((Art. 8 bis 
 
       Proroga di termini in materia di magistratura onoraria 
 
  1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: «Sino alla scadenza
del quarto anno  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 15  agosto
2025»; 
  b) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le disposizioni  dell'articolo  27  entrano  in  vigore  il  31
ottobre 2025».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 30, comma  1,  e  32
          del decreto legislativo 13 luglio  2017,  n.  116  (Riforma
          organica della magistratura onoraria e  altre  disposizioni
          sui  giudici  di  pace,  nonche'   disciplina   transitoria
          relativa ai magistrati onorari in servizio, a  norma  della
          legge  28  aprile  2016,  n.  57),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 30 (Funzioni e compiti dei  magistrati  onorari
          in servizio). - 1. Fino al 15 agosto  2025,  il  presidente
          del tribunale: 
                  a)  puo'  assegnare,  con   le   modalita'   e   in
          applicazione  dei   criteri   di   cui   all'articolo   10,
          all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari
          di pace gia' in servizio alla data di entrata in vigore del
          presente decreto come giudici onorari  di  tribunale  e,  a
          domanda, quelli gia' in servizio alla  medesima  data  come
          giudici di pace; 
                  b)  puo'  assegnare,  anche  se  non  ricorrono  le
          condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e nel  rispetto
          di quanto previsto dal  comma  6,  lettere  a)  e  b),  del
          predetto  articolo  e  delle  deliberazioni  del  Consiglio
          superiore della  magistratura,  la  trattazione  dei  nuovi
          procedimenti civili e penali di  competenza  del  tribunale
          esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto come giudici
          onorari di tribunale; 
                  c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e
          penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del
          giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari  di  pace
          gia' in  servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto come giudici di pace, compresi coloro  che
          risultano assegnati all'ufficio per  il  processo  a  norma
          della lettera a) del presente comma. 
                (Omissis).» 
                «Art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni).  -
          1. Le disposizioni dei capi da  I  a  IX  si  applicano  ai
          magistrati   onorari   immessi   nel   servizio    onorario
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   le
          disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai  magistrati
          onorari in servizio  alla  medesima  data  per  quanto  non
          previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del
          termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in
          servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto si applicano tutte  le  disposizioni  del  medesimo
          decreto. E'  in  ogni  caso  fatto  salvo  quanto  disposto
          dall'articolo 31, commi 2 e 3. 
                2. Dell'organico dei giudici onorari di  pace  e  dei
          vice procuratori onorari, determinato con il decreto di cui
          all'articolo 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte
          i magistrati onorari in servizio alla data  di  entrata  in
          vigore del decreto del Ministro della giustizia di  cui  al
          predetto articolo. I predetti  magistrati  sono  assegnati,
          con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio  dove
          prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica  italiana  del  decreto  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, a condizione  che
          quest'ultimo decreto preveda  il  corrispondente  posto  in
          pianta organica, anche con  riferimento  all'individuazione
          prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando  con  il
          decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e'
          disposta  la  riduzione  dell'organico  di  un  ufficio,  i
          magistrati onorari in servizio ai quali e' stato  conferito
          l'incarico da minor tempo  che  risultino  in  soprannumero
          sono riassegnati ad  altro  analogo  ufficio  dello  stesso
          distretto. 
                3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore
          il 31 ottobre 2025. 
                4. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano in vigore
          il 31 ottobre 2021. 
                5. A decorrere dal 31 ottobre  2021  ai  procedimenti
          civili  contenziosi,  di  volontaria  giurisdizione  e   di
          espropriazione forzata introdotti  dinanzi  al  giudice  di
          pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni,
          anche  regolamentari,  in  materia   di   processo   civile
          telematico per i procedimenti di competenza  del  tribunale
          vigenti alla medesima  data.  Per  i  procedimenti  di  cui
          all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c),
          numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art.  60-bis»,
          e lettera e), la disposizione del primo periodo si  applica
          a decorrere dal 31 ottobre 2025. 
                6. Ai fini del computo di cui all'articolo  4,  comma
          2,  lettera  e),  si  considera  anche  lo  svolgimento  di
          funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. La  disposizione
          di cui al presente comma  si  applica  anche  ai  fini  del
          computo di cui all'articolo 18, comma 2. 
                7. Il Consiglio superiore della  magistratura  adotta
          la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, entro sei  mesi
          dalla  pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana  del  decreto   del   Ministro   della
          giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo. 
                8.  L'incarico  dei   magistrati   onorari   nominati
          successivamente   all'entrata   in   vigore   del   decreto
          legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata  in
          vigore del presente  decreto  ha  durata  quadriennale  con
          decorrenza dalla nomina.  La  nomina  e  il  tirocinio  dei
          magistrati onorari di cui al presente comma  sono  regolati
          dalle disposizioni vigenti prima della data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                9. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della  legge
          28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto i giudici di pace e i giudici  onorari  di
          tribunale in servizio a tale data possono essere  destinati
          in supplenza o  in  applicazione,  anche  parziale,  in  un
          ufficio del giudice di pace del circondario  dove  prestano
          servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo  14
          e con le modalita' indicate nella stessa disposizione.  Nel
          corso  del  periodo  di  supplenza  o  di  applicazione  la
          liquidazione delle indennita' ha luogo  in  conformita'  ai
          criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente
          svolti. 
                10. In attesa dell'adozione del decreto del  Ministro
          della giustizia di cui all'articolo  3,  comma  1,  secondo
          periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto il Consiglio superiore della  magistratura
          adotta per l'anno 2017 la delibera di cui  all'articolo  6,
          comma   1,   individuando,   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante
          organiche  degli  uffici  del  giudice  di  pace  e   delle
          ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici  onorari  di
          tribunale e dei vice procuratori onorari. 
                11.  I   procedimenti   disciplinari   pendenti   nei
          confronti di magistrati onorari in servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere
          regolati dalle disposizioni vigenti  prima  della  predetta
          data. 
                12. Fermo quanto disposto dal comma 11,  non  possono
          essere promosse  nuove  azioni  disciplinari  a  carico  di
          magistrati onorari gia' in servizio alla data di entrata in
          vigore del presente decreto per fatti commessi prima  della
          medesima data; in relazione ai predetti fatti si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10.»