((Art. 2 ter 
 
    Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  l'erogazione  delle   prestazioni   di
assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19,  le  aziende  e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di
utilizzare personale gia'  in  servizio  nonche'  di  ricorrere  agli
idonei collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possono,
durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera  del
Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,  conferire  incarichi
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale
delle professioni sanitarie e agli operatori  socio-sanitari  di  cui
all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a). 
  2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti  previa
selezione, per titoli o colloquio orale  o  per  titoli  e  colloquio
orale,  attraverso  procedure  comparative  che  prevedono  forme  di
pubblicita' semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel
sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di
cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono  rinnovabili.  I
predetti incarichi,  qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
anche in deroga, limitatamente  alla  spesa  gravante  sull'esercizio
2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente  in  materia  di
spesa  di  personale,  nei  limiti  delle  risorse   complessivamente
indicate per ciascuna regione con  decreto  del  Ragioniere  generale
dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  66
del 13 marzo 2020.  Per  la  spesa  relativa  all'esercizio  2021  si
provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale. 
  3. Le attivita' professionali svolte ai  sensi  dei  commi  1  e  2
costituiscono titoli preferenziali nelle  procedure  concorsuali  per
l'assunzione presso le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale. 
  4. Limitatamente alla sola seconda  sessione  dell'anno  accademico
2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti  alle  classi
delle  lauree  nelle   professioni   sanitarie   (L/SNT1),   di   cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo'
essere svolto con modalita' a distanza e la prova pratica si  svolge,
previa  certificazione  delle  competenze  acquisite  a  seguito  del
tirocinio pratico  svolto  durante  i  rispettivi  corsi  di  studio,
secondo le  indicazioni  di  cui  al  punto  2  della  circolare  del
Ministero   della   salute   e   del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. 
  5. Gli  incarichi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
conferiti  anche  ai  medici  specializzandi  iscritti   regolarmente
all'ultimo  e  al  penultimo  anno   di   corso   della   scuola   di
specializzazione.  I  medici  specializzandi  restano  iscritti  alla
scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire  il
trattamento  economico   previsto   dal   contratto   di   formazione
medicospecialistica,  integrato  dagli  emolumenti   corrisposti   in
proporzione all'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita',
svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo  stato  di
emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce  al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita',  ferma
restando la durata legale del corso,  assicurano  il  recupero  delle
attivita'  formative,  teoriche  e   assistenziali,   necessarie   al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.))