Art. 7 Proroga di termini in materia di beni e attivita' culturali e di turismo nonche' di personale scolastico 1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «entro l'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio 2020». ((Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non puo' avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 percento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti. 1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».)) 2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole «di beni e di servizi nonche'» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»; b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»; c) dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa ((di 1.200.000)) euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente». 3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»; ((b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. E' assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2020».)) 4. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022»; b) il secondo periodo e' soppresso. ((4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente: «5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' integrato da un esperto in mobilita' e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei».)) 5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 6. All'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; b) le parole «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020»; c) dopo le parole «29 luglio 2014, n. 106» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti». 7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante ((corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo)). 8. Al comma 310, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e 2022 e 6 milioni di euro per l'anno 2020. ((A decorrere dall'anno 2020 e' altresi' autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede: a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020,mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.».)) 9. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono inserite le seguenti: ((«e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»)); b) il secondo periodo e' soppresso. 10. Le modalita' di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ((Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 10-ter. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 10-quater. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonche' delle facolta' e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo puo' coprire, per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti gia' inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'area II e all'area III, assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie. 10-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 10-sexies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e' autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma e' disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma 10-septies. E' corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico. 10-septies. Alle assunzioni di cui al comma 10-sexies si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 10-octies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilita' grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e principi: a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unita', ridotte a 20 unita' in presenza di un alunno o studente con disabilita' grave certificata; b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica. 10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede: a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 10-decies. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020»; b) all'articolo 3: 1) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 2) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020». 10-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-decies, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 10-duodecies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno 2020. 10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies, pari a euro 250.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2020». 10-quinquiesdecies. Al fine di promuovere e di ampliare l'accesso ai prodotti editoriali da parte di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilita' visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilita' digitale, corsi di formazione e attivita' di consulenza, e' prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo), come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza). - 1. - 13. (Omissis) 14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano il pareggio economico e, entro l'esercizio 2020, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa. Omissis.» Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Misure urgenti per il patrimonio e le attivita' culturali e turistiche). - 1. - 3. (Omissis) 3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonche' di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o piu' regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e principi: a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilita' economico-finanziaria; b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2020, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalita' di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilita' economica e valorizzazione della qualita'; c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacita' di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attivita', della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificita' nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana; d) definizione delle modalita' attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente; e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche. (Omissis).» Si riporta il testo dei commi 346 e 347 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente legge: «346. Al fine di governare e di gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi nonche', fino al 31 dicembre 2020, quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Fino al 31 dicembre 2020, il comune di Matera puo' autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attivita' di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 'Regioni-Autonomie locali' del 1º aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. E' altresi' consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per garantire l'obiettivo di cui al presente comma, in favore del comune di Matera e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Per l'anno 2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 347. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Alle spese relative al personale assunto con contratto a tempo determinato ai fini dell'attuazione del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. Per l'anno 2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. E' assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (Omissis).» Si riporta il testo del comma 355 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), come modificato dalla presente legge: «355. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono tenute al raggiungimento del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro l'esercizio finanziario 2020, previa integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano di risanamento per il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento e' approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata presentazione dell'integrazione del piano nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina la sospensione dell'erogazione alle fondazioni lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. (Omissis).» Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei). - 1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalita' stipulato con la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo: a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture: 1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante intende affidare; 2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle imprese aventi titolo; 3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo; 4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa o della media; 5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti; 6) possibilita' di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2); b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' elevata a 1,5 milioni di euro; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei; c) in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine, non superiore a quindici giorni, a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto e' risolto di diritto, l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata; c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e' aumentata dal 2 per cento al 5 per cento; d) e' sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge; e) il Direttore generale di progetto puo' revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficolta' operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; puo' altresi' attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5; f); g); h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti e' sostituita da un'attestazione di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformita' alla normativa vigente, rilasciata dal Direttore generale di progetto. 2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto e presso l'Unita' «Grande Pompei» nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non e' assoggettato al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza. 3. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.»; b) al quarto periodo, le parole: «svolge anche le funzioni di «Conferenza di servizi permanente, ed», sono soppresse; c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.». 3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «L'Unita', su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unita', sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico». 4. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. 