((Art. 5 ter 
 
Disposizioni per  garantire  l'utilizzo  di  dispositivi  medici  per
                           ossigenoterapia 
 
  1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite  la  Federazione  dei
farmacisti  titolari  di  farmacie  private  nonche'  la  Federazione
nazionale delle farmacie  comunali,  da  adottare,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il  31  luglio  2020,
sono definite  le  modalita'  con  cui  si  rendono  disponibili  sul
territorio nazionale, attraverso le strutture  sanitarie  individuate
dalle  regioni  ovvero,  in  via  sperimentale  fino  all'anno  2022,
mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno
e la ricarica dei presidi  portatili  che,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia.  Il  decreto
di cui al presente comma e' finalizzato, altresi', ad individuare  le
specifiche modalita' tecniche idonee a  permettere  la  ricarica  dei
citati presidi in modo uniforme sul territorio nazionale, nonche'  le
modalita' con cui le aziende  sanitarie  operano  il  censimento  dei
pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma. 
  2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al  comma  1  e  in
ragione dello stato di emergenza da COVID-19, di  cui  alla  delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  il  Ministro  della
salute puo' provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  3. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  attuate
mediante le risorse  strumentali,  umane  e  finanziarie  previste  a
legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui
all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e  non  determinano  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica))