((Art. 2 quater Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale 1. Per le finalita' e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))