possesso  di  abilitazione
scientifica nazionale, nel limite di spesa  di  15  milioni  di  euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, le risorse sono ripartite tra le  universita'.  Con
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le  universita'
statali sono autorizzate a  bandire  procedure  per  la  chiamata  di
professori universitari di seconda fascia  riservate  ai  ricercatori
universitari  a  tempo  indeterminato  in  possesso  di  abilitazione
scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
  1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai  sensi  dell'articolo18
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  2) per non piu' del 50 per cento dei posti, entro  il  31  dicembre
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240. 
  5-septies. Per le finalita' di cui al comma 5-sexies, il Fondo  per
il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo  5,
comma1, lettera  a),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 96,5 milioni di euro  per  l'anno  2021  e  di  111,5
milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma si provvede: 
  a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  b) quanto a 15 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2022,
mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  far  fronte  ad
esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. 
  5-octies. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le  medesime
finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di  600.000
euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno  2021.  Agli  oneri
derivanti dal secondo periodo  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190». 
  5-novies.  All'articolo  20-bis,  comma  4,  del  decreto-legge   9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, le parole:  «Entro  il  31  dicembre  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021». 
  5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  del  comma  1145  dell'articolo  1
          della citata legge n. 205 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «1145. Le somme residue relative ai  mutui  che  sono
          stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze
          in  attuazione  dell'articolo  5,  commi   1   e   3,   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          concessi per interventi  di  edilizia  universitaria  dalla
          Cassa depositi e prestiti Spa, a valere  sulle  risorse  di
          cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  25  marzo
          1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 1997, n. 135, nonche' a valere sulle risorse di  cui
          all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,  n.
          488, possono  essere  erogate  anche  successivamente  alla
          scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della
          realizzazione degli interventi riguardanti l'opera  oggetto
          del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo  autorizzato
          dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso  del  periodo
          di ammortamento, previo  parere  favorevole  del  Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca.
          L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa
          depositi e prestiti Spa  entro  il  31  dicembre  2020,  su
          domanda dei  soggetti  mutuatari,  previo  nulla  osta  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca.» 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  19  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128  (Misure
          urgenti in materia di istruzione, universita'  e  ricerca),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  19  (Alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica). - 01. (Omissis) 
                1. Al fine  di  consentire  il  regolare  svolgimento
          delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e  per  gli
          anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
          2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 fermi restando  il  limite
          percentuale di cui all'articolo 270,  comma  1,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          il ricorso in via  prioritaria  alle  graduatorie  previste
          dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999,  n.
          508, e il regime  autorizzatorio  di  cui  all'articolo  39
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  le  graduatorie
          nazionali di cui all'articolo  2-bis  del  decreto-legge  7
          aprile 2004, n. 97,  convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge  4  giugno  2004,  n.  143,   sono   trasformate   in
          graduatorie   nazionali   a    esaurimento,    utili    per
          l'attribuzione  degli   incarichi   di   insegnamento   con
          contratto a tempo indeterminato e determinato. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11  della
          legge  20  novembre  2017,   n.   167   (Disposizioni   per
          l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11 (Disposizioni relative agli  ex  lettori  di
          lingua  straniera.  Caso  EU  Pilot  2079/11/EMPL).  -   1.
          (Omissis) 
                2.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, e'  predisposto  uno  schema  tipo  per  la
          definizione di contratti integrativi di sede, a livello  di
          singolo ateneo.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
          stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui  al
          comma 1  a  titolo  di  cofinanziamento,  a  copertura  dei
          relativi oneri, esclusivamente tra le universita' che entro
          il  30  giugno  2020  perfezionano  i  relativi   contratti
          integrativi. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'articolo
          18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  18  (Sblocca  cantieri,  manutenzione  reti  e
          territorio e fondo piccoli  Comuni).  -  1.  -  8-  quater.
