Art. 8 
 
             Proroga di termini in materia di giustizia 
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 10, le parole «fino al 31 dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020». 
  2. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»; 
  b) al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno  degli  anni  2018,  2019  e
2020». 
  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, le parole «fino al  31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla  osta  della  stessa
amministrazione della giustizia». 
  4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
all'alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle  seguenti:
«30 giugno 2020». 
  5. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n.  31,  le
parole «dodici mesi» sono sostituite  dalle  seguenti:  ((«diciannove
mesi». Al  quarto  comma  dell'articolo  840-septies  del  codice  di
procedura civile, dopo le parole:  «articolo  65»  sono  inserite  le
seguenti: «, comma 1, lettere b) e c-bis),». 
  6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere  dal  14  settembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal  14  settembre
2022». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a
euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno  2022,  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni,  per  i
medesimi  anni,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
  6-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14  giugno  2019,
n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2019,  n.
77,le parole: «di durata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «di
durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale  al
31 dicembre 2020», le parole:  «800  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1.095 unita'», le parole: «200 unita' di Area  I/F2»  sono
sostituite dalle seguenti: «340 unita' di area  I/F1»  e  le  parole:
«600 unita' di Area  II/F2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «755
unita' di area II/F1». 
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle  disposizioni  di
cui al comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  6-quater. All'articolo 22, comma 4, della legge 31  dicembre  2012,
n. 247, la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «otto». 
  6-quinquies. All'articolo 49, comma  1,  della  legge  31  dicembre
2012, n. 247,  la  parola:  «sette»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«nove». 
  6-sexies. All'articolo 379, comma  3,  primo  periodo,  del  codice
delle  crisi  d'impresa  e  dell'insolvenza,  di   cui   al   decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla
predetta data» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  la  data  di
approvazione dei bilanci relativi all'esercizio  2019,  stabilita  ai
sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile». 
  6-septies. All'articolo 10  del  decreto  legislativo  19  febbraio
2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui  al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.  14  del
2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia,  e'  prorogato
al 1° gennaio 2023; 
  b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui  al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.  14  del
2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari,  e'  prorogato
al 1° gennaio 2023; 
  c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui  al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.  14  del
2014, limitatamente  alla  sezione  distaccata  di  Portoferraio,  e'
prorogato al 1° gennaio 2023. 
  6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma
6-septies, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede  mediante
corrispondente riduzione della  proiezione,  per  il  medesimo  anno,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. 
  6-novies. All'articolo 7 del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, alinea, le parole: «non oltre il 31  dicembre  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»; 
  b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla
scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze  del  personale
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  sono  esercitate
limitatamente alle opere individuate con le modalita' di cui al primo
e al secondo periodo  del  presente  comma  e  le  cui  procedure  di
affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 3 del
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  146,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10  (Misure
          urgenti in tema di  tutela  dei  diritti  fondamentali  dei
          detenuti  e  di  riduzione  controllata  della  popolazione
          carceraria), come modificato dalla presente legge: 
                «1-bis.  In  attesa  dell'espletamento  dei  concorsi
          pubblici  finalizzati  alla  copertura  dei  posti  vacanti
          nell'organico  del  ruolo  dei  dirigenti   dell'esecuzione
          penale esterna, fino al  31  dicembre  2020,  in  deroga  a
          quanto  previsto  dagli  articoli  3  e   4   del   decreto
          legislativo  15  febbraio  2006,  n.  63,  le  funzioni  di
          dirigente dell'esecuzione  penale  esterna  possono  essere
          svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei  dirigenti  di
          istituto penitenziario.» 
