((Art. 6 bis 
 
Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.  126,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 
 
  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10,  comma
1, del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  febbraio  2019,  n.  12,  gli  idonei
utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per  merito  e  titoli
del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore
generale del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca n. 1259 del  23  novembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  90  del  24  novembre  2017,  sono
assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta
salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3  e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2   del   citato
          decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.  126,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Disposizioni in materia di reclutamento  del
          personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  e   per   assicurare   la   funzionalita'   delle
          istituzioni scolastiche). - 1. All'articolo  29,  comma  1,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al  primo  periodo,  le  parole  «corso-concorso
          selettivo di formazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «concorso selettivo per titoli  ed  esami,  organizzato  su
          base  regionale,»  e  le  parole  «sentito   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze»  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze»; 
                  b) il secondo periodo e' soppresso; 
                  c) al terzo periodo, le parole  «per  l'accesso  al
          corso-concorso» sono soppresse; 
                  d) dopo il quinto periodo e' inserito il  seguente:
          «Le prove scritte  e  la  prova  orale  sono  superate  dai
          candidati che conseguano, in ciascuna prova,  il  punteggio
          minimo di sette decimi o equivalente.»; 
                  e) il sesto e settimo periodo sono soppressi; 
                  f) l'ottavo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
          «Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono definiti  le  modalita'
          di svolgimento del concorso e dell'eventuale  preselezione,
          le prove e i programmi concorsuali,  la  valutazione  della
          preselezione, delle prove e dei titoli, la  disciplina  del
          periodo di formazione e prova  e  i  contenuti  dei  moduli
          formativi relativi ai due anni successivi alla conferma  in
          ruolo». 
                2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila  euro
          annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale  dei
          dirigenti scolastici. 
                2-bis.  Dopo  la  nomina   dei   vincitori   di   cui
          all'articolo 10, comma 1,  del  decreto-legge  14  dicembre
          2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente  iscritti  nella
          graduatoria nazionale per merito e titoli  del  concorso  a
          dirigente scolastico  indetto  con  decreto  del  direttore
          generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca n. 1259  del  23  novembre  2017,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90  del  24
          novembre  2017,  sono  assunti   nel   limite   dei   posti
          annualmente  vacanti  e   disponibili,   fatta   salva   la
          disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e
          3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
                3. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca e' autorizzato a bandire,  nell'ambito  della
          vigente  dotazione  organica,  un  concorso  pubblico,  per
          titoli ed  esami,  per  il  reclutamento,  a  decorrere  da
          gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici,  nonche',
          a decorrere dal 2023, di ulteriori  ottantasette  dirigenti
          tecnici,  con  conseguenti  maggiori  oneri  per  spese  di
          personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli  anni
          2021 e 2022 e  a  euro  19,55  milioni  annui  a  decorrere
          dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio  di
          cui all'articolo 39,  commi  3  e  3-bis,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni  di  cui
          all'articolo  4,  commi  3,  3-bis   e   3-quinquies,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche'
          in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo  1,  commi
          300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  E'
          altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel  2019  e
          di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso. 
                4. Nelle more dell'espletamento del concorso  di  cui
          al comma 3, l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
          1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
          107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni  di  euro
          nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando
          la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94.  I
          contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al  primo
          periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei
          dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il  31
          dicembre 2020. 