          Omissis 
                8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui
          al comma 8-quater entro il 31  dicembre  2014  comporta  la
          revoca dei finanziamenti. Per le Regioni  nelle  quali  gli
          effetti della graduatoria di cui  al  comma  8-quater  sono
          stati sospesi da provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria,
          il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio
          2015.  Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si  rendono
          disponibili all'esito delle  procedure  di  cui  al  citato
          comma 8-quater ovvero le risorse  derivanti  dalle  revoche
          dei   finanziamenti   sono   riassegnate   dal    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  alle
          richieste che seguono  nell'ordine  della  graduatoria.  Lo
          stesso Ministero provvede al  trasferimento  delle  risorse
          agli enti locali per permettere i  pagamenti  entro  il  31
          dicembre 2020, secondo gli stati di avanzamento dei  lavori
          debitamente certificati. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma 43 dell'articolo 1  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
                «43. Il CIPE, in sede di riparto  delle  risorse  del
          Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  per  il  periodo  di
          programmazione  2014-2020,  tenuto  conto   dei   programmi
          pluriennali  predisposti  dall'Istituto  italiano  per  gli
          studi  storici  e  dall'Istituto  italiano  per  gli  studi
          filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite
          complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione  delle
          rispettive attivita' di ricerca e formazione  di  rilevante
          interesse  pubblico  per  lo  sviluppo   delle   aree   del
          Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione,  da  assumere
          con  cadenza  triennale,  sono  disciplinate  le  dotazioni
          annuali, le relative modalita' di erogazione  e  le  regole
          per il  loro  impiego.  A  tal  fine  i  predetti  Istituti
          presentano al Dipartimento per lo sviluppo  e  la  coesione
          economica del Ministero dello sviluppo economico, entro  il
          31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione
          della delibera, i programmi di attivita'. Per  il  triennio
          2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio
          2014. I programmi triennali  indicano  le  altre  fonti  di
          finanziamento,  pubbliche  e  private,   che   si   prevede
          contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30  giugno
          di ogni anno  gli  Istituti  presentano  una  relazione  di
          rendiconto  sulle  attivita'   oggetto   di   finanziamento
          realizzate nell'esercizio precedente.» 
              Si riporta il testo del comma 605 dell'articolo 1 della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2017-2019): 
                «605. I finanziamenti di cui  all'articolo  1,  comma
          43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposti  per  il
          triennio 2014-2016 dalla delibera del CIPE 1º agosto  2014,
          n. 34, sono prorogati  per  il  quadriennio  2017-2020.  Il
          CIPE, in sede di riparto delle risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo  e  la  coesione  a  valere  sulle  disponibilita'
          relative al periodo di programmazione  2014-2020,  provvede
          con propria delibera  all'assegnazione  delle  risorse  nel
          limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2017 al 2020.» 
              Si riporta il testo degli articoli 13, comma 2,  e  14,
          comma 3, del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  62
          (Norme in materia di  valutazione  e  certificazione  delle
          competenze nel primo ciclo  ed  esami  di  Stato,  a  norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i),  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107): 
                «Art. 13 (Ammissione dei  candidati  interni).  -  1.
          (Omissis) 
                2. L'ammissione all'esame di Stato  e'  disposta,  in
          sede  di  scrutinio  finale,  dal  consiglio   di   classe,
          presieduto dal dirigente scolastico o da suo  delegato.  E'
          ammesso  all'esame  di   Stato,   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente  della
          Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa  o  lo
          studente in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) frequenza per almeno tre quarti  del  monte  ore
          annuale  personalizzato,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 
                  b) partecipazione, durante l'ultimo anno di  corso,
          alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a  verificare  i
          livelli  di  apprendimento  conseguiti   nelle   discipline
          oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; 
                  c)   svolgimento   dell'attivita'   di   alternanza
          scuola-lavoro secondo  quanto  previsto  dall'indirizzo  di
          studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel
          caso di candidati che, a seguito  di  esame  di  idoneita',
          siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di  corso,  le
          tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita'  di
          alternanza  scuola-lavoro   necessarie   per   l'ammissione
          all'esame di Stato sono definiti  con  il  decreto  di  cui
          all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; 
                  d)  votazione  non  inferiore  ai  sei  decimi   in
          ciascuna disciplina o gruppo  di  discipline  valutate  con
          l'attribuzione  di  un  unico  voto  secondo  l'ordinamento
          vigente e un voto di  comportamento  non  inferiore  a  sei
          decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una
          disciplina o in un gruppo di discipline,  il  consiglio  di
          classe   puo'   deliberare,   con   adeguata   motivazione,
          l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.  Nella
          relativa  deliberazione,   il   voto   dell'insegnante   di
          religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono
          avvalsi dell'insegnamento  della  religione  cattolica,  e'
          espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,  n.  751;
          il voto espresso dal docente per le attivita'  alternative,
          per le alunne e gli alunni che si  sono  avvalsi  di  detto
          insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato
          iscritto a verbale. 
