Art. 13 
 
Deroga delle norme in  materia  di  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali  sanitarie  ((e  in   materia   di   cittadinanza   per
    l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)) 
 
  1. Per la durata  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  in
deroga agli articoli  49  e  50  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni,  e  alle
disposizioni di cui al ((decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.
206)),   e'   consentito   l'esercizio   temporaneo   di   qualifiche
professionali sanitarie ai professionisti  che  intendono  esercitare
sul  territorio  nazionale  una  professione   sanitaria   conseguita
all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.  Gli
interessati  presentano  istanza  corredata  di  un  certificato   di
iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e  Province
autonome, che possono procedere al reclutamento  temporaneo  di  tali
professionisti ai sensi degli ((articoli 2-bis e 2-ter  del  presente
decreto. 
  1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze  della
pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni  sanitarie  e
per la qualifica di operatore  socio-sanitario  sono  consentite,  in
deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
a tutti i cittadini di Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea,
titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare,  fermo
ogni altro limite di legge.))