                5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno  2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 5, le parole: «31 dicembre  2019»  sono
          sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2020»; 
                  b)  al  comma  5-bis,  la  parola:   «gennaio»   e'
          sostituita dalla seguente: «marzo» e dopo  le  parole:  «di
          cui  al  comma  5»  sono  inserite  le  seguenti:  «,   per
          l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilita'  di
          cui ai successivi commi»; 
                  c)  al  comma  5-ter,  le  parole:  «per  titoli  e
          colloquio» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  11.263
          posti di collaboratore scolastico,  graduando  i  candidati
          secondo le modalita' previste per  i  concorsi  provinciali
          per collaboratore scolastico di cui  all'articolo  554  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n. 297», la parola: «gennaio» e' sostituita dalla seguente:
          «marzo», le parole: «non puo' partecipare» sono  sostituite
          dalle  seguenti:  «non  possono  partecipare:  »,  dopo  le
          parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono  inserite  le
          seguenti: «, il personale escluso dall'elettorato  politico
          attivo, coloro che  siano  stati  destituiti  o  dispensati
          dall'impiego  presso  una  pubblica   amministrazione   per
          persistente insufficiente rendimento o dichiarati  decaduti
          per aver conseguito la nomina o  l'assunzione  mediante  la
          produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da   nullita'
          insanabile,  nonche'  i  condannati  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 73 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  i
          condannati per taluno dei delitti indicati  dagli  articoli
          600-septies.2  e  609-nonies  del  codice  penale   e   gli
          interdetti da  qualunque  incarico  nelle  scuole  di  ogni
          ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in  istituzioni
          o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
          minori» e dopo le parole: «modalita' di  svolgimento»  sono
          inserite le seguenti: «, anche in piu' fasi,»; 
                  d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: 
                    «5-quater. Le assunzioni, da  effettuare  secondo
          la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate  anche
          a tempo parziale. Nel limite  di  spesa  di  cui  al  comma
          5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero  complessivo
          di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito  della
          procedura selettiva di cui al comma 5-ter  sono  utilizzati
          per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita
          graduatoria nazionale formulata sulla  base  del  punteggio
          gia' acquisito, dei partecipanti  alla  procedura  medesima
          che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari  di
          assunzioni a  tempo  parziale  ovvero  siano  risultati  in
          soprannumero  nella  provincia  in  virtu'  della   propria
          posizione in graduatoria. I  rapporti  instaurati  a  tempo
          parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
          pieno, ne' puo'  esserne  incrementato  il  numero  di  ore
          lavorative, se non in presenza di risorse certe e  stabili.
          Le risorse che derivino da cessazioni a  qualsiasi  titolo,
          nell'anno scolastico  2019/2020  e  negli  anni  scolastici
          seguenti, del personale assunto ai sensi  del  comma  5-ter
          sono prioritariamente utilizzate per  la  trasformazione  a
          tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso  in
          ruolo ai sensi del presente comma non ha  diritto,  ne'  ai
          fini giuridici ne' a quelli  economici,  al  riconoscimento
          del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui
          al comma 5-ter»; 
                  e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti: 
                    «5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma
          5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero  complessivo
          di 11.263  posti,  per  l'anno  scolastico  2020/2021  sono
          avviate, una tantum, operazioni di mobilita'  straordinaria
          a domanda, disciplinate da  apposito  accordo  sindacale  e
          riservate al personale assunto con la  procedura  selettiva
          di cui  al  comma  5-ter  sui  posti  eventualmente  ancora
          disponibili  in  esito  alle  attivita'  di  cui  al  comma
          5-quater.  Nelle  more  dell'espletamento  delle   predette
          operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire
          lo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche   in   idonee
          condizioni igienico-sanitarie, i posti e le  ore  residuati
          all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e  5-quater
          sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale
          iscritto nelle vigenti graduatorie. 
