Art. 18 
 
                        Rifinanziamento fondi 
 
  ((1.  Il  livello  del  finanziamento  del   fabbisogno   sanitario
nazionale  standard  cui  concorre  lo  Stato,  in   relazione   agli
interventi previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3,  2-bis,  commi  1,
lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2  e  3,  e  4-bis,  e'
incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno  2020,  di  cui  750
milioni di euro ripartiti tra le regioni e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano sulla base di quanto  previsto  dalla  tabella  A
allegata al presente decreto e 660 milioni di  euro  ripartiti  sulla
base di quanto disposto dal decreto  del  Ragioniere  generale  dello
Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13
marzo 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base  delle  quote  d'accesso  al  fabbisogno  sanitario   indistinto
corrente rilevate per l'anno 2019. Le regioni e le province  autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti  dei  rispettivi  servizi  sanitari
regionali provvedono, sulla contabilita' dell'anno 2020, all'apertura
di un centro di costo dedicato contrassegnato dal  codice  univoco  «
COV 20 », garantendo pertanto una tenuta distinta  degli  accadimenti
contabili legati  alla  gestione  dell'emergenza  che  in  ogni  caso
confluiscono nei modelli economici di cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario  n.
23 alla Gazzetta Ufficiale  n.  147  del  25  giugno  2019.  Ciascuna
regione e  provincia  autonoma  e'  tenuta  a  redigere  un  apposito
programma operativo per la gestione  dell'emergenza  da  COVID-19  da
approvare da parte del Ministero della  salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorare da parte  dei
predetti Ministeri congiuntamente.)) 
  2.  In  considerazione  delle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti  dalla  diffusione   del   COVID-19,   per   le   verifiche
dell'equilibrio economico del Servizio sanitario  nazionale  relative
all'anno 2019, per l'anno 2020  il  termine  del  30  aprile  di  cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311  e'
differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31  maggio
e' differito al 30 giugno. 
  3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse  allo
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in  data  31
gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui  all'articolo  44,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  1.650
milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6,  comma
10. 
  4. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.