Art. 8 Proroga di termini in materia di giustizia 1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020». 2. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; b) al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020». 3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia». 4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020». 5. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: ((«diciannove mesi». Al quarto comma dell'articolo 840-septies del codice di procedura civile, dopo le parole: «articolo 65» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere b) e c-bis),». 6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2022». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 6-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77,le parole: «di durata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020», le parole: «800 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «1.095 unita'», le parole: «200 unita' di Area I/F2» sono sostituite dalle seguenti: «340 unita' di area I/F1» e le parole: «600 unita' di Area II/F2» sono sostituite dalle seguenti: «755 unita' di area II/F1». 6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6-quater. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «otto». 6-quinquies. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «nove». 6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile». 6-septies. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e' prorogato al 1° gennaio 2023; b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, e' prorogato al 1° gennaio 2023; c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2023. 6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-septies, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 6-novies. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»; b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalita' di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020».))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), come modificato dalla presente legge: «1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.» Si riporta il testo del comma 1 e 3 dell'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), come modificato dalla presente legge: «Art. 21-quinquies (Disposizioni in materia di uffici giudiziari). - 1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni gia' distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 2. (Omissis) 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 (Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia amministrativa), come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni). - 1. (Omissis) 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.» Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), come modificato dalla presente legge: «Art. 357 (Funzionamento dell'albo). - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare: a) le modalita' di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356; b) le modalita' di sospensione e cancellazione dal medesimo albo; c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.» Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 12 aprile 2019, n. 31 (Disposizioni in materia di azione di classe), come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Entrata in vigore). - 1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attivita' processuali con modalita' telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi diciannove mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.» Si riporta il testo dell'articolo 840-septies del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: «Art. 840-septies (Modalita' di adesione all'azione di classe). - L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma). La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilita', deve contenere: a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire; b) i dati identificativi dell'aderente; c) l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell'aderente o del suo difensore; d) la determinazione dell'oggetto della domanda; e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione; f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti; g) la seguente attestazione: "Consapevole della responsabilita' penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri"; h) il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, gia' nominato o che sara' nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione; i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell'aderente; l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h). L'aderente puo' produrre, con le modalita' di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identita' del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma e' considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Le dichiarazioni di cui al presente comma sono valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. La domanda e' presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed e' presentata a norma dell'articolo 65, comma 1, lettere b) e c-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico. La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e puo' essere presentata anche senza il ministero di un difensore. L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto ed e' rilevabile d'ufficio. La revoca e' opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilita' da quando e' inserita nel fascicolo informatico. Quando l'azione di classe e' stata proposta a norma dell'articolo 840-quater, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini ivi previsti.» Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia a decorrere dal 14 settembre 2022. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari de L'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive). - 1. Al fine di dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonche' di assicurare la piena efficacia dell'attivita' di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni gia' programmate, in aggiunta alle facolta' assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 1095 unita' di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 340 unita' di area I/ F1 e 755 unita' di area II/F1. L'assunzione di personale di cui al primo periodo e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalita' semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonche' mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'amministrazione giudiziaria puo' indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114." Si riporta il testo degli articoli 22 e 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), come modificato dalla presente legge: «Art. 22 (Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). - 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori puo' essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. 2. L'iscrizione puo' essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianita' di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento puo' prevedere specifici criteri e modalita' di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneita'. La verifica finale di idoneita' e' eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione. 3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa. 4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse".» «Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame). - 1. Per i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti.» Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 379 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dalla presente legge: «Art. 379 (Nomina degli organi di controllo). - 1. - 2. (Omissis) 3. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo. (Omissis)» Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari), come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari). - 1. Fino al 31 dicembre 2022, nel circondario del tribunale di Napoli e' ripristinata la sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana. 2. Fino al 31 dicembre 2022, nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e' ripristinata la sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina. 3. Fino al 31 dicembre 2022, nel circondario del tribunale di Livorno e' ripristinata la sezione distaccata di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba. 4. Con decreto del Ministro della giustizia, avente natura non regolamentare, e' fissata la data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Nelle sezioni distaccate di cui al presente articolo sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale e' determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. 6. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresi' svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare. 7. In deroga a quanto previsto dal comma 6, con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, puo' disporsi che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. 8. In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, puo' disporre che una o piu' udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o piu' udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale. 9. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento puo' essere adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi. 10. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 11. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione. 12. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni distaccate di cui al presente articolo, si provvede, nei limiti della dotazione organica, mediante assegnazione del personale gia' in servizio presso le rispettive sedi principali alla data di cui al comma 4; quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. 13. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del presente decreto.» Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria). - 1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una piu' celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carceraria, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2022, al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre alle attribuzioni di cui al comma 2 del predetto articolo, sono assegnate le seguenti funzioni: a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonche' per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti; b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformita' alla normativa vigente in materia; c) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie. 2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa. 3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione del presente articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli stessi, e' approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la proposta di cui al primo periodo, tiene conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalita' di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020. 4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.»