IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, l'art. 2, il quale prevede, ai commi 475 e seguenti, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo»); Visto il proprio decreto del 21 giugno 2010 n. 132 «Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», come modificato dal proprio decreto 22 febbraio 2013, n. 37 (di seguito: «DM n. 132/2010»); Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 26, che prevede che all'art. 2, comma 479 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 54, comma 1, che prevede che, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo: a. l'ammissione ai benefici del Fondo e' esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivita' operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza coronavirus; b. Per l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); Visto l'art. 54, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che, modificando il comma 478, dell'art. 2 della legge n. 244/2007 prevede che: «Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facolta' prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione»; Visto l'art. 54, comma 3 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze le necessarie disposizioni di attuazione del medesimo articolo, nonche' dell'art. 26 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; Ritenuta, pertanto, la necessita' di adottare le necessarie disposizioni di attuazione delle citate previsioni legislative per consentire l'accesso tempestivo alle agevolazioni previste dalla legislazione di emergenza sull'epidemia da coronavirus, al fine di offrire un rapido ristoro a coloro che, in ragione della suddetta emergenza, si possano trovare in difficolta' con il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale; Decreta Art. 1 Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro 1. Ferme restando le ipotesi di cui all'art. 2, comma 3 del DM n. 132/2010, ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo, ai sensi della lettera c-bis dell'art. 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rilevano le seguenti situazioni: i) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi; ii) riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo. 2. Per gli eventi di cui al comma 1, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo puo' essere concessa per durata massima complessiva non superiore a: a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi. 3. Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione puo' essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo. 4. Il richiedente deve allegare all'istanza di accesso al Fondo copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilita' del lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.