((Art. 18 bis Finanziamento delle case rifugio 1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime. 2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.))