IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive  modificazioni
e integrazioni, e in particolare, l'art.  2,  il  quale  prevede,  ai
commi 475 e seguenti, l'istituzione presso il Ministero dell'economia
e delle  finanze  di  un  Fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per
l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo»); 
  Visto il proprio decreto del 21 giugno  2010  n.  132  «Regolamento
recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per  l'acquisto
della prima casa, ai sensi dell'art. 2, comma  475,  della  legge  24
dicembre 2007, n.  244»,  come  modificato  dal  proprio  decreto  22
febbraio 2013, n. 37 (di seguito: «DM n. 132/2010»); 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti
di  sostegno  per  le  famiglie,  lavoratori   e   imprese   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 26,
che prevede che all'art. 2, comma 479 della legge 24  dicembre  2007,
n. 244,  dopo  la  lettera  c),  e'  aggiunta  la  seguente:  «c-bis)
sospensione dal lavoro o  riduzione  dell'orario  di  lavoro  per  un
periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione  dei
provvedimenti di  autorizzazione  dei  trattamenti  di  sostegno  del
reddito.»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico  per  le   famiglie,   lavoratori   ed   imprese   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in  particolare,  l'art.
54, comma 1, che prevede che, per un periodo di 9  mesi  dall'entrata
in vigore del decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina  del
Fondo: a. l'ammissione ai benefici del Fondo e' esteso ai  lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti  che  autocertifichino  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 di  aver  registrato,  in  un  trimestre  successivo  al  21
febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo  intercorrente  tra  la
data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato,
superiore  al  33%  del  fatturato  dell'ultimo  trimestre  2019   in
conseguenza  della  chiusura  o  della  restrizione   della   propria
attivita'  operata  in   attuazione   delle   disposizioni   adottate
dall'autorita'  competente  per  l'emergenza  coronavirus;   b.   Per
l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione  dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE); 
  Visto l'art. 54, comma 2 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
che, modificando il comma 478, dell'art. 2 della  legge  n.  244/2007
prevede che: «Nel caso di mutui concessi da  intermediari  bancari  o
finanziari, il Fondo  istituito  dal  comma  475,  su  richiesta  del
mutuatario che intende avvalersi della facolta'  prevista  dal  comma
476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede,
al pagamento degli interessi compensativi nella misura  pari  al  50%
degli interessi maturati sul debito residuo  durante  il  periodo  di
sospensione»; 
  Visto l'art. 54, comma 3 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, che demanda  ad  un  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze le necessarie disposizioni  di
attuazione  del  medesimo  articolo,   nonche'   dell'art.   26   del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'  di  adottare  le   necessarie
disposizioni di attuazione delle citate  previsioni  legislative  per
consentire l'accesso  tempestivo  alle  agevolazioni  previste  dalla
legislazione di emergenza sull'epidemia da coronavirus,  al  fine  di
offrire un rapido ristoro a coloro che,  in  ragione  della  suddetta
emergenza, si possano trovare in difficolta' con il  pagamento  delle
rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
      Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro 
 
  1. Ferme restando le ipotesi di cui all'art. 2, comma 3 del  DM  n.
132/2010, ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo, ai sensi  della
lettera c-bis dell'art. 2, comma 479, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, rilevano le seguenti situazioni: 
    i)  sospensione  dal  lavoro  per  almeno  30  giorni  lavorativi
consecutivi; 
    ii) riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di  almeno  30
giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno
pari al 20% dell'orario complessivo. 
  2. Per gli eventi di cui al comma 1, la sospensione  del  pagamento
delle  rate  del  mutuo  puo'  essere  concessa  per  durata  massima
complessiva non superiore a: 
    a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro  ha
una  durata  compresa  tra  30  giorni  e   150   giorni   lavorativi
consecutivi; 
    b) 12 mesi, se la  sospensione  o  la  riduzione  dell'orario  di
lavoro ha una  durata  compresa  tra  151  e  302  giorni  lavorativi
consecutivi; 
    c) 18 mesi, se la  sospensione  o  la  riduzione  dell'orario  di
lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi. 
  3. Ferma restando la durata massima  complessiva  di  18  mesi,  la
sospensione  puo'   essere   reiterata,   anche   per   periodi   non
continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo. 
  4. Il richiedente deve allegare all'istanza  di  accesso  al  Fondo
copia  del  provvedimento  amministrativo   di   autorizzazione   dei
trattamenti di sostegno del reddito, o la  richiesta  del  datore  di
lavoro di ammissione al trattamento di sostegno  del  reddito,  o  la
dichiarazione del datore di lavoro, resa ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti  la
sospensione  e/o  riduzione  dell'orario  di  lavoro  per  cause  non
riconducibili a responsabilita' del lavoratore, con l'indicazione del
periodo di sospensione e della percentuale di  riduzione  dell'orario
di lavoro.