Art. 2 
 
    Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute 
 
  1. Tenuto conto della necessita'  di  potenziare  le  attivita'  di
vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso
i  principali  porti  e  aeroporti,  anche  al   fine   di   adeguare
tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove  esigenze  sanitarie
derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute e'
autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a  tempo  determinato
con durata non superiore a tre anni, 40 unita' di dirigenti  sanitari
medici, 18 unita' di dirigenti sanitari veterinari  e  29  unita'  di
personale non dirigenziale con il profilo  professionale  di  tecnico
della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1,
del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici  periferici,
utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre  amministrazioni
per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato. 
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'((attuazione del  comma
1)), e' autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per  l'anno  2020,  di
euro 6.790.659 per gli anni 2021 e  2022  e  di  euro  1.697.665  per
l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a  2.345.000  euro
per l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno  2021,  a  2.000.000  di
euro per ciascuno degli anni 2022  e  2023,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  e,  quanto  a
2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e  a
4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo  del
fondo di parte  corrente  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.