((Art. 4 ter 
 
          Assistenza ad alunni e a persone con disabilita' 
 
  1. Durante la sospensione del servizio scolastico e  per  tutta  la
sua durata,  gli  enti  locali  possono  fornire,  tenuto  conto  del
personale disponibile,  anche  impiegato  presso  terzi  titolari  di
concessioni o convenzioni o che  abbiano  sottoscritto  contratti  di
servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli  alunni  con
disabilita'   mediante   erogazione   di   prestazioni    individuali
domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle  attivita'
didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e
alla realizzazione delle attivita' previste all'articolo 3, comma  1,
lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  8
marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  59  dell'8  marzo
2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati  a
tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  hanno
facolta' di istituire, entro dieci giorni dalla  data  del  10  marzo
2020, unita' speciali atte a garantire  l'erogazione  di  prestazioni
sanitarie e sociosanitarie a  domicilio  in  favore  di  persone  con
disabilita' che presentino condizioni di fragilita' o di comorbilita'
tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione  dei  centri
diurni per persone con disabilita'. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente  e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.))