((Art. 17 quater 
 
            Proroga di validita' della tessera sanitaria 
 
  1. La validita' delle tessere sanitarie  di  cui  all'articolo  50,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   nonche'
all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 e' prorogata al 30  giugno
2020, anche per la  componente  della  Carta  nazionale  dei  servizi
(TS-CNS). La proroga non e' efficace per la  validita'  come  tessera
europea di assicurazione malattia riportata sul retro  della  tessera
sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per  le
quali sia stata effettuata richiesta di duplicato,  al  fine  di  far
fronte ad eventuali difficolta' per  la  consegna  all'assistito,  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  rende  disponibile  in  via
telematica una copia provvisoria presso l'azienda sanitaria locale di
assistenza   ovvero   tramite   le    funzionalita'    del    portale
www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della  salute,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La copia non
assolve  alle  funzionalita'  di  cui  alla  componente  della  Carta
nazionale dei servizi (TS-CNS).))