              Si riporta il testo  del  comma  1  e  3  dell'articolo
          21-quinquies del  decreto-legge  27  giugno  2015,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,
          n. 132 (Misure urgenti in materia  fallimentare,  civile  e
          processuale civile  e  di  organizzazione  e  funzionamento
          dell'amministrazione giudiziaria),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 21-quinquies (Disposizioni in materia di uffici
          giudiziari). - 1. Al fine di favorire la  piena  attuazione
          di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526  e  seguenti,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al  31  dicembre
          2020, per le attivita' di custodia, telefonia,  riparazione
          e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale
          dei  comuni   gia'   distaccato,   comandato   o   comunque
          specificamente destinato presso gli  uffici  giudiziari,  i
          medesimi uffici giudiziari possono continuare ad  avvalersi
          dei servizi forniti dal predetto personale comunale,  sulla
          base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale,
          autorizzati dal Ministero della giustizia, in  applicazione
          e  nei  limiti  di  una  convenzione   quadro   previamente
          stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione
          nazionale dei comuni italiani. 
                2. (Omissis) 
                3.  Le  autorizzazioni  di  cui  al  comma   1   sono
          rilasciate secondo  i  criteri  fissati  nella  convenzione
          quadro di cui al medesimo comma  1  e  nei  limiti  massimi
          complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015, del  20  per
          cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno  2017  e
          del 10 per cento per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,
          della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione
          previsto  dall'articolo  1,  comma  527,  della  legge   23
          dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.» 
                
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  4  del
          decreto-legge 31  agosto  2016,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197  (Misure
          urgenti per la definizione del contenzioso presso la  Corte
          di cassazione, per l'efficienza  degli  uffici  giudiziari,
          nonche' per la giustizia amministrativa),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Disposizioni per l'efficienza  degli  uffici
          di sorveglianza e divieto  di  assegnazione  del  personale
          dell'amministrazione    della    giustizia     ad     altre
          amministrazioni). - 1. (Omissis) 
                2. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  17,
          comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il  personale
          in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta
          eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non
          puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso  altre
          pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre  2020,  salvo
          nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.» 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  357  del
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14  (Codice  della
          crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
          19 ottobre 2017, n. 155), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 357 (Funzionamento dell'albo). - 1. Con decreto
          del Ministro della giustizia, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  entro  il  30  giugno  2020,   sono   stabilite,   in
          particolare: 
                  a) le  modalita'  di  iscrizione  all'albo  di  cui
          all'articolo 356; 
                  b) le modalita' di sospensione e cancellazione  dal
          medesimo albo; 
                  c)  le  modalita'  di  esercizio  del   potere   di
          vigilanza da parte del Ministero della giustizia.» 
                
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  7  della
          legge 12 aprile 2019, n. 31  (Disposizioni  in  materia  di
          azione di classe), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  7  (Entrata  in  vigore).  -  1.  Al  fine  di
          consentire al Ministero della giustizia di  predisporre  le
          necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere
          il compimento delle  attivita'  processuali  con  modalita'
          telematiche, le disposizioni di  cui  alla  presente  legge
          entrano   in   vigore   decorsi   diciannove   mesi   dalla
          pubblicazione   della   medesima   legge   nella   Gazzetta
          Ufficiale.» 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  840-septies  del
          codice di procedura civile, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 840-septies (Modalita' di  adesione  all'azione
          di classe). - L'adesione all'azione di  classe  si  propone
          mediante inserimento della relativa domanda  nel  fascicolo
          informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi
          telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma). 
