((Art. 17 ter Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 5-sexies e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalita' stabilite d'intesa tra le universita' di riferimento e le regioni e comunque nei limiti del finanziamento sanitario corrente come rifinanziato ai sensi delle disposizioni del presente decreto, anche alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.))