Art. 2 
 
 
                    Ammontare delle agevolazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, a fronte della  sospensione  del  pagamento  delle
rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle  banche  gli  interessi
compensativi, nella misura definita  dall'art.  2,  comma  478  della
legge  n.  244/2007,  come  modificato  dall'art.  54,  comma  2  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  2. Ai fini del calcolo degli interessi compensativi di cui al comma
1 si applica il tasso di interesse contrattuale  vigente  al  momento
della presentazione della  richiesta  di  sospensione  del  pagamento
delle rate del mutuo. 
  3. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo  non  comporta
l'applicazione di  alcuna  commissione  o  spesa  di  istruttoria  ed
avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. 
  4. Le modalita' di calcolo di cui al presente articolo si applicano
alle  istanze  presentate  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  nonche'  alle  sospensioni  gia'
concesse per le quali il Fondo, alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, non abbia  ancora  liquidato  l'importo  dovuto  ai
sensi dell'art. 3 del DM n. 132/2010.