Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il confezionamento, dei vini a D.O.C.G. destinati all'immissione
al consumo, comporta l'obbligo dell'uso della fascetta, avente le
caratteristiche indicate all'art. 3.
2. La fascetta di cui al comma 1 e' utilizzata anche per il
confezionamento dei vini a D.O.C. Per tali vini, in alternativa, e'
consentito, qualora previsto dal rispettivo piano dei controlli,
l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'art. 118 del regolamento (UE) n.
1308/2013 e dell'art. 17 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.
231, attribuito alla partita certificata dalla ditta
imbottigliatrice.
3. Ai sensi dell'art. 48, comma 8, della legge n. 238/2016, per i
vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. e' previsto un sistema di
controllo e tracciabilita' telematico, alternativo all'utilizzo della
fascetta, con le modalita' stabilite all'art. 9.
4. Limitatamente ai casi di confezionamento di vini a D.O.C. in
contenitori alternativi al vetro ed in contenitori di vetro di
capacita' non superiore a 200 ml, su proposta del consorzio di tutela
riconosciuto o in sua assenza, dalla regione o provincia autonome
competente, sentita la filiera per il territorio di produzione della
singola D.O.C, e' consentito, ove previsto dal relativo piano di
controllo, l'utilizzo del lotto attribuito dalla ditta
imbottigliatrice alla singola partita certificata.
5. Per il confezionamento di vini a D.O.C.G. e a D.O.C. nelle
tipologie liquorosi e/o aromatizzati con l'apposizione del
contrassegno fiscale di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 10 ottobre 2003, n. 322, si ritengono assolti gli
obblighi relativi al presente decreto.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, il riferimento del
lotto attribuito alla partita certificata costituisce l'elemento atto
a garantire la tracciabilita' delle partite di vini a D.O.C.
confezionate e, pertanto, il collegamento con il relativo certificato
d'idoneita'.
7. Restano, inoltre, valide le regole di produzione e fornitura per
le carte valori cosi' come indicato nella legge 13 luglio 1966, n.
559 e successive modificazioni e integrazioni.