((Art. 17 ter 
 
Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome
  di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie 
 
  1. Le disposizioni del presente  titolo  si  applicano  anche  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi  ordinamenti
e ove non diversamente previsto,  entro  i  limiti  delle  rispettive
disponibilita' di bilancio. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter,  2-quater,
5-sexies e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalita'
stabilite d'intesa tra le universita' di riferimento e le  regioni  e
comunque  nei  limiti  del  finanziamento  sanitario  corrente   come
rifinanziato ai sensi delle disposizioni del presente decreto,  anche
alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2,  comma
2, lettere a) e b), del decreto  legislativo  21  dicembre  1999,  n.
517.))