Art. 10 
 
               Potenziamento risorse umane dell'INAIL 
 
  1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
sul lavoro,  anche  quale  soggetto  attuatore  degli  interventi  di
protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma  1,  dell'Ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  Protezione  civile  n.  630  del  3
febbraio 2020, e' autorizzato ad  acquisire  un  contingente  di  200
medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime  modalita'  di
cui ((all'articolo 2-bis del presente decreto)), conferendo incarichi
di  lavoro   autonomo,   anche   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, di durata  non  superiore  a  sei  mesi,  eventualmente
prorogabili in ragione del perdurare  dello  stato  di  emergenza,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  ((e  all'articolo  9)),
comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. Alla copertura ((degli oneri)) di cui al comma 1, pari  ad  euro
15.000.000 ((per l'anno 2020)), si provvede  a  valere  sul  bilancio
dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in
convenzione   con   i   medici   specialisti   ambulatoriali.    Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari  a  euro  7.725.000  per  l'anno  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.