((Art. 2 septies 
 
           Disposizioni urgenti in materia di volontariato 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per  la
durata dello stato emergenziale, come stabilita  dalla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il  regime
di incompatibilita' di cui all'articolo 17, comma 5,  del  codice  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.))