Art. 3 
 
         Potenziamento delle reti di assistenza territoriale 
 
  1. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le
aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi  dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  per
l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di
spesa di cui all'articolo 45,  comma  1-ter,  del  decreto  legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui: 
    a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19
richieda l'attuazione nel  territorio  regionale  e  provinciale  del
piano di cui alla lettera b) del presente comma; 
    b)  dal  piano,  adottato  in  attuazione  della  circolare   del
Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al  fine
di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia  intensiva  e
nelle unita'  operative  di  pneumologia  e  di  malattie  infettive,
isolati e allestiti con  la  dotazione  necessaria  per  il  supporto
ventilatorio e in conformita' alle indicazioni fornite  dal  Ministro
della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29  febbraio  2020,
emerga l'impossibilita' di perseguire gli obiettivi di  potenziamento
dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020
nelle strutture pubbliche  e  nelle  strutture  private  accreditate,
mediante le prestazioni acquistate con i  contratti  in  essere  alla
data del presente decreto. 
  2. Qualora non sia possibile perseguire gli  obiettivi  di  cui  al
comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma,
le regioni, le province autonome di Trento e  Bolzano  e  le  aziende
sanitarie,  in  deroga  alle   disposizioni   di   cui   all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  sono
autorizzate a stipulare al  medesimo  fine  contratti  con  strutture
private non accreditate, purche' autorizzate ai  sensi  dell'articolo
8-ter del medesimo decreto legislativo. 
  3. Al fine  di  fronteggiare  l'eccezionale  carenza  di  personale
medico e delle professioni sanitarie, in  conseguenza  dell'emergenza
dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in  stato
contumaciale  a  causa  dell'infezione  da  COVID-19,  le   strutture
private, accreditate e  non,  su  richiesta  delle  regioni  o  delle
province autonome di Trento e  Bolzano  o  delle  aziende  sanitarie,
mettono a disposizione il personale sanitario in servizio  nonche'  i
locali e le apparecchiature presenti  nelle  suddette  strutture.  Le
attivita' rese dalle strutture private di cui al presente comma  sono
indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4. 
  4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonche' le misure
di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine  dello  stato
di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri  del  31
gennaio 2020. 
  5. Sono fatte salve le misure di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  gia'
adottate per cause di forza maggiore  per  far  fronte  all'emergenza
dovuta alla diffusione del COVID-19. 
  6. Per l'attuazione dei commi  1  e  2,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'attuazione
del comma 3, e' autorizzata la spesa  di  160  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento
sanitario corrente  stabilito  per  il  medesimo  anno.  Al  relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario  corrente,  sulla  base  delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente  rilevate
per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma
avviene secondo ((la tabella A allegata al presente decreto.))