                La  domanda  di  cui  al  primo  comma,  a  pena   di
          inammissibilita', deve contenere: 
                  a) l'indicazione del tribunale e  i  dati  relativi
          all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire; 
                  b) i dati identificativi dell'aderente; 
                  c) l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
          ovvero il  servizio  elettronico  di  recapito  certificato
          qualificato dell'aderente o del suo difensore; 
                  d) la determinazione dell'oggetto della domanda; 
                  e) l'esposizione dei fatti costituenti  le  ragioni
          della domanda di adesione; 
                  f) l'indice dei documenti  probatori  eventualmente
          prodotti; 
                  g) la  seguente  attestazione:  "Consapevole  della
          responsabilita'  penale  prevista  dalle  disposizioni   in
          materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati  e
          i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono
          veritieri"; 
                  h) il conferimento al rappresentante  comune  degli
          aderenti, gia' nominato o che sara' nominato  dal  giudice,
          del potere di rappresentare l'aderente e  di  compiere  nel
          suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia
          processuale,  relativi  al  diritto  individuale   omogeneo
          esposto nella domanda di adesione; 
                  i) i dati necessari per l'accredito delle somme che
          verranno    eventualmente    riconosciute     in     favore
          dell'aderente; 
                  l)  la  dichiarazione   di   aver   provveduto   al
          versamento del fondo spese di cui all'articolo  840-sexies,
          primo comma, lettera h). 
                L'aderente puo' produrre, con le modalita' di cui  al
          secondo  comma,   dichiarazioni   di   terzi,   capaci   di
          testimoniare,  rilasciate  ad  un  avvocato   che   attesta
          l'identita'  del  dichiarante   secondo   le   disposizioni
          dell'articolo 252;  l'avvocato  che  procede  a  norma  del
          presente comma e' considerato pubblico  ufficiale  ad  ogni
          effetto. Le dichiarazioni di cui  al  presente  comma  sono
          valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. 
                La domanda e' presentata su  un  modulo  conforme  al
          modello approvato con decreto del Ministro della giustizia,
          che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione,
          ed e' presentata a norma dell'articolo 65, comma 1, lettere
          b) e c-bis), del codice dell'amministrazione  digitale,  di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                I  documenti   probatori   sono   prodotti   mediante
          inserimento nel fascicolo informatico. 
                La domanda di  adesione  produce  gli  effetti  della
          domanda giudiziale e puo' essere presentata anche senza  il
          ministero di un difensore. 
                L'adesione diventa inefficace in caso di  revoca  del
          potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune
          a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia  opera
          di  diritto  ed  e'  rilevabile  d'ufficio.  La  revoca  e'
          opponibile  all'impresa  o  all'ente  gestore  di   servizi
          pubblici o di pubblica utilita' da quando e'  inserita  nel
          fascicolo informatico. 
                Quando l'azione di classe e' stata proposta  a  norma
          dell'articolo 840-quater, l'aderente deve dimostrare di non
          aver potuto far valere i propri diritti entro i termini ivi
          previsti.» 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  11  del
          decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  155   (Nuova
          organizzazione dei tribunali ordinari e  degli  uffici  del
          pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
          legge 14 settembre 2011, n.  148),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 11  (Entrata  in  vigore).  -  1.  Il  presente
          decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
          sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana. 
                2. Salvo quanto previsto al comma 3, le  disposizioni
          di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia
          decorsi dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
                3. Le modifiche delle circoscrizioni  giudiziarie  de
          L'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi  distaccate,
          previste dagli articoli  1  e  2,  acquistano  efficacia  a
          decorrere  dal  14  settembre  2022.  Nei   confronti   dei
          magistrati titolari di  funzioni  dirigenziali  presso  gli
          uffici giudiziari de L'Aquila e Chieti le  disposizioni  di
          cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto.» 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  8  del
          decreto-legge  14  giugno  2019,  n.  53,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   8   agosto   2019,   n.   77
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  ordine  e  sicurezza
          pubblica), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  8  (Misure  straordinarie  per  l'eliminazione
          dell'arretrato  relativo  all'esecuzione   delle   sentenze
          penali di condanna  definitive).  -  1.  Al  fine  di  dare
          attuazione ad un programma  di  interventi,  temporaneo  ed
          eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso
          di   strumenti   telematici,   l'arretrato   relativo    ai
          procedimenti  di  esecuzione  delle  sentenze   penali   di
          condanna,  nonche'  di  assicurare   la   piena   efficacia
          dell'attivita' di prevenzione e repressione dei  reati,  il
          Ministero della giustizia e' autorizzato ad  assumere,  per
          il biennio 2019-2020,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato  di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi  e
          comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020, anche  in
          sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle
          assunzioni gia'  programmate,  in  aggiunta  alle  facolta'
          assunzionali   ordinarie   e   straordinarie   previste   a
          legislazione vigente, un contingente massimo di 1095 unita'
          di personale amministrativo non dirigenziale,  di  cui  340
          unita'  di  area  I/  F1  e  755  unita'  di  area   II/F1.