                (Omissis).» 
                «Art. 14 (Ammissione dei candidati esterni). -  1.  -
          2. (Omissis) 
                3. I candidati esterni debbono presentare domanda  di
          ammissione  agli  esami  di  Stato  all'Ufficio  scolastico
          regionale territorialmente competente, il quale provvede ad
          assegnare i  candidati  medesimi,  distribuendoli  in  modo
          uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o
          paritari aventi sede nel comune di residenza del  candidato
          stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo
          di studio indicato nella domanda, nella  provincia  e,  nel
          caso di assenza anche in  questa  del  medesimo  indirizzo,
          nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito
          organizzativo regionale devono essere  autorizzate,  previa
          valutazione dei  motivi  addotti,  dall'Ufficio  scolastico
          regionale  di  provenienza,  al  quale  va  presentata   la
          relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti  tra
          le diverse commissioni degli istituti statali e paritari  e
          il loro numero non puo' superare il cinquanta per cento dei
          candidati interni, fermo restando  il  limite  numerico  di
          trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli
          esami  preliminari,  ove  prescritti,  sono  sostenuti  dai
          candidati esterni presso le  istituzioni  scolastiche  loro
          assegnate come sede di esame. La mancata  osservanza  delle
          disposizioni  del  presente  comma  preclude   l'ammissione
          all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita'  penali,
          civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle
          istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame
          di Stato e' altresi' subordinata alla partecipazione presso
          l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a
          carattere nazionale predisposta dall'INVALSI  nonche'  allo
          svolgimento  di   attivita'   assimilabili   all'alternanza
          scuola-lavoro, secondo criteri  definiti  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  21  del
          citato decreto legislativo n. 62 del 2017, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  21  (Diploma   finale   e   curriculum   della
          studentessa e dello studente). - 1. (Omissis) 
                2.  Al  diploma  e'  allegato  il  curriculum   della
          studentessa e dello studente,  in  cui  sono  riportate  le
          discipline   ricomprese   nel   piano   degli   studi   con
          l'indicazione  del  monte  ore  complessivo   destinato   a
          ciascuna di esse. In un'apposita sezione sono  indicate  le
          competenze, le conoscenze e le abilita' anche professionali
          acquisite  e  le  attivita'  culturali,  artistiche  e   di
          pratiche musicali, sportive e di  volontariato,  svolte  in
          ambito extra scolastico nonche' le attivita' di  alternanza
          scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite,
          ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  28,
          della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  anche  ai   fini
          dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma 401 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 145 del 2018: 
                «401.  A  valere  sul  Fondo  per  il   finanziamento
          ordinario delle universita', di cui all'articolo  5,  comma
          1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  come
          integrato  dalla  presente  legge,  nell'anno   2019   sono
          autorizzate, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali: 
                  a) assunzioni di ricercatori  di  cui  all'articolo
          24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre  2010,  n.
          240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro  per  l'anno
          2019 e di 30 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2020.
          Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, le  risorse
          sono ripartite tra le universita'; 
                  b)  progressione  di   carriera   dei   ricercatori
          universitari  a  tempo   indeterminato   in   possesso   di
          abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di  quanto
          previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre
          2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di  euro  a
          decorrere  dall'anno  2020.  Con  decreto   del   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, le risorse sono ripartite  tra
          le universita'. Con riferimento alle risorse  di  cui  alla
          presente lettera le universita' statali sono autorizzate  a
          bandire   procedure   per   la   chiamata   di   professori
          universitari di seconda  fascia  riservate  ai  ricercatori
          universitari  a  tempo   indeterminato   in   possesso   di
          abilitazione  scientifica  nazionale  secondo   quanto   di
          seguito indicato: 
                    1) per almeno il 50 per cento dei posti ai  sensi
          dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
                    2) per non piu' del 50 per cento  dei  posti,  ed
          entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma
          6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.» 
              Si riporta il testo dei commi 3 e  6  dell'articolo  24
          della citata legge n. 240 del 2010: 
                «Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - 1. - 2.