                    5-sexies. Nel limite di spesa  di  cui  al  comma
          5-bis, primo  periodo,  dopo  le  operazioni  di  mobilita'
          straordinaria di cui al  comma  5-quinquies,  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          autorizzato ad  avviare  una  procedura  selettiva  per  la
          copertura dei posti eventualmente  residuati,  graduando  i
          candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
          procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
          ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
          gennaio 2021, il  personale  impegnato  per  almeno  cinque
          anni, anche non continuativi, purche' includano il  2018  e
          il 2019, presso le  istituzioni  scolastiche  ed  educative
          statali,  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato  o
          indeterminato di  imprese  titolari  di  contratti  per  lo
          svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura  selettiva
          non puo' partecipare il personale di  cui  all'articolo  1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
          personale che e' stato  inserito  nelle  graduatorie  della
          procedura di cui al comma  5-ter.  Non  possono,  altresi',
          partecipare   alla   selezione   il    personale    escluso
          dall'elettorato politico attivo,  coloro  che  siano  stati
          destituiti o dispensati dall'impiego  presso  una  pubblica
          amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o
          dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  la  nomina   o
          l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o
          viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per  i
          reati di cui all'articolo 73 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, i condannati per taluno  dei  delitti  indicati  dagli
          articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
          interdetti da  qualunque  incarico  nelle  scuole  di  ogni
          ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in  istituzioni
          o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
          minori.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con   i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sono determinati i requisiti  per  la  partecipazione  alla
          procedura  selettiva,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
          Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
          presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
          rapporti instaurati a tempo  parziale  non  possono  essere
          trasformati in rapporti a tempo  pieno,  ne'  puo'  esserne
          incrementato  il  numero  di  ore  lavorative,  se  non  in
          presenza  di  risorse  certe  e  stabili.  Le  risorse  che
          derivino da cessazioni a  qualsiasi  titolo  del  personale
          assunto  ai  sensi  del  presente  comma  sono  utilizzate,
          nell'ordine,  per  la  trasformazione  a  tempo  pieno  dei
          rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
          comma.  Nelle  more  dell'avvio  della  predetta  procedura
          selettiva, al fine di  garantire  il  regolare  svolgimento
          delle   attivita'   didattiche   in    idonee    condizioni
          igienico-sanitarie, i posti e le  ore  residuati  all'esito
          delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono  ricoperti
          mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
          vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
          del presente comma non ha diritto, ne'  ai  fini  giuridici
          ne' a quelli  economici,  al  riconoscimento  del  servizio
          prestato  quale  dipendente  delle  imprese   titolari   di
          contratti per lo  svolgimento  dei  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari.   Successivamente   alle   predette    procedure
          selettive e sempre nel limite di  spesa  di  cui  al  comma
          5-bis, primo periodo, sono autorizzate  assunzioni  per  la
          copertura dei posti resi nuovamente  disponibili  ai  sensi
          del medesimo comma»; 
                  f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
                    «6-bis.   A   decorrere   dall'anno    scolastico
          2020/2021 e' autorizzato lo scorrimento  della  graduatoria
          della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la  copertura  di
          ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.
          Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di  un
          numero corrispondente di posti nella dotazione organica del
          personale  collaboratore  scolastico  della  Provincia   di
          Palermo. 
                    6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis,  pari
          a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni
          annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
                    a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020  e
          a  euro   1,355   milioni   per   l'anno   2022,   mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  il  funzionamento
          delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma
          601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con  riferimento
          all'incremento disposto ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
          763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
                    b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021  e
          a  decorrere  dall'anno   2023,   mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
          legge 13 luglio 2015, n. 107». 
                    5-bis. All'onere derivante dal comma  5,  lettera
          a), pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede: 
                    a) quanto a euro  28  milioni,  pari  a  euro  56
          milioni in termini di saldo netto da  finanziare,  mediante
          riduzione  degli  stanziamenti  di  bilancio  riferiti   al
          pagamento di stipendi, retribuzioni e altri  assegni  fissi
          al personale amministrativo, tecnico e ausiliario  a  tempo
          indeterminato; 
                    b)   quanto   a   euro   60   milioni,   mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  il  funzionamento
          delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma
          601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con  riferimento
          all'incremento disposto ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
          763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
                6. L'articolo 22, comma 15, del  decreto  legislativo
          25 maggio 2017, n. 75, si applica anche  alla  progressione
          all'area   dei   direttori   dei   servizi    generali    e
          amministrativi del personale assistente  amministrativo  di
          ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni  dell'area
          di destinazione per almeno tre  interi  anni  scolastici  a
          decorrere dall'anno scolastico  2011/2012.  Le  graduatorie
          risultanti dalla procedura di cui al  primo  periodo,  sono
          utilizzate in  subordine  a  quelle  del  concorso  di  cui
          all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205, nelle quali la percentuale di idonei e' elevata al  30
          per cento  dei  posti  messi  a  concorso  per  la  singola
          regione, con arrotondamento all'unita' superiore.»