          L'assunzione di  personale  di  cui  al  primo  periodo  e'
          autorizzata,  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in  deroga  ai
          limiti di spesa  di  cui  all'articolo  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  con  le
          modalita'  semplificate  di  cui  all'articolo  14,   comma
          10-ter,  del  decreto-legge  28   gennaio   2019,   n.   4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26, nonche' mediante l'avviamento degli  iscritti  nelle
          liste  di  collocamento  secondo  le   procedure   previste
          dall'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  mediante  lo
          scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di  entrata
          in   vigore   del   presente   decreto.   L'amministrazione
          giudiziaria puo' indicare l'attribuzione  di  un  punteggio
          aggiuntivo in favore dei  soggetti  che  hanno  maturato  i
          titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater
          e 1-quinquies, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114." 
              Si riporta il testo degli articoli 22 e 49 della  legge
          31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
          della professione forense), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 22 (Albo speciale  per  il  patrocinio  davanti
          alle giurisdizioni superiori). - 1. L'iscrizione  nell'albo
          speciale  per  il  patrocinio  davanti  alle  giurisdizioni
          superiori puo' essere richiesta al CNF da chi sia  iscritto
          in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni  e
          abbia superato l'esame disciplinato dalla legge  28  maggio
          1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n.  1482,
          al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. 
                2. L'iscrizione puo' essere richiesta anche  da  chi,
          avendo maturato una anzianita' di  iscrizione  all'albo  di
          otto   anni,   successivamente   abbia    lodevolmente    e
          proficuamente    frequentato    la     Scuola     superiore
          dell'avvocatura, istituita e disciplinata  con  regolamento
          dal CNF. Il regolamento puo' prevedere specifici criteri  e
          modalita' di selezione per  l'accesso  e  per  la  verifica
          finale di idoneita'. La verifica  finale  di  idoneita'  e'
          eseguita da una commissione d'esame  designata  dal  CNF  e
          composta da suoi membri, avvocati, professori  universitari
          e magistrati addetti alla Corte di cassazione. 
                3. Coloro che alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge sono  iscritti  nell'albo  dei  patrocinanti
          davanti    alle    giurisdizioni    superiori    conservano
          l'iscrizione.   Allo   stesso   modo    possono    chiedere
          l'iscrizione coloro che alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta
          iscrizione secondo la previgente normativa. 
                4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro  che
          maturino i requisiti secondo la previgente normativa  entro
          otto anni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge. 
                5. All'articolo 4 della  legge  28  maggio  1936,  n.
          1003, il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
                  "Sono dichiarati idonei i candidati che  conseguano
          una media di sette decimi nelle prove scritte e  in  quella
          orale avendo riportato non meno di sei decimi  in  ciascuna
          di esse".» 
                «Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame).  -  1.