          (Omissis) 
                3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
                  a) contratti di durata  triennale  prorogabili  per
          soli  due  anni,  per  una  sola  volta,  previa   positiva
          valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,
          effettuata sulla base di  modalita',  criteri  e  parametri
          definiti con decreto del  Ministro;  i  predetti  contratti
          possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche  in
          sedi diverse; 
                  b) contratti triennali, riservati a  candidati  che
          hanno usufruito dei  contratti  di  cui  alla  lettera  a),
          ovvero  che  hanno  conseguito  l'abilitazione  scientifica
          nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda
          fascia di cui all'articolo 16 della presente legge,  ovvero
          che sono in possesso del titolo di specializzazione medica,
          ovvero che, per almeno  tre  anni  anche  non  consecutivi,
          hanno  usufruito   di   assegni   di   ricerca   ai   sensi
          dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo  22  della
          presente  legge,  o  di  borse  post-dottorato   ai   sensi
          dell'articolo 4 della  legge  30  novembre  1989,  n.  398,
          ovvero di analoghi contratti, assegni  o  borse  in  atenei
          stranieri. 
                4. - 5. (Omissis) 
                6.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili  per  la
          programmazione,    fermo    restando    quanto     previsto
          dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo  anno
          successivo, la procedura di cui  al  comma  5  puo'  essere
          utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
          e  seconda  fascia  di  professori  di  seconda  fascia   e
          ricercatori   a    tempo    indeterminato    in    servizio
          nell'universita'   medesima,   che    abbiano    conseguito
          l'abilitazione scientifica di cui all'articolo  16.  A  tal
          fine le universita'  possono  utilizzare  fino  alla  meta'
          delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
          posti disponibili  di  professore  di  ruolo.  A  decorrere
          dall'undicesimo  anno  l'universita'  puo'  utilizzare   le
          risorse  corrispondenti   fino   alla   meta'   dei   posti
          disponibili di professore di ruolo per le chiamate  di  cui
          al comma 5. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata legge
          n. 240 del 2010: 
                «Art.  18  (Chiamata  dei  professori).   -   1.   Le
          universita', con  proprio  regolamento  adottato  ai  sensi
          della legge  9  maggio  1989,  n.  168,  disciplinano,  nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
                  a) pubblicita' del procedimento di  chiamata  sulla
          Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e  su  quelli  del
          Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
          concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente
          tramite    indicazione    di    uno    o    piu'    settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento economico e previdenziale; 
                  b) ammissione al procedimento, fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
          dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
          dei   settori   concorsuali   ricompresi    nel    medesimo
          macrosettore e per le funzioni  oggetto  del  procedimento,
          ovvero per funzioni superiori  purche'  non  gia'  titolari
          delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti  per  la
          chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
          partecipare  altresi'  i  professori,  rispettivamente,  di
          prima e di seconda fascia gia'  in  servizio,  nonche'  gli
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
          di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla  base  di
          tabelle  di  corrispondenza,  aggiornate  ogni  tre   anni,
          definite dal Ministro, sentito il CUN.  In  ogni  caso,  ai
          procedimenti per la chiamata, di cui al presente  articolo,
          non possono partecipare coloro  che  abbiano  un  grado  di
          parentela o di affinita', fino al  quarto  grado  compreso,
          con un  professore  appartenente  al  dipartimento  o  alla
          struttura che effettua la chiamata ovvero con  il  rettore,
          il direttore generale o  un  componente  del  consiglio  di
          amministrazione dell'ateneo; 
                  c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui all'articolo 22 e alla  stipulazione  dei
          contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
                  d) valutazione  delle  pubblicazioni  scientifiche,
          del curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di
          cui alla lettera b). Le universita'  possono  stabilire  il
          numero massimo delle pubblicazioni in conformita' a  quanto
          prescritto dal decreto di cui  all'articolo  16,  comma  3,
          lettera  b),  e  accertare,   oltre   alla   qualificazione
          scientifica    dell'aspirante,    anche    le    competenze
          linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche  dei  corsi  di
          studio in lingua estera; 
                  e) formulazione della proposta di chiamata da parte
          del dipartimento  con  voto  favorevole  della  maggioranza
          assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata  di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
                2. Nell'ambito delle disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al comma  1,
          nonche'   per   l'attribuzione   dei   contratti   di   cui
          all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono  effettuati
          sulla  base   della   programmazione   triennale   di   cui
          all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e di  cui  all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 5, comma 4,  lettera  d),  della  presente
          legge. La programmazione  assicura  la  sostenibilita'  nel
          tempo degli oneri stipendiali, compresi  i  maggiori  oneri
          derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'articolo 24, comma 5. 
