((Art. 4 bis 
 
            Unita' speciali di continuita' assistenziale 
 
  1. Al fine di consentire  al  medico  di  medicina  generale  o  al
pediatra di libera scelta o al medico di continuita' assistenziale di
garantire  l'attivita'  assistenziale  ordinaria,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  istituiscono,  entro  dieci
giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede  di  continuita'
assistenziale  gia'  esistente,  una  unita'  speciale  ogni   50.000
abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19
che non necessitano di ricovero  ospedaliero.  L'unita'  speciale  e'
costituita da un numero di medici pari a quelli gia'  presenti  nella
sede  di  continuita'  assistenziale  prescelta.  Possono  far  parte
dell'unita' speciale: i medici titolari o  supplenti  di  continuita'
assistenziale; i  medici  che  frequentano  il  corso  di  formazione
specifica in medicina generale;  in  via  residuale,  i  laureati  in
medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine  di  competenza.
L'unita' speciale e' attiva sette giorni su  sette,  dalle  ore  8.00
alle ore 20.00, e per le attivita' svolte nell'ambito della stessa ai
medici e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora. 
  2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta  o
il medico di continuita' assistenziale comunicano all'unita' speciale
di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il  nominativo  e
l'indirizzo dei pazienti di cui al  comma  1.  I  medici  dell'unita'
speciale, per  lo  svolgimento  delle  specifiche  attivita',  devono
essere dotati di ricettario del Servizio  sanitario  nazionale  e  di
idonei dispositivi di  protezione  individuale  e  seguire  tutte  le
procedure gia' all'uopo prescritte. 
  3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente  in  pronto
soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e separato  dai  locali
adibiti all'accettazione del medesimo pronto  soccorso,  al  fine  di
consentire alle  strutture  sanitarie  di  svolgere  al  contempo  le
ordinarie attivita' assistenziali. 
  4.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   hanno   efficacia
limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica  da
COVID-19, come stabilita dalla delibera del  Consiglio  dei  ministri
del 31 gennaio 2020.))