          Per i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio  della
          professione  di  avvocato  si  effettua,  sia  per   quanto
          riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per  quanto
          riguarda  le  modalita'  di   esame,   secondo   le   norme
          previgenti.» 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  379  del
          citato decreto legislativo n. 14 del 2019, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 379 (Nomina degli organi di controllo). - 1.  -
          2. (Omissis) 
                3.  Le  societa'  a  responsabilita'  limitata  e  le
          societa' cooperative costituite alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente articolo, quando ricorrono i  requisiti
          di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli  organi
          di controllo o il revisore e, se necessario, ad  uniformare
          l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al
          predetto comma entro la data di  approvazione  dei  bilanci
          relativi   all'esercizio   2019,   stabilita    ai    sensi
          dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.  Fino
          alla  scadenza  del  termine,  le  previgenti  disposizioni
          dell'atto costitutivo e dello statuto  conservano  la  loro
          efficacia anche se  non  sono  conformi  alle  inderogabili
          disposizioni di  cui  al  comma  1.  Ai  fini  della  prima
          applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  2477
          del codice civile, commi secondo e terzo,  come  sostituiti
          dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti  la
          scadenza indicata nel primo periodo. 
                (Omissis)» 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  19  febbraio   2014,   n.   14   (Disposizioni
          integrative,   correttive   e   di   coordinamento    delle
          disposizioni di cui  ai  decreti  legislativi  7  settembre
          2012,  n.  155,  e  7  settembre  2012,  n.  156,  tese  ad
          assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Temporaneo ripristino di sezioni distaccate
          insulari). - 1. Fino al 31 dicembre 2022,  nel  circondario
          del  tribunale  di  Napoli  e'  ripristinata   la   sezione
          distaccata di Ischia, avente giurisdizione  sul  territorio
          dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola  Terme,  Forio,
          Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana. 
                2. Fino al 31  dicembre  2022,  nel  circondario  del
          tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e'  ripristinata  la
          sezione distaccata  di  Lipari,  avente  giurisdizione  sul
          territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa  Marina
          Salina. 
                3. Fino al 31  dicembre  2022,  nel  circondario  del
          tribunale di Livorno e' ripristinata la sezione  distaccata
          di Portoferraio, avente giurisdizione  sul  territorio  dei
          comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri,  Marciana,  Marciana
          Marina,  Porto  Azzurro,  Portoferraio,  Rio  Marina,   Rio
          nell'Elba. 
                4. Con decreto del Ministro della  giustizia,  avente
          natura non regolamentare, e' fissata la data di inizio  del
          funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1, 2
          e 3. 
                5.  Nelle  sezioni  distaccate  di  cui  al  presente
          articolo sono trattati gli affari civili e penali sui quali
          il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il
          luogo in ragione del quale e' determinata la competenza per
          territorio  rientra  nella  circoscrizione  delle   sezioni
          medesime. 
                6.  Le  controversie  in  materia  di  lavoro  e   di
          previdenza  e   assistenza   obbligatorie   sono   trattate
          esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale
          sede sono altresi' svolte, in via  esclusiva,  le  funzioni
          del giudice per  le  indagini  preliminari  e  del  giudice
          dell'udienza preliminare. 
                7. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  6,  con
          decreto del Ministro della giustizia  in  conformita'  alla
          deliberazione del Consiglio  superiore  della  magistratura
          assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito
          il consiglio dell'ordine degli avvocati, puo' disporsi  che
          nelle sezioni distaccate  siano  trattate  anche  le  cause
          concernenti  controversie  di  lavoro  e  di  previdenza  e
          assistenza obbligatorie. 
                8. In  considerazione  di  particolari  esigenze,  il
          presidente del tribunale, sentite le parti,  puo'  disporre
          che una o piu' udienze relative  a  procedimenti  civili  o
          penali da trattare  nella  sede  principale  del  tribunale
          siano tenute nella sezione distaccata, o  che  una  o  piu'
          udienze relative a procedimenti da trattare  nella  sezione
          distaccata siano tenute nella sede principale. 
                9. Sentiti il consiglio giudiziario ed  il  consiglio
          dell'ordine degli avvocati, il  provvedimento  puo'  essere
          adottato  anche  in  relazione  a  gruppi  di  procedimenti
          individuati secondo criteri oggettivi. 