                3. Gli oneri derivanti dalla chiamata  di  professori
          di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di  cui
          all'articolo 24 possono essere a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
          per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di  cui
          all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di  importo  e
          durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
          ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a). 
                4. Ciascuna universita'  statale,  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno prestato servizio,  o  non  sono  stati  titolari  di
          assegni di ricerca ovvero  iscritti  a  corsi  universitari
          nell'universita' stessa. 
                5. La partecipazione  ai  gruppi  e  ai  progetti  di
          ricerca  delle  universita',  qualunque   ne   sia   l'ente
          finanziatore, e lo svolgimento delle attivita'  di  ricerca
          presso le universita' sono riservati esclusivamente: 
                  a) ai professori  e  ai  ricercatori  universitari,
          anche a tempo determinato; 
                  b) ai titolari degli  assegni  di  ricerca  di  cui
          all'articolo 22; 
                  c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
                  d) ai professori a contratto  di  cui  all'articolo
          23; 
                  e) al personale tecnico-amministrativo in  servizio
          presso le universita'  e  a  soggetti  esterni  purche'  in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
                  f)   ai   dipendenti   di   altre   amministrazioni
          pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
          titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base
          di specifiche convenzioni  e  senza  oneri  finanziari  per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
                6.  Alla  partecipazione  ai  progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi.» 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  5  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica): 
                «Art.   5   (Universita').   -   1.    A    decorrere
          dall'esercizio  finanziario   1994   i   mezzi   finanziari
          destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre
          distinti capitoli dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          denominati: 
                  a)  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le  attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; 
                  b) Fondo per  l'edilizia  universitaria  e  per  le
          grandi attrezzature scientifiche,  relativo  alla  quota  a
          carico  del  bilancio  statale  per  la  realizzazione   di
          investimenti per le universita' in infrastrutture  edilizie
          e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi
          destinati  alla  costruzione  di  impianti  sportivi,   nel
          rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma  8
          dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
                  c) Fondo per la programmazione dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma 240 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 160 del 2019: 
                  «240. Al fine di potenziare la  ricerca  svolta  da
          universita', enti e istituti di ricerca pubblici e privati,
          e' autorizzata la spesa di 25 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, di 200 milioni di euro  per  l'anno  2021  e  di  300
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  da
          iscrivere su apposito fondo dello stato di  previsione  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, di cui 0,3 milioni di  euro  nell'anno  2020  e  4
          milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2021  per  il
          funzionamento e per il personale  dell'agenzia  di  cui  al
          comma 241.» 
              Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della  legge  n.
          190  del  2014  e'  riportato  nei  riferimenti   normativi
          all'art. 1. 
              Si riporta il testo del comma 244 dell'articolo 1 della
          citata legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «244. Per la promozione  del  progetto  della  Scuola
          europea  di  industrial  engineering  and   management   e'
          autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per  l'anno  2019
          per il finanziamento di progetti innovativi  di  formazione
          in industrial engineering and management in Italia. Per  le
          medesime finalita' di cui al primo periodo  e'  autorizzata
          la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000  euro
          per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal  secondo  periodo
          si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  20-bis
          del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile  2017,  n.  45,  (Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 20-bis (Interventi urgenti per le verifiche  di
          vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici). - 1. - 3.
          (Omissis) 
                4. Entro il 31 dicembre 2021 ogni immobile adibito ad
          uso  scolastico  situato  nelle  zone  a  rischio   sismico
          classificate 1 e 2, con priorita' per  quelli  situati  nei
          comuni compresi negli allegati 1 e 2  al  decreto-legge  n.
          189  del  2016,  deve  essere  sottoposto  a  verifica   di
          vulnerabilita' sismica.» 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  20  del
          decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Proroga
          di  termini  previsti   da   disposizioni   legislative   e
          disposizioni  urgenti   in   materia   finanziaria),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 20 (Regime transitorio per l'operativita' della
          revisione delle norme tecniche per le costruzioni). - 1.  -
          4. (Omissis) 
                5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma
          3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
          ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione  degli  edifici  e
          delle opere progettate in base alle norme sismiche  vigenti
          dal 1984, devono essere effettuate a  cura  dei  rispettivi
          proprietari entro il 31 dicembre 2021 e riguardare  in  via
          prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e
          2. 
                (Omissis).»