Art. 2 Ammontare delle agevolazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche gli interessi compensativi, nella misura definita dall'art. 2, comma 478 della legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 54, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 2. Ai fini del calcolo degli interessi compensativi di cui al comma 1 si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo. 3. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. 4. Le modalita' di calcolo di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonche' alle sospensioni gia' concesse per le quali il Fondo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia ancora liquidato l'importo dovuto ai sensi dell'art. 3 del DM n. 132/2010.