((Art. 5 bis 
 
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione  di  dispositivi
                      di protezione e medicali 
 
  1. Il Dipartimento della protezione civile e i  soggetti  attuatori
individuati dal Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  fra
quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio  2020,
nonche' il Commissario straordinario di cui  all'articolo  122,  sono
autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili  per  la  gestione
dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire
dispositivi di protezione individuali (DPI)  come  individuati  dalla
circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio  2020  e
altri dispositivi medicali, nonche' a disporre  pagamenti  anticipati
dell'intera  fornitura,  in  deroga  al  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Fino al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera
del Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,  e'  consentito
l'utilizzo di dispositivi  di  protezione  individuali  di  efficacia
protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di  protezione
individuali previsti dalla normativa  vigente.  L'efficacia  di  tali
dispositivi    e'    valutata    preventivamente     dal     Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 
  3. Fino al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in  coerenza  con  le
linee  guida  dell'Organizzazione  mondiale  della   sanita'   e   in
conformita' alle attuali evidenze scientifiche,  e'  consentito  fare
ricorso alle  mascherine  chirurgiche,  quale  dispositivo  idoneo  a
proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine
prive del marchio  CE,  previa  valutazione  da  parte  dell'Istituto
superiore di sanita'.))