5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, e' costituita, presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da non piu' di 20 unita' di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, entro il limite di spesa di 900.000 euro annui, per la partecipazione alle attivita' progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d'intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. 5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessita' di garantire l'effettivita' e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalita', anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalita' operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonche' le attivita' dell'Unita' "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. 5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' integrato da un esperto in mobilita' e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei. 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nel limite di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17. A decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000 euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.» Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), come modificato dalla presente legge: «Art. 11-bis (Apertura, in via transitoria per le amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica contabilita' speciale per ciascun ministero per la gestione del fondo scorta). - 1. (Omissis) 2. Considerata la necessita' di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le contabilita' speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31 dicembre 2020 limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le somme diverse dalle precedenti, giacenti su dette contabilita' speciali al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017, le procedure ivi previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministero da' conto degli importi che saranno mantenuti nelle contabilita' speciali, mediante opportuna documentazione, nella comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla data di chiusura delle contabilita' speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilita' residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalita', in tutto o in parte, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero puo' stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilita' speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. (Omissis).» Si riporta il testo del comma 343 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla presente legge: «343. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonche' valorizzazione dei beni culturali in gestione, e' consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. (Omissis).» Si riporta il testo del comma 310 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: «310. Per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2021 e 2022 e 6 milioni di euro per l'anno 2020. A decorrere dall'anno 2020 e' altresi' autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede: a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020,mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. (Omissis).» Si riporta il testo del comma 627 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla presente legge: «627. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attivita' nonche' alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.» Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto). - 1. - 4. (Omissis) 5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti e' effettuata, entro il 31 dicembre 2020, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che e' obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego. (Omissis).» Si riporta il testo del comma 608 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: «608. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con apposito bando del Ministero per i beni e le attivita' culturali sono stabiliti i termini, le modalita' e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.» Si riporta il testo del comma 371 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019: «371. Per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali e' istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le risorse del fondo.» Si riporta il testo del comma 342 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: «342. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonche' delle facolta' e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attivita' culturali puo' coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facolta' assunzionali per l'anno 2019 come accertate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente all'Area II e all'Area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti e' stata indetta ciascuna procedura.» Si riporta il testo del comma 335 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017: «335. E' autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati. Il contributo di cui al presente comma e' finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attivita' di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico. L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalita' di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmettono la relazione di cui al terzo periodo alle Camere.» Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. Si riporta il testo dei commi da 619 a 621 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017: «619. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge e' titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalita' e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili. 620. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 619 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018. 621. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 619 e 620 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» Si riporta il testo del comma 738 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: «738. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, e' autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione di cui al primo periodo e' disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi gia' in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. E' corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.» Si riporta il testo dei commi 64 e 202 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti): «64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, e' determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.» «202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.» Si riporta il testo del comma 634 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007.» Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, 3, commi 3 e 5, 4, comma 1, della legge 29 dicembre 2017, n. 226 (Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Interventi). - 1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, attraverso i seguenti interventi: a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attivita' didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative gia' in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera; b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella citta' di Sulmona di una sede idonea a ospitare il «Museo Ovidio», per la collocazione e fruizione del suddetto materiale; c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella citta' di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. Gli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria, soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture. A tali iniziative e' destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4; d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale; e) realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra la citta' di Sulmona e la citta' di Roma, luogo in cui soggiorno' a lungo, e prosecuzione del gemellaggio esistente tra la citta' di Sulmona e la citta' di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio; f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado; g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalita' della presente legge.» «Art. 3 (Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane). - 1. - 2. (Omissis) 3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2020. Entro la predetta data, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti. 4. (Omissis) 5. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, redige un programma delle attivita', ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attivita'. A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicita', il Comitato promotore provvede altresi', entro il 31 dicembre 2020, a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale la relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti. (Omissis).» «Art. 4 (Contributo straordinario). - 1. Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Ovidio, di cui alla presente legge, e' attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020. A valere sul predetto contributo straordinario il Comitato promotore provvede altresi' alla realizzazione di un proprio sito internet istituzionale.» Si riporta il testo del comma 385 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: «385. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi: a) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero; b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero - Comites e dei comitati dei loro presidenti; c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per l'anno 2016 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero; d) per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno 2016, per l'incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401; e) per un ammontare pari a 650.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; f) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; g) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per promuovere l'attrattivita' delle universita' attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia; h) per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della societa' Dante Alighieri per garantire la continuita' delle sue iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero e per un ammontare pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei; i) per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero. Omissis.» Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria). - 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La procedura e' altresi' finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.»