Art. 18 Rifinanziamento fondi ((1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis, e' incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di quanto previsto dalla tabella A allegata al presente decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di quanto disposto dal decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilita' dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco « COV 20 », garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019. Ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta a redigere un apposito programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 da approvare da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorare da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.)) 2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le verifiche dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2019, per l'anno 2020 il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio e' differito al 30 giugno. 3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 1.650 milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6, comma 10. 4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.