                10. I magistrati assegnati  alle  sezioni  distaccate
          del tribunale ordinario  possono  svolgere  funzioni  anche
          presso la sede principale, secondo criteri determinati  con
          la procedura tabellare  prevista  dall'articolo  7-bis  del
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
                11. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti
          di presidente di sezione. 
                12.  Alla  copertura  dell'organico   del   personale
          amministrativo delle sezioni distaccate di cui al  presente
          articolo, si provvede, nei limiti della dotazione organica,
          mediante assegnazione del personale gia' in servizio presso
          le rispettive sedi principali alla data di cui al comma  4;
          quanto agli eventuali esuberi o  carenze  di  organico,  si
          provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. 
                13. A decorrere dal 1° gennaio 2017  le  disposizioni
          del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la
          tabella A  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,
          sostituita  dalla  tabella  di  cui  all'allegato  II   del
          presente decreto.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 7  del  decreto-legge
          14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12  (Disposizioni  urgenti
          in materia di sostegno e semplificazione per le  imprese  e
          per la pubblica  amministrazione),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  7  (Misure  urgenti  in  materia  di  edilizia
          penitenziaria). - 1. Al fine di  far  fronte  all'emergenza
          determinata   dal   progressivo   sovraffollamento    delle
          strutture carcerarie  e  per  consentire  una  piu'  celere
          attuazione del piano di edilizia  penitenziaria  in  corso,
          ferme  le   competenze   assegnate   al   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti dalla normativa  vigente  in
          materia di edilizia carceraria, a decorrere dal 1°  gennaio
          2019 e non oltre il 31  dicembre  2022,  al  personale  del
          Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  di   cui
          all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990,  n.
          395, oltre alle attribuzioni di cui al comma 2 del predetto
          articolo, sono assegnate le seguenti funzioni: 
                  a) effettuazione  di  progetti  e  perizie  per  la
          ristrutturazione e la  manutenzione,  anche  straordinaria,
          degli  immobili  in  uso  governativo   all'amministrazione
          penitenziaria,  nonche'  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio  per
          la  polizia  penitenziaria,  ovvero  per  l'aumento   della
          capienza delle strutture esistenti; 
                  b) gestione delle procedure  di  affidamento  degli
          interventi di cui  alla  lettera  a),  delle  procedure  di
          formazione dei contratti e di esecuzione  degli  stessi  in
          conformita' alla normativa vigente in materia; 
                  c) individuazione di immobili, nella disponibilita'
          dello  Stato  o  di  enti  pubblici  territoriali   e   non
          territoriali, dismessi e idonei  alla  riconversione,  alla
          permuta, alla costituzione di diritti reali sugli  immobili
          in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la
          realizzazione di strutture carcerarie. 
                2. Nello svolgimento delle funzioni di cui  al  comma
          1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  puo'
          avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del
          personale dei competenti  Uffici  del  Genio  militare  del
          Ministero della difesa. 
                3. Il programma dei lavori da eseguire in  attuazione
          del presente articolo, nonche' l'ordine di priorita'  degli
          stessi, e' approvato entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del
          Ministro della giustizia, adottato, d'intesa  col  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Capo
          del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria.  Il
          Capo del Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria,
          nel formulare la proposta di cui al  primo  periodo,  tiene
          conto dei programmi di edilizia  penitenziaria  predisposti
          dal   Comitato   paritetico   in   materia   di    edilizia
          penitenziaria  costituito   presso   il   Ministero   della
          giustizia. Fino alla scadenza del termine di cui  al  comma
          1,   le   competenze   del   personale   del   Dipartimento
          dell'amministrazione    penitenziaria    sono    esercitate
          limitatamente alle opere individuate con  le  modalita'  di
          cui al primo e al secondo periodo del presente comma  e  le
          cui procedure di affidamento  siano  avviate  entro  il  30
          settembre 2020. 
                4.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo si  provvede  nel  limite  delle  risorse
          finanziarie disponibili a  legislazione  vigente  destinate
          all'edilizia penitenziaria.»