Art. 9 
 
Proroga di termini in  materia  di  competenza  del  Ministero  della
                               difesa 
 
  1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, la parola «2019»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«2020». 
  2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85,  la
parola «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020». 
  ((2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre  2009,  n.
184, le parole: «per gli anni 2017,  2018  e  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» e  le  parole:  «nel
2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020, 2021  e
2022». 
  2-ter. Agli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  comma
2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2259-bis del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2259-bis  (Assunzioni   di   personale   negli
          arsenali  e  stabilimenti  militari).  -  1.  Al  fine   di
          consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione  e
          di  incremento  dell'efficienza  degli  arsenali  e   degli
          stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del  triennio
          2012-2014,  il  Ministero   della   difesa   riserva   alle
          assunzioni   del   personale   degli   arsenali   e   degli
          stabilimenti militari appartenente ai profili professionali
          tecnici il sessanta  per  cento  delle  assunzioni  di  cui
          all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, e successive modificazioni, e all'articolo  66,  comma
          9, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni.  Per  le  assunzioni  di  cui  al
          presente comma non si applica l'articolo 30,  comma  2-bis,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni. 
                1-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  sono
          prorogate fino all'anno 2020.» 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17  della
          legge 30 giugno 2009,  n.  85  (Adesione  della  Repubblica
          italiana al Trattato concluso il  27  maggio  2005  tra  il
          Regno del Belgio, la Repubblica federale  di  Germania,  il
          Regno di Spagna, la Repubblica francese, il  Granducato  di
          Lussemburgo, il Regno  dei  Paesi  Bassi  e  la  Repubblica
          d'Austria, relativo all'approfondimento della  cooperazione
          transfrontaliera, in particolare allo scopo di  contrastare
          il  terrorismo,  la  criminalita'  transfrontaliera  e   la
          migrazione illegale (Trattato di Prum).  Istituzione  della
          banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per
          la banca dati nazionale del  DNA.  Delega  al  Governo  per
          l'istituzione  dei  ruoli  tecnici  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria. Modifiche al codice di procedura  penale  in
          materia di accertamenti tecnici idonei  ad  incidere  sulla
          liberta' personale), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17 (Norme transitorie). - 1. I profili del  DNA
          ricavati da reperti acquisiti  nel  corso  di  procedimenti
          penali anteriormente alla data di entrata in  vigore  della
          presente   legge,   previo   nulla   osta    dell'autorita'
          giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze  di  polizia  alla
          banca dati nazionale del DNA entro il 31 dicembre 2020.» 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  1  della
          legge 3 dicembre 2009,  n.  184  (Disposizioni  concernenti
          l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare  per  il
          2009), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui  all'articolo  1
          della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli
          anni 2020, 2021 e 2022 mediante  corresponsione  nel  2020,
          2021 e 2022 dell'assegno ivi previsto.» 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  10  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis) 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»