((Art. 14 Sorveglianza sanitaria 1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica: a) agli operatori sanitari; b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali; c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonche' delle relative attivita' di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. 2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.))