((Art. 14 
 
                       Sorveglianza sanitaria 
 
  1. La misura di cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  d),  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica: 
    a) agli operatori sanitari; 
    b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali; 
    c) ai dipendenti delle  imprese  che  operano  nell'ambito  della
produzione e dispensazione dei  farmaci,  dei  dispositivi  medici  e
diagnostici nonche' delle  relative  attivita'  di  ricerca  e  della
filiera integrata per i subfornitori. 
  2.  I  lavoratori  di  cui  al  presente  articolo,  sottoposti   a
sorveglianza,  sospendono  l'attivita'  nel  caso  di  sintomatologia
respiratoria o esito positivo per